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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3812/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/8/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SERENA FIVIZZOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 34, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi continueranno a vivere separatamente, ciascuno libero di fissare la residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2) il figlio di anni 8, verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con suo Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa posta in Viareggio, Piazza d'Azeglio, dalla stessa condotta in locazione o, in caso di cessazione del rapporto locatizio, presso altra residenza, debitamente comunicata dalla sig.ra non dovendosi disporre Pt_1
a suo favore l'assegnazione della casa coniugale, già rilasciata a seguito di separazione di fatto in essere dal mese di settembre 2023; 3) il padre potrà frequentare il bambino due pomeriggi a settimana, da oggi individuati nei giorni di giovedì e sabato, salvo diverso accordo tra i genitori, dalle ore 15 alle ore 18, quando verrà riaccompagnato preso la casa materna, nel pieno rispetto degli impegni scolastici e terapeutici del
1 minore. Per quanto concerne le festività, i genitori garantiscono l'adozione di un'equilibrata alternanza nella frequentazione del figlio, tenuto conto delle manifestate esigenze;
4) il sig. corrisponderà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, Pt_1 tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 300,00 (trecento/00) soggetta a rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali mediche, scolastiche, ricreative e sportive, come individuate nel Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale, previamente documentate e concordate salvo se urgenti, ad eccezione di quella relativa al percorso seguito dal bambino presso il centro specialistico “il Principe e la Volpe”, da ritenersi coperta dagli emolumenti riconosciuti a favore del minore, che verranno integralmente percepiti dalla sig.ra Pt_2 Cont
, tra i quali sono da annoverarsi il rimborso il trattamento pensionistico, l'assegno unico
[...] ed ogni altro che dovesse essere erogato».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Shijak (ALBANIA) il 18/8/2011, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
23/1/2016), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Shijak (ALBANIA) in data 18/8/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 327, Parte II, Serie C, Ufficio primo, dell'Anno 2018; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
RA OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/8/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SERENA FIVIZZOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 34, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi continueranno a vivere separatamente, ciascuno libero di fissare la residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2) il figlio di anni 8, verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con suo Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa posta in Viareggio, Piazza d'Azeglio, dalla stessa condotta in locazione o, in caso di cessazione del rapporto locatizio, presso altra residenza, debitamente comunicata dalla sig.ra non dovendosi disporre Pt_1
a suo favore l'assegnazione della casa coniugale, già rilasciata a seguito di separazione di fatto in essere dal mese di settembre 2023; 3) il padre potrà frequentare il bambino due pomeriggi a settimana, da oggi individuati nei giorni di giovedì e sabato, salvo diverso accordo tra i genitori, dalle ore 15 alle ore 18, quando verrà riaccompagnato preso la casa materna, nel pieno rispetto degli impegni scolastici e terapeutici del
1 minore. Per quanto concerne le festività, i genitori garantiscono l'adozione di un'equilibrata alternanza nella frequentazione del figlio, tenuto conto delle manifestate esigenze;
4) il sig. corrisponderà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, Pt_1 tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 300,00 (trecento/00) soggetta a rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali mediche, scolastiche, ricreative e sportive, come individuate nel Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale, previamente documentate e concordate salvo se urgenti, ad eccezione di quella relativa al percorso seguito dal bambino presso il centro specialistico “il Principe e la Volpe”, da ritenersi coperta dagli emolumenti riconosciuti a favore del minore, che verranno integralmente percepiti dalla sig.ra Pt_2 Cont
, tra i quali sono da annoverarsi il rimborso il trattamento pensionistico, l'assegno unico
[...] ed ogni altro che dovesse essere erogato».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Shijak (ALBANIA) il 18/8/2011, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
23/1/2016), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Shijak (ALBANIA) in data 18/8/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 327, Parte II, Serie C, Ufficio primo, dell'Anno 2018; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
RA OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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