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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1487/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BORA LUCIANO MARIA elettivamente domiciliato in Macerata, v. Roma n. 173, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. BALLESI GIORGIO;
elettivamente domiciliato in VIA 226° REGGIMENTO FANTERIA, 2 null 62100 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata, ma per importi inferiori a quelli richiesti, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della per i danni subiti in seguito al sinistro occorso nel Parte_1 CP_1
pagina 1 di 11 Comune di Caldarola, il 24.08.2016 alle ore 16.00 circa, allorquando l'attore, alla guida dal proprio motociclo Suzuki tg. MC057056, percorrendo in direzione Camerino/Macerata una delle gallerie della SS77, entrandovi con illuminazione funzionante, giunto all'altezza del Km. 57.200 ove all'interno della galleria insiste curva destrorsa, trovandosi improvvisamente senza illuminazione, urtava con la ruota anteriore del motociclo il bordo sinistro della galleria e, dopo aver perso il controllo del mezzo, cadeva rovinosamente a terra;
subito dopo mentre la moto si trovava a terra sul lato sinistro della galleria secondo la direzione percorsa dall'attore e l'attore in terra sul marciapiede del medesimo lato, sopraggiungeva l'autovettura Lancia Y, tg. ES718CT, condotta da , che impattava con il solo motociclo;
in conseguenza delle Parte_2 lesioni riportate il veniva condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Camerino ove Pt_1 veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia;
veniva dimesso in data 03.09.2026 con la seguente diagnosi “…escoriazioni multiple con ferita lacero contusa ginocchio destro e caviglia destra con perdita di sostanza ed esposizione ossea al malleolo peroneale con ritenzione di corpi estranei;
frattura ossa nasali”
1.1 – Deducendo la responsabilità della ai sensi degli artt. 2051 -quale ente CP_1 gestore del tratto stradale luogo del sinistro- e 2043 c.c., l'attore chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non per complessivi euro 95.098,91, inclusa rivalutazione monetaria, di cui: euro
47.345,00 per IP al 17%, euro 11.836,25 a titolo di danno morale (pari al 25% del danno permanente), euro 16.517,97 a titolo di personalizzazione del danno (pari al 25% della somma tra il danno permanente e quello morale), euro 1.225,00 per ITP al 100% (giorni 10 per euro
122,50), euro 3.215,63 per ITP al 75% (giorni 35 per euro 91,87), euro 1.531,25 per ITP al 50%
(giorni 25 per euro 61,25), euro 918,75 per ITP al 25% (giorni 25 per euro 36,75), oltre euro
9.375,24 per la riduzione della capacità specifica di lavoro nella misura del 5%. CP_ All'esito del deposito della CTU e delle informazioni rese dall -su ordine del giudice- con riferimento al sinistro in oggetto, l'attore riduceva la pretesa risarcitoria all'importo di euro
43.126,80. CP_
2 - Dalle informazioni rese dall è emerso che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, l'ente ha erogato in favore dell'attore a titolo di risarcimento per il danno verificatosi in itinere, l'importo complessivo di euro 8.139,47 di cui: euro 2.810,91 per inabilità temporanea assoluta dal 28.08.2016 al 01.12.2016; euro 5.302,05 per danno biologico pari al 8%; ed euro
26,51 per rivalutazione annuale danno biologico.
pagina 2 di 11 3 – Seguendo l'ordine logico-giuridico nell'esame delle eccezioni del convenuto, va risolta preliminarmente, rispetto all'eccepita prescrizione del diritto risarcitorio, l'individuazione della norma applicabile al caso in esame partendo dalla ricostruzione del fatto storico che, nella specie, viene operata attraverso le risultanze dell'espletata istruttoria (testimonianze) nonché tramite il verbale della Polizia stradale di Camerino intervenuta sul posto circa quarantacinque minuti dopo il sinistro (ore 16,45), quando il motociclo coinvolto era stato rimosso dalla sede stradale e posizionato sopra il marciapiede destro all'interno della galleria.
4 – In particolare dal verbale redatto dagli agenti intervenuti emerge che:
4.1 – la galleria percorsa dall'attore si trova in una careggiata asfaltata a due corsie ad unico senso di marcia con limite di velocità di 110 km/h. Mentre lo specifico tratto di strada interessato dal sinistro si trova in galleria e presenta una curva “pericolosa” a destra;
4.2 - la galleria presentava pessima visibilità a causa dell'improvvisa mancanza dell'illuminazione (ritornata solo dopo 45 minuti dall'intervento della Stradale); mancanza di illuminazione peraltro segnalata in precedenza dal medesimo agente intervenuto alla “… s.o.
33…” che era intervenuto circa tre ore prima in occasione di altro sinistro avvenuto nel medesimo punto;
riferiva parimenti l'agente in verbale che il tecnico dell intervenuto sul posto a CP_1 seguito della detta segnalazione, gli aveva a sua volta riferito di aver in precedenza (alle ore 4,00 circa del medesimo giorno) segnalato agli uffici competenti la circostanza della improvvisa interruzione della illuminazione della galleria.
4.3 - l'attore non indossava abbigliamento da motociclista.
5 - Incontestata ed incontestabile la mancanza di illuminazione all'interno della galleria nel tratto successivo all'imbocco -dopo circa 100 m dall'ingresso- in corrispondenza della curva a destra.
Sul punto, all'udienza del 15.06.2023, il teste , uno degli agenti intervenuti, ha Tes_1 affermato che “…la galleria era buia, non c'era illuminazione […] non si vedeva nulla, perché era poco prima di una semicurva volgente a destra, quindi non si vedeva nemmeno l'uscita della galleria” ancora “…quando siamo passati poco dopo le 13 la galleria era buia, non c'era illuminazione, così come quando siamo intervenuti dopo il sinistro oggetto di causa;
poi dopo 45 minuti l'illuminazione è tornata”.
pagina 3 di 11 Inoltre, l'attore in sede di interpello ha precisato che “… l'illuminazione si è spenta dopo 100 metri circa dall'ingresso, in corrispondenza di una semicurva;
quindi, non si vedeva né l'ingresso né l'uscita, c'era buio totale”.
Precisazione peraltro conforme alle dichiarazioni testimoniali di , che si Testimone_2 trovava a bordo dell'auto condotta da tale (incolonnata nella coda creatasi a Persona_1 seguito dell'incidente per cui è causa), secondo le quali “…quando siamo entrati [ndr. lui e
] la luce c'era, ci siamo inoltrati circa 100 o 200 metri e ad un certo punto la luce Persona_1 si è spenta…”.
6 – Non provata la circostanza dedotta dall circa la segnalazione della “… probabile CP_1 mancanza di illuminazione…” all'interno della galleria. In particolare, deduce la convenuta che “… al km 56+800 (400 metri prima dell'inizio della galleria) vi era e vi è il segnale di pericolo generico con due pannelli integrativi (“Serie gallerie” e “possibilità di gallerie non illuminate”) e al km
56+900 (100 metri prima della galleria) altro segnale di pericolo generico con pannello integrativo
“possibilità di galleria non illuminata” (segnaletica da anni presente in loco)”; a sostegno della dedotta circostanza produce due differenti fotografie, la prima asseritamente scattata al km
56+588 e la seconda al km 56+900, ciascuna raffigurante l'inizio di una galleria con a destra della carreggiata segnaletica verticale di pericolo con punto esclamativo centrale accompagnata (al di sotto) da un cartello bianco con la dicitura “possibilità di galleria non illuminata”.
6.1 - Va innanzitutto evidenziata la incertezza sul punto manifestata all'udienza del
15.06.2023 dal teste , il quale, prima dichiara che “da quando ricordo è vero, non Tes_1
c'era nessuna segnalazione di anomalia dell'illuminazione all'ingresso della galleria” e, a seguito dell'esibizione delle due foto appena descritte in udienza, ha escluso che “…la prima foto ritragga la galleria in cui si è verificato l'incidente di causa, anche perché la galleria che vedo raffigurata è dritta;
probabilmente la seconda foto ritrae la galleria oggetto del sinistro [ndr. quella scattata al km 56+588], anche confrontando la chilometrica riportata nel verbale di accertamento con quella indicata in calce alla seconda foto”.
6.2 - Nonostante la riportata incertezza, l'infondatezza della circostanza dedotta dall CP_1 emerge dalla testimonianza resa da , il quale, nelle circostanze di tempo e di Persona_1 luogo dedotte si trovava nella SS77 incolonnato -a causa dell'incidente dell'attore- dietro ad altre autovetture “…poco prima dell'ingresso della galleria..”, precisava all'udienza del 7.02.2023 che
“…all'ingresso della galleria non c'era nessun segnale che indicava il problema
pagina 4 di 11 dell'illuminazione…” aggiungendo inoltre di esserne sicuro “…perché passo spesso nel tratto di strada in questione: non ho mai visto un segnale di pericolo relativo all'illuminazione della galleria
e comunque quel giorno non c'era nessun segnale indicativo del problema all'illuminazione che si era verificato”.
6.3 – La circostanza comunque non assume rilievo dirimente in considerazione della circostanza che l'illuminazione era presente all'inizio della galleria e per circa 100 metri all'interno di essa, per poi interrompersi lasciando il atto al buio: evidente che l'eventuale segnalazione lasciava intendere che l'intera galleria potesse essere non illuminata, tale che una volta che l'utente avesse verificato invece la presenza di luce artificiale all'inizio ne sarebbe seguita la deduzione logica della presenza in tutto il tratto sotterraneo e quindi l'incolpevole affidamento sulla illuminazione dell'intero tratto.
7 – Sulla natura della responsabilità.
7.1 – Inapplicabile alla fattispecie in esame -difformemente da quanto sostenuto dalla convenuta- esame l'art. 2054 c.c.
Infatti, trova invece applicazione l'art. 2051 c.c. ogni qualvolta l'evento dannoso risulta l'esito di una oggettiva situazione di pericolo derivante dalla condizione in cui si trova la res oggetto di custodia (improvvisa assenza di illuminazione all'interno della galleria dopo un primo tratto illuminato) tale da assumere rilevanza esclusiva rispetto al dinamismo intrinseco del motociclo condotto dal danneggiato.
7.1.1 - Nel caso di specie non risulta infatti che il danneggiato abbia tenuto una condotta di guida censurabile o inidonea allo stato di luoghi;
sebbene dedotto dalla convenuta, non emerge alcun elemento a sostegno della tesi. Non può considerarsi tale la sanzione per la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, del c.d.s.: l'improvvisa mancanza di illuminazione -poichè non segnalata- su un tratto di strada curvilineo rende impossibile pretendere dall'attore la previsione del pericolo e dunque non può richiedersi a quest'ultimo di adeguare la propria condotta di guida allo stato di luoghi attraverso “…l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, proprio perché l'insidia (mancanza di luce) era imprevedibile.
7.2 - Incontestato e incontestabile il potere esercitato dall sulla rete stradale statale CP_1 all'epoca del sinistro e dunque la relazione di custodia intercorrente tra il gestore e il tratto di pagina 5 di 11 strada luogo del sinistro dal quale è derivato il danno lamentato dall'attore e dunque la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infatti, la responsabilità semi-oggettiva del custode sussiste non solo quando il danno derivi da un dinamismo interno della res, ma anche laddove il danno prodotto presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte;
in tale ultimo caso il custode risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo se il danneggiato provi il nesso causale tra l'evento dannoso e bene in custodia e cioè l'obiettiva situazione di pericolo dello stato dei luoghi, tale da rendere possibile, se non inevitabile, il danno stesso.
7.3 - È incontestabile che la improvvisa ed inattesa condizione di buio totale della galleria abbia determinato la condizione di pericolo, specie a considerare la curva che percorre la strada.
Per di più, la successiva collisione della Lancia Y tg. ES718CT condotta da Parte_2
con il motociclo ormai sull'asfalto e prima condotto dall'attore; nonché il precedente
[...] incidente avvenuto nello stesso giorno nel medesimo punto alle ore 13.45 (come emerge dal verbale redatto dagli agenti intervenuti), sono elementi ulteriori che rendono evidente la pericolosità intrinseca della galleria non illuminata.
7.3 - Risulta così la prova del nesso di causalità tra la mancanza di illuminazione all'interno della galleria e il danno lamentato dall'attore.
7.4 - Sia pure contestando l'addebito della responsabilità, la convenuta non ha fornito prova del caso fortuito della -in ipotesi rilevante- dedotta imputabilità dell'evento (interruzione del funzionamento di parte della illuminazione della galleria) al fatto notorio del terremoto che ha colpito il territorio marchigiano nelle prime ore del giorno del sinistro. In particolare, asserisce la convenuta che “…lo stesso giorno del sinistro (24.08.2016) alle ore 03:36:32 un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito (fatto notorio) il Centro Italia interessando i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (in particolare la provincia di Macerata), evento sismico che ha coinvolto migliaia di persone provocando 299 vittime, causando gravi danni a edifici privati e pubblici, a strade e infrastrutture a esse collegate. Sin dalle prime ore del 24.08.2016 tutto il personale e ditte incaricate sono state impegnate negli accertamenti dei danni e, per CP_1 quanto possibile, nel porre in essere le azioni volte alla soluzione delle gravi problematiche verificatesi (a titolo esemplificativo, verifica dei danni a ponti, viadotti e gallerie e funzionalità degli impianti di illuminazione nelle gallerie e relative cabine di alimentazione;
si segnala che la ditta
è stata impegnata lungo le SS.SS. 77 e 77var della Val di Chienti”. Parte_3
pagina 6 di 11 Tale ultima circostanza (impossibilità di tempestivo intervento) risulta sfornita di prova in quanto gli articolati capitoli (dal n. 11 al n. 15) sul punto sono stati respinti con ordinanza del
05.12.2022 perché su circostanze non tempestivamente (e cioè entro la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) allegate, ma soprattutto perché vertenti (capp. 11 e 12) su circostanze sconfessate dallo stato dei luoghi come risultante in verbale di intervento della Polstrada, e comunque riconducibili alla convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c.; gli altri perché relativi ad epoca (ore 16,28 del medesimo giorno) successiva al sinistro.
7.5 - Secondo la convenuta “…dallo schizzo planimetrico risulta che il motociclo ha impresso scalfitture sulla corsia di marcia prima di urtare con la ruota sul bordo del marciapiede destro (e non sinistro come indicato in citazione), dal che consegue che il motociclo fosse già caduto a terra prima di urtare contro il marciapiede poi terminando la corsa sulla corsia di sinistra, ove venne investito dall'autovettura”
A prescindere dalla fondatezza o meno della deduzione, questa è totalmente irrilevante ai fini dell'imputazione della responsabilità dell'evento dannoso alla convenuta, ben possibile che l'improvvisa mancanza di illuminazione abbia cagionato essa stessa la caduta del motociclista magari intento proprio ad una manovra di emergenza intesa a superare l'improvviso ed imprevedibile ostacolo: permane lo stato di pericolo occulto determinato dall'imprevedibile mancanza di illuminazione all'interno della galleria con curva a destra, pericolo non segnalato nonostante la situazione fosse conosciuta dalla convenuta per il tramite del tecnico incontestatamente intervenuto a seguito della detta segnalazione da parte della Polizia Stradale di Camerino;
segnalazione precedente rispetto all'epoca del sinistro.
Inoltre, dallo schizzo planimetrico risulta impossibile ricostruire la dinamica della collisione;
neppure la convenuta ha articolato sul punto alcun mezzo di prova ammissibile: l'unico capitolo –
8- concernente tale circostanza aveva formulazione valutativa e per questo inammissibile.
8 - Da respingere per quanto sopra esposto e per quanto appena oltre ulteriormente precisato, l'eccezione di prescrizione della richiesta risarcitoria sul presupposto dell'epoca del fatto (24.08.2016) e della prima richiesta risarcitoria con pec del 10.02.2020.
8.1 - La prescrizione applicabile al caso di specie al diritto al risarcimento del danno non è quella breve di due anni prevista per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli (art. 2054
c.c.), ma quella di anni cinque prevista per i danni derivanti da fatto illecito (di cui agli artt. 2043
s.s. previsto in generale per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale compresa l'ipotesi di cui pagina 7 di 11 all'art. 2051 c.c.). In tal senso, la richiesta risarcitoria del 10.02.2020 è stata tempestiva (prima del decorso del termine di anni 5).
Si tratta infatti di due specie di prescrizioni: quella generale quinquennale che colpisce il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito;
e quella speciale biennale relativa al diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, circostanza quest'ultima certamente non ricorrente nella condotta dell CP_1
9 – In ordine al "quantum debeatur" si osserva che, dalla espletata consulenza d'ufficio è emerso che l'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportava “trauma cranico- facciale con frattura delle ossa nasali, escoriazioni multiple con ferita lacero contusa ginocchio destro e caviglia destra con perdita di sostanza ed esposizione ossea al malleolo peroneale con ritenzione di corpi estranei”, da cui derivavano uno stato di malattia di 100 giorni, di cui: 10 giorni al 100%; 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, residuandogli un'invalidità
permanente valutata dal C.T.U. nominato dr. nella misura del 14%, Persona_2 consistente: per il traumatismo cranio-facciale nella “…disturbi alla respirazione nasale destra [...] disagio estetico per lieve alterazione del profilo nasale…”; per quanto attiene all'arto inferiore destro “…residua una limitazione dell'ampiezza dei movimenti (sotto-astragalo-calcaneare e di lateralizzazione) della caviglia con conseguente limitazione nel correttamente posizione il piede al suolo nella deambulazione su terreni sconnessi;
parimenti estremamente difficoltosa
l'effettuazione di gesti quali il saltare ed il correre, laddove si consideri un edema oramai
“cronicizzatosi” a carico del ginocchio di destra, sede di traumatismo, ivi apprezzandosi un surplus perimetrico di cm 1.5. l'accovacciamento, infine, risulta obiettivamente limitato”; infine per il livello cutaneo a carico del volto e della regione deltoidea destra e dell'arto inferiore destra
“…sono presenti plurime aree dicromico-cicatriziali […] idonee ad integrare un danno estetico lieve”.
Con riferimento alla dedotta riduzione della capacità lavorativa specifica (elettricista), il CTU ha precisato che “non risulta che il soggetto abbia ridotto il proprio monte orario o abbia ricevuto delle prescrizioni da parte del medico competete” pur avendo ritenuto contemplabile nel caso di specie un “…lievissimo condizionamento della cenestesi lavorativa laddove si debba mantenere posture erette protratte o posizioni di accovacciamento prolungato…”.
9.1 - La lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, la quale -diversamente dalla pagina 8 di 11 lesione alla c.d. capacità lavorativa specifica- non incide sull'opportunità di produrre reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso. Pertanto, non trattandosi di danno alla capacità del danneggiato di produrre reddito, incidendo invece sul bene salute, esso va risarcito attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 2311 del 02.07.2007; Cass. Sentenza n. 18161 del
25.08.2014; Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 20312 del 09.10.2015, Cass. n. 12572/2018, Cass. n.
17931/2019). Specifica Cass. civ. sez. III, sent. 13726 del 02/05/2022, che “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute”.
9.2 - Alla luce di tali rilievi, risulta allora congruo (nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa dei pregiudizi non patrimoniali in esame) riconoscere all'attore un aumento del danno biologico in punto di personalizzazione nella misura del 10% del valore tabellare del danno biologico permanente come di seguito liquidato, in virtù dell'età del danneggiato al momento del sinistro (58 anni) e della possibilità di risolvere la situazione di probabile sofferenza lavorativa mediante delle pause.
10 – Da respingere, invece, il richiesto risarcimento del danno “morale” (tale qualificato dalla parte) asseritamente patito in conseguenza del sinistro, riguardante in particolare il lamentato peggioramento delle proprie condizioni di vita, in punto di: immobilità forzata nella vita privata (ed intima); impossibilità, nel periodo di invalidità totale, di recarsi in vacanza.
10.1 - Va infatti ricordato che in conformità ai principi di diritto espressi nelle note pronunce a Sezioni Unite c.d. di San NO (Cass. 26972-75/2008), il danno morale inteso come sofferenza soggettiva non ha valenza autonoma, ma costituisce una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una sofferenza fisica e psichica.
Inapplicabile al caso di specie il D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.” entrato in vigore il 05.03.2025. Infatti, come precisato nell'
pagina 9 di 11 art. 5 della norma appena richiamata “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
11 – Alla luce di quanto sopra, utilizzando i noti parametri di cui alle più recenti cd. Tabelle
AN (pubblicate il 5 giugno 2024) tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dei fatti, anni 58, l'importo complessivo ammonta ad € 40.363,40 di cui: euro 30.944,00 per danno biologico permanente accertato dal CTU;
euro 3.094,40 quale incremento per personalizzazione che va riconosciuta in via equitativa nella misura del 10% del danno biologico in virtù dell'accertato lievissimo condizionamento della cenestesi lavorativa;
euro 6.325,00 per danno biologico temporaneo calcolato sulla base delle frazioni elaborate dal CTU, ovvero euro 1.150,40 pari a 10 giorni per inabilità totale, euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro
1.725,00 pari a 30 di invalidità parziale al 50% ed euro 862,50 pari a 30 giorni di invalidità parziale al 25%,
11.1 -Sulla somma così liquidata vanno aggiunti gli interessi legali secondo la seguente operazione di calcolo:
- devalutazione al momento del fatto della somma liquidata (agosto 2016: euro 33.385,77);
- rivalutazione sino alla data 09.12.2016;
- alla somma così ottenuta va detratto l'importo di euro 2.810,91 (risarcimento erogato nelle CP_ more dall , da imputare in via principale alla quota interessi ed al residuo alla quota capitale;
- rivalutazione di anno in anno della somma così ottenuta sino alla data del 21.07.2020; CP_
- all'importo va detratta la somma di euro 5.302,05 erogata dall da imputare in via principale alla quota interessi ed al residuo alla quota capitale;
- rivalutazione di anno in anno della somma così ottenuta sino alla data del 26.11.2021; CP_
- all'importo va detratta la somma di euro 26,51 erogata dall da imputare in via principale alla quota interessi ed al residuo alla quota capitale;
- successivamente, sul capitale residuo rivalutato, fino al soddisfo;
- dalla sentenza interessi legali sulle somme risultanti quale capitale rivalutato ed interessi maturati.
12 - Dato atto che non esiste alcun obbligo per il motocilista di indossare alla guida l'equipaggiamento protettivo personale (ad esclusione del casco protettivo) è irrilevante ai fini della determinazione dell'evento lesivo e della liquidazione del danno la mancanza dell'abbigliamento da motociclistica riscontrata nell'attore dalla intervenuta Polstrada.
pagina 10 di 11 13 - Da accogliersi la domanda intesa al risarcimento del danno patrimoniale di euro 770,00 per spese mediche documentate ritenute congrue e riferibili agli esiti traumatici;
oltre interessi legali dalla citazione (11.5.21) al soddisfo;
13.1 - Non risultando la prova né del compenso richiesto dal CTP dell'attrice, dr. R_
, come neppure quella dell'avvenuto relativo pagamento, non può procedersi alla
[...] richiesta liquidazione.
14 – Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un terzo in ragione dell'infondatezza della domanda risarcitoria del danno morale ulteriore;
la restante quota segue la soccombenza e va distratta in favore del procuratore dell'attore avv. Luciano M. Bora, dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da in relazione al sinistro Parte_1 stradale del 24.08.2016 in Caldarola, CONDANNA la al risarcimento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di euro 33.385,77, come liquidata con riferimento all'epoca del fatto, e al
[...] lordo dell'importo liquidato dall , oltre interessi e rivalutazione come da punto 11.1 della CP_2 motivazione;
CONDANNA la al risarcimento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 770,00 oltre interessi legali dalla citazione (11.5.21) al soddisfo;
COMPENSA le spese del giudizio, incluse quelle di CTU, nella misura di un terzo e CONDANNA la al CP_1 pagamento della residua quota che liquida in favore dell'Avv. Bora Luciano Maria -procuratore antistatario- nella somma di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Macerata, 16 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1487/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BORA LUCIANO MARIA elettivamente domiciliato in Macerata, v. Roma n. 173, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. BALLESI GIORGIO;
elettivamente domiciliato in VIA 226° REGGIMENTO FANTERIA, 2 null 62100 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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1 - Fondata, ma per importi inferiori a quelli richiesti, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della per i danni subiti in seguito al sinistro occorso nel Parte_1 CP_1
pagina 1 di 11 Comune di Caldarola, il 24.08.2016 alle ore 16.00 circa, allorquando l'attore, alla guida dal proprio motociclo Suzuki tg. MC057056, percorrendo in direzione Camerino/Macerata una delle gallerie della SS77, entrandovi con illuminazione funzionante, giunto all'altezza del Km. 57.200 ove all'interno della galleria insiste curva destrorsa, trovandosi improvvisamente senza illuminazione, urtava con la ruota anteriore del motociclo il bordo sinistro della galleria e, dopo aver perso il controllo del mezzo, cadeva rovinosamente a terra;
subito dopo mentre la moto si trovava a terra sul lato sinistro della galleria secondo la direzione percorsa dall'attore e l'attore in terra sul marciapiede del medesimo lato, sopraggiungeva l'autovettura Lancia Y, tg. ES718CT, condotta da , che impattava con il solo motociclo;
in conseguenza delle Parte_2 lesioni riportate il veniva condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Camerino ove Pt_1 veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia;
veniva dimesso in data 03.09.2026 con la seguente diagnosi “…escoriazioni multiple con ferita lacero contusa ginocchio destro e caviglia destra con perdita di sostanza ed esposizione ossea al malleolo peroneale con ritenzione di corpi estranei;
frattura ossa nasali”
1.1 – Deducendo la responsabilità della ai sensi degli artt. 2051 -quale ente CP_1 gestore del tratto stradale luogo del sinistro- e 2043 c.c., l'attore chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non per complessivi euro 95.098,91, inclusa rivalutazione monetaria, di cui: euro
47.345,00 per IP al 17%, euro 11.836,25 a titolo di danno morale (pari al 25% del danno permanente), euro 16.517,97 a titolo di personalizzazione del danno (pari al 25% della somma tra il danno permanente e quello morale), euro 1.225,00 per ITP al 100% (giorni 10 per euro
122,50), euro 3.215,63 per ITP al 75% (giorni 35 per euro 91,87), euro 1.531,25 per ITP al 50%
(giorni 25 per euro 61,25), euro 918,75 per ITP al 25% (giorni 25 per euro 36,75), oltre euro
9.375,24 per la riduzione della capacità specifica di lavoro nella misura del 5%. CP_ All'esito del deposito della CTU e delle informazioni rese dall -su ordine del giudice- con riferimento al sinistro in oggetto, l'attore riduceva la pretesa risarcitoria all'importo di euro
43.126,80. CP_
2 - Dalle informazioni rese dall è emerso che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, l'ente ha erogato in favore dell'attore a titolo di risarcimento per il danno verificatosi in itinere, l'importo complessivo di euro 8.139,47 di cui: euro 2.810,91 per inabilità temporanea assoluta dal 28.08.2016 al 01.12.2016; euro 5.302,05 per danno biologico pari al 8%; ed euro
26,51 per rivalutazione annuale danno biologico.
pagina 2 di 11 3 – Seguendo l'ordine logico-giuridico nell'esame delle eccezioni del convenuto, va risolta preliminarmente, rispetto all'eccepita prescrizione del diritto risarcitorio, l'individuazione della norma applicabile al caso in esame partendo dalla ricostruzione del fatto storico che, nella specie, viene operata attraverso le risultanze dell'espletata istruttoria (testimonianze) nonché tramite il verbale della Polizia stradale di Camerino intervenuta sul posto circa quarantacinque minuti dopo il sinistro (ore 16,45), quando il motociclo coinvolto era stato rimosso dalla sede stradale e posizionato sopra il marciapiede destro all'interno della galleria.
4 – In particolare dal verbale redatto dagli agenti intervenuti emerge che:
4.1 – la galleria percorsa dall'attore si trova in una careggiata asfaltata a due corsie ad unico senso di marcia con limite di velocità di 110 km/h. Mentre lo specifico tratto di strada interessato dal sinistro si trova in galleria e presenta una curva “pericolosa” a destra;
4.2 - la galleria presentava pessima visibilità a causa dell'improvvisa mancanza dell'illuminazione (ritornata solo dopo 45 minuti dall'intervento della Stradale); mancanza di illuminazione peraltro segnalata in precedenza dal medesimo agente intervenuto alla “… s.o.
33…” che era intervenuto circa tre ore prima in occasione di altro sinistro avvenuto nel medesimo punto;
riferiva parimenti l'agente in verbale che il tecnico dell intervenuto sul posto a CP_1 seguito della detta segnalazione, gli aveva a sua volta riferito di aver in precedenza (alle ore 4,00 circa del medesimo giorno) segnalato agli uffici competenti la circostanza della improvvisa interruzione della illuminazione della galleria.
4.3 - l'attore non indossava abbigliamento da motociclista.
5 - Incontestata ed incontestabile la mancanza di illuminazione all'interno della galleria nel tratto successivo all'imbocco -dopo circa 100 m dall'ingresso- in corrispondenza della curva a destra.
Sul punto, all'udienza del 15.06.2023, il teste , uno degli agenti intervenuti, ha Tes_1 affermato che “…la galleria era buia, non c'era illuminazione […] non si vedeva nulla, perché era poco prima di una semicurva volgente a destra, quindi non si vedeva nemmeno l'uscita della galleria” ancora “…quando siamo passati poco dopo le 13 la galleria era buia, non c'era illuminazione, così come quando siamo intervenuti dopo il sinistro oggetto di causa;
poi dopo 45 minuti l'illuminazione è tornata”.
pagina 3 di 11 Inoltre, l'attore in sede di interpello ha precisato che “… l'illuminazione si è spenta dopo 100 metri circa dall'ingresso, in corrispondenza di una semicurva;
quindi, non si vedeva né l'ingresso né l'uscita, c'era buio totale”.
Precisazione peraltro conforme alle dichiarazioni testimoniali di , che si Testimone_2 trovava a bordo dell'auto condotta da tale (incolonnata nella coda creatasi a Persona_1 seguito dell'incidente per cui è causa), secondo le quali “…quando siamo entrati [ndr. lui e
] la luce c'era, ci siamo inoltrati circa 100 o 200 metri e ad un certo punto la luce Persona_1 si è spenta…”.
6 – Non provata la circostanza dedotta dall circa la segnalazione della “… probabile CP_1 mancanza di illuminazione…” all'interno della galleria. In particolare, deduce la convenuta che “… al km 56+800 (400 metri prima dell'inizio della galleria) vi era e vi è il segnale di pericolo generico con due pannelli integrativi (“Serie gallerie” e “possibilità di gallerie non illuminate”) e al km
56+900 (100 metri prima della galleria) altro segnale di pericolo generico con pannello integrativo
“possibilità di galleria non illuminata” (segnaletica da anni presente in loco)”; a sostegno della dedotta circostanza produce due differenti fotografie, la prima asseritamente scattata al km
56+588 e la seconda al km 56+900, ciascuna raffigurante l'inizio di una galleria con a destra della carreggiata segnaletica verticale di pericolo con punto esclamativo centrale accompagnata (al di sotto) da un cartello bianco con la dicitura “possibilità di galleria non illuminata”.
6.1 - Va innanzitutto evidenziata la incertezza sul punto manifestata all'udienza del
15.06.2023 dal teste , il quale, prima dichiara che “da quando ricordo è vero, non Tes_1
c'era nessuna segnalazione di anomalia dell'illuminazione all'ingresso della galleria” e, a seguito dell'esibizione delle due foto appena descritte in udienza, ha escluso che “…la prima foto ritragga la galleria in cui si è verificato l'incidente di causa, anche perché la galleria che vedo raffigurata è dritta;
probabilmente la seconda foto ritrae la galleria oggetto del sinistro [ndr. quella scattata al km 56+588], anche confrontando la chilometrica riportata nel verbale di accertamento con quella indicata in calce alla seconda foto”.
6.2 - Nonostante la riportata incertezza, l'infondatezza della circostanza dedotta dall CP_1 emerge dalla testimonianza resa da , il quale, nelle circostanze di tempo e di Persona_1 luogo dedotte si trovava nella SS77 incolonnato -a causa dell'incidente dell'attore- dietro ad altre autovetture “…poco prima dell'ingresso della galleria..”, precisava all'udienza del 7.02.2023 che
“…all'ingresso della galleria non c'era nessun segnale che indicava il problema
pagina 4 di 11 dell'illuminazione…” aggiungendo inoltre di esserne sicuro “…perché passo spesso nel tratto di strada in questione: non ho mai visto un segnale di pericolo relativo all'illuminazione della galleria
e comunque quel giorno non c'era nessun segnale indicativo del problema all'illuminazione che si era verificato”.
6.3 – La circostanza comunque non assume rilievo dirimente in considerazione della circostanza che l'illuminazione era presente all'inizio della galleria e per circa 100 metri all'interno di essa, per poi interrompersi lasciando il atto al buio: evidente che l'eventuale segnalazione lasciava intendere che l'intera galleria potesse essere non illuminata, tale che una volta che l'utente avesse verificato invece la presenza di luce artificiale all'inizio ne sarebbe seguita la deduzione logica della presenza in tutto il tratto sotterraneo e quindi l'incolpevole affidamento sulla illuminazione dell'intero tratto.
7 – Sulla natura della responsabilità.
7.1 – Inapplicabile alla fattispecie in esame -difformemente da quanto sostenuto dalla convenuta- esame l'art. 2054 c.c.
Infatti, trova invece applicazione l'art. 2051 c.c. ogni qualvolta l'evento dannoso risulta l'esito di una oggettiva situazione di pericolo derivante dalla condizione in cui si trova la res oggetto di custodia (improvvisa assenza di illuminazione all'interno della galleria dopo un primo tratto illuminato) tale da assumere rilevanza esclusiva rispetto al dinamismo intrinseco del motociclo condotto dal danneggiato.
7.1.1 - Nel caso di specie non risulta infatti che il danneggiato abbia tenuto una condotta di guida censurabile o inidonea allo stato di luoghi;
sebbene dedotto dalla convenuta, non emerge alcun elemento a sostegno della tesi. Non può considerarsi tale la sanzione per la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, del c.d.s.: l'improvvisa mancanza di illuminazione -poichè non segnalata- su un tratto di strada curvilineo rende impossibile pretendere dall'attore la previsione del pericolo e dunque non può richiedersi a quest'ultimo di adeguare la propria condotta di guida allo stato di luoghi attraverso “…l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, proprio perché l'insidia (mancanza di luce) era imprevedibile.
7.2 - Incontestato e incontestabile il potere esercitato dall sulla rete stradale statale CP_1 all'epoca del sinistro e dunque la relazione di custodia intercorrente tra il gestore e il tratto di pagina 5 di 11 strada luogo del sinistro dal quale è derivato il danno lamentato dall'attore e dunque la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infatti, la responsabilità semi-oggettiva del custode sussiste non solo quando il danno derivi da un dinamismo interno della res, ma anche laddove il danno prodotto presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte;
in tale ultimo caso il custode risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo se il danneggiato provi il nesso causale tra l'evento dannoso e bene in custodia e cioè l'obiettiva situazione di pericolo dello stato dei luoghi, tale da rendere possibile, se non inevitabile, il danno stesso.
7.3 - È incontestabile che la improvvisa ed inattesa condizione di buio totale della galleria abbia determinato la condizione di pericolo, specie a considerare la curva che percorre la strada.
Per di più, la successiva collisione della Lancia Y tg. ES718CT condotta da Parte_2
con il motociclo ormai sull'asfalto e prima condotto dall'attore; nonché il precedente
[...] incidente avvenuto nello stesso giorno nel medesimo punto alle ore 13.45 (come emerge dal verbale redatto dagli agenti intervenuti), sono elementi ulteriori che rendono evidente la pericolosità intrinseca della galleria non illuminata.
7.3 - Risulta così la prova del nesso di causalità tra la mancanza di illuminazione all'interno della galleria e il danno lamentato dall'attore.
7.4 - Sia pure contestando l'addebito della responsabilità, la convenuta non ha fornito prova del caso fortuito della -in ipotesi rilevante- dedotta imputabilità dell'evento (interruzione del funzionamento di parte della illuminazione della galleria) al fatto notorio del terremoto che ha colpito il territorio marchigiano nelle prime ore del giorno del sinistro. In particolare, asserisce la convenuta che “…lo stesso giorno del sinistro (24.08.2016) alle ore 03:36:32 un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito (fatto notorio) il Centro Italia interessando i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (in particolare la provincia di Macerata), evento sismico che ha coinvolto migliaia di persone provocando 299 vittime, causando gravi danni a edifici privati e pubblici, a strade e infrastrutture a esse collegate. Sin dalle prime ore del 24.08.2016 tutto il personale e ditte incaricate sono state impegnate negli accertamenti dei danni e, per CP_1 quanto possibile, nel porre in essere le azioni volte alla soluzione delle gravi problematiche verificatesi (a titolo esemplificativo, verifica dei danni a ponti, viadotti e gallerie e funzionalità degli impianti di illuminazione nelle gallerie e relative cabine di alimentazione;
si segnala che la ditta
è stata impegnata lungo le SS.SS. 77 e 77var della Val di Chienti”. Parte_3
pagina 6 di 11 Tale ultima circostanza (impossibilità di tempestivo intervento) risulta sfornita di prova in quanto gli articolati capitoli (dal n. 11 al n. 15) sul punto sono stati respinti con ordinanza del
05.12.2022 perché su circostanze non tempestivamente (e cioè entro la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) allegate, ma soprattutto perché vertenti (capp. 11 e 12) su circostanze sconfessate dallo stato dei luoghi come risultante in verbale di intervento della Polstrada, e comunque riconducibili alla convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c.; gli altri perché relativi ad epoca (ore 16,28 del medesimo giorno) successiva al sinistro.
7.5 - Secondo la convenuta “…dallo schizzo planimetrico risulta che il motociclo ha impresso scalfitture sulla corsia di marcia prima di urtare con la ruota sul bordo del marciapiede destro (e non sinistro come indicato in citazione), dal che consegue che il motociclo fosse già caduto a terra prima di urtare contro il marciapiede poi terminando la corsa sulla corsia di sinistra, ove venne investito dall'autovettura”
A prescindere dalla fondatezza o meno della deduzione, questa è totalmente irrilevante ai fini dell'imputazione della responsabilità dell'evento dannoso alla convenuta, ben possibile che l'improvvisa mancanza di illuminazione abbia cagionato essa stessa la caduta del motociclista magari intento proprio ad una manovra di emergenza intesa a superare l'improvviso ed imprevedibile ostacolo: permane lo stato di pericolo occulto determinato dall'imprevedibile mancanza di illuminazione all'interno della galleria con curva a destra, pericolo non segnalato nonostante la situazione fosse conosciuta dalla convenuta per il tramite del tecnico incontestatamente intervenuto a seguito della detta segnalazione da parte della Polizia Stradale di Camerino;
segnalazione precedente rispetto all'epoca del sinistro.
Inoltre, dallo schizzo planimetrico risulta impossibile ricostruire la dinamica della collisione;
neppure la convenuta ha articolato sul punto alcun mezzo di prova ammissibile: l'unico capitolo –
8- concernente tale circostanza aveva formulazione valutativa e per questo inammissibile.
8 - Da respingere per quanto sopra esposto e per quanto appena oltre ulteriormente precisato, l'eccezione di prescrizione della richiesta risarcitoria sul presupposto dell'epoca del fatto (24.08.2016) e della prima richiesta risarcitoria con pec del 10.02.2020.
8.1 - La prescrizione applicabile al caso di specie al diritto al risarcimento del danno non è quella breve di due anni prevista per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli (art. 2054
c.c.), ma quella di anni cinque prevista per i danni derivanti da fatto illecito (di cui agli artt. 2043
s.s. previsto in generale per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale compresa l'ipotesi di cui pagina 7 di 11 all'art. 2051 c.c.). In tal senso, la richiesta risarcitoria del 10.02.2020 è stata tempestiva (prima del decorso del termine di anni 5).
Si tratta infatti di due specie di prescrizioni: quella generale quinquennale che colpisce il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito;
e quella speciale biennale relativa al diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, circostanza quest'ultima certamente non ricorrente nella condotta dell CP_1
9 – In ordine al "quantum debeatur" si osserva che, dalla espletata consulenza d'ufficio è emerso che l'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportava “trauma cranico- facciale con frattura delle ossa nasali, escoriazioni multiple con ferita lacero contusa ginocchio destro e caviglia destra con perdita di sostanza ed esposizione ossea al malleolo peroneale con ritenzione di corpi estranei”, da cui derivavano uno stato di malattia di 100 giorni, di cui: 10 giorni al 100%; 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, residuandogli un'invalidità
permanente valutata dal C.T.U. nominato dr. nella misura del 14%, Persona_2 consistente: per il traumatismo cranio-facciale nella “…disturbi alla respirazione nasale destra [...] disagio estetico per lieve alterazione del profilo nasale…”; per quanto attiene all'arto inferiore destro “…residua una limitazione dell'ampiezza dei movimenti (sotto-astragalo-calcaneare e di lateralizzazione) della caviglia con conseguente limitazione nel correttamente posizione il piede al suolo nella deambulazione su terreni sconnessi;
parimenti estremamente difficoltosa
l'effettuazione di gesti quali il saltare ed il correre, laddove si consideri un edema oramai
“cronicizzatosi” a carico del ginocchio di destra, sede di traumatismo, ivi apprezzandosi un surplus perimetrico di cm 1.5. l'accovacciamento, infine, risulta obiettivamente limitato”; infine per il livello cutaneo a carico del volto e della regione deltoidea destra e dell'arto inferiore destra
“…sono presenti plurime aree dicromico-cicatriziali […] idonee ad integrare un danno estetico lieve”.
Con riferimento alla dedotta riduzione della capacità lavorativa specifica (elettricista), il CTU ha precisato che “non risulta che il soggetto abbia ridotto il proprio monte orario o abbia ricevuto delle prescrizioni da parte del medico competete” pur avendo ritenuto contemplabile nel caso di specie un “…lievissimo condizionamento della cenestesi lavorativa laddove si debba mantenere posture erette protratte o posizioni di accovacciamento prolungato…”.
9.1 - La lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, la quale -diversamente dalla pagina 8 di 11 lesione alla c.d. capacità lavorativa specifica- non incide sull'opportunità di produrre reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso. Pertanto, non trattandosi di danno alla capacità del danneggiato di produrre reddito, incidendo invece sul bene salute, esso va risarcito attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 2311 del 02.07.2007; Cass. Sentenza n. 18161 del
25.08.2014; Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 20312 del 09.10.2015, Cass. n. 12572/2018, Cass. n.
17931/2019). Specifica Cass. civ. sez. III, sent. 13726 del 02/05/2022, che “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute”.
9.2 - Alla luce di tali rilievi, risulta allora congruo (nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa dei pregiudizi non patrimoniali in esame) riconoscere all'attore un aumento del danno biologico in punto di personalizzazione nella misura del 10% del valore tabellare del danno biologico permanente come di seguito liquidato, in virtù dell'età del danneggiato al momento del sinistro (58 anni) e della possibilità di risolvere la situazione di probabile sofferenza lavorativa mediante delle pause.
10 – Da respingere, invece, il richiesto risarcimento del danno “morale” (tale qualificato dalla parte) asseritamente patito in conseguenza del sinistro, riguardante in particolare il lamentato peggioramento delle proprie condizioni di vita, in punto di: immobilità forzata nella vita privata (ed intima); impossibilità, nel periodo di invalidità totale, di recarsi in vacanza.
10.1 - Va infatti ricordato che in conformità ai principi di diritto espressi nelle note pronunce a Sezioni Unite c.d. di San NO (Cass. 26972-75/2008), il danno morale inteso come sofferenza soggettiva non ha valenza autonoma, ma costituisce una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una sofferenza fisica e psichica.
Inapplicabile al caso di specie il D.P.R. n. 12 del 13.01.2025 “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.” entrato in vigore il 05.03.2025. Infatti, come precisato nell'
pagina 9 di 11 art. 5 della norma appena richiamata “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
11 – Alla luce di quanto sopra, utilizzando i noti parametri di cui alle più recenti cd. Tabelle
AN (pubblicate il 5 giugno 2024) tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dei fatti, anni 58, l'importo complessivo ammonta ad € 40.363,40 di cui: euro 30.944,00 per danno biologico permanente accertato dal CTU;
euro 3.094,40 quale incremento per personalizzazione che va riconosciuta in via equitativa nella misura del 10% del danno biologico in virtù dell'accertato lievissimo condizionamento della cenestesi lavorativa;
euro 6.325,00 per danno biologico temporaneo calcolato sulla base delle frazioni elaborate dal CTU, ovvero euro 1.150,40 pari a 10 giorni per inabilità totale, euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro
1.725,00 pari a 30 di invalidità parziale al 50% ed euro 862,50 pari a 30 giorni di invalidità parziale al 25%,
11.1 -Sulla somma così liquidata vanno aggiunti gli interessi legali secondo la seguente operazione di calcolo:
- devalutazione al momento del fatto della somma liquidata (agosto 2016: euro 33.385,77);
- rivalutazione sino alla data 09.12.2016;
- alla somma così ottenuta va detratto l'importo di euro 2.810,91 (risarcimento erogato nelle CP_ more dall , da imputare in via principale alla quota interessi ed al residuo alla quota capitale;
- rivalutazione di anno in anno della somma così ottenuta sino alla data del 21.07.2020; CP_
- all'importo va detratta la somma di euro 5.302,05 erogata dall da imputare in via principale alla quota interessi ed al residuo alla quota capitale;
- rivalutazione di anno in anno della somma così ottenuta sino alla data del 26.11.2021; CP_
- all'importo va detratta la somma di euro 26,51 erogata dall da imputare in via principale alla quota interessi ed al residuo alla quota capitale;
- successivamente, sul capitale residuo rivalutato, fino al soddisfo;
- dalla sentenza interessi legali sulle somme risultanti quale capitale rivalutato ed interessi maturati.
12 - Dato atto che non esiste alcun obbligo per il motocilista di indossare alla guida l'equipaggiamento protettivo personale (ad esclusione del casco protettivo) è irrilevante ai fini della determinazione dell'evento lesivo e della liquidazione del danno la mancanza dell'abbigliamento da motociclistica riscontrata nell'attore dalla intervenuta Polstrada.
pagina 10 di 11 13 - Da accogliersi la domanda intesa al risarcimento del danno patrimoniale di euro 770,00 per spese mediche documentate ritenute congrue e riferibili agli esiti traumatici;
oltre interessi legali dalla citazione (11.5.21) al soddisfo;
13.1 - Non risultando la prova né del compenso richiesto dal CTP dell'attrice, dr. R_
, come neppure quella dell'avvenuto relativo pagamento, non può procedersi alla
[...] richiesta liquidazione.
14 – Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un terzo in ragione dell'infondatezza della domanda risarcitoria del danno morale ulteriore;
la restante quota segue la soccombenza e va distratta in favore del procuratore dell'attore avv. Luciano M. Bora, dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da in relazione al sinistro Parte_1 stradale del 24.08.2016 in Caldarola, CONDANNA la al risarcimento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di euro 33.385,77, come liquidata con riferimento all'epoca del fatto, e al
[...] lordo dell'importo liquidato dall , oltre interessi e rivalutazione come da punto 11.1 della CP_2 motivazione;
CONDANNA la al risarcimento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 770,00 oltre interessi legali dalla citazione (11.5.21) al soddisfo;
COMPENSA le spese del giudizio, incluse quelle di CTU, nella misura di un terzo e CONDANNA la al CP_1 pagamento della residua quota che liquida in favore dell'Avv. Bora Luciano Maria -procuratore antistatario- nella somma di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Macerata, 16 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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