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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 692/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Mons. A. Paino n.
14 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Imbesi che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Galati Mamertino (Me), via Innocenti n.
24/26 presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8 aprile 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di essere stato ammesso da CO
dapprima alla pensione di invalidità (con
[...] decorrenza 1 marzo 2015) e poi alla pensione di inabilità con decorrenza dall'1 novembre 2017. Precisava che la pensione di invalidità era stata determinata tenendo in considerazione i soli primi quindici anni di iscrizione alla e CP_1 dunque i soli anni in cui vi era stata regolarità nel pagamento dei contributi (con esclusione, dunque, delle altre somme versate).
Precisava che la aveva trattenuto la soma di € 6.000,00 a CP_1 parziale compensazione dei contributi dovuti.
Aggiungeva che, una volta riconosciuta nel 2017 la totale inabilità all'esercizio della professione, la aveva trattenuto gli arretrati CP_1 dovuti in misura corrispondente alla differenza tra la pensione di invalidità e quella di inabilità per complessivi € 3.436,47.
Riferiva che anche la pensione di inabilità era stata calcolata sulla base dei 15 anni di iscrizione alla . CP_1
Lamentava che la aveva trattenuto “gli arretrati per CP_1 complessivi € 11.604,76, di cui 13 mensilità della pensione di invalidità al netto di euro 628,33, pari ad euro 8168,29 e non € 6000 ed euro 3436,47, per la inabilità, così come risulta documentalmente, imputandoli, a suo dire a contributi dovuti senza che l'istante sapesse
a quali anni fosse stato imputato il totale della somma trattenuta”
(cfr. pag. 2 del ricorso).
Rappresentava che il 18 dicembre 2017 aveva inoltrato istanza di cancellazione dall'albo professionale, la quale era stata esitata con delibera del 28 marzo 2018.
Dopo aver riferito di aver pagato, a seguito di notifica della cartella n.
2952015000257031, la somma di € 15.278,00 per contributi, sanzioni ed interessi e la somma di € 11.331,33 per contributi non ancora iscritti a ruolo, aveva chiesto che la pensione di inabilità venisse rideterminata tenendo conto di tutti i contributi versati.
Lamentava che la non aveva considerato tutti i contributi CP_1 versati ai fini della quantificazione dell'assegno pensionistico ed aveva di fatto trattenuto tali somme.
Inoltre la , a fronte della cancellazione dall'albo degli CP_1
Avvocati in data 28 marzo 2018, aveva chiesto il pagamento dei contributi per l'anno 2018, nonostante il ricorrente fosse stato dichiarato inabile all'esercizio della professione a far data dall'1 novembre 2017.
Rilevava di aver presentato reclamo al Comitato di Gestione della avverso la decisione con la quale era stato chiesto il CP_1 pagamento dei contributi per l'anno 2018 ed era stata rigettata la richiesta di adeguamento della pensione e di determinazione degli arretrati.
Il Comitato di Gestione aveva rigettato il reclamo con delibera notificata a mezzo pec il 20 marzo 2024.
Sosteneva che il principio di infrazionabilità dei contributi, posto a fondamento della richiesta di pagamento dei contributi per l'anno
2018, non poteva essere applicato al pensionato totalmente inabile già a far data dall'1 gennaio 2017, trattandosi di professionista del tutto impossibilitato all'esercizio della professione.
Evidenziava poi che la pensione doveva essere adeguata tenendo in considerazione tutti i contributi effettivamente versati e non solo quelli corrisposti fino all'anno 2004.
Qualora poi non si potesse pervenire al ricalcolo della pensione, rimarcava che i contributi non considerati nella quantificazione dell'assegno dovevano essere restituiti.
Aggiungeva che la pensione di inabilità, quale prestazione assistenziale, non doveva essere inserita nella dichiarazione dei redditi in quanto esente da tassazione. Conseguentemente
[...]
avrebbe dovuto corrispondere per intero la pensione di CP_1 inabilità senza effettuare alcuna trattenuta ai fini Irpef.
Ed ancora rilevava che dal C.U. 2024 risultava che avrebbe percepito nel 2023 un reddito di € 22.228,41, circostanza quest'ultima non veritiera.
Chiedeva – previa rimessione alla Corte costituzione della questione di costituzionalità dell'art. 21, commi 8, 9 e 10 e degli artt. 54 – 56 della legge n. 247/2012 e dell'art. 2 del Regolamento contributi adottato dalla nella parte in cui prevede un contributo minimo CP_1 soggettivo obbligatorio ed infrazionabile a prescindere dalle condizioni in cui si trova l'iscritto ed a prescindere dal reddito effettivamente prodotto e dall'impossibilità all'esercizio della professione, nonché previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – che venissero dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di contributi per l'anno 2018 e di sanzioni per l'anno 2017.
Chiedeva poi che venisse rideterminato l'ammontare della pensione di inabilità in base a tutti i contributi versati e che venisse dichiarato che sulla stessa non andava operata alcuna tassazione.
Chiedeva ancora che venisse dichiarata la nullità del C.U. 2024 con l'accertamento dell'effettivo ammontare del reddito da pensione percepito nell'anno 2023.
Chiedeva che venisse dichiarato che le somme indicate nel versamento di agosto 2023 erano soggette a tassazione separata.
Chiedeva, inoltre, che venisse determinato l'esatto ammontare degli arretrati della pensione di invalidità e della pensione di inabilità e la condanna della alla restituzione dele somme CP_1 maggiorate di interessi, non imputate a contributi in compensazione e di quelle imputate ad annualità non considerate valide ai fini pensionistici.
Chiedeva, infine, che venisse dichiarata esente da tassazione la pensione di inabilità con condanna di alla restituzione CP_1 delle somme trattenute a far data dall'1 novembre 2017.
Nella resistenza di CO
, all'udienza dell'8 maggio 2025 la causa veniva assunta in
[...] decisione.
Va in primo luogo precisato che il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente, quanto la pretesa sostanziale in ordine alla quale è stata proposta la domanda di accertamento negativo del credito. Ciò premesso, il ricorrente chiede in primo luogo che venga dichiarata la non sussistenza della pretesa contributiva vantata da
[...]
a titolo di contributi per l'anno 2018 ed a titolo di sanzioni CP_1 per l'anno 2017.
Dagli atti di causa emerge che con nota prot. 204920/2022 dell'1 febbraio 2022 ha comunicato di aver accertato CP_1
l'omesso versamento del contributo minimo soggettivo e contributo di maternità per l'anno 2018 ed ha quantificato le sanzioni per il ritardato versamento del contributo integrativo riferito all'anno 2017.
Secondo il ricorrente la non potrebbe rivendicare alcunché a CP_1 titolo di sanzione per il ritardato versamento del contributo integrativo per l'anno 2017 in quanto era stato ammesso al pagamento rateale ed aveva proceduto al relativo pagamento entro il
31 dicembre 2019.
Cassa Forense rileva che la rateizzazione richiamata dal ricorrente riguarda contributi diversi da quello integrativo riferito all'anno 2017.
L'obiezione di Cassa Forense è corretta.
Ed invero risulta dagli atti (cfr. allegato n. 11 di ) che il CP_1 ricorrente, con nota del 7 febbraio 2018, ha comunicato a
[...]
di aver ottenuto da Riscossione Sicilia S.p.a. la dilazione di CP_1 pagamento dei contributi iscritti a ruolo per gli anni 2012, 2013 e
2014. Contestualmente per i contributi non iscritti a ruolo ne ha chiesto in parte la compensazione con altro credito da lui vantato ed in parte che venisse autorizzato il pagamento rateale in quattro soluzioni.
Con successiva nota del 15 marzo 2018 Cassa Forense ha accolto la richiesta di rateizzazione accordando al ricorrente la possibilità di pagare il debito residuo in quattro rate trimestrali a far data dal 31 maggio 2018.
È chiaro, dunque, che la dilazione di pagamento richiamata dal ricorrente non può aver ad oggetto il contributo integrativo per l'anno
2017, trattandosi di un credito non ancora sorto al momento della richiesta di rateizzazione, in quanto riguardante contributi in scadenza alla data del 31 luglio 2018 e del 31 dicembre 2018.
Ne deriva che legittimamente ha chiesto il pagamento CP_1 della sanzione per il ritardato pagamento del contributo integrativo per l'anno 2017. Il pagamento è stato, infatti, effettuato in data 13 giugno 2019 e dunque ben oltre la scadenza.
Il ricorrente sostiene che, essendo stato dichiarato totalmente inabile a far data dall'1 novembre 2017, non può chiedere il CP_1 pagamento dei contributi per l'anno 2018, non assumendo rilevanza la circostanza incontestata che la cancellazione dall'albo degli
Avvocati e da sia avvenuta a far data dal 27 marzo CP_1
2018.
Tale doglianza non merita accoglimento.
La normativa di riferimento ratione temporis applicabile è quella successiva alla riforma attuata con l. 247/2012, che ha introdotto l'automatismo dell'iscrizione a per gli iscritti all'Albo CP_1 degli avvocati (art. 21, co. 8). Il ricorrente, essendo ancora iscritto nel 2018 all'Albo degli Avvocati, era tenuto all'iscrizione alla Cassa e quindi in ogni caso al pagamento del contributo soggettivo cui corrisponde l'apertura di una posizione previdenziale a norma dell'art. 10 della l. 576/80, quantificato in misura percentuale in relazione al reddito con previsione in ogni caso di una soglia minima, nonché al pagamento del contributo integrativo di cui al successivo art. 11
(avente natura mutualistica e non previdenziale).
Dal tenore testuale di dette norme, che riferiscono l'entità dei contributi al volume d'affari annuo e che sanciscono comunque la debenza di un contributo minimo senza alcuna ulteriore specificazione, si deduce il principio per cui la contribuzione è dovuta per ciascuna annualità rispetto alla quale si verifica il presupposto costituito dall'iscrizione alla a prescindere dall'entità del periodo eventualmente inferiore all'anno solare di iscrizione effettiva. Ne è una conferma il principio di infrazionabilità delle annualità contributive ai fini pensionistici sancito dall'art. 4 della legge 141/1992, che recita: “Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità
o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.”.
Ad avviso del Tribunale non si ravvisa né la paventata illegittimità costituzionale né la contrarietà con l'ordinamento dell'Unione Europea
(in ordine alle quali il ricorrente non ha neanche indicato specificamente i parametri violati) della previsione del contributo minimo obbligatorio a prescindere dalla situazione personale dell'iscritto e a prescindere dalla proporzionalità con il reddito prodotto.
Sul punto si condividono le considerazioni svolte dal Tribunale di
Roma con la sentenza n. 4805/2017 che di seguito si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività latu sensu lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.
E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili dal singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, poi in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione (ex art. 38 Cost.; cfr Cass. N.
2939/2001).
Nel caso degli avvocati liberi professionisti, l'art. 21 comma 8 legge n.
247/2012 dà attuazione a tali principi, prevedendo che “…l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla ”, mentre il CP_1 successivo comma 10 vieta l'iscrizione ad altra forma di previdenza, salvo che sia su base volontaria, e, in ogni caso, a patto che non sia alternativa a quella della stessa. CP_1 Per il resto, la previsione di un contributo annuo obbligatorio, quale quello paventato dal ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima.
A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e che non sia informato al principio di progressività.
Al riguardo va seguito l'insegnamento del Giudice delle Leggi, il quale, quando si è pronunciato sulla natura del tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla conformità al principio di progressività ex art. 53 Cost. di quest'ultime, ha affermato che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati (cfr.
Corte Cost. nn. 173/1986, 349/1985 e 202/2006).
I giudici di legittimità, in materia di contribuzione forense, hanno poi escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività (cfr. Cass. N. 4146/1990).
Del resto, con riguardo all'obbligo di iscrizione alla e al CP_1 conseguente obbligo contributivo, la Corte Costituzionale aveva già puntualizzato che ciò “non introduce una ulteriore condizione rispetto a quella dell'esame di abilitazione previsto dall'art. 33 Cost., per l'esercizio dell'attività professionale, con conseguente violazione di tale precetto…tali censure urtano contro l'ovvia constatazione che gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio” (Corte Cost. n.
132/1984).
Sicché l'obbligazione previdenziale non condiziona a monte l'esercizio di un'attività (anche professionale), ma discende come conseguenza della medesima;
infatti in generale il rapporto previdenziale presuppone il rapporto lavorativo.
Pertanto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni costituzionali richiamate, né in tema di uguaglianza, né di violazione del diritto al lavoro e di iniziativa privata o di esercizio di un'arte o una scienza, né in materia tributaria.
Anzi, la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato slittamento dell'obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni professionisti.
Peraltro, la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il quale la al fine di assicurare il CP_1 pareggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale”.
Il ricorrente lamenta poi che la pensione di inabilità sia stata calcolata tenendo in considerazione i contributi corrisposti fino all'anno 2004 ed evidenzia di aver versato dal 2005 la somma di € 38.214,09 oltre a €
3.621,51. Chiede, pertanto, che la pensione venga aggiornata sulla base dei contributi effettivamente versati.
Qualora non si possa ricalcolare la pensione, chiede la restituzione dei contributi non considerati ai fini della pensione.
A tal proposito si osserva che, per quanto concerne la pensione di inabilità, l'art. 52 del Regolamento Unico della Previdenza Forense prevede che “per il calcolo della quota di base della pensione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 primo comma del presente Regolamento”. A sua volta l'art. 47, comma 2, prevede che “ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione”.
Inoltre, il “REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DI ANNI RESI
INEFFICACI A CAUSA DI PARZIALE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI
PER I QUALI SIA INTERVENUTA PRESCRIZIONE” stabilisce che: “1.
Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel CP_1 pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione.
2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma precedente, sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'art. 22 della legge 576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia disciplinato dal presente
Regolamento”.
Ne consegue che gli anni in cui è stata omessa una parte della contribuzione non possono essere considerati nel calcolo della pensione.
In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso dei contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione.
Ed invero risulta dagli atti che il ricorrente ha richiesto la restituzione dei contributi sia con la nota del 7 aprile 2022 (ricevuta da
[...]
il 19 aprile 2022) sia con il reclamo del 16 ottobre 2023 CP_1
(ricevuto da il 17 ottobre 2023, prot. 2023/232174: CP_1 allegato n. 20 del fascicolo di ). CP_1
Risulta così integrata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 3, ultimo comma, Legge n. 319/1975, secondo cui “sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci”
(cfr. Cass. n. 30670/2019).
deve essere, quindi, condannata in via generica - in CP_1 mancanza di puntuali allegazioni sulle annualità in cui risulta omessa una parte dei contributi soggettivi – alla restituzione in favore del ricorrente della somma corrispondente ai contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione.
Va poi rigettata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto che venisse accertato che la pensione di inabilità costituisce reddito esente da tassazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la pensione di inabilità prevista dal Regolamento Unico Forense non è una prestazione assistenziale, ma un trattamento pensionistico a tutti gli effetti, essendo richiesto – a differenza della pensione di inabilità civile prevista dalla Legge n. 118/1971 – un requisito contributivo per il riconoscimento della stessa.
Si tratta dunque di una prestazione che concorre alla determinazione del reddito e va pertanto assoggettata a tassazione Irpef.
Infondato è poi il rilievo sulla presunta errata indicazione nel C.U.
2024 della somma di € 22.228,41 percepita a titolo di reddito di pensione nell'anno 2023.
Ed invero la somma di € 22.228,41 riportata nel C.U. 2024 è a lordo delle ritenute fiscali e corrisponde esattamente agli importi lordi indicati nei cedolini emessi da nel 2023. CP_1
Esula, infine, dalla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarato che le somme indicate nella causale del versamento di agosto 2023 fossero soggette a tassazione separata.
L'accertamento in ordine alla natura di reddito sottoposto a tassazione separata rientra infatti nella giurisdizione del giudice tributario. Le spese, tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda di rimborso dei contributi ritenuti inefficaci ai fini della pensione e del rigetto delle altre (numerose) domande, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna alla CO CO restituzione in favore del ricorrente della somma corrispondente ai contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità; dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario della domanda con la quale il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarato che le somme indicate nella causale del versamento di agosto 2023 fossero soggette a tassazione separata;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 9 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino