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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 609/2021 depositato il 02/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 721/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190024712265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ricevuto, in data 26 agosto 2019, a mezzo p.e.c., posta elettronica certificata, dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Cartella Esattoriale contraddistinta dal numero 059 2019 00247122
65 000, mediante la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 785,21
(settecentottantacinque / 21).
Tale richiesta, in particolare, riguardava il mancato pagamento di Tasse Automobilistiche relative all'anno
2014.
L'odierno appellante, avverso il suddetto atto, aveva interposto, a mezzo del servizio postale, in maniera rituale e tempestiva, un ricorso mediante il quale aveva eccepito la mancata o errata notifica di accertamento per sbaglio indirizzo di residenza.
Lo stesso, inoltre, chiedeva, contestualmente, all'atto di impugnazione: “l'annullamento della stessa cartella perché decorso il termine dei tre anni che prevede la legge, quindi è subentrata la prescrizione”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, all'esito del giudizio celebrato, ha rigettato il ricorso esponendo, a sostegno della decisione, che l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto, sollevata dal ricorrente, è infondata ritenendo idoneo ad interrompere la prescrizione l'avviso di accertamento.
Secondo i giudici di prime cure, infatti, la notifica dell'avviso di accertamento, in materia di tasse automobilistiche, sarebbe stata, validamente, effettuata presso l'indirizzo, indicato al P.R.A. dal Sig.
Ricorrente_1, e, di conseguenza, interrotto il termine triennale di prescrizione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, inoltre, richiamava, espressamente, a sostegno della tesi esposta nella motivazione, l'articolo 2, comma quinto, della Legge n° 27 del 1978, l'articolo 5 della Legge
n° 50 del 1971, e, infine, l'articolo 146 del Codice della Navigazione.
Con la sentenza impugnata, di conseguenza, veniva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno scrutinati nella parte motiva.
La Regione Puglia si è costituita concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'esito della discussione, alla udienza del 23 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di gravame.
INESISTENZA, E, COMUNQUE NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO (AVVISO DI
ACCERTAMENTO BOLLI AUTO). Il Sig. Ricorrente_1 risiedeva, all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento originario, a Luogo_1, in Indirizzo_1, così come si evince dal “Certificato di residenza storico” già prodotto in primo grado.
Tale documento, in particolare, specifica, in maniera dettagliata, che la nuova residenza, Indirizzo_1
decorre dal lontano 11 aprile 2009 a tutt'oggi.
L'avviso di accertamento, invece, è stato notificato, probabilmente, a Luogo_1 in Indirizzo_2, luogo dove l'odierno istante non risiedeva più sin dal lontano 11 aprile 2009.
La notifica, pertanto, avrebbe dovuto essere inoltrata, in piena conformità alle statuizioni normative richiamate, all'indirizzo attuale al momento della notifica.
Ed invero, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dal d.P.R. 600/73 non esiste alcuna norma che consenta la valida notifica di atti di alcun tipo presso una residenza non più attuale del destinatario in attesa di una sua comunicazione di variazione anagrafica (ulteriore rispetto al cambio di residenza nei registri anagrafici...).
Non vi può essere dubbio che la notifica dell'avviso di accertamento in materia di bollo auto, debba essere eseguita in applicazione delle norme generali di cui agli artt.137 e ss c.p.c., eventualmente, integrate con quelle speciali di cui al d.P.R.600/73";
Il mancato rispetto della suddetta sequenza determina, nei casi più gravi, la “inesistenza” della notifica. Le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, così come è facilmente intuibile, non influiscono, nella maniera più assoluta, sulle concrete modalità di perfezionamento della notifica, che devono essere eseguite, sempre e comunque, nella piena osservanza delle disposizioni normative che le disciplinano.
L'onere del soggetto di comunicare eventuali variazioni della sua residenza, inesistente nell'ordinamento giuridico italiano, allo stesso modo, non intacca, neppure minimamente, le statuizioni normative in tema di notifica degli atti giudiziari.
La CTP ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota).
La Corte di Cassazione in un passaggio della ordinanza n. 33857 del 2022, ha stabilito che nessuna norma prevede un simile onere “………La CTR ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota). E' fondata l'eccezione del contribuente secondo cui in tema di tasse automobilistiche nessuna norma prevede un simile onere”.
Il cittadino, in altre parole, nel momento in cui cambia la residenza, non è tenuto a comunicare il nuovo indirizzo al P.R.A., ma solo al Comune.
Spetta, in seguito, a quest'ultimo rendere noto il trasferimento al Pubblico Registro Automobilistico.
Successivamente, infine, interverrà la Motorizzazione Civile che dovrà mandare a casa del proprietario dell'auto il tagliando per aggiornare l'indirizzo sul libretto di circolazione (Cfr. Tribunale Civile di Napoli,
Sentenza numero 597 del 19 gennaio 2016; Cassazione Civile, Sentenza n° 16185 / 2009).
Tale tesi, peraltro, trova una importantissima conferma nel “Libretto di circolazione” del Sig. Ricorrente_1, dove è stato regolarmente annotato il cambiamento di residenza (Allegato n° 2: libretto di circolazione)
Il ragionamento esatto da seguire, di conseguenza, è di segno esattamente contrario a quello espresso, nella motivazione della sentenza di primo grado, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
E' il soggetto notificante, infatti, che ha l'onere di individuare, in maniera esatta ed attuale, la residenza del destinatario dell'atto al fine di perfezionare, in maniera rituale, la notifica di un determinato atto.
L'avviso di accertamento, del resto, è un atto del tutto autonomo e distinto rispetto alla sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore.
Per tale assorbente motivo, il proposto gravame deve essere accolto, con derivante declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento originario e della cartella esattoriale oggetto di ricorso in primo grado.
Le spese di giudizio.
Le spese di causa dei due gradi di giudizio, vanno poste a carico della Regione Puglia e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte
in accoglimento del proposto appello, ed in riforma, della sentenza impugnata n. 721/2020 della CTP di Bari, così provvede:
1) Annulla l'avviso di accertamento originario e la cartella esattoriale oggetto di ricorso in primo grado.
2) Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante che liquida in € 600,00 oltre spese vive ed accessori.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 609/2021 depositato il 02/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 721/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190024712265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ricevuto, in data 26 agosto 2019, a mezzo p.e.c., posta elettronica certificata, dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Cartella Esattoriale contraddistinta dal numero 059 2019 00247122
65 000, mediante la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 785,21
(settecentottantacinque / 21).
Tale richiesta, in particolare, riguardava il mancato pagamento di Tasse Automobilistiche relative all'anno
2014.
L'odierno appellante, avverso il suddetto atto, aveva interposto, a mezzo del servizio postale, in maniera rituale e tempestiva, un ricorso mediante il quale aveva eccepito la mancata o errata notifica di accertamento per sbaglio indirizzo di residenza.
Lo stesso, inoltre, chiedeva, contestualmente, all'atto di impugnazione: “l'annullamento della stessa cartella perché decorso il termine dei tre anni che prevede la legge, quindi è subentrata la prescrizione”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, all'esito del giudizio celebrato, ha rigettato il ricorso esponendo, a sostegno della decisione, che l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto, sollevata dal ricorrente, è infondata ritenendo idoneo ad interrompere la prescrizione l'avviso di accertamento.
Secondo i giudici di prime cure, infatti, la notifica dell'avviso di accertamento, in materia di tasse automobilistiche, sarebbe stata, validamente, effettuata presso l'indirizzo, indicato al P.R.A. dal Sig.
Ricorrente_1, e, di conseguenza, interrotto il termine triennale di prescrizione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, inoltre, richiamava, espressamente, a sostegno della tesi esposta nella motivazione, l'articolo 2, comma quinto, della Legge n° 27 del 1978, l'articolo 5 della Legge
n° 50 del 1971, e, infine, l'articolo 146 del Codice della Navigazione.
Con la sentenza impugnata, di conseguenza, veniva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno scrutinati nella parte motiva.
La Regione Puglia si è costituita concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'esito della discussione, alla udienza del 23 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di gravame.
INESISTENZA, E, COMUNQUE NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO (AVVISO DI
ACCERTAMENTO BOLLI AUTO). Il Sig. Ricorrente_1 risiedeva, all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento originario, a Luogo_1, in Indirizzo_1, così come si evince dal “Certificato di residenza storico” già prodotto in primo grado.
Tale documento, in particolare, specifica, in maniera dettagliata, che la nuova residenza, Indirizzo_1
decorre dal lontano 11 aprile 2009 a tutt'oggi.
L'avviso di accertamento, invece, è stato notificato, probabilmente, a Luogo_1 in Indirizzo_2, luogo dove l'odierno istante non risiedeva più sin dal lontano 11 aprile 2009.
La notifica, pertanto, avrebbe dovuto essere inoltrata, in piena conformità alle statuizioni normative richiamate, all'indirizzo attuale al momento della notifica.
Ed invero, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dal d.P.R. 600/73 non esiste alcuna norma che consenta la valida notifica di atti di alcun tipo presso una residenza non più attuale del destinatario in attesa di una sua comunicazione di variazione anagrafica (ulteriore rispetto al cambio di residenza nei registri anagrafici...).
Non vi può essere dubbio che la notifica dell'avviso di accertamento in materia di bollo auto, debba essere eseguita in applicazione delle norme generali di cui agli artt.137 e ss c.p.c., eventualmente, integrate con quelle speciali di cui al d.P.R.600/73";
Il mancato rispetto della suddetta sequenza determina, nei casi più gravi, la “inesistenza” della notifica. Le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, così come è facilmente intuibile, non influiscono, nella maniera più assoluta, sulle concrete modalità di perfezionamento della notifica, che devono essere eseguite, sempre e comunque, nella piena osservanza delle disposizioni normative che le disciplinano.
L'onere del soggetto di comunicare eventuali variazioni della sua residenza, inesistente nell'ordinamento giuridico italiano, allo stesso modo, non intacca, neppure minimamente, le statuizioni normative in tema di notifica degli atti giudiziari.
La CTP ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota).
La Corte di Cassazione in un passaggio della ordinanza n. 33857 del 2022, ha stabilito che nessuna norma prevede un simile onere “………La CTR ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota). E' fondata l'eccezione del contribuente secondo cui in tema di tasse automobilistiche nessuna norma prevede un simile onere”.
Il cittadino, in altre parole, nel momento in cui cambia la residenza, non è tenuto a comunicare il nuovo indirizzo al P.R.A., ma solo al Comune.
Spetta, in seguito, a quest'ultimo rendere noto il trasferimento al Pubblico Registro Automobilistico.
Successivamente, infine, interverrà la Motorizzazione Civile che dovrà mandare a casa del proprietario dell'auto il tagliando per aggiornare l'indirizzo sul libretto di circolazione (Cfr. Tribunale Civile di Napoli,
Sentenza numero 597 del 19 gennaio 2016; Cassazione Civile, Sentenza n° 16185 / 2009).
Tale tesi, peraltro, trova una importantissima conferma nel “Libretto di circolazione” del Sig. Ricorrente_1, dove è stato regolarmente annotato il cambiamento di residenza (Allegato n° 2: libretto di circolazione)
Il ragionamento esatto da seguire, di conseguenza, è di segno esattamente contrario a quello espresso, nella motivazione della sentenza di primo grado, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
E' il soggetto notificante, infatti, che ha l'onere di individuare, in maniera esatta ed attuale, la residenza del destinatario dell'atto al fine di perfezionare, in maniera rituale, la notifica di un determinato atto.
L'avviso di accertamento, del resto, è un atto del tutto autonomo e distinto rispetto alla sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore.
Per tale assorbente motivo, il proposto gravame deve essere accolto, con derivante declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento originario e della cartella esattoriale oggetto di ricorso in primo grado.
Le spese di giudizio.
Le spese di causa dei due gradi di giudizio, vanno poste a carico della Regione Puglia e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte
in accoglimento del proposto appello, ed in riforma, della sentenza impugnata n. 721/2020 della CTP di Bari, così provvede:
1) Annulla l'avviso di accertamento originario e la cartella esattoriale oggetto di ricorso in primo grado.
2) Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante che liquida in € 600,00 oltre spese vive ed accessori.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello