TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 330/2024 RG., avente ad oggetto “separazione dei coniugi/divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
( , rappresentata dall'amministratore di sostegno sig. Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Andrea Albertini presso il cui studio - e domicilio digitale - è Parte_2 elettivamente domiciliata in Ravenna via Mariani n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
pronunciare, una volta Parte_1 decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al
Giudice relatore e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto fra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
in data 23.05.2013 in Ravenna trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune anno 2013 parte 1 n. 81 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere
pagina 1 di 3 all'annotazione della sentenza;
con condanna del sig. al rimborso delle spese di Controparte_1 lite date dal presente giudizio, oltre accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato a Controparte_1
Ravenna il 23.05.2013 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ravenna al n. 81, P. I, anno
2013 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stato dichiarato contumace in data Controparte_1
4.06.2024.
Con sentenza parziale n. 621/24 Il Tribunale di Ravenna pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria in ordine alla pronuncia di divorzio.
All'udienza del 11.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice Delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio. Il PM depositava la proprie conclusioni.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia del resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, avvenuta il 4.06.2024, che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza del 4.06.2024, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 330/2024 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato a Parte_1 Controparte_1
Ravenna il 23.05.2013 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ravenna al n. 81, P. I, anno
2013;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 330/2024 RG., avente ad oggetto “separazione dei coniugi/divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
( , rappresentata dall'amministratore di sostegno sig. Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Andrea Albertini presso il cui studio - e domicilio digitale - è Parte_2 elettivamente domiciliata in Ravenna via Mariani n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
pronunciare, una volta Parte_1 decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al
Giudice relatore e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto fra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
in data 23.05.2013 in Ravenna trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune anno 2013 parte 1 n. 81 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere
pagina 1 di 3 all'annotazione della sentenza;
con condanna del sig. al rimborso delle spese di Controparte_1 lite date dal presente giudizio, oltre accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato a Controparte_1
Ravenna il 23.05.2013 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ravenna al n. 81, P. I, anno
2013 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stato dichiarato contumace in data Controparte_1
4.06.2024.
Con sentenza parziale n. 621/24 Il Tribunale di Ravenna pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria in ordine alla pronuncia di divorzio.
All'udienza del 11.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice Delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio. Il PM depositava la proprie conclusioni.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia del resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, avvenuta il 4.06.2024, che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza del 4.06.2024, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 330/2024 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato a Parte_1 Controparte_1
Ravenna il 23.05.2013 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ravenna al n. 81, P. I, anno
2013;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3