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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 75/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13681/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 08/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028843251000 IRPEF IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100190148375000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100322133773000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090166684000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130176361171000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140066495406000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160003368277000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3494/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.4.2024 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo per quattro cartelle l'intervenuta prescrizione e per le ulteriori tre la loro mancata notifica.
Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che i termini erano stati sospesi per il COVID – respingeva il ricorso e condannava ad € 2.500,00 per spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel considerare atti interruttivi della prescrizione quelli notificati presso un indirizzo errato (Indirizzo_1 in Roma).
D'altra parte, la circostanza che tale indirizzo fosse errato è confermata anche dalla totale mancanza di contestazione circa tale assunto da parte dell'Ufficio che, in questo grado, non risulta essersi neanche costituito.
Di conseguenza, rispetto alla cartella n. 09720100190148375000 devono considerarsi prescritti tutti i crediti indicati nelle intimazioni ivi menzionati eccetto quella distinta con n. 0972017902227848700. Quanto alla cartella n. 09720100322133773000 devono ritenersi ugualmente prescritti tutti i crediti indicati nella intimazione di pagamento riportati per lo stesso motivo di cui sopra.
Anche per la cartella n. 097201400066495406000 vale quanto detto sopra.
Per le restanti cartelle, per le quali non sussiste il problema della interruzione della prescrizione con riguardo all'indirizzo errato, devono considerarsi non prescritte e la pretesa dell'Ufficio fondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere accolto nei limiti che precedono.
Le spese vanno compensate per entrambi i gradi stante la parziale soccombenza.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello del contribuente come in motivazione . spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 75/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13681/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 08/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028843251000 IRPEF IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100190148375000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100322133773000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090166684000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130176361171000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140066495406000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160003368277000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3494/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.4.2024 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo per quattro cartelle l'intervenuta prescrizione e per le ulteriori tre la loro mancata notifica.
Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che i termini erano stati sospesi per il COVID – respingeva il ricorso e condannava ad € 2.500,00 per spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel considerare atti interruttivi della prescrizione quelli notificati presso un indirizzo errato (Indirizzo_1 in Roma).
D'altra parte, la circostanza che tale indirizzo fosse errato è confermata anche dalla totale mancanza di contestazione circa tale assunto da parte dell'Ufficio che, in questo grado, non risulta essersi neanche costituito.
Di conseguenza, rispetto alla cartella n. 09720100190148375000 devono considerarsi prescritti tutti i crediti indicati nelle intimazioni ivi menzionati eccetto quella distinta con n. 0972017902227848700. Quanto alla cartella n. 09720100322133773000 devono ritenersi ugualmente prescritti tutti i crediti indicati nella intimazione di pagamento riportati per lo stesso motivo di cui sopra.
Anche per la cartella n. 097201400066495406000 vale quanto detto sopra.
Per le restanti cartelle, per le quali non sussiste il problema della interruzione della prescrizione con riguardo all'indirizzo errato, devono considerarsi non prescritte e la pretesa dell'Ufficio fondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere accolto nei limiti che precedono.
Le spese vanno compensate per entrambi i gradi stante la parziale soccombenza.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello del contribuente come in motivazione . spese compensate