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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/09/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1372\2025 V.G. pendente tra Parte_1
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura
[...] C.F._1
alle liti in atti, dall'Avv. Stefano Galeotti ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Carrara (MS), Via 7 Luglio n. 34 e (c.f. Parte_2
) rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. C.F._2
Massimiliano Bertolucci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in
Carrara – Frazione Marina di Carrara - Via Capitan Fiorillo n.1; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto Parte_1 Parte_2
che: i) in data 4/9/2010 i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Carrara, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara al n° 55, P. Uff. 1 Anno
2010; ii) dall'unione dei due coniugi sono nate le figlie nata a [...] il Persona_1
22/3/2007 e nata a [...] il [...]; iii) con sentenza n. Persona_2
118/2024 del 12/2/2024 è intervenuta la separazione personale dei coniugi;
iv) tra le parti perdura ininterrotto lo stato di separazione ed è ampiamente trascorso il termine di legge di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. 898/1970, come modificato dalla L.
55/2015; tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., voglia provvedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione del 23.9.2025, le parti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la riconciliazione, ed i difensori hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso, così come modificate nel verbale d'udienza, affinché il Tribunale voglia disporre: “- L'affido condiviso delle figlie e , con collocazione Persona_1 Persona_2
presso la madre e residenza anagrafica presso l'immobile sito in Carrara Via Carriona n° 362/g
(MS) di cui gli esponenti sono attualmente comproprietari;
- Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie minori nei giorni di Martedi dalle ore 13,00 alle ore 22,00 nonché nei fine settimana alternati dal
Sabato alle ore 13,00 al Lunedì alle ore 13, prelevandole presso la loro residenza ovvero presso i rispettivi istituti;
- il padre o terzi di fiducia dello stesso, il cui nominativo sarà preventivamente comunicato alla madre, accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; - Nei giorni di competenza di ciascun genitore le figlie potranno frequentare i nonni paterni e materni, senza necessità di previa comunicazione all'altro genitore;
- Per quanto concerne le festività natalizie, le bambine trascorreranno con ciascun genitore un anno il periodo dal 23.12 al 26.12 e un anno il periodo dal
29.12 al 03.01. mentre trascorreranno con i genitori ad anni alternati il giorno dell'Epifania; -
Relativamente alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni, un anno la pagina 2 di 5 Santa Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. - In ordine alle vacanze estive, il SI. concorderà con la SI.ra , un periodo di ferie estive di 7 giorni, Parte_1 Parte_2
anche consecutivi, da trascorrere con le figlie nel mese di Agosto, con un preavviso di almeno 15 giorni;
-
Il SI. e la SI.ra avranno comunque reciproco diritto, sempre nel mese di Agosto e Parte_1 Pt_2
previo accordo tra loro con preavviso di almeno 30 giorni, di trascorrere una settimana intera da
Lunedì alla Domenica inclusi, senza far visita alle loro figlie che verranno, alternativamente, tenute dall'altro genitore;
- Per ciò che attiene le festività correnti nel corso dell'anno – ivi compreso il
Ferragosto – verranno trascorse dalle figlie con i genitori ad anni alternati;
- I ricorrenti si impegnano a fornire l'indirizzo delle eventuali località di vacanza ove porteranno le figlie;
- Per quanto riguarda eventuali trasferimenti all'estero delle figlie non sarà necessario il consenso di entrambi i genitori;
- Il
SI. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e Parte_1 Persona_1
e sino alla loro indipendenza economica, verserà un assegno mensile dell'importo di Persona_2
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 75%. L'importo come sopra determinato dovrà essere corrisposto direttamente alla SI.ra
, entro il giorno 17 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto che la SI.ra Parte_2
vorrà indicare. - I genitori contribuiranno alle spese straordinarie necessarie e correlate Parte_2
alle esigenze delle minori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo emanato dal CNF, sia per la qualificazione delle spese straordinarie, sia per identificare le spese che dovranno essere previamente concordate tra di loro, con la sola eccezione delle spese urgenti e/o non procrastinabili. Tali spese straordinarie dovranno essere rimborsate mediante bonifico, nella misura concordata, al genitore che le avrà anticipate entro il giorno 7 del mese successivo alla richiesta di rimborso, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi;
- Gli assegni familiari/assegno unico verranno percepiti esclusivamente dalla SInora , a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Parte_2
e ; - i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto Persona_1 Persona_2
reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare le figure paterne e materne, evitando di pagina 3 di 5 esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
- Ogni genitore si obbliga a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nell'interesse delle figlie minori. - I comparenti danno atto che l'immobile sito in Carrara Via Carriona n° 362/g ed adibito a civile abitazione della famiglia è gravato di un mutuo ipotecario acceso presso la banca
[...]
con rate residue ancora da saldare;
attualmente dette rate sono pagate tramite addebito Controparte_1
presso il conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e cointestato ai comparenti, da versarsi nella misura del 50% ciascuno sino al definitivo saldo;
- I comparenti Parte_1
e convengono altresì che le spese straordinarie relative alla manutenzione dell'immobile Parte_2
verranno pagate nella misura del 50% ciascuno, mentre le spese ordinarie e quelle necessarie al quotidiano utilizzo dell'immobile stesso (utenze dei servizi, tasse ed imposte comunali collegate al bene immobile, condominio etc etc) graveranno sulla SI.ra che lo utilizzerà come abitazione Parte_2
sua e delle figlie minori. - Le parti dichiarano di aver definito separatamente ogni ulteriore diverso rapporto economico tra di loro intercorso si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. - le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti”.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, e le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico e sono confacenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura del procedimento e dell'accordo tra le parti e della natura del presente procedimento le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carrara, in data 4/9/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Carrara al n. 55, P. Uff. 1 Anno 2010, tra i sig.ri Parte_1
e in conformità alle condizioni concordate dalle
[...] Parte_2
pagina 4 di 5 parti nei termini di cui in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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