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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr.Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
( ) nata a [...] il [...] (oggi Parte_1 C.F._1 residente in [...]); elettivamente domiciliata in NT (Bn), alla via Municipio, 46, presso e nello studio dell'avv. Dionisio Lombardi (C.F. ), del foro di Benevento, giusta procura già C.F._2 agli atti del giudizio di prime cure, e presso il cui n. di fax (1782264537) e/o indirizzo P.E.C. ( ) dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento.
Appellante-
E
così denominata per effetto Controparte_1 dell'approvazione dell'atto aziendale in data 3.8.2018 giusta Decreto Commissario ad acta n. 70/2018 in B.U.R.C. 59/2018 (Documento redatto ai sensi del DCA n° 18 del 18.02.2013, del DCA n° 54 del 07.11.2017 e del DCA n° 08 del 01.02.2018), già P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t. Dott.ssa rapp.ta e difesa, per CP_3 procura allegata, e per Delibera del Direttore Generale n. 22/2024 del 22.7.2024, dall'Avv. Alessandro BIAMONTE, c.f. , con il quale elegge CodiceFiscale_3 domicilio in Napoli – Corso Umberto I n. 35, pec: Email_2
(domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. 179/2012, conv. in L. 211/2012), fax 06 94805292,
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 265/2023 pronunciata nella causa n. 5155/2019 R.G. depositata in cancelleria il 13.03.2023 dal Tribunale di Benevento, sezione lavoro, e notificata il 14.03.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 9.10.2019 Parte_1
,dipendente dell' con la qualifica di assistente Controparte_2 amministrativo, adiva il Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro
, al fine di sentir condannare l'azienda ospedaliera resistente – previo accertamento della sua responsabilità nella causazione di tutti i danni conseguenti all'infortunio sul lavoro (emorragia cerebrale) dalla stessa subito a causa della violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2087 c.c. e dal d.lgs. 81/2008 – al risarcimento del danno differenziale fra l'importo liquidabile dall' a titolo di indennizzo e i danni, patrimoniali e non, effettivamente patiti, CP_4 quantificabili in € 891.029,66, o nella somma, maggiore o minore, da stabilirsi in corso di causa, anche previo espletamento di TU, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. A fondamento della domanda deduceva che era stata adibita a diverse ed impegnative mansioni in ragione della sua duttile capacità professionale e che, a causa della carenza di personale, si era vista , nel tempo, gravata da un mole di lavoro innaturale;
che per far fronte alle esigenze di servizio aveva dovuto osservare orari di lavoro superiori a quelli previsti dalla legge;
-che in data 11.07.2012, mentre si trovava al lavoro, aveva accusato un malore che aveva reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 e un successivo intervento d'urgenza per emorragia cerebrale;
-che aveva successivamente dovuto affrontare ulteriori ricoveri, nonché ulteriori interventi chirurgici e che, in seguito all'evento ,era stata costretta a sottoporsi a sedute di riabilitazione, fisioterapia e logopedia, per almeno cinque volte alla settimana, onde evitare regressioni delle sue già precarie condizioni di salute;
- che inoltre era stata costretta ad avvalersi della prestazione di più badanti, per coprire giorno e notte, essendo in stato di completa non autosufficienza, con conseguente ulteriore aggravio di spese.
-che l' le aveva riconosciuto un'invalidità pari al 100% nonché lo stato di CP_5 handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92;
-che l'eziopatogenesi della patologia era imputabile allo stress che aveva caratterizzato l'attività di servizio, mentre il datore di lavoro , nonostante fosse a conoscenza del forte stress e delle condizioni lavorative cui ella era sottoposta, considerate anche le numerose richieste di personale, non aveva effettuato indagini specifiche sulla sua integrità psico fisica, non sottoponendola neppure alla sorveglianza sanitaria prevista per legge (D.Lgs. 626/1994 e 81/2008) con riferimento alla diagnosi precoce delle malattie indotte dallo stress medesimo. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare l' , CP_1 deduceva di avere correttamente assolto agli obblighi posti a suo carico dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria, sottoponendo la lavoratrice alle ordinarie visite mediche prescritte in considerazione della sua specifica mansione, che avevano dato luogo a un giudizio di idoneità; per contro, la ricorrente non aveva mai rappresentato al medico competente di essere sottoposta a stress eccezionali o a fattori di rischio diversi e ulteriori rispetto a quelli indagati, né aveva richiesto l'effettuazione di visite straordinarie.; che, con riferimento all'omessa implementazione degli organici, che avrebbe costretto la dipendente a un superlavoro, non vi erano condotte imputabili all'azienda ospedaliera, dal momento che l'assunzione di nuovo personale nel periodo oggetto di causa era vietata in maniera assoluta da vari decreti del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, vincolanti e inderogabili. Espletata la prova orale, ammessa TU medico-legale e rinnovata la stessa, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , ritenuto insussistente il nesso di causalità, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato in data13.4.2023, censurando la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda sul presupposto del mancato raggiungimento della prova dello stress occorso alla dipendente a causa dell'illegittimo carico di lavoro, nonché del conseguente mancato raggiungimento della prova circa la responsabilità del datore di lavoro. Ha sul punto eccepito la contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di prime cure, riconoscendo i carichi ed i gravosi compiti svolti dalla ricorrente (vedasi pag. 9 della sentenza), avrebbe dovuto confermare il raggiungimento della prova di tale presupposto e , quindi , riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, anziché negarla sulla base di un generico ed inconferente “id quod plerumque accidit”.
Parte appellante ha inoltre evidenziato che una corretta esegesi delle dichiarazioni testimoniali e soprattutto quelle rese dalla dott.ssa , Tes_1
Dirigente dell'Ufficio, al quale era addetta la ricorrente, e, pertanto, dotate di maggiore pregnanza ed attendibilità, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a propendere per il raggiungimento della prova del presupposto dei carichi di lavoro eccessivi e dello stress lavorativo, illegittimi ed imputabili a responsabilità datoriale.
Con altro motivo di gravame ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo numerosi inadempimenti da parte del datore di lavoro, (quali ad esempio “l'inadempimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria”, l'inosservanza di prescrizioni e/o “mancata valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. A e 28 comma 1 del D.lgs. 81/2008”) , aveva ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che una tempestiva effettuazione della visita medica obbligatoria le avrebbe consentito di rilevare un qualsivoglia sintomo di alterazione né documentato con indagini strumentali o visite specialistiche i malesseri, che avrebbero potuto far scattare campanelli di allarme ed eventualmente indurre il datore di lavoro ad una specifica visita e ad un corretto giudizio di idoneità. Ed ancora parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'evento occorso alla ricorrente e gli eccessivi carichi di lavoro e, quindi , la condotta illegittima del datore di lavoro, il tutto facendo proprie le risultanze del TU, senza considerare minimamente le osservazioni tecnico-scientifiche, corredate da debita letteratura internazionale che, per casi analoghi a quelli per cui è causa, avevano visto ricollegare lo stress lavorativo ad episodi di emorragia cerebrale, anche senza precedenti “campanelli di allarme”. Richiamate le difese già svolte in tema di risarcibilità del danno differenziale, ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' Controparte_1 che ,in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame per
[...] genericità ex art 342 e434 cpc;
nel merito, sulla base di plurime argomentazioni
,deduceva l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Veniva ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi acquisito l'elaborato peritale, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Difatti dall'esame del ricorso in appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (v. ex plurimis Cass. n. 2814 del 2016); peraltro non è necessario che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, di guisa che sia manifestata l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143 del 2015).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante, che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate ,alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
alle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tuttavia è nel merito che l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che al fine dell'accertamento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art.2087 c.c. , non è sufficiente comprovare l'esistenza di un danno nel lavoratore, occorrendo che tale danno sia riconducibile ad un comportamento colposo (e non a titolo di responsabilità oggettiva) del datore di lavoro in base ad un preciso nesso di causalità, nella specie ,per maggiore conforto, ed anche per verificare la sussistenza dei lamentati vizi , la Corte, in accoglimento della richiesta istruttoria di parte appellante, ha disposto nuova ctu medico-legale. Ebbene il Collegio ritiene di dover conferire rilievo al fine dell'accertamento del nesso causale tra la patologia lamentata e il comportamento datoriale , alla relazione stilata in questo grado di giudizio dal dott. , specialista in Persona_1
Medicina Legale e delle Assicurazioni . La consulenza tecnica espletata dall'ausiliare appare, infatti, estremamente dettagliata e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita, oltre che redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame della documentazione versata in atti e puntualmente richiamata in perizia nonché della periziata. L'ausiliare nominato dalla Corte ha accertato che l'odierna appellante, in conseguenza dell'evento lesivo occorsole l'11.07.2012, ha riportato una
“Emorragia ponto-mesencefalo-cerebellare destra trattata chirurgicamente realizzante emiparesi spastica sinistra, emiparesi atassica destra, disartria, disfagia, sub-atrofia ottica bilaterale, incontinenza urinaria”.
Dopo un accurato ed approfondito esame della questione sottoposta alla sua attenzione, ha concluso che l'infortunio per cui è causa non è eziologicamente collegato alle condizioni lavorative alle quali la ricorrente è stata esposta nel periodo 2009/2012. Nel contesto motivazionale il TU ha spiegato che sebbene lo stress possa essere una concausa nella produzione di uno stroke,(ictus) “non vi sono evidenze oggettive, né emergono dal racconto anamnestico, che la perizianda fosse affetta da segni e sintomi di stress lavorativo che possa essere posto in nesso causale, tra l'altro come causa unica come sostenuto da parte attrice, con l'emorragia cerebrale avvenuta l'11.7.2012”. Ciò non significa –come evidenziato dal TU –che “la perizianda non sia stata sottoposta a super lavoro prima dell'evento per cui è causa in seguito alla carenza di personale amministrativo dell' ma che tale Controparte_6 circostanza non può essere ricondotta a causa unica o concausa preponderante dell'emorragia cerebrale perché, appunto, nei mesi ed anni prima dell'evento non si è manifestato alcun segno fisico, psicologico e comportamentale di stress lavorativo. E' stato infatti riferito che la perizianda non soffriva di alcuna patologia e non aveva contrasti con i colleghi e/o i dirigenti, che amava il suo lavoro e che al momento del malore non si era verificato alcun evento particolare stressogeno (litigio, alterco, notizie di eventuali errori sulle pratiche o di improvvise sopravvenute scadenze pressanti, rimprovero di un superiore e quant'altro). La perizianda non aveva contatti con il pubblico, non faceva front- office, non maneggiava soldi, attività notoriamente ansiogene e stressanti”.
La difesa dell'appellante insiste anche in questa fase ,affermando che la causa dello stroke non può essere stato altro che lo stress lavorativo, e a sostegno produce due pubblicazioni scientifiche pubblicate nel 2000 e nel 2003 . In replica l'ausiliare nominato dalla Corte ha osservato ,con considerazioni che vengono condivise dal Collegio che “ Si tratta tuttavia di un ragionamento del tutto astratto. Infatti nel caso di specie possiamo eventualmente parlare di superlavoro, ma non di stress lavorativo inteso come patologia lavoro-correlata. Esso, infatti, si manifesta con una miriade di segni e sintomi fisici e psichici già elencati in perizia e che sono: ansia e irritabilità, umore instabile, difficoltà di concentrazione e memoria, senso di inadeguatezza e bassa autostima, sentimenti di impotenza, frustrazione o cinismo, demotivazione e disinteresse, sintomi depressivi, distacco emotivo, calo della produttività e frequenti errori, assenteismo o ritardi, isolamento sociale, conflittualità con colleghi e superiori, disturbi del comportamento alimentare, abuso di sostanze, procrastinazione: rimandare continuamente le attività. Nessuno di questi segni e sintomi era presente nella perizianda nei mesi precedenti e al momento del malore. Durante la raccolta anamnestica la perizianda ha fatto perfettamente intendere che amava il suo lavoro, che non si assentava, che non aveva attriti con i colleghi e i superiori, non aveva cambiato le sue abitudini alimentari, non procrastinava le attività, non commetteva errori e così via”. In definitiva non vi erano evidenti situazioni che lasciassero presagire e prefigurare l'evento lesivo occorso alla ricorrente .
Le conclusioni cui è pervenuto il TU , peraltro ,collimano con le risultanze dell'istruttoria orale espletata in primo grado ove è emerso che, nel corso della visita del 2010, il medico competente rilevava che la frequenza cardiaca e la pressione erano nella norma, non venivano riscontrati sintomi sentinella di stress lavoro-correlato né la ricorrente aveva lamentato alcunché al riguardo , o riferito circa l'eventuale stress lavorativo correlato (cfr. deposizione dott. Tes_2
e giudizio di idoneità alla mansione specifica del 29.03.2010). Mette conto osservare che neppure per il periodo successivo, la ricorrente ha documentato ( e prima ancora dedotto ) di essersi sottoposta a indagini strumentali o visite specialistiche in relazione ai malesseri che accusava, da cui avrebbero potuto emergere elementi che, sottoposti al datore in sede di valutazione sull'idoneità alla mansione, avrebbero potuto far scattare il campanello d'allarme ed eventualmente indurre, all'esito della visita che avrebbe dovuto essere effettuata a marzo del 2012, un giudizio di idoneità con specifiche prescrizioni/limitazioni.
Sul punto il giudice di primo grado, con argomentazione immune da censure, ha affermato che anzi “la stessa assenza di siffatta documentazione appare sintomatica del fatto che nulla di rilevante sul piano medico era stato percepito” e che, quindi , del tutto irrilevanti si appalesano le dichiarazioni rese dai testi dr.ssa , ed ,( quest'ultimi figlio e marito della Tes_1 Tes_3 Testimone_4 ricorrente) in ordine a presunti malesseri ,stanchezza mal di testa avvertiti dalla ricorrente negli ultimi mesi precedenti l'incidente, proprio perché prive di ogni benchè minimo riscontro documentale . Ne derivava che “in assenza di qualsivoglia indizio documentale dell'insorgenza di alterazioni da stress lavoro- correlato precedentemente all'evento per cui è causa, non è possibile affermare, in virtù della mera successione cronologica degli eventi, che lo stress lavorativo sia stato la causa (o la concausa) di un'alterazione organica che ha cagionato o contribuito a cagionare l'evento lesivo dell'11.07.2012”.
Tali considerazioni risultano pienamente confermate dagli esiti dell'indagine peritale disposta in questo grado sicchè le conclusioni cui è approdato l'ausiliare nominato dalla Corte , ben possono essere integralmente recepite perché sorrette da corretta motivazione, coerente con i dati clinici rilevati, e per tali motivi da ritenersi insuscettibili di essere inficiate dalle non condivisibili osservazioni formulate da parte appellante e dai rilievi del CTP, puntualmente confutati dal dr. ( v. controdeduzioni del TU) . Per_1
Le considerazioni effettuate dal TU , dalle quali dunque, la Corte non ha motivo di discostarsi, atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, inducono ad escludere la sussistenza del nesso di causalità e rendono del tutto inaccoglibile la richiesta di rinnovazione di TU.
In conclusione il mancato positivo accertamento circa la sussistenza di un nesso di causalità tra danno e comportamento, non può che portare all'esclusione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell' appellata;
ciò in modo del CP_1 tutto conforme alla consolidata giurisprudenza della S. C secondo cui ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva-” “al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo il datore medesimo essere esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (vedi ex plurimis, Cass 27102/2018 ; Cass. 17/2/09 n. 3786, Cass. 29/1/2013 n. 2038)” . E' opportuno ricordare ,con specifico riferimento alla patologia quale quella sofferta dall'appellante , che la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., sent. 21.8.2019, n. 21561) ha ripetutamente affermato che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale l'ictus cerebrale - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
Alla luce di tali principi di diritto ,il giudice di prime cure ha esaminato la fattispecie in esame;
ha , quindi , in punto di fatto, puntualmente esaminato le dichiarazioni rese dai testi escussi e le risultanze dell'espletata TU ( a ben vedere in primo grado sono state espletate due consulenze d'ufficio ), all'esito delle quali è pervenuto alla conclusione che la ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio a suo carico e cioè provato il nesso di causalità materiale tra la nocività dell'ambiente di lavoro (causa) e il danno (evento); nesso di causalità che deve rispondere ad un criterio di ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante circa l'errata valutazione delle risultanze delle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa e dai familiari (testi Tes_1 ed , figlio e marito della ricorrente); dalle stesse emerge Tes_3 Testimone_4 sicuramente un encomiabile attaccamento al lavoro da parte dell'appellante, un forte spirito d abnegazione al lavoro nonché una condizione lavorativa sempre più gravosa a causa del progressivo aumento dei carichi di lavoro stante la situazione di carenze di organico;
ma si tratta di elementi del tutto inidonei a ricondurre la patologia de qua all'ipotesi contemplata dall'art. 2087 c. che –giova ribadire – non si atteggia a responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro. Nella specie , alla luce delle risultanze probatorie tutte versate in atti ( testimoniali , documentali e peritali ), deve escludersi qualsivoglia configurabilità del nesso causale (e dunque la responsabilità del datore di lavoro) fra le sia pur impegnative condizioni di lavoro, caratterizzate da molteplici incombenze e frequenti prolungamenti orari, nonché l'inadempimento alle prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria, pure accertato dal primo giudice ( quale l'inosservanza di prescrizioni e/o “mancata valutazione dei rischi di cui agli artt. 17comma 1 lett. A e 28 comma 1 del D.lgs. 81/2008”,) da un lato, e l'evento lesivo, dall'altro.
Per tutto quanto sin qui esposto, assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti, l'appello va rigettato . Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore di parte appellata ,come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di TU , liquidate con separato decreto , cedono a carico dell'appellante soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
-Pone le spese di TU , liquidate con separato decreto ,a carico dell'appellante. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr.Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
( ) nata a [...] il [...] (oggi Parte_1 C.F._1 residente in [...]); elettivamente domiciliata in NT (Bn), alla via Municipio, 46, presso e nello studio dell'avv. Dionisio Lombardi (C.F. ), del foro di Benevento, giusta procura già C.F._2 agli atti del giudizio di prime cure, e presso il cui n. di fax (1782264537) e/o indirizzo P.E.C. ( ) dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento.
Appellante-
E
così denominata per effetto Controparte_1 dell'approvazione dell'atto aziendale in data 3.8.2018 giusta Decreto Commissario ad acta n. 70/2018 in B.U.R.C. 59/2018 (Documento redatto ai sensi del DCA n° 18 del 18.02.2013, del DCA n° 54 del 07.11.2017 e del DCA n° 08 del 01.02.2018), già P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t. Dott.ssa rapp.ta e difesa, per CP_3 procura allegata, e per Delibera del Direttore Generale n. 22/2024 del 22.7.2024, dall'Avv. Alessandro BIAMONTE, c.f. , con il quale elegge CodiceFiscale_3 domicilio in Napoli – Corso Umberto I n. 35, pec: Email_2
(domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. 179/2012, conv. in L. 211/2012), fax 06 94805292,
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 265/2023 pronunciata nella causa n. 5155/2019 R.G. depositata in cancelleria il 13.03.2023 dal Tribunale di Benevento, sezione lavoro, e notificata il 14.03.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 9.10.2019 Parte_1
,dipendente dell' con la qualifica di assistente Controparte_2 amministrativo, adiva il Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro
, al fine di sentir condannare l'azienda ospedaliera resistente – previo accertamento della sua responsabilità nella causazione di tutti i danni conseguenti all'infortunio sul lavoro (emorragia cerebrale) dalla stessa subito a causa della violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2087 c.c. e dal d.lgs. 81/2008 – al risarcimento del danno differenziale fra l'importo liquidabile dall' a titolo di indennizzo e i danni, patrimoniali e non, effettivamente patiti, CP_4 quantificabili in € 891.029,66, o nella somma, maggiore o minore, da stabilirsi in corso di causa, anche previo espletamento di TU, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. A fondamento della domanda deduceva che era stata adibita a diverse ed impegnative mansioni in ragione della sua duttile capacità professionale e che, a causa della carenza di personale, si era vista , nel tempo, gravata da un mole di lavoro innaturale;
che per far fronte alle esigenze di servizio aveva dovuto osservare orari di lavoro superiori a quelli previsti dalla legge;
-che in data 11.07.2012, mentre si trovava al lavoro, aveva accusato un malore che aveva reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 e un successivo intervento d'urgenza per emorragia cerebrale;
-che aveva successivamente dovuto affrontare ulteriori ricoveri, nonché ulteriori interventi chirurgici e che, in seguito all'evento ,era stata costretta a sottoporsi a sedute di riabilitazione, fisioterapia e logopedia, per almeno cinque volte alla settimana, onde evitare regressioni delle sue già precarie condizioni di salute;
- che inoltre era stata costretta ad avvalersi della prestazione di più badanti, per coprire giorno e notte, essendo in stato di completa non autosufficienza, con conseguente ulteriore aggravio di spese.
-che l' le aveva riconosciuto un'invalidità pari al 100% nonché lo stato di CP_5 handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92;
-che l'eziopatogenesi della patologia era imputabile allo stress che aveva caratterizzato l'attività di servizio, mentre il datore di lavoro , nonostante fosse a conoscenza del forte stress e delle condizioni lavorative cui ella era sottoposta, considerate anche le numerose richieste di personale, non aveva effettuato indagini specifiche sulla sua integrità psico fisica, non sottoponendola neppure alla sorveglianza sanitaria prevista per legge (D.Lgs. 626/1994 e 81/2008) con riferimento alla diagnosi precoce delle malattie indotte dallo stress medesimo. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare l' , CP_1 deduceva di avere correttamente assolto agli obblighi posti a suo carico dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria, sottoponendo la lavoratrice alle ordinarie visite mediche prescritte in considerazione della sua specifica mansione, che avevano dato luogo a un giudizio di idoneità; per contro, la ricorrente non aveva mai rappresentato al medico competente di essere sottoposta a stress eccezionali o a fattori di rischio diversi e ulteriori rispetto a quelli indagati, né aveva richiesto l'effettuazione di visite straordinarie.; che, con riferimento all'omessa implementazione degli organici, che avrebbe costretto la dipendente a un superlavoro, non vi erano condotte imputabili all'azienda ospedaliera, dal momento che l'assunzione di nuovo personale nel periodo oggetto di causa era vietata in maniera assoluta da vari decreti del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, vincolanti e inderogabili. Espletata la prova orale, ammessa TU medico-legale e rinnovata la stessa, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , ritenuto insussistente il nesso di causalità, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato in data13.4.2023, censurando la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda sul presupposto del mancato raggiungimento della prova dello stress occorso alla dipendente a causa dell'illegittimo carico di lavoro, nonché del conseguente mancato raggiungimento della prova circa la responsabilità del datore di lavoro. Ha sul punto eccepito la contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di prime cure, riconoscendo i carichi ed i gravosi compiti svolti dalla ricorrente (vedasi pag. 9 della sentenza), avrebbe dovuto confermare il raggiungimento della prova di tale presupposto e , quindi , riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, anziché negarla sulla base di un generico ed inconferente “id quod plerumque accidit”.
Parte appellante ha inoltre evidenziato che una corretta esegesi delle dichiarazioni testimoniali e soprattutto quelle rese dalla dott.ssa , Tes_1
Dirigente dell'Ufficio, al quale era addetta la ricorrente, e, pertanto, dotate di maggiore pregnanza ed attendibilità, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a propendere per il raggiungimento della prova del presupposto dei carichi di lavoro eccessivi e dello stress lavorativo, illegittimi ed imputabili a responsabilità datoriale.
Con altro motivo di gravame ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo numerosi inadempimenti da parte del datore di lavoro, (quali ad esempio “l'inadempimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria”, l'inosservanza di prescrizioni e/o “mancata valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. A e 28 comma 1 del D.lgs. 81/2008”) , aveva ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che una tempestiva effettuazione della visita medica obbligatoria le avrebbe consentito di rilevare un qualsivoglia sintomo di alterazione né documentato con indagini strumentali o visite specialistiche i malesseri, che avrebbero potuto far scattare campanelli di allarme ed eventualmente indurre il datore di lavoro ad una specifica visita e ad un corretto giudizio di idoneità. Ed ancora parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'evento occorso alla ricorrente e gli eccessivi carichi di lavoro e, quindi , la condotta illegittima del datore di lavoro, il tutto facendo proprie le risultanze del TU, senza considerare minimamente le osservazioni tecnico-scientifiche, corredate da debita letteratura internazionale che, per casi analoghi a quelli per cui è causa, avevano visto ricollegare lo stress lavorativo ad episodi di emorragia cerebrale, anche senza precedenti “campanelli di allarme”. Richiamate le difese già svolte in tema di risarcibilità del danno differenziale, ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' Controparte_1 che ,in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame per
[...] genericità ex art 342 e434 cpc;
nel merito, sulla base di plurime argomentazioni
,deduceva l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Veniva ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi acquisito l'elaborato peritale, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Difatti dall'esame del ricorso in appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (v. ex plurimis Cass. n. 2814 del 2016); peraltro non è necessario che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, di guisa che sia manifestata l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143 del 2015).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante, che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate ,alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
alle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tuttavia è nel merito che l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che al fine dell'accertamento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art.2087 c.c. , non è sufficiente comprovare l'esistenza di un danno nel lavoratore, occorrendo che tale danno sia riconducibile ad un comportamento colposo (e non a titolo di responsabilità oggettiva) del datore di lavoro in base ad un preciso nesso di causalità, nella specie ,per maggiore conforto, ed anche per verificare la sussistenza dei lamentati vizi , la Corte, in accoglimento della richiesta istruttoria di parte appellante, ha disposto nuova ctu medico-legale. Ebbene il Collegio ritiene di dover conferire rilievo al fine dell'accertamento del nesso causale tra la patologia lamentata e il comportamento datoriale , alla relazione stilata in questo grado di giudizio dal dott. , specialista in Persona_1
Medicina Legale e delle Assicurazioni . La consulenza tecnica espletata dall'ausiliare appare, infatti, estremamente dettagliata e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita, oltre che redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame della documentazione versata in atti e puntualmente richiamata in perizia nonché della periziata. L'ausiliare nominato dalla Corte ha accertato che l'odierna appellante, in conseguenza dell'evento lesivo occorsole l'11.07.2012, ha riportato una
“Emorragia ponto-mesencefalo-cerebellare destra trattata chirurgicamente realizzante emiparesi spastica sinistra, emiparesi atassica destra, disartria, disfagia, sub-atrofia ottica bilaterale, incontinenza urinaria”.
Dopo un accurato ed approfondito esame della questione sottoposta alla sua attenzione, ha concluso che l'infortunio per cui è causa non è eziologicamente collegato alle condizioni lavorative alle quali la ricorrente è stata esposta nel periodo 2009/2012. Nel contesto motivazionale il TU ha spiegato che sebbene lo stress possa essere una concausa nella produzione di uno stroke,(ictus) “non vi sono evidenze oggettive, né emergono dal racconto anamnestico, che la perizianda fosse affetta da segni e sintomi di stress lavorativo che possa essere posto in nesso causale, tra l'altro come causa unica come sostenuto da parte attrice, con l'emorragia cerebrale avvenuta l'11.7.2012”. Ciò non significa –come evidenziato dal TU –che “la perizianda non sia stata sottoposta a super lavoro prima dell'evento per cui è causa in seguito alla carenza di personale amministrativo dell' ma che tale Controparte_6 circostanza non può essere ricondotta a causa unica o concausa preponderante dell'emorragia cerebrale perché, appunto, nei mesi ed anni prima dell'evento non si è manifestato alcun segno fisico, psicologico e comportamentale di stress lavorativo. E' stato infatti riferito che la perizianda non soffriva di alcuna patologia e non aveva contrasti con i colleghi e/o i dirigenti, che amava il suo lavoro e che al momento del malore non si era verificato alcun evento particolare stressogeno (litigio, alterco, notizie di eventuali errori sulle pratiche o di improvvise sopravvenute scadenze pressanti, rimprovero di un superiore e quant'altro). La perizianda non aveva contatti con il pubblico, non faceva front- office, non maneggiava soldi, attività notoriamente ansiogene e stressanti”.
La difesa dell'appellante insiste anche in questa fase ,affermando che la causa dello stroke non può essere stato altro che lo stress lavorativo, e a sostegno produce due pubblicazioni scientifiche pubblicate nel 2000 e nel 2003 . In replica l'ausiliare nominato dalla Corte ha osservato ,con considerazioni che vengono condivise dal Collegio che “ Si tratta tuttavia di un ragionamento del tutto astratto. Infatti nel caso di specie possiamo eventualmente parlare di superlavoro, ma non di stress lavorativo inteso come patologia lavoro-correlata. Esso, infatti, si manifesta con una miriade di segni e sintomi fisici e psichici già elencati in perizia e che sono: ansia e irritabilità, umore instabile, difficoltà di concentrazione e memoria, senso di inadeguatezza e bassa autostima, sentimenti di impotenza, frustrazione o cinismo, demotivazione e disinteresse, sintomi depressivi, distacco emotivo, calo della produttività e frequenti errori, assenteismo o ritardi, isolamento sociale, conflittualità con colleghi e superiori, disturbi del comportamento alimentare, abuso di sostanze, procrastinazione: rimandare continuamente le attività. Nessuno di questi segni e sintomi era presente nella perizianda nei mesi precedenti e al momento del malore. Durante la raccolta anamnestica la perizianda ha fatto perfettamente intendere che amava il suo lavoro, che non si assentava, che non aveva attriti con i colleghi e i superiori, non aveva cambiato le sue abitudini alimentari, non procrastinava le attività, non commetteva errori e così via”. In definitiva non vi erano evidenti situazioni che lasciassero presagire e prefigurare l'evento lesivo occorso alla ricorrente .
Le conclusioni cui è pervenuto il TU , peraltro ,collimano con le risultanze dell'istruttoria orale espletata in primo grado ove è emerso che, nel corso della visita del 2010, il medico competente rilevava che la frequenza cardiaca e la pressione erano nella norma, non venivano riscontrati sintomi sentinella di stress lavoro-correlato né la ricorrente aveva lamentato alcunché al riguardo , o riferito circa l'eventuale stress lavorativo correlato (cfr. deposizione dott. Tes_2
e giudizio di idoneità alla mansione specifica del 29.03.2010). Mette conto osservare che neppure per il periodo successivo, la ricorrente ha documentato ( e prima ancora dedotto ) di essersi sottoposta a indagini strumentali o visite specialistiche in relazione ai malesseri che accusava, da cui avrebbero potuto emergere elementi che, sottoposti al datore in sede di valutazione sull'idoneità alla mansione, avrebbero potuto far scattare il campanello d'allarme ed eventualmente indurre, all'esito della visita che avrebbe dovuto essere effettuata a marzo del 2012, un giudizio di idoneità con specifiche prescrizioni/limitazioni.
Sul punto il giudice di primo grado, con argomentazione immune da censure, ha affermato che anzi “la stessa assenza di siffatta documentazione appare sintomatica del fatto che nulla di rilevante sul piano medico era stato percepito” e che, quindi , del tutto irrilevanti si appalesano le dichiarazioni rese dai testi dr.ssa , ed ,( quest'ultimi figlio e marito della Tes_1 Tes_3 Testimone_4 ricorrente) in ordine a presunti malesseri ,stanchezza mal di testa avvertiti dalla ricorrente negli ultimi mesi precedenti l'incidente, proprio perché prive di ogni benchè minimo riscontro documentale . Ne derivava che “in assenza di qualsivoglia indizio documentale dell'insorgenza di alterazioni da stress lavoro- correlato precedentemente all'evento per cui è causa, non è possibile affermare, in virtù della mera successione cronologica degli eventi, che lo stress lavorativo sia stato la causa (o la concausa) di un'alterazione organica che ha cagionato o contribuito a cagionare l'evento lesivo dell'11.07.2012”.
Tali considerazioni risultano pienamente confermate dagli esiti dell'indagine peritale disposta in questo grado sicchè le conclusioni cui è approdato l'ausiliare nominato dalla Corte , ben possono essere integralmente recepite perché sorrette da corretta motivazione, coerente con i dati clinici rilevati, e per tali motivi da ritenersi insuscettibili di essere inficiate dalle non condivisibili osservazioni formulate da parte appellante e dai rilievi del CTP, puntualmente confutati dal dr. ( v. controdeduzioni del TU) . Per_1
Le considerazioni effettuate dal TU , dalle quali dunque, la Corte non ha motivo di discostarsi, atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, inducono ad escludere la sussistenza del nesso di causalità e rendono del tutto inaccoglibile la richiesta di rinnovazione di TU.
In conclusione il mancato positivo accertamento circa la sussistenza di un nesso di causalità tra danno e comportamento, non può che portare all'esclusione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell' appellata;
ciò in modo del CP_1 tutto conforme alla consolidata giurisprudenza della S. C secondo cui ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva-” “al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo il datore medesimo essere esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (vedi ex plurimis, Cass 27102/2018 ; Cass. 17/2/09 n. 3786, Cass. 29/1/2013 n. 2038)” . E' opportuno ricordare ,con specifico riferimento alla patologia quale quella sofferta dall'appellante , che la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., sent. 21.8.2019, n. 21561) ha ripetutamente affermato che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale l'ictus cerebrale - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
Alla luce di tali principi di diritto ,il giudice di prime cure ha esaminato la fattispecie in esame;
ha , quindi , in punto di fatto, puntualmente esaminato le dichiarazioni rese dai testi escussi e le risultanze dell'espletata TU ( a ben vedere in primo grado sono state espletate due consulenze d'ufficio ), all'esito delle quali è pervenuto alla conclusione che la ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio a suo carico e cioè provato il nesso di causalità materiale tra la nocività dell'ambiente di lavoro (causa) e il danno (evento); nesso di causalità che deve rispondere ad un criterio di ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante circa l'errata valutazione delle risultanze delle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa e dai familiari (testi Tes_1 ed , figlio e marito della ricorrente); dalle stesse emerge Tes_3 Testimone_4 sicuramente un encomiabile attaccamento al lavoro da parte dell'appellante, un forte spirito d abnegazione al lavoro nonché una condizione lavorativa sempre più gravosa a causa del progressivo aumento dei carichi di lavoro stante la situazione di carenze di organico;
ma si tratta di elementi del tutto inidonei a ricondurre la patologia de qua all'ipotesi contemplata dall'art. 2087 c. che –giova ribadire – non si atteggia a responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro. Nella specie , alla luce delle risultanze probatorie tutte versate in atti ( testimoniali , documentali e peritali ), deve escludersi qualsivoglia configurabilità del nesso causale (e dunque la responsabilità del datore di lavoro) fra le sia pur impegnative condizioni di lavoro, caratterizzate da molteplici incombenze e frequenti prolungamenti orari, nonché l'inadempimento alle prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria, pure accertato dal primo giudice ( quale l'inosservanza di prescrizioni e/o “mancata valutazione dei rischi di cui agli artt. 17comma 1 lett. A e 28 comma 1 del D.lgs. 81/2008”,) da un lato, e l'evento lesivo, dall'altro.
Per tutto quanto sin qui esposto, assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti, l'appello va rigettato . Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore di parte appellata ,come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di TU , liquidate con separato decreto , cedono a carico dell'appellante soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
-Pone le spese di TU , liquidate con separato decreto ,a carico dell'appellante. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.