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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 7681/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio e Matteo Liverani, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"i coniugi vivranno separati, nel rispetto reciproco;
il Sig. Parte 1 provvederà al pagamento delle restanti rate di mutuo, per i prossimi due anni circa, per l'immobile sito in Roma, alla via Gaetano Storchi n. 46, che resterà di sua proprietà;
la Sig.ra Parte 2 si impegna a provvedere, entro il mese successivo all'emissione del provvedimento di separazione, alla voltura a suo nome delle utenze relative all'immobile di Via Gaetano
Storchi n. 46 in Roma;
il Sig. Parter 1 rimarrà stabilito presso l'immobile sito in Roma, via F. Saverio Solari n. 44 di proprietà della figlia in quanto quest'ultima si trasferirà all'estero; i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
i coniugi concordano che, qualora dovesse rendersi necessario un contributo economico e/o spese per le Per figlie maggiorenni e Per 2, i relativi importi - dagli stessi stabiliti di comune accordo - saranno dovuti nella misura del 50% ciascuno e versati direttamente alle figlie.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 5.6.1997 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997, parte I, atto n. 00854, serie 01);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 23.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 7681/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio e Matteo Liverani, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"i coniugi vivranno separati, nel rispetto reciproco;
il Sig. Parte 1 provvederà al pagamento delle restanti rate di mutuo, per i prossimi due anni circa, per l'immobile sito in Roma, alla via Gaetano Storchi n. 46, che resterà di sua proprietà;
la Sig.ra Parte 2 si impegna a provvedere, entro il mese successivo all'emissione del provvedimento di separazione, alla voltura a suo nome delle utenze relative all'immobile di Via Gaetano
Storchi n. 46 in Roma;
il Sig. Parter 1 rimarrà stabilito presso l'immobile sito in Roma, via F. Saverio Solari n. 44 di proprietà della figlia in quanto quest'ultima si trasferirà all'estero; i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
i coniugi concordano che, qualora dovesse rendersi necessario un contributo economico e/o spese per le Per figlie maggiorenni e Per 2, i relativi importi - dagli stessi stabiliti di comune accordo - saranno dovuti nella misura del 50% ciascuno e versati direttamente alle figlie.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 5.6.1997 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997, parte I, atto n. 00854, serie 01);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 23.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi