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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da:
nata a [...]ù) il 31.07.1990, residente in [...]
UD ES n. 46, c.f. , cittadina peruviana, assistente alla cura della C.F._1 persona, rappresentata e difesa dall'Avv. UD Dalle Nogare
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 15/07/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Controparte_1
Bologna (BO), in data 06/12/2014.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva, oltre che fosse pronunciata la separazione dal coniuge, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 15/07/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Bologna (BO), in data 06/12/2014. Controparte_1
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata a [...]ù) il 31.07.1990 e ,
[...] Controparte_1 nato a [...], il [...] , già uniti in matrimonio in Bologna (BO) il giorno
06/12/2014 (atto trascritto a Bologna al n. 572, Parte I, anno 2014 ;
2) Spese di lite al definitivo;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 10.10.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da:
nata a [...]ù) il 31.07.1990, residente in [...]
UD ES n. 46, c.f. , cittadina peruviana, assistente alla cura della C.F._1 persona, rappresentata e difesa dall'Avv. UD Dalle Nogare
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 15/07/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Controparte_1
Bologna (BO), in data 06/12/2014.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva, oltre che fosse pronunciata la separazione dal coniuge, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 15/07/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Bologna (BO), in data 06/12/2014. Controparte_1
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata a [...]ù) il 31.07.1990 e ,
[...] Controparte_1 nato a [...], il [...] , già uniti in matrimonio in Bologna (BO) il giorno
06/12/2014 (atto trascritto a Bologna al n. 572, Parte I, anno 2014 ;
2) Spese di lite al definitivo;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 10.10.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3