CASS
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2024, n. 13554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13554 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14328/2023 R.G. proposto da NT & Partners Ass.ne Prof.le, rappresentata e difesa dall’Avv. Pier AO NT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Terme Deciane n. 8, – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – controricorrente – Oggetto: Tasse automobilistiche Civile Sent. Sez. 5 Num. 13554 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 15/05/2024 2 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6238/2022, depositata il 22 dicembre 2022 udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale;
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 dal Consigliere Stefania Billi FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso una cartella di pagamento (n. 09720190187939662000) dell'importo di € 4.527,63 emessa nei confronti di NT & Partners Ass.ne Prof.le (d’ora in poi ricorrente) relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica addizionale erariale dell’anno 2015, oltre sanzioni. La CTP ha accolto il ricorso della ricorrente sul presupposto della mancata notifica dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata. La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, (d’ora in poi controricorrente) sulla base delle seguenti ragioni: - l’Agenzia delle entrate, appellante, ha fornito idonea prova documentale che l'avviso di accertamento n. 0TJT15000781 è stato notificato in data 22.6.2018 all'indirizzo della contribuente sito in Roma Via Benozzo Gozzoli 60; depositando documentazione che appare pienamente utilizzabile, pur se prodotta in copia e non in originale;
- la notifica avvenuta attraverso un operatore di poste private è nulla, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza possibile sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, codice di procedura civile, della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato in ragione della costituzione in giudizio della controparte. 3 La ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita note con documentazione e richiesta di cessata materia del contendere, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per il rigetto del ricorso, in sede di discussione per l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato telematicamente istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e ha allegato: comunicazione di accettazione dell’istanza di definizione agevolata inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione alla stessa ricorrente in data 24.7.2023; copia di bonifici comprovanti i pagamenti delle prime tre rate della rottamazione quater. 2. Come già deciso in sede di legittimità il Collegio osserva quanto segue. In base all’art. 1, comma 236, l. n.197/22 (c.d. rottamazione quater): «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 4 Questa disposizione disciplina e rende tipica la fattispecie di estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento di questa speciale procedura amministrativa di definizione dei carichi pendenti, ma non esclude di per sé l’operatività degli ordinari istituti processuali che presiedono in via generale al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso. In modo tale che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno, proprio per effetto dell’accesso alla procedura definitoria in esame, di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione del giudizio ed all’ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod. proc. civ. Si è più volte osservato, anche con particolare riguardo alla c.d. rottamazione quater delle cartelle di cui alla legge qui in esame, che la relativa dichiarazione di voler aderire alla definizione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali essa si riferisce. Ne consegue che la Corte può «dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n. 36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24). Nel caso di specie la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate sono indubbiamente idonee a dimostrare proprio una situazione nella quale la parte non ha più alcun sostanziale ed effettivo interesse a mantenere in vita il processo, considerandosi in proposito che: 5 l’istanza di cessazione della materia del contendere proviene dalla parte ricorrente;
l’Amministrazione Finanziaria in sede di discussione ha aderito a tale istanza;
nell’istanza stessa si riferisce e documenta l’effettivo accesso alla procedura definitoria, con adesione dell’Agenzia delle Entrate e versamento delle prime tre rate. Sempre sulla base dei consolidati indirizzi di legittimità che si sono richiamati, va poi considerato che la pronuncia di inammissibilità del presente processo non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa, tenuto anche conto che nel caso di specie la controricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione e alla compensazione delle spese. Va, inoltre, richiamato il predetto indirizzo di legittimità anche nella parte in cui evidenzia l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. nr. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, latu sensu sanzionatorio, «si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nel caso - per quella che origini da eventi sopravvenuti» (tra le molte, oltre a quelle già citate, Cass. n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione.
P.Q.M.
6 La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 27 marzo 2024
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 dal Consigliere Stefania Billi FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso una cartella di pagamento (n. 09720190187939662000) dell'importo di € 4.527,63 emessa nei confronti di NT & Partners Ass.ne Prof.le (d’ora in poi ricorrente) relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica addizionale erariale dell’anno 2015, oltre sanzioni. La CTP ha accolto il ricorso della ricorrente sul presupposto della mancata notifica dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata. La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, (d’ora in poi controricorrente) sulla base delle seguenti ragioni: - l’Agenzia delle entrate, appellante, ha fornito idonea prova documentale che l'avviso di accertamento n. 0TJT15000781 è stato notificato in data 22.6.2018 all'indirizzo della contribuente sito in Roma Via Benozzo Gozzoli 60; depositando documentazione che appare pienamente utilizzabile, pur se prodotta in copia e non in originale;
- la notifica avvenuta attraverso un operatore di poste private è nulla, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza possibile sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, codice di procedura civile, della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato in ragione della costituzione in giudizio della controparte. 3 La ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita note con documentazione e richiesta di cessata materia del contendere, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per il rigetto del ricorso, in sede di discussione per l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato telematicamente istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e ha allegato: comunicazione di accettazione dell’istanza di definizione agevolata inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione alla stessa ricorrente in data 24.7.2023; copia di bonifici comprovanti i pagamenti delle prime tre rate della rottamazione quater. 2. Come già deciso in sede di legittimità il Collegio osserva quanto segue. In base all’art. 1, comma 236, l. n.197/22 (c.d. rottamazione quater): «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 4 Questa disposizione disciplina e rende tipica la fattispecie di estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento di questa speciale procedura amministrativa di definizione dei carichi pendenti, ma non esclude di per sé l’operatività degli ordinari istituti processuali che presiedono in via generale al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso. In modo tale che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno, proprio per effetto dell’accesso alla procedura definitoria in esame, di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione del giudizio ed all’ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod. proc. civ. Si è più volte osservato, anche con particolare riguardo alla c.d. rottamazione quater delle cartelle di cui alla legge qui in esame, che la relativa dichiarazione di voler aderire alla definizione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali essa si riferisce. Ne consegue che la Corte può «dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n. 36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24). Nel caso di specie la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate sono indubbiamente idonee a dimostrare proprio una situazione nella quale la parte non ha più alcun sostanziale ed effettivo interesse a mantenere in vita il processo, considerandosi in proposito che: 5 l’istanza di cessazione della materia del contendere proviene dalla parte ricorrente;
l’Amministrazione Finanziaria in sede di discussione ha aderito a tale istanza;
nell’istanza stessa si riferisce e documenta l’effettivo accesso alla procedura definitoria, con adesione dell’Agenzia delle Entrate e versamento delle prime tre rate. Sempre sulla base dei consolidati indirizzi di legittimità che si sono richiamati, va poi considerato che la pronuncia di inammissibilità del presente processo non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa, tenuto anche conto che nel caso di specie la controricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione e alla compensazione delle spese. Va, inoltre, richiamato il predetto indirizzo di legittimità anche nella parte in cui evidenzia l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. nr. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, latu sensu sanzionatorio, «si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nel caso - per quella che origini da eventi sopravvenuti» (tra le molte, oltre a quelle già citate, Cass. n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione.
P.Q.M.
6 La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 27 marzo 2024