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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2568/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEROTTA SERGIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PEROTTA SERGIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio del dott. , della dott. ssa P.IVA_1 CP_2 [...]
, della dott. ssa , della dott. ssa Controparte_3 CP_4 CP_5
, del dott. , elettivamente domiciliato presso il difensore
[...] Controparte_6
dott. CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.6.2024 adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 svolgendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 507/21/41.1 emessa dal locale
[...]
il 22.4.2024 e notificatagli il 7.5.2025, di cui chiedeva l'annullamento, Controparte_7 ordinanza con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di €. 48.385,10, emessa sull'erroneo presupposto che la società opponente avesse violato l'art. 9, comma 6, L. n. 68/99, avendo omesso di inviare il prospetto informativo dei dipendenti che i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge erano tenuti a inviare agli uffici competenti, prospetto dal quale sarebbe dovuto risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il pagina 1 di 3 numero e i nominativi dei lavoratori compatibili con la quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Affermava che: 1) con il verbale di accertamento l' di Controparte_7
Bologna aveva provveduto a effettuare un accertamento d'ufficio nei confronti della
[...]
e che in sede di ispezione era stata richiesta l'esibizione del prospetto informativo CP_8 relativo all'anno 2019; 2) a seguito di accertamenti svolti sarebbe emerso che Controparte_8 si era costituita a seguito di conferimento di personale da parte della società
[...] [...]
che era operativa dall'1.1.2019 e che non aveva provveduto a trasmettere al Parte_2 collocamento mirato, entro il 31.1.2019, il prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale alla data dell'1.1.2019; 3) a seguito del suddetto accertamento l' Controparte_7
di Bologna aveva notificato al ricorrente, nella sua qualità di amministratore unico della
[...] società nonché a quest'ultima quale obbligata in solido, la commissione Controparte_8 dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 9, comma 6, e 15, comma 1, L. n. 68/99; 4) il 7.5.2024 l' gli aveva notificato Controparte_9
l'ordinanza ingiunzione n. 507.21.41.1 con la quale gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 48.385,10 a titolo di sanzione amministrativa;
5) poiché ex art. 5 D.M.
2.11.2010 i soggetti obbligati devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente, l'obbligo di invio del prospetto informativo alle competenti agenzie del lavoro operanti sul territorio gravava su datori di lavoro che avessero almeno quindici dipendenti e doveva essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente;
6) gli era stato contestato l'omesso invio entro il 31.1.2019 del prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale alla data dell'1.1.2019, proprio il giorno 1.1.2019, proprio quando - a dire dello stesso - la società aveva iniziato l'attività; CP_7 poiché quindi non aveva dipendenti nell'anno 2018, non aveva alcun obbligo di comunicazione entro il 31.1.2019; 7) in ogni caso, aveva effettivamente iniziato l'attività non l'1.1.2019, come affermato dall' , ma il 5.2.2019, dunque era stata priva di lavoratori dipendenti CP_7 nell'anno 2018. Chiedeva quindi l'annullamento della sanzione o comunque la rideterminazione della sanzione che tenesse conto della data dell'avvenuto accertamento o, comunque, della cessazione dalla carica di amministratore. Si costituiva in giudizio l' Controparte_9 chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che nessuna comunicazione era stata mandata dalla società e, quindi, l'illecito contestato era sussistente. Aderiva peraltro alla rideterminazione della sanzione in misura ridotta. La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 4.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Ex art. 9, comma 6, L. n. 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti a inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1.
pagina 2 di 3 Ex art. 15, comma 1, le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di €. 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Dunque, l'illecito riguarda l'omessa comunicazione dell'esistenza di lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro. Nel caso in esame la società ha contestato espressamente di avere alle proprie dipendenze lavoratori sia al 31.1.2018 che all'1.1.2019, avendo iniziato l'attività il 5.2.2019, come risulta dalla visura camerale (documento n. di parte ricorrente), circostanza non contestata dall' resistente. CP_7
Era onere dell' dare prova della sussistenza di rapporti di lavoro alle CP_7 dipendenze della società al 31.1.2018 o all'1.1.2019, e cioè della sua qualità di datrice di lavoro, presupposto indefettibile per la sussistenza dell'illecito. In assenza di tale prova deve ritenersi insussistente l'illecito contestato. È per tale assorbente ragione che non sussiste l'illecito di cui all'art. 15, comma 1, L. n. 68/99 e che l'opposizione deve essere accolta, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta nei confronti dell'opponente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2568/24 R.G. LAV. promossa da Pt_1
contro l' , in persona del
[...] Controparte_10 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta nei confronti di Parte_1
- condanna l' al pagamento a favore di Controparte_10 delle spese processuali che liquida in complessivi €. 5.745,00, di cui €. Parte_1
545,00 per anticipazioni ed €. 5.200,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 4.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2568/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEROTTA SERGIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PEROTTA SERGIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio del dott. , della dott. ssa P.IVA_1 CP_2 [...]
, della dott. ssa , della dott. ssa Controparte_3 CP_4 CP_5
, del dott. , elettivamente domiciliato presso il difensore
[...] Controparte_6
dott. CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.6.2024 adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 svolgendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 507/21/41.1 emessa dal locale
[...]
il 22.4.2024 e notificatagli il 7.5.2025, di cui chiedeva l'annullamento, Controparte_7 ordinanza con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di €. 48.385,10, emessa sull'erroneo presupposto che la società opponente avesse violato l'art. 9, comma 6, L. n. 68/99, avendo omesso di inviare il prospetto informativo dei dipendenti che i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge erano tenuti a inviare agli uffici competenti, prospetto dal quale sarebbe dovuto risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il pagina 1 di 3 numero e i nominativi dei lavoratori compatibili con la quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Affermava che: 1) con il verbale di accertamento l' di Controparte_7
Bologna aveva provveduto a effettuare un accertamento d'ufficio nei confronti della
[...]
e che in sede di ispezione era stata richiesta l'esibizione del prospetto informativo CP_8 relativo all'anno 2019; 2) a seguito di accertamenti svolti sarebbe emerso che Controparte_8 si era costituita a seguito di conferimento di personale da parte della società
[...] [...]
che era operativa dall'1.1.2019 e che non aveva provveduto a trasmettere al Parte_2 collocamento mirato, entro il 31.1.2019, il prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale alla data dell'1.1.2019; 3) a seguito del suddetto accertamento l' Controparte_7
di Bologna aveva notificato al ricorrente, nella sua qualità di amministratore unico della
[...] società nonché a quest'ultima quale obbligata in solido, la commissione Controparte_8 dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 9, comma 6, e 15, comma 1, L. n. 68/99; 4) il 7.5.2024 l' gli aveva notificato Controparte_9
l'ordinanza ingiunzione n. 507.21.41.1 con la quale gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 48.385,10 a titolo di sanzione amministrativa;
5) poiché ex art. 5 D.M.
2.11.2010 i soggetti obbligati devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente, l'obbligo di invio del prospetto informativo alle competenti agenzie del lavoro operanti sul territorio gravava su datori di lavoro che avessero almeno quindici dipendenti e doveva essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente;
6) gli era stato contestato l'omesso invio entro il 31.1.2019 del prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale alla data dell'1.1.2019, proprio il giorno 1.1.2019, proprio quando - a dire dello stesso - la società aveva iniziato l'attività; CP_7 poiché quindi non aveva dipendenti nell'anno 2018, non aveva alcun obbligo di comunicazione entro il 31.1.2019; 7) in ogni caso, aveva effettivamente iniziato l'attività non l'1.1.2019, come affermato dall' , ma il 5.2.2019, dunque era stata priva di lavoratori dipendenti CP_7 nell'anno 2018. Chiedeva quindi l'annullamento della sanzione o comunque la rideterminazione della sanzione che tenesse conto della data dell'avvenuto accertamento o, comunque, della cessazione dalla carica di amministratore. Si costituiva in giudizio l' Controparte_9 chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che nessuna comunicazione era stata mandata dalla società e, quindi, l'illecito contestato era sussistente. Aderiva peraltro alla rideterminazione della sanzione in misura ridotta. La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 4.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Ex art. 9, comma 6, L. n. 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti a inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1.
pagina 2 di 3 Ex art. 15, comma 1, le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di €. 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Dunque, l'illecito riguarda l'omessa comunicazione dell'esistenza di lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro. Nel caso in esame la società ha contestato espressamente di avere alle proprie dipendenze lavoratori sia al 31.1.2018 che all'1.1.2019, avendo iniziato l'attività il 5.2.2019, come risulta dalla visura camerale (documento n. di parte ricorrente), circostanza non contestata dall' resistente. CP_7
Era onere dell' dare prova della sussistenza di rapporti di lavoro alle CP_7 dipendenze della società al 31.1.2018 o all'1.1.2019, e cioè della sua qualità di datrice di lavoro, presupposto indefettibile per la sussistenza dell'illecito. In assenza di tale prova deve ritenersi insussistente l'illecito contestato. È per tale assorbente ragione che non sussiste l'illecito di cui all'art. 15, comma 1, L. n. 68/99 e che l'opposizione deve essere accolta, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta nei confronti dell'opponente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2568/24 R.G. LAV. promossa da Pt_1
contro l' , in persona del
[...] Controparte_10 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta nei confronti di Parte_1
- condanna l' al pagamento a favore di Controparte_10 delle spese processuali che liquida in complessivi €. 5.745,00, di cui €. Parte_1
545,00 per anticipazioni ed €. 5.200,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 4.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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