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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza dell'11.02.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto (KR), Frazione Le C.F._1
Castella, via Belvedere Magellano n.1 – presso lo studio dell'avv. PANGALLO LEONE (cod. fisc. - pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] CROTONE (KR), cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in Messina, alla via Ducezio n. 12 - presso C.F._3 lo studio dell'avv. ZUMBO VITO (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 3.1.2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Cutro (KR), il 10.08.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cutro
(KR), al n. 56 – parte II – Serie A – anno 2002); di aver avuto due figli: , nato in Per_1
Reggio Emilia (RE), il 27.11.2003 e nato in [...], il [...]; Per_2
che con decreto, pronunciato il 30.05.2019 (R.G. n. 1809/2019), il Tribunale di Reggio
Emilia aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto, l'uno non dovrà versare nulla a favore dell'altro ex coniuge, quale assegno di mantenimento ex articolo 156 c.c. e viceversa.
Con decreto di assegnazione della causa, emesso in data 15.1.2025, il Presidente del. fissava l'udienza di comparizione delle parti, in seguito sostituita su istanza delle medesime, dall' autorizzazione alla trattazione scritta, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 10.02.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso congiunto.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'11.02.2025, resa in sostituzione d'udienza, si riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...] cod. fisc.
[...] C.F._3
matrimonio celebrato con rito concordatario in Cutro (KR), il 10.08.2002, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cutro (KR), al n. 56 – parte II – Serie A – anno
2002 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro
(KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 3.4.2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza dell'11.02.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto (KR), Frazione Le C.F._1
Castella, via Belvedere Magellano n.1 – presso lo studio dell'avv. PANGALLO LEONE (cod. fisc. - pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] CROTONE (KR), cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in Messina, alla via Ducezio n. 12 - presso C.F._3 lo studio dell'avv. ZUMBO VITO (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 3.1.2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Cutro (KR), il 10.08.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cutro
(KR), al n. 56 – parte II – Serie A – anno 2002); di aver avuto due figli: , nato in Per_1
Reggio Emilia (RE), il 27.11.2003 e nato in [...], il [...]; Per_2
che con decreto, pronunciato il 30.05.2019 (R.G. n. 1809/2019), il Tribunale di Reggio
Emilia aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto, l'uno non dovrà versare nulla a favore dell'altro ex coniuge, quale assegno di mantenimento ex articolo 156 c.c. e viceversa.
Con decreto di assegnazione della causa, emesso in data 15.1.2025, il Presidente del. fissava l'udienza di comparizione delle parti, in seguito sostituita su istanza delle medesime, dall' autorizzazione alla trattazione scritta, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 10.02.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso congiunto.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, letti gli atti, con ordinanza dell'11.02.2025, resa in sostituzione d'udienza, si riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...] cod. fisc.
[...] C.F._3
matrimonio celebrato con rito concordatario in Cutro (KR), il 10.08.2002, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cutro (KR), al n. 56 – parte II – Serie A – anno
2002 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro
(KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 3.4.2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli