Sentenza breve 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR TE, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Barone, Giovanni TE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Carbonaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NZ IA, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona D’Izzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e quanto ai motivi aggiunti, anche nei confronti di
FF NO, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della delibera del Direttore Generale della ASP di Ragusa n.1714 del 19 settembre 2025, di presa d'atto della graduatoria di merito per la selezione di un medico odontoiatra, nella parte in cui colloca il ricorrente al secondo posto, invece che al primo posto;
b) del verbale n. 2 dell'8 luglio 2025 della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di incarichi ex art. 15-octies del D.Lgs n. 502 del 1992, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 2,060, collocandolo al secondo posto, piuttosto che il corretto punteggio di 3,560 punti;
c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, all'occorrenza, la delibera D.G. n.875 del 9 maggio 2025, di approvazione dell'avviso pubblico della selezione nella parte in cui non indica espressamente tra i titoli valutabili il servizio prestato durante il periodo emergenziale, la scheda di valutazione del ricorrente, nonché l’eventuale nomina del controinteressato;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 gennaio 2026:
a) della delibera del Direttore Generale della Asp di Ragusa n. 2125 del 22 novembre 2025, di presa d’atto della rettifica della graduatoria di merito per la selezione di un medico odontoiatra, già approvata con delibera DG n.1714 del 19 settembre 2025, nella parte in cui colloca il ricorrente al terzo posto, invece che al primo posto;
b) del verbale n. 3 della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di incarichi ex art.15-octies del D.lge. n.502 del 1992, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 1,810, collocandolo al terzo posto, piuttosto che il corretto punteggio di 3,560 punti;
c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di incarichi ex art.15-octies del D.lgs. n.502 del 1992 nella parte in cui chiede la certificazione della conoscenza delle lingue, la scheda rettificata di valutazione del ricorrente, nonché l’eventuale nomina del controinteressato dott. IA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e del controinteressato dott. IA;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente dott. AR TE, medico odontoiatra, ha partecipato alla “ procedura selettiva per titoli e colloquio mediante comparazione dei curricula professionali, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 15-octies del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii., per la costituzione di equipe multidisciplinare per attività clinica e per attività odontoiatrica (…) ”, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con avviso pubblico approvato con delibera D.G. n. 875 del 9 maggio 2025.
All’esito dei lavori della commissione esaminatrice, con delibera del Direttore Generale n.1714 del 19 settembre 2025, l’Azienda ha preso atto della graduatoria finale di merito relativa alla selezione per il medico odontoiatra, nella quale il ricorrente risultava collocato al secondo posto con 2,060 punti, dopo il controinteressato dott. NZ IA, collocatosi primo con 2,600 punti.
Il ricorrente, dopo avere presentato all’ASP resistente, senza riscontro da parte di quest’ultima, istanza di riesame per non essergli stati attribuiti punti 1,50 in relazione al servizio di medico vaccinatore prestato per 21 mesi in favore dell’Azienda stessa durante il periodo COVID-19, con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, ha impugnato la superiore delibera n. 1714/2025, unitamente agli altri atti in epigrafe meglio indicati, lamentando, appunto, la mancata attribuzione del punteggio per il servizio di medico vaccinatore svolto in favore dell’ASP di Ragusa dal 25 giugno 2021 al 1 marzo 2023, punteggio che gli avrebbe consentito di collocarsi al primo posto della graduatoria di merito con 3,560 punti, al posto del controinteressato dott. IA.
Nel frattempo l’ASP resistente, ricevute altre istanze di riesame da parte di altri candidati, tra cui il controinteressato IA, all’esito della seduta della Commissione esaminatrice del 13 novembre 2025 ( verbale n. 3), rettificava la graduatoria di merito già approvata con la delibera n. 1714/2025, e con delibera del Direttore Generale n. 2125 del 22 novembre 2025, approvava la nuova graduatoria come rettificata con verbale n. 3 del 13 novembre 2025, nella quale il dott. TE risultava graduato al terzo posto con 1,810 punti, dopo il dott. NO al secondo posto con 2,660 punti, e il dott. IA al primo posto con 2,850 punti.
Era accaduto, per quanto di interesse nella presente controversia, che in sede di revisione dei punteggi attribuiti ai candidati, al dott. TE era stato assegnato un punteggio aggiuntivo di 0,75 punti ( non 1,50 punti ) per il servizio svolto come medico vaccinatore dal 25 giugno 2021 al 31 marzo 2022, non considerando “(…il termine finale indicato dal candidato perché eccedente il periodo di emergenza che è fissato al 31 marzo 2022 giusto D.L. n. 24 del 24/03/2022) ”, ed era stato contestualmente decurtato il punteggio pari ad 1 punto, già assegnatogli nella prima graduatoria per la conoscenza delle lingue inglese e francese, in ragione della “ non certificabilità del titolo comprovante tale conoscenza ” ( verbale n. 3), con conseguente riduzione del punteggio da 2,060 punti a 1,810 punti e retrocessione dal secondo al terzo posto in graduatoria.
Con ricorso in aggiunzione il dott. TE ha dunque impugnato la delibera D.G. n. 2125/2025 e il verbale n. 3/2025, deducendo i seguenti motivi di diritto:
“ 1)Violazione del combinato disposto degli articoli 6, 7, 10 bis e 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione delle norme sul procedimento di annullamento d’ufficio, dell’avvio di inizio di procedimento e di soccorso istruttorio ”, per violazione delle garanzie partecipative;
“ 2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria ”, con il quale il ricorrente ha lamentato l'azzeramento del punteggio a lui originariamente assegnato per la conoscenza di due lingue straniere (inglese e francese), tenuto conto che l’avviso pubblico di selezione non richiedeva l’allegazione di alcuna certificazione, né l’indicazione dell’ente certificatore, né, ancora, il possesso da parte del candidato di un livello minimo di conoscenza della lingua e che, ove l’amministrazione avesse inteso acquisire le certificazioni relative alle lingue dichiarate, o comunque documentazione integrativa, avrebbe potuto chiederne la produzione attivando il soccorso istruttorio.
Ciò tanto più che la revisione relativa al punteggio concernente la conoscenza delle lingue straniere sarebbe avvenuta a seguito dei rilievi formulati sul punto dal controinteressato dott. IA, il quale nella sua istanza di riesame indirizzata all’ASP non si era limitato a chiedere l’attribuzione di un maggior punteggio per titoli posseduti e non valutati, ma si era spinto a chiedere anche la revisione dei punteggi già assegnati agli altri concorrenti, ciò che poi è avvenuto con la rettifica della graduatoria.
“ 3) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2 bis e 2 ter del d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, dei commi 457 e ss. dell’art.1 della legge 30 dicembre 2020 n.178, dell’art.5 comma 10, della l.r. 12 maggio 2020 n. 9 e dell’art.10 del d.l. 24 marzo 2022 n.24, convertito in legge 19 maggio 2022 n.52. Violazione dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 sotto il profilo della erronea valutazione degli atti presupposti costituiti dal D.A. Assessore alla Salute della Regione Siciliana n.10 dell’11 gennaio 2021 (doc.8), dell’atto di indirizzo del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell’Assessorato Salute della Regione Siciliana n.16867 del 23 marzo 2022 (doc.9), dell’atto di indirizzo del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell’Assessorato Salute della Regione Siciliana n.18122 del 30
marzo 2022 e della delibera DG Asp Ragusa n.1066 del 5 maggio 2022 (doc.7 ricorso principale) ”,
con il quale il ricorrente ha contestato l’illegittimità della rettifica operata anche per il punteggio ridotto assegnatogli per il servizio di medico vaccinatore.
Si sono costituiti in giudizio l’ASP di Ragusa ed il controinteressato dott. IA, avversando il ricorso ed i motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
Il controinteressato ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, per non essere la procedura in esame finalizzata all’assunzione di personale, bensì al conferimento di incarichi di collaborazione professionale autonomi ai sensi dell'art. 15-octies D.Lgs. n. 502/1992.
Non si è costituito, benché ritualmente evocato in giudizio, il controinteressato dott. FF NO.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, sussistono le condizioni per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi della norma che precede, essendo integro il contraddittorio e risultando completa l’istruttoria. Sono, inoltre, decorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e sono state sentite sul punto le parti, nessuna delle quali ha dichiarato l’intenzione di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale o regolamento di giurisdizione o di competenza.
Preliminarmente il Collegio reputa sussistere nella fattispecie la giurisdizione del giudice amministrativo, come da precedenti decisioni di questo Tribunale su fattispecie analoghe (cfr. ex multis, TAR Sicilia, Catania, sez. V, 6.9.2024, n. 2991; questa stessa Sezione IV, 26 gennaio 2026, n. 218 ).
La giurisprudenza ha chiarito che, nel difetto di una definizione normativa di “concorso pubblico”, può intendersi come propriamente “concorsuale” (al di là dal nomen utilizzato in concreto dall’Amministrazione, notoriamente non rilevante ai fini qualificatori) una procedura preordinata alla selezione concorrenziale, nell’ambito di una platea indeterminata di potenziali candidati, mediante apprezzamento comparativo svolto dalla commissione giudicatrice, i cui risultati sono destinati ad essere trasfusi in un’apposita graduatoria. Ed anzi, proprio nella formazione di una graduatoria definitiva di merito si ravvisa l’elemento scriminante tra procedure concorsuali e altre selezioni meramente idoneative (cfr. Cons. Stato sez. V, 10.9.2018, n. 5298 ).
Nel caso di specie, la procedura cui ha partecipato il ricorrente si connota per: a) la pubblicazione di un bando/avviso, che prevedeva requisiti di ammissione dei candidati, oltre a termini perentori per la presentazione delle domande di partecipazione; b) la valutazione dei titoli, con assegnazione del relativo punteggio; c) la formazione di una vera e propria graduatoria finale degli idonei.
Sussistono, dunque, nella fattispecie tutti gli indici per affermare che si sia in presenza di una sostanziale procedura concorsuale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti sono complessivamente fondati.
E’ fondata la censura con la quale il ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative a fronte di una revisione “in peius” del suo punteggio, e della conseguente sua retrocessione nella graduatoria rettificata rispetto all’originaria graduatoria definitiva approvata con delibera n. 1714/2025.
È sufficiente richiamare in proposito il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, in forza del quale il provvedimento di rettifica della graduatoria finale di un concorso pubblico deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nei confronti dei concorrenti collocati nella graduatoria stessa che, in caso di positiva conclusione del procedimento di autotutela attivato dall’Amministrazione, verrebbero a subire un pregiudizio nel proprio interesse differenziato e qualificato coincidente con il mantenimento del risultato della selezione ( TAR Palermo, sez II, 11 dicembre 2024, n. 3422; TAR Lazio, sez. II ter, 13 dicembre 2010 n. 36323 ).
La rettifica di una graduatoria concorsuale, quale forma di autotutela, non costituisce, diversamente da quanto sostenuto dalle costituite parti resistenti, un atto vincolato.
Mentre la spendita del potere di amministrazione attiva è doverosa (art. 2 della l. n. 241 del 1990), viceversa la spendita di un potere di secondo grado, con cui l’Amministrazione ritorna su proprie precedenti decisioni, non lo è: la modifica autoritativa di un assetto di interessi già definito dalla stessa Amministrazione e su cui sono in formazione affidamenti legittimi dei soggetti interessati, invero, costituisce l’esito di una scelta intrinsecamente discrezionale, che avrebbe perciò dovuto essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei candidati interessati alla modifica dei punteggi ( Cons. Stato sez. VI, 13.6.2018, n. 3641 ).
Alla luce delle superiori coordinate giurisprudenziali, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio procedimentale nei confronti del ricorrente, retrocesso in graduatoria a seguito di una revisione in peius del suo punteggio, di tal che risulta illegittima l’omessa comunicazione nei suoi confronti dell’avvio del procedimento di rettifica della graduatoria.
Parimenti fondata è la seconda censura dei motivi aggiunti, con la quale il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della revoca del punteggio (1 punto) a lui originariamente assegnato per la conoscenza di due lingue straniere (inglese e francese).
Invero, l’avviso pubblico di selezione ha previsto al punto 3.3, tra i requisiti preferenziali, la "conoscenza documentata" delle lingue inglese, francese e arabo, senza richiedere l’allegazione di alcuna certificazione, né l’indicazione dell’ente certificatore, né, ancora, il possesso da parte del candidato di un livello minimo di conoscenza della lingua. La Commissione esaminatrice, a sua volta, ha specificato nel verbale n. 2 dell’8 luglio 2025, che la valutazione dei titoli sarebbe avvenuta anche sulla base delle dichiarazioni, complete degli elementi necessari per la valutazione, riportate nel curriculum vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, “ datato e firmato ”.
Ne consegue che l’avvenuta dichiarazione da parte del dott. TE di conoscere tre lingue straniere - di cui due ritenute preferenziali dal bando di selezione – contenuta nel curriculum vitae redatto in formato europeo, sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, doveva considerarsi sufficiente a comprovare il possesso delle conoscenze linguistiche in conformità a quanto previsto dall’avviso di selezione e ai criteri fissati dalla Commissione di esami, tanto è vero che quest’ultima già nel verbale n. 2 aveva attribuito il punteggio per la conoscenza delle lingue, riconoscendo la validità e sufficienza della documentazione prodotta dal ricorrente.
A fronte di un bando di selezione che richiedeva una generica "conoscenza documentata" delle lingue, la Commissione di esami non avrebbe potuto, in sede di revisione dei punteggi, introdurre un requisito più stringente, quale la necessità di una certificazione formale rilasciata da enti terzi, non previsto dalla lex specialis . Avrebbe potuto, in ossequio al principio del soccorso istruttorio, espressione del dovere di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino, invitare l'interessato a regolarizzare o completare la domanda, chiedendo al ricorrente di fornire chiarimenti o documentazione integrativa atta a comprovare la conoscenza dichiarata (documentazione depositata nel corso del presente giudizio), in conformità con la non stringente previsione del bando.
Non coglie dunque nel segno l’argomentazione dell’ASP resistente, in forza della quale il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato nel caso di specie perché ciò avrebbe comportato l’integrazione di titoli che il ricorrente non aveva dichiarato o documentato, con violazione della par condicio competitorum .
Il possesso delle conoscenze linguistiche risulta infatti puntualmente indicato nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione, come prescritto dal bando e dai criteri cui la Commissione esaminatrice si è autovincolata con verbale n. 2, senza necessità di integrazione alcuna, come tale valutabile a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio, come del resto già ritenuto dalla stessa Commissione che nel verbale n. 2 ha assegnato il relativo punteggio.
Nel caso di specie, dunque, non si trattava di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante il possesso del titolo, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda, fatta salva, naturalmente, la successiva verifica da parte dell’amministrazione del possesso effettivo dei titoli dichiarati, ovvero la loro regolarizzazione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 27.12.2024, n. 23521 ).
E’ invece ininfluente la circostanza evidenziata da parte ricorrente secondo cui il procedimento di revisione sarebbe stato attivato dall’Azienda su sollecitazione dell’odierno controinteressato, aderendo altresì alle osservazioni prospettate da quest’ultimo, rilevandosi in proposito che la pacifica insussistenza di un obbligo giuridico in capo all’Amministrazione di dare seguito alle istanze di intervento in autotutela avanzate da un privato in merito a un dato provvedimento non significa, tuttavia, escludere la facoltà per la stessa Amministrazione di determinarsi comunque in tal senso, valutando autonomamente l’opportunità di provvedere al riesame richiesto, ovvero di accogliere eventualmente i rilievi formulati dal privato.
Il Collegio ritiene infine meritevole di accoglimento anche l’ulteriore motivo con il quale il ricorrente ha contestato il punteggio ridotto assegnatogli per il servizio prestato come medico vaccinatore durante la campagna COVID-19, inizialmente non valutato, e successivamente riconosciuto solo per il periodo fino al 31 marzo 2022, con un punteggio di 0,75 punti (verbale n. 3), anziché 1,50 punti per il periodo massimo di 18 mesi su 21 mesi effettivi, dal 25 giugno 2021 al 1° marzo 2023.
La Commissione ha applicato in modo meccanico e restrittivo il termine finale dello stato di emergenza nazionale ( 31 marzo 2022), senza considerare il quadro normativo nazionale e regionale e la “ratio” delle disposizioni volte a premiare il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale ( la stessa ASP, con delibera D.G. n. 1066 del 5 maggio 2022, ha dato attuazione all'art. 5, comma 10, della Legge Regionale Siciliana n. 9 del 12 maggio 2020, che ha introdotto misure premiali per il personale sanitario).
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, la proroga al 31 dicembre 2022 degli obblighi connessi alla pandemia, nonostante la formale cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 (d.l. 24 marzo 2022 n.24; atto di indirizzo Regione Sicilia n. 16867 del 23 marzo 2022, confermato con successivo atto di indirizzo del 30 marzo 2022 n.18122), rende evidente che l’azienda non avrebbe potuto limitare la valutazione del servizio prestato durante la campagna di vaccinazione alla data del 31 marzo 2022, dovendosi valutare il periodo di servizio prestato fino al 31 dicembre 2022, in quanto riconducibile alla gestione dell'emergenza pandemica e alla campagna vaccinale, la cui operatività si è estesa ben oltre la data formale di cessazione dello stato di emergenza.
La limitazione temporale operata risulta illogica e contraddittoria con il comportamento della stessa Amministrazione, oltre che in contrasto con la finalità premiale della normativa di riferimento.
Infatti, ove l’Azienda avesse effettivamente inteso limitare il periodo valutabile ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale alla data del 31 marzo 2022, lo avrebbe espressamente specificato nella delibera D.G. n. 1066/2022, che è stata adottata il 5 maggio 2022, in data successiva a quella di formale cessazione dello stato di emergenza COVID del 31 marzo 2022.
La delibera predetta, richiamata dalla Commissione nel verbale n. 2, ha invece previsto, senza limitazione temporale e con richiamo della normativa nazionale e regionale vigente in materia di valorizzazione del servizio prestato per l’emergenza Covid, l’inserimento nei bandi di concorso e negli avvisi di selezione di clausole relative all’assegnazione di un punteggio premiale per i candidati che abbiano partecipato all’emergenza Covid per almeno 60 giorni consecutivi a tempo pieno, con l’attribuzione di punti 0,0833 per mese (minimo due mesi) fino ad un massimo di 1,50 punti per un massimo di 18 mesi, senza alcun termine finale di riferimento.
La Commissione, pertanto, avrebbe dovuto valutare il periodo di servizio dichiarato quantomeno fino alla data di proroga degli obblighi connessi alla pandemia del 31.12.2022.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere accolti, con annullamento delle graduatorie impugnate.
L’effetto conformativo della presente decisione comporta quindi la riedizione del potere da parte dell’Azienda resistente, che dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, procedendo ad una nuova valutazione dei titoli nel rispetto dei principi enunciati nella presente sentenza, e rideterminare la graduatoria di merito, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente decisione.
Le spese possono integralmente compensarsi tra le parti, in ragione delle peculiarità connesse alla fattispecie e tenuto conto della natura degli interessi in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Ordina all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di riesaminare la posizione del ricorrente dott. AR TE, come indicato in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IO, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI IO |
IL SEGRETARIO