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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai
Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.174 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 9.7.2025
TRA
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Mariateresa
Nasso, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Manduria Controparte_1 C.F._1
alla Via Nino Bixio n.47, presso lo studio dell'avv. Danilo Brunetti, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
-APPELLATA-
Oggetto contestazione indebiti e iscrizione elenchi anagrafici O.T.D.
All' udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2635/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,
CP_ accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1
- volta a sentire dichiarare non ripetibili le somme percepite negli anni dal 2001 al 2012 e, in subordine ad accertare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per n. 101 giornate lavorate alle dipendenze di , nell'anno 2001; n. 102 nell'anno Controparte_3
2002; n. 44 nell'anno 2003; n. 51 nell'anno 2004; n. 101 nell'anno 2005; n. 101 nell'anno 2006; n.
51 nell'anno 2007; n. 101 nell'anno 2008; n. 101 nell'anno 2009; n. 101 nell'anno 2010; n. 101 nell'anno 2011 e n. 46 nell'anno 2014, con conseguente diritto a trattenere i relativi emolumenti, sul
CP_ presupposto dell'inopinata cancellazione operata dall'
Per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi OTD agricoli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2014, rispettivamente per 101, 102, 44, 51, 101,
101, 51 e 46 giornate, e inesistenti gli indebiti relativi alle prestazioni agricole correlate a tali
CP_ iscrizioni;
rigettava nel resto il ricorso;
condannava l' al pagamento delle spese processuali.
CP_ Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma limitatamente all'iscrizione negli elenchi nell'anno 2006 ed alla percezione indebita delle prestazioni correlate a tale iscrizione, erogate negli anni 2005, 2006 e 2007.
Resisteva ritenendo corretta e giustificata la sentenza impugnata anche con Controparte_1
riferimento al diritto all'iscrizione negli elenchi di avventiziato nell'anno 2006 e ritenendo non dovuto l'indebito, in caso di cancellazione, per l'assenza di dolo e affidamento alla buona fede nel momento di erogazione della prestazione.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, esaminata la sentenza n. 4413/2018, ritualmente prodotta dalla ricorrente all'udienza di prima comparizione, pronunciata tra le stesse parti all'esito del giudizio iscritto al n. 11276/2014 e di altri a questo riunito, la quale ha accolto, in modo vincolante, la pretesa della di vedersi CP_1
riconoscere come valide le giornate di lavoro prestate alle dipendenze di negli Controparte_3
anni dal 2001 al 2007 e nell'anno 2014, sancendo anche la decadenza della ricorrente, ex art. 22 della legge 83/1970, dal diritto di conseguire la reiescrizione delle giornate relativamente agli anni dal
2008 al 2011, ha ritenuto l'assenza di ragioni di andare di avviso contrario, tenuto conto del fatto che quella sentenza è stata emessa alla stregua di prove documentali e testimoniali raccolte in quel giudizio.
2 Le censure dell'appellante, innanzi sintetizzate, sono condivisibili.
Osserva la Corte che la sentenza n. 4413/2018, richiamata dal primo Giudice, non contiene alcun riconoscimento per l'anno 2006.
Né la ha fornito nel corso del giudizio di primo grado la prova dell'attività lavorativa svolta CP_1
nel 2006, alla stessa incombente a seguito di controllo – nella specie intervenuto, giusto verbale ispettivo n. 78 00 000351035 del 6.6.2013 - a fondamento del suo diritto all'iscrizione e al conseguimento della relativa prestazione previdenziale. Infatti, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in tema di rapporto di lavoro in agricoltura e di onere probatorio, quando l' , a seguito CP_2
di controllo, disconosce il rapporto di lavoro che costituisce presupposto dei diritti azionati, grava sul lavoratore l'onere di provare in maniera rigorosa e puntuale l'esistenza, l'attività agricola, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato di carattere previdenziale.
Ciò posto, dovendosi confermare, in assenza di prova contraria, la cancellazione relativa all'anno
2006 per 101 giornate, è inibito alla ricorrente il conseguimento della prestazione agricola correlata, oltre che all'anno 2006, anche al 2005 e 2007, essendo venuto meno il requisito di 102 giornate lavorate nel biennio, necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, con conseguente diritto dell' , ex art. 2033 c.c., a ripetere le prestazioni erogate e CP_4
divenute indebite.
L'obiezione di irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo, sollevata dall'appellata, è infondata: il dolo è richiesto dall'art. 2033 c.c. soltanto ai fini della decorrenza dei frutti e degli interessi e non ai fini della ripetibilità dell'indebito. Né è applicabile nel caso in esame l'invocata disciplina dettata in materia pensionistica, trattandosi nella specie di prestazioni previdenziali temporanee.
Conclusivamente l'appello va accolto con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, in applicazione dei minimi ivi previsti, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di relativa al diritto ad essere iscritta negli elenchi OTD per l'anno 2006; Controparte_1
3 2) dichiara l'esistenza degli indebiti a carico di relativi alle prestazioni agricole Controparte_1
correlate agli anni 2005, 2006 e 2007;
3) condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in €. 900,00 oltre accessori di legge, in favore dell'appellante.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai
Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.174 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 9.7.2025
TRA
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Mariateresa
Nasso, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Manduria Controparte_1 C.F._1
alla Via Nino Bixio n.47, presso lo studio dell'avv. Danilo Brunetti, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
-APPELLATA-
Oggetto contestazione indebiti e iscrizione elenchi anagrafici O.T.D.
All' udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2635/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,
CP_ accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1
- volta a sentire dichiarare non ripetibili le somme percepite negli anni dal 2001 al 2012 e, in subordine ad accertare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per n. 101 giornate lavorate alle dipendenze di , nell'anno 2001; n. 102 nell'anno Controparte_3
2002; n. 44 nell'anno 2003; n. 51 nell'anno 2004; n. 101 nell'anno 2005; n. 101 nell'anno 2006; n.
51 nell'anno 2007; n. 101 nell'anno 2008; n. 101 nell'anno 2009; n. 101 nell'anno 2010; n. 101 nell'anno 2011 e n. 46 nell'anno 2014, con conseguente diritto a trattenere i relativi emolumenti, sul
CP_ presupposto dell'inopinata cancellazione operata dall'
Per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi OTD agricoli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2014, rispettivamente per 101, 102, 44, 51, 101,
101, 51 e 46 giornate, e inesistenti gli indebiti relativi alle prestazioni agricole correlate a tali
CP_ iscrizioni;
rigettava nel resto il ricorso;
condannava l' al pagamento delle spese processuali.
CP_ Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma limitatamente all'iscrizione negli elenchi nell'anno 2006 ed alla percezione indebita delle prestazioni correlate a tale iscrizione, erogate negli anni 2005, 2006 e 2007.
Resisteva ritenendo corretta e giustificata la sentenza impugnata anche con Controparte_1
riferimento al diritto all'iscrizione negli elenchi di avventiziato nell'anno 2006 e ritenendo non dovuto l'indebito, in caso di cancellazione, per l'assenza di dolo e affidamento alla buona fede nel momento di erogazione della prestazione.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, esaminata la sentenza n. 4413/2018, ritualmente prodotta dalla ricorrente all'udienza di prima comparizione, pronunciata tra le stesse parti all'esito del giudizio iscritto al n. 11276/2014 e di altri a questo riunito, la quale ha accolto, in modo vincolante, la pretesa della di vedersi CP_1
riconoscere come valide le giornate di lavoro prestate alle dipendenze di negli Controparte_3
anni dal 2001 al 2007 e nell'anno 2014, sancendo anche la decadenza della ricorrente, ex art. 22 della legge 83/1970, dal diritto di conseguire la reiescrizione delle giornate relativamente agli anni dal
2008 al 2011, ha ritenuto l'assenza di ragioni di andare di avviso contrario, tenuto conto del fatto che quella sentenza è stata emessa alla stregua di prove documentali e testimoniali raccolte in quel giudizio.
2 Le censure dell'appellante, innanzi sintetizzate, sono condivisibili.
Osserva la Corte che la sentenza n. 4413/2018, richiamata dal primo Giudice, non contiene alcun riconoscimento per l'anno 2006.
Né la ha fornito nel corso del giudizio di primo grado la prova dell'attività lavorativa svolta CP_1
nel 2006, alla stessa incombente a seguito di controllo – nella specie intervenuto, giusto verbale ispettivo n. 78 00 000351035 del 6.6.2013 - a fondamento del suo diritto all'iscrizione e al conseguimento della relativa prestazione previdenziale. Infatti, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in tema di rapporto di lavoro in agricoltura e di onere probatorio, quando l' , a seguito CP_2
di controllo, disconosce il rapporto di lavoro che costituisce presupposto dei diritti azionati, grava sul lavoratore l'onere di provare in maniera rigorosa e puntuale l'esistenza, l'attività agricola, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato di carattere previdenziale.
Ciò posto, dovendosi confermare, in assenza di prova contraria, la cancellazione relativa all'anno
2006 per 101 giornate, è inibito alla ricorrente il conseguimento della prestazione agricola correlata, oltre che all'anno 2006, anche al 2005 e 2007, essendo venuto meno il requisito di 102 giornate lavorate nel biennio, necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, con conseguente diritto dell' , ex art. 2033 c.c., a ripetere le prestazioni erogate e CP_4
divenute indebite.
L'obiezione di irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo, sollevata dall'appellata, è infondata: il dolo è richiesto dall'art. 2033 c.c. soltanto ai fini della decorrenza dei frutti e degli interessi e non ai fini della ripetibilità dell'indebito. Né è applicabile nel caso in esame l'invocata disciplina dettata in materia pensionistica, trattandosi nella specie di prestazioni previdenziali temporanee.
Conclusivamente l'appello va accolto con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, in applicazione dei minimi ivi previsti, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di relativa al diritto ad essere iscritta negli elenchi OTD per l'anno 2006; Controparte_1
3 2) dichiara l'esistenza degli indebiti a carico di relativi alle prestazioni agricole Controparte_1
correlate agli anni 2005, 2006 e 2007;
3) condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in €. 900,00 oltre accessori di legge, in favore dell'appellante.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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