Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 547
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione

    La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse interrotto la prescrizione, essendo stato validamente notificato.

  • Accolto
    Inesistenza/Nullità notifica avviso di accertamento per errata residenza

    La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il motivo di gravame, ritenendo che la notifica non fosse stata perfezionata in conformità alle norme vigenti, dato che l'avviso di accertamento era stato notificato presso un indirizzo non più attuale del contribuente, senza che vi fosse un onere di comunicazione del cambio di residenza a suo carico verso la Regione o il PRA. La Corte ha sottolineato che spetta al soggetto notificante individuare la residenza attuale del destinatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 547
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 547
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo