Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Cerrone Francesca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5126/2024 promosso da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rocin
[...] C.F._2
MARCHESI MORENA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 12/12/2024;
- rilevato che in data 20/7/2008 in Mirandola (MO) è nata la GL R_
;
[...]
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 10/3/25, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
1
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) la GL è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali R_ adotteranno, in accordo tra loro, le decisioni di maggior interesse per la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo primariamente in considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazione della stessa GL, mentre le decisioni inerenti la cura ordinaria e routinaria potranno essere adottate in autonomia da ciascun genitore durante i periodi di permanenza di presso l'uno o altro. R_
rimarrà stabilmente collocata e manterrà la residenza presso la madre R_
; Parte_2
2) la casa familiare situata in Medolla (MO), Via Bergamini Fernando n.2, già di proprietà esclusiva della OR , è a quest'ultima assegnata, Parte_2 rimanendovi a vivere unitamente alla GL minore;
R_
3) il padre ha la facoltà di vedere e tenere con sè la GL Parte_1
R_
• a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera, riportandola presso la casa materna entro le ore 22;
• due sere a settimana, da concordare preventivamente con la OR
(in base ai rispettivi impegni), andandola a prendere, Parte_2 terminato l'orario di lavoro, presso la casa materna ovvero nel luogo ove si trova la GL per motivi di studio o sport, tenendola a cena presso la propria abitazione per poi riportarla presso l'abitazione materna entro le ore
22;
• 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi preventivamente con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno e con obbligo reciproco di entrambi i genitori di comunicarsi indirizzo e recapiti telefonici del luogo scelto per eventuali vacanze;
2 • durante le festività Natalizie il padre continuerà e vedere ed a tenere con sé la GL secondo il suddetto calendario, trascorrendo con la minore la Vigilia di Natale oppure il giorno di Natale oppure quello di Santo Stefano in alternanza di anno in anno con la OR e così per il Capodanno e Pt_2
l'Epifania.
• allo stesso modo, il padre vedrà e terrà la GL con sé il giorno di Pasqua o il Lunedì di Pasquetta in alternanza annuale ed in accordo con la OR
. Parte_2
In considerazione dell'età adolescenziale di , il diritto del padre di tenere con R_ sé e vedere la GL deve esser esercitato nel massimo e totale rispetto delle sue condizioni ed esigenze di salute, dei suoi impegni scolastici e di studio, di eventuali impegni ricreativi e/o sportivi;
il padre dovrà seguirla nello studio nonché nelle attività sportive/ricreative da essa eventualmente praticate, consentendole di mantenere anche le attuali frequentazioni ed amicizie;
4) il padre è tenuto e obbligato a versare alla OR Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della GL minore , Parte_2 R_ in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di €. 200,00, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente, senza specifica richiesta, secondo gli indici Istat nazionali.
Il padre è, altresì, tenuto ed obbligato a rimborsare alla Parte_1 OR il 50% delle spese straordinarie sostenute e da Parte_2 sostenersi per la GL , così come di seguito individuate a titolo R_ esemplificativo dal protocollo del Tribunale di Modena: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, cure non convenzionali, farmaci particolari;
3 spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie richieste da Istituti Pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico (materiale didattico e di cancelleria) richiesto dalla scuola ad inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi e/o lezioni private di recupero, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il signor Parte_1 PT
, a fronte di una formale richiesta avanzata dalla OR
[...] Parte_2 in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp o e-mail), dovrà manifestare un eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In ogni caso, il rimborso pro quota alla OR che ha anticipato Parte_2 le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto dal signor al Parte_1 massimo entro il mese successivo all'esibizione.
Tali obblighi del padre di contribuzione al mantenimento della GL permarranno finchè non avrà completato gli studi e/o la sua formazione professionale e R_ comunque sino a quando non avrà raggiunto la piena indipendenza ed autonomia economica;
5) il signor presta sin d'ora il proprio consenso alla Parte_1 percezione degli assegni familiari e/o dell'assegno unico per i figli da parte della
4 OR nella misura del 100%; acconsente, altresì, a che la GL Pt_2 R_ sia a carico della madre, ai fini delle detrazioni fiscali, nella misura del 100%, obbligandosi ed impegnandosi a fornire ai competenti Uffici ogni documentazione necessaria (anche ai fini ISEE) al godimento da parte della OR della Pt_2 suddetta detrazioni;
6) i ricorrenti si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti (carta d'identità- passaporto, ecc..) validi, anche ai fini dell'espatrio, per sé e per la GL minore , obbligandosi e impegnandosi a R_ recarsi presso i competenti Uffici ed a compilare e sottoscrivere le necessarie autorizzazioni/modulistiche;
7) le spese ed i compensi professionali relativi a codesto procedimento sono da suddividersi nella misura del 50% ciascuno.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] hanno proposto Parte_2 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
5 - spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Rancesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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