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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 10690/2023 RGL promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Francesco Paolo Cardullo Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Piazzale
Ungheria n. 58, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Cagliari, presso la sede dell'avvocatura dell'ente, sita in Via
Delitala n. 2, con gli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente –
Oggetto: PAGAMENTO TFR (Fondo di Garanzia)
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
❖ Condanna l' a pagare al ricorrente a titolo di TFR, la complessiva somma CP_1
lorda di euro 14.897,27 oltre accessori come per legge.
1 ❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente la somma di euro 2.550,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione nei confronti dell'avv. Francesco Paolo Cardullo dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2023, il ricorrente come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal Controparte_2
14.04.2003 al 09.06.2015, in virtù di contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, inquadrato al V livello funzionale del CCNL di categoria;
- d'essere stato licenziato in data 01.06.2015 per giustificato motivo oggettivo con cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 09.06.2015;
- d'aver promosso in data 19/10/2020, per il recupero dei crediti di lavoro maturati e non corrisposti alla data del licenziamento, giudizio monitorio ottenendo il decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro per l'importo complessivo di €. 27.346,39 oltre interessi (di cui €. 14897,27 a titolo di TFR ed €. 1082,00 per le ultime due retribuzioni aprile 2015 - €. 484,00 - e maggio 2015 - €. 598,00 -)
- d'aver notificato, in data 11.11.2020, il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto alla società ex datrice di lavoro che non proponeva opposizione;
- che il decreto ingiuntivo veniva dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 11.02.2021;
- d'aver presentato, visti gli infruttuosi tentativi d'esecuzione, unitamente ad altri colleghi, istanza per la dichiarazione di fallimento;
- che la veniva dichiarata fallita con sentenza n. 56 del 28.05.2021 Controparte_2
del Tribunale di Palermo;
- d'essere stato ammesso al passivo per l'importo di €. 27.346,39 in privilegio ed €.
1.904,35 in chirografario;
- che lo stato passivo diveniva esecutivo in data 20.10.2021;
- d'aver presentato in data 17.2.2022 domanda d'intervento del Fondo di garanzia per il TFR, rigettata dall'Istituto per asserita prescrizione del diritto;
2 conveniva in giudizio l' , quale Fondo di Garanzia, chiedendone la condanna al CP_1
pagamento delle somme dovute a titolo di TFR ammontanti ad €. 14.897,27, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, eccepiva che “[..] La prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro
(maturata anteriormente alla domanda al Fondo) è alla base della decisione amministrativa di rigetto delle pretese, anche in considerazione dell'assenza di prove contrarie, mai fornite. Del resto, anche in ricorso, controparte si sofferma su atti successivi all'ottobre 2020 (supra, punto 2), inutili al fine di dimostrare che la prescrizione non fosse maturata prima. Non resta che precisare, per sommo scrupolo, che l' non contesta affatto, come affermato in ricorso, che sia maturata la CP_3
prescrizione del diritto a pretendere le prestazioni del Fondo di Garanzia. La posizione dell' è infatti che, non esistendo (più) un credito rimasto insoluto, nessuna CP_3
prestazione previdenziale può essere pretesa, venendo meno i presupposti che stanno alla base dell'ausilio pubblico e che prevedono sia che vi sia l'insolvenza (insolvenza non più esistente in caso di maturata prescrizione) sia che il lavoratore creditore sia incolpevole (essendo invece evidente che in caso di maturata prescrizione non vi è stata una diligente azione di recupero del credito).”.
La causa, senza alcuna istruttoria, assunta in riserva all'udienza cartolare del 20 novembre 2024, verificato il deposito di note ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Va, anzitutto, inquadrato nei suoi tratti essenziali l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l' . CP_1
Com'è ben noto il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) è stato istituito con l'art. 2 L. 29.05.1982 n. 297 ed interviene per il pagamento di detta prestazione in sostituzione del datore di lavoro insolvente testualmente disponendo «E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso 3 d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art.
2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 67, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art.
99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte».
Inquadrata la fattispecie nella cornice normativa vigente, in ordine alla natura dell'obbligazione posta a carico dell'ente previdenziale va ulteriormente precisato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
(cfr. ex multis anche recentemente: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 02/09/2024, n. 23467;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/03/2023, n. 8406; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
25/01/2023 n. 2231; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 21/01/2022, n. 1861; Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sent. del 28/07/2011, n. 16617; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 16/06/2006,
n. 13930; Cass. civ., Sez. lavoro Sent. del 19/12/2005, n. 27917) le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva CP_1
trattandosi di obbligazioni del tutto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti (per ciò che specialmente riguarda il TFR) con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, perché specificamente rivolte alla copertura effettiva del rischio che il lavoratore non riesca a conseguire il soddisfacimento del suo diritto di credito a causa dell'inadempimento datoriale.
Pertanto, se il datore di lavoro è insolvente, sussiste il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. CP_1
29 maggio 1982, n. 297, art. 2 («[..] il diritto del lavoratore di ottenere dall' in CP_1 caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.») in quanto siffatto diritto nasce non in forza 4 del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Ne consegue, dunque, che prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' , e, pertanto, non può decorrere la CP_1
prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente previdenziale va disattesa.
Invero, come riconosciuto dallo stesso (cfr. paragrafo 10.3 della circolare CP_3
26 luglio 2023, n. 70), la Legge n. 297/82 non ha previsto un particolare termine di CP_1
prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto, di conseguenza si applica il termine ordinario decennale.
E tale termine decorre, come precisato dallo stesso ente previdenziale nella succitata circolare (cfr. paragrafo 10.3) dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalle date indicate al paragrafo 10 («L'articolo 2 della legge n. 297/1982 prevede che la domanda possa essere presentata: - quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, dal 31° giorno successivo[85] alla data di deposito dello stato passivo reso esecutivo;
- nel caso in cui siano state proposte azioni di opposizione o impugnazione riguardanti il credito del lavoratore, dal 31° giorno successivo[86] alla pubblicazione del decreto che decide su di esse[87]; - in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto (art. 180 della legge fallimentare) o della sentenza di omologazione (art. 48 del CCII); - in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo oppure dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione o, se successivo, dalla data del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento o del decreto che rigetta la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII)”.
5 Dunque, nella fattispecie in esame il termine prescrizionale poteva decorrere solamente dal 20 ottobre 2021, data in cui il G.D. dichiarava chiuso ed esecutivo lo stato passivo.
Né può condividersi la tesi difensiva dell' secondo cui il ricorrente non CP_1
avrebbe diritto alla prestazione erogata dal Fondo di Garanzia in quanto la prescrizione del proprio credito sarebbe maturata antecedentemente all'introduzione del ricorso monitorio, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro - 09.06.2015 - e la data del deposito del decreto ingiuntivo - 19/10/2020 -
Invero, emerge per tabulas (cfr. allegato n. 8 della produzione del ricorrente) che il termine prescrizionale è stato interrotto dalla dichiarazione di provenienza datoriale datata 22.9.2017 (non contestata dall' ) con cui la ha riconosciuto il CP_1 CP_2 proprio debito nei confronti del per l'importo dui euro 27.746,39. Pt_1
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e l' è CP_1
tenuto a versare al ricorrente la somma di euro 14.897,27 richiesta a titolo di TFR rimasto in azienda come ammessa allo stato passivo, ricorrendone i requisiti di legge comprovati in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 20 novembre 2024
Il Giudice O.
Claudia Gentile
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