TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 531
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Sentenza breve 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata attribuzione punteggio per servizio medico vaccinatore

    La Commissione ha applicato in modo meccanico e restrittivo il termine finale dello stato di emergenza nazionale, senza considerare il quadro normativo nazionale e regionale e la finalità premiale delle disposizioni, dovendo valutare il periodo di servizio prestato fino alla proroga degli obblighi connessi alla pandemia.

  • Accolto
    Mancata attribuzione punteggio per servizio medico vaccinatore

    La Commissione ha applicato in modo meccanico e restrittivo il termine finale dello stato di emergenza nazionale, senza considerare il quadro normativo nazionale e regionale e la finalità premiale delle disposizioni, dovendo valutare il periodo di servizio prestato fino alla proroga degli obblighi connessi alla pandemia.

  • Accolto
    Violazione garanzie partecipative per revisione in peius del punteggio

    L'amministrazione avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento di secondo grado al ricorrente, che avrebbe subito un pregiudizio a seguito della revisione in peius del suo punteggio.

  • Accolto
    Illegittimità revoca punteggio per conoscenza lingue straniere

    L'avviso richiedeva una generica 'conoscenza documentata' e la dichiarazione nel curriculum vitae era sufficiente. La Commissione non poteva introdurre un requisito più stringente in sede di revisione, ma avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Erronea valutazione punteggio servizio medico vaccinatore

    La Commissione ha applicato in modo meccanico e restrittivo il termine finale dello stato di emergenza nazionale, senza considerare il quadro normativo nazionale e regionale e la finalità premiale delle disposizioni, dovendo valutare il periodo di servizio prestato fino alla proroga degli obblighi connessi alla pandemia.

  • Accolto
    Violazione garanzie partecipative per revisione in peius del punteggio

    L'amministrazione avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento di secondo grado al ricorrente, che avrebbe subito un pregiudizio a seguito della revisione in peius del suo punteggio.

  • Accolto
    Illegittimità revoca punteggio per conoscenza lingue straniere

    L'avviso richiedeva una generica 'conoscenza documentata' e la dichiarazione nel curriculum vitae era sufficiente. La Commissione non poteva introdurre un requisito più stringente in sede di revisione, ma avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Erronea valutazione punteggio servizio medico vaccinatore

    La Commissione ha applicato in modo meccanico e restrittivo il termine finale dello stato di emergenza nazionale, senza considerare il quadro normativo nazionale e regionale e la finalità premiale delle disposizioni, dovendo valutare il periodo di servizio prestato fino alla proroga degli obblighi connessi alla pandemia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 531
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 531
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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