Art. 10.
Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanita' marittima approvato con il decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288 , per quanto si riferisce alla facolta' del Ministero dell'interno di disporre visite mediche di revisione, l'accertamento della idoneita' fisica cosi' degli aspiranti alla autorizzazione, come dei medici di bordo gia' autorizzati, dovra' effettuarsi con le modalita' ed in base agli elenchi previsti nel presente decreto, e le visite mediche di revisione che il Ministero dell'interno ha facolta' di ordinare in base al regolamento stesso, dovranno essere effettuate dalla Commissione permanente di primo grado di cui all'art. 4 del presente decreto, salvo nell'interessato il diritto di ricorrere secondo le norme indicate nell'art. 5.
Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanita' marittima approvato con il decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288 , per quanto si riferisce alla facolta' del Ministero dell'interno di disporre visite mediche di revisione, l'accertamento della idoneita' fisica cosi' degli aspiranti alla autorizzazione, come dei medici di bordo gia' autorizzati, dovra' effettuarsi con le modalita' ed in base agli elenchi previsti nel presente decreto, e le visite mediche di revisione che il Ministero dell'interno ha facolta' di ordinare in base al regolamento stesso, dovranno essere effettuate dalla Commissione permanente di primo grado di cui all'art. 4 del presente decreto, salvo nell'interessato il diritto di ricorrere secondo le norme indicate nell'art. 5.