Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. 370/2025
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n.
164,
letti gli atti,
osserva:
il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, e l' ha eccepito l'improponibilità della CP_1 domanda per mancanza della presentazione di apposita domanda amministrativa di aggravamento, in quanto l'istante non aveva mai beneficiato della prestazione;
l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente: la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa;
la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l.
30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289);
in tema di benefici previdenziali e assistenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla l. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che – in contrario – possano trarsi argomenti né dalla l. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, né dall'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché
l'improponibilità – della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo Cass. ord. n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass. n. 11765 del 2004);
l'istante, già invalido civile, in data 11/09/2024 è stato sottoposto a visita di revisione ed è stato riconosciuto invalido al 74%; il verbale impugnato è un verbale di revisione e non è stato documentato, nonostante il rinvio concesso, che in precedenza il ricorrente fosse stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari pagina1 di 2
la richiesta di accertamento dei requisiti per beneficiare dell'accompagnamento è pertanto improponibile, in quanto azionata senza che sia mai stata attivata la procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento della prestazione chiesta in giudizio, mai goduta in precedenza;
le spese possono essere integralmente compensate, tenuto conto della questione trattata in relazione alla tipologia di procedimento;
p.q.m.
a) rigetta l'istanza di accertamento tecnico preventivo;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Benevento, 02/04/2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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