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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3410/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Segna Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3410/2020
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Luca Fontana attrice contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 Con l'avv. Gabriele a Beccara
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) in qualità di genitore esercente la CP_3 C.F._4 responsabilità genitoriale sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._5 [...] (C.F. ) CP_4 C.F._6
(C.F. ) in qualità di genitore Controparte_5 C.F._7 esercente la responsabilità genitoriale sui minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ) C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. Parte_2 C.F._8
(C.F. ) Parte_3 C.F._9
(C.F. ) Parte_4 C.F._10
(C.F. ) Parte_5 C.F._11
(C.F. ) Parte_6 C.F._12
(C.F. ) Parte_7 C.F._13
1 (C.F. ) Parte_8 C.F._14
(C.F. ) Parte_9 C.F._15
(C.F. ) Parte_10 C.F._16 (C.F. ) Parte_11 C.F._17 convenuti posta in decisione con ordinanza di data 2 agosto 2025 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Previa ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate in atti, laddove non ammesse, si insiste per l'accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, affinché ai sensi dell'art. 670 c.p.c., contrariis reiectis, così provvedere: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa, e per quelli che mergeranno nel corso del processo, che i testamenti olografi di data 16.03.2017, 3.05.2017 e 13.08.2017
(asseritamente riconducibili a sono stati redatti dalla testatrice in stato di CP_6 incapacità d'intendere e di volere e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle predette schede testamentarie della defunta;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta CP_6
è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015 redatta con capacità d'intendere e
[...] di volere della testatrice, dichiarando comunque la nullità (ex art. 628 c.c.) della disposizioni che indicano come beneficiari l'"Ordine Suor Teresa di Calcutta", "Ricerca tumori", "Terzo
Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto, e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti per dare esecuzione alla scheda testamentaria del
10.03.2015; IN VIA SUBORDINATA – IN PRIMO GRADO - accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015, in CP_6 quanto sono radicalmente nulli i testamenti dell'anno 2017 non essendo riconducibili alla volontà del testatore. IN VIA SUBORDINATA – IN SECONDO GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di di data 16.03.2017 e/o 3.05.2017 e/o 13.08.2017, espungere CP_6 dalle predette schede tutte le disposizioni di ultima volontà che risultano nulle in particolare con riferimento all'istituzione dell'erede universale dott. n Controparte_1
2 quanto tutore della testatrice ex art.596 c.c., ai lasciti per l'" Calcutta", Parte_12
"Ricerca tumori", "Terzo Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto (art. 628 c.c.) ed in ogni caso ordinare all'esecutore testamento di adempiere a quanto indicato nel testamento senza omissioni;
IN VIA SUBORDINATA – IN TERZO
GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione CP_6 legittima di IN VIA SUBORDINATA – IN QUARTO GRADO - nella non voluta CP_6
e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione legittima di IN CP_6 CP_6
OGNI CASO: - rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quanto infondata in punto di fatto e di diritto;
- con vittoria di spese processuali: anticipazioni, compenso professionale, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con vittoria di compensi e spese della fase giudiziale e stragiudiziale ex art. 93 c.p.c..”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO : “NEL MERITO Controparte_1
1. in via principale: respingersi le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto
e in diritto;
2. in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che per effetto dei testamenti retrolasciati dalla signora CP_6
- i signori , nato a [...], l'[...] e , Controparte_1 Parte_8 nata a [...], il [...] sono divenuti comproprietari con la quota di un mezzo indiviso ciascuno in CC LO I della p. ed. 105 e delle pp. ff. 689/1 e 689/5;
- la signora è divenuta proprietaria del denaro depositato presso l'ufficio Parte_8 postale di FO;
- i signori nato a [...], l'[...] e , nato Parte_6 Controparte_1
a Romeno, l'08.10.1948 sono divenuti comproprietari con la quota di 1/2 indiviso ciascuno in CC Gries della p. ed. 2768 p. m. 3;
- il signor nato a [...], lì 17.10.1952 è divenuto proprietario in Parte_7
CC LO I della p. ed. 163 p. m. 6 e della p. ed. 158 p. m. 39 con 450/36.000;
- la signora , nata a [...], il [...], è divenuta proprietaria Parte_11 in CC LO I della p. ed. 163 p. m. 24 e della p. ed. 158 p. m. 39 con 450/36.000;
3 - l'esecutore testamentario dottor è tenuto a vendere gli immobili Controparte_1 costituiti da CC FO, pp. ff. 612/4, 612/5 per la quota (1/2) di proprietà della defunta, e da p. ed. 368/2 p. m. 15 (diritto di proprietà congiunta della p. ed. 368/2 per 1/2 Pt_13 con la p. ed. 2392), e di suddividere il ricavato netto, dopo aver pagato tutte le spese e passività, a: con 1/9; con 1/9; con 1/9; CP_2 Persona_1 CP_4 Parte_2
con 1/9; con 1/9; con 1/9; con
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
1/9; con 1/9; Parte_9 Controparte_7
di Calcutta, con sede legale in Roma, con 1/18;
[...] [...]
, con sede (all'epoca) in Napoli, con 1/18; Controparte_8
- che il dott. è proprietario di tutto quanto non previsto ovvero non Controparte_1 disposto nei testamenti;
3. compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio i Parte_1 convenuti indicati in epigrafe chiedendo: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare
e dichiarare per i motivi esposti in narrativa, e per quelli che mergeranno nel corso del processo, che i testamenti olografi di data 16.03.2017, 3.05.2017 e 13.08.2017
(asseritamente riconducibili a sono stati redatti dalla testatrice in stato di CP_6 incapacità d'intendere e di volere e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle predette schede testamentarie della defunta;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta CP_6
è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015 redatta con capacità d'intendere e
[...] di volere della testatrice, dichiarando comunque la nullità (ex art. 628 c.c.) della disposizioni che indicano come beneficiari l'"Ordine Suor Teresa di Calcutta", "Ricerca tumori", "Terzo
Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto, e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti per dare esecuzione alla scheda testamentaria del
10.03.2015; IN VIA SUBORDINATA – IN PRIMO GRADO - accertare e dichiarare per i
4 motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015, in CP_6 quanto sono radicalmente nulli i testamenti dell'anno 2017 non essendo riconducibili alla volontà del testatore. IN VIA SUBORDINATA – IN SECONDO GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di di data 16.03.2017 e/o 3.05.2017 e/o 13.08.2017, espungere CP_6 dalle predette schede tutte le disposizioni di ultima volontà che risultano nulle in particolare con riferimento all'istituzione dell'erede universale dott. n Controparte_1 quanto tutore della testatrice ex art.596 c.c., ai lasciti per l'" Calcutta", Parte_12
"Ricerca tumori", "Terzo Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto (art. 628 c.c.) ed in ogni caso ordinare all'esecutore testamento di adempiere a quanto indicato nel testamento senza omissioni;
IN VIA SUBORDINATA – IN TERZO
GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione CP_6 legittima di IN VIA SUBORDINATA – IN QUARTO GRADO - nella non voluta CP_6
e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione legittima di IN CP_6 CP_6
OGNI CASO: - con vittoria di spese processuali: anticipazioni, compenso professionale, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con vittoria di compensi e spese della fase giudiziale e stragiudiziale ex art. 93 c.p.c..”.
L'attrice ha esposto di essere la sorella di deceduta il 10 ottobre 2017. CP_6
La stessa ha dato atto che, al momento del decesso, la de cuius era vedova del sig. Parte_3
, rappresentando che in tale data era già deceduto anche l'altro fratello della de cuius,
[...] sig. , i cui figli sono i convenuti e . CP_9 CP_3 CP_2
L'attrice ha rappresentato che in data 18 ottobre 2017 sono state pubblicate quattro schede testamentarie olografe, rispettivamente di data 10 marzo 2015, 16 marzo 2017, 3 maggio
2017 e 13 agosto 2017, con cui la de cuius ha disposto delle proprie sostanze come segue:
- testamento di data 10 marzo 2015: “Malosc - Marzo 10-2015 LO. Testamento !! Io sotto scritta ved. in caso di mia non presenza, esprimo le mie ultime CP_6 Parte_3 volontà: nomino mio Esecutore Testamentario: Dott. _ (ordino che Controparte_1 abbia pieno diritto di eseguire i conti e denaro nella Banca dove sono cliente ). Parte_14
5 Prima di tutto desidero vengano celebrate due Sante - Una per l'anima Parte_15 mia e una per l'anima del mio caro - giugno 28-! Mi sento in dovere di lasciare la Per_2 casa ed il terreno adiacente in LO, Via Bella Vista 15, al mio esecutore testamentario
e moglie , per tante premure avute per me!--- Lascio il denaro che ci sarà all'Ufficio Pt_8
Postale di FO a ! Lascio al nipote il negozio di Bolzano come Pt_8 Parte_6 riconoscenza per essermi stato vicino. Lascio l'appartamento di LO (il più grande) con garage al nipote --Il secondo appartamento di LO, con garage, e Parte_7 il terreno di FO (se non già venduto da me) vengono venduti_ Pure l'appartamento di
Bolzano. La somma di tutto venga unita al denaro in banca. Prima di tutto vengano pagate tutte le spese e tutto quello che c'è da pagare--Il denaro che Parte_16 rimane, venga a metà diviso: metà a mia sorella - a (nipote) a e , figli CP_2 CP_10 CP_4 di La seconda metà divisa ai nipoti - - e CP_3 Parte_3 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Desidero s'è possibile fare un'offerta all'Ordine di Calcutta e una alla Ricerca Parte_12 dei Tumori -_Pure alla Silla penso m ha salvata !! Mi sento in dovere di ricordarla Io non posso dire di quanto, veda il dottor che fa le divisioni! La mia roba personale venga Per_3 data a chi desidera qualche cosa Prima domandare a Silla - il restoal terzo mondo - Per quello che ho d'oro: un ricordo a mia sorella_a a mia cognata_ a Per_4 [...]
da scegliere ogni una IA darà la mia presenza, sono certa tutti andrà Parte_17 bene!!_Desidero essere cremata vicino al mio caro compagno!!! Dal cielo vi riccorderò tutti
!! NE RI ved. LO Marzo - 10- 2015”; Parte_3
- testamento di data 16 marzo 2017: e revoco ogni altro preccedente testamento Per_5 confermando quello del Marzo 10/ 2015- In caso di mancanza di una o più delle persone nominate sub- entrieno in rappresentazione i rispettivi figli o in mancanza di essi si accresce il legato Agli atlri beneficiari collegatari. Nomino erede per quanto non disposto e per tutto il resto universale il Dott. o in mancanza i due figli LO 16 Controparte_1
Marzo 2017- ; Persona_6
- testamento di data 3 maggio 2017: “A modifica del testamento del Marzo 2015_ Non lascio
a il negozio di Bolzano e non lascio a Persona_7 Parte_7
l'appartamento di LO. Questi beni verranno venduti unitamente al terreno edificabile di FO all'appartamento di Bolzano e all'altro appartamento di LO. Il ricavato servirà per pagare tutte le spese (funerale, successione e tutto quello che c'è da Pt_16
6 pagare. Il denaro che rimane verrà diviso in 12 parti. due parti a mia sorella Parte_1
Una parte a ciascuno dei miei nipoti e - Una parte ciascuna ai CP_11 CP_4 miei nipoti e una parte ciascuno a , e Pt_2 Parte_3 Pt_6 Pt_4 [...]
. Una parte a Silla Gorinelli L'ultima parte divia a metà tra Suor Teresa di Clcutta Pt_5
e la ricerca sui tumori - LO 3 maggio 2017 / ”; CP_6 Pt_5
- testamento di data 13 agosto 2017: “A modifica del testamento di marzo 2015. Voglio che il negozio di Bolzano vada per il 50% al nipote e il 50% al dott. Parte_6 CP_1
Voglio che il secondo appartamento di LO vada alla Signora
[...] Pt_11 moglie di I proventi dei beni rimanenti (l'appartamento di Bolzano, il terreno CP_12 edificabile di fondo) una volta pagate tutte le spese ( , successione) verrà Pt_16 Pt_16 diviso in 9 parti uguali_ Una parte ai miei nipoti e . Una parte CP_11 CP_4 ciascuna ai nipoti e una parte ciascuna a e Pt_2 Parte_3 Pt_4 [...]
una parte a Silla di Castel Lucchio (Mantova.). Ultima parte divisa a metà tra Parte_5
Suor Teresa di Calcuta e ricerca tumori_ LO 13 Agosto 2017 NE ved. . CP_6 Parte_3
L'attrice ha, innanzitutto, lamentato che le schede testamentarie di data 16 marzo 2017, 3 maggio 2017 e 13 agosto 2017 sono da annullarsi ex art. 591 c.c. in quanto redatte la de cuius, nel momento in cui le ha redatte, versava in stato di incapacità di intendere e volere. In particolare, la sig.ra ha rappresentato che la de cuius, soggetto ultranovantenne al CP_6 momento della morte, era soggetta da alcuni anni ad una grave forma di tumore maligno che consisteva in un carcinoma nel palato orale, deducendo che nel marzo 2017 la stessa era ormai già giunta nella fase terminale e più dolorosa della malattia, con sottoposizione per prescrizione medica a cure palliative presso il suo domicilio. L'attrice ha, inoltre, dedotto che la de cuius, nell'ultimo anno di vita, appariva in stato confusionale, con grave disorientamento spazio-temporale, acuito da avanzati e manifesti segnali di perdita di lucidità.
L'attrice ha, poi, lamentato la nullità del testamento olografo di data 16 marzo 2017, non essendo riconducibile alla volontà della testatrice. A fondamento di tale pretesa, l'attrice ha dedotto che la scheda testamentaria si caratterizza per l'utilizzo di termini giuridici estranei al patrimonio conoscitivo della de cuius, di talché il testamento pare essere stato redatto sotto la guida di un terzo.
7 Infine, con riguardo all'unico testamento asseritamente valido, ossia quello del 10 marzo
2015, l'attrice ha in ogni caso lamentato: a) che la disposizione con cui la de cuius ha previsto che, per gli oggetti in oro, sia lasciato “un ricordo” secondo la determinazione rimessa all'arbitrio della sig.ra in e la disposizione di “fare un'offerta” Parte_8 CP_1 all'ordine di Suor Teresa di Calcutta e alla ricerca dei tumori sono nulle per violazione dell'art. 632 c.c. e dell'art. 628 c.c.; b) che la disposizione con la quale viene lasciato in favore del dott. e di sua moglie, in la Controparte_1 Parte_8 CP_1 casa ed il terreno adiacente in LO (TN) alla Via Bella Vista 15 è nulla per violazione dell'art. 596 c.c., essendo il dott. tutore della de cuius nonché considerato che CP_1 egli era il medico che aveva in cura la Sig.ra nella struttura APSS Struttura CP_6
Ospedaliera di Cles.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo convenuto CP_1
chiedendo: “
1. in via principale: respingersi le domande proposte dall'attrice in
[...] quanto infondate in fatto e in diritto;
2. in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che per effetto dei testamenti retrolasciati dalla signora - i signori CP_6 CP_1
, nato a [...], l'[...] e , nata a [...], il
[...] Parte_8
04.01.1954 sono divenuti comproprietari con la quota di un mezzo indiviso ciascuno in CC
LO I della p. ed. 105 e delle pp. ff. 689/1 e 689/5; - la signora è Parte_8 divenuta proprietaria del denaro depositato presso l'ufficio postale di FO;
- i signori
nato a [...], l'[...] e , nato a [...], Parte_6 Controparte_1
l'08.10.1948 sono divenuti comproprietari con la quota di 1/2 indiviso ciascuno in CC Gries della p. ed. 2768 p. m. 3; - il signor nato a [...], lì 17.10.1952 è Parte_7 divenuto proprietario in CC LO I della p. ed. 163 p. m. 6 e della p. ed. 158 p. m. 39 con
450/36.000; - la signora , nata a [...], il [...], è divenuta Parte_11 proprietaria in CC LO I della p. ed. 163 p. m. 24 e della p. ed. 158 p. m. 39 con
450/36.000; - l'esecutore testamentario dottor è tenuto a vendere gli Controparte_1 immobili costituiti da CC FO, pp. ff. 612/4, 612/5 per la quota (1/2) di proprietà della defunta, e da p. ed. 368/2 p. m. 15 (diritto di proprietà congiunta della p. ed. 368/2 Pt_13 per 1/2 con la p. ed. 2392), e di suddividere il ricavato netto, dopo aver pagato tutte le spese
e passività, a: con 1/9; con 1/9; con 1/9; CP_2 Persona_1 CP_4 Parte_2
con 1/9; con 1/9; con 1/9; con
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
8 1/9; con 1/9; Parte_9 Controparte_7
di Calcutta, con sede legale in Roma, con 1/18;
[...] [...]
, con sede (all'epoca) in Napoli, con 1/18; - che il dott. Controparte_8
è proprietario di tutto quanto non previsto ovvero non disposto nei Controparte_1 testamenti;
3. compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.”.
Il convenuto ha, innanzitutto, contestato che la de cuius fosse incapace di intendere e volere nel momento in cui ha redatto i tre testamenti olografi nel 2017, deducendo che dalla documentazione medica prodotta in atti (peraltro, in modo incompleto) non vi è traccia di patologie che incidano sulle capacità mentali della de cuius.
Quanto alla dedotta nullità della scheda testamentaria del 16 marzo 2017 per non essere la stessa riconducibile alla volontà della de cuius, il convenuto ha rappresentato, da un lato, che la testatrice si era più volte rivolta a legali, avendo avuto modo di acquisire conoscenze in ambito giuridico in occasione della successione del marito;
dall'altro lato, egli ha dedotto che
è ragionevole assumere che la de cuius si sia fatta consigliare da un legale o da un notaio di fiducia prima della redazione della scheda testamentaria in questione. Il convenuto ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda ovvero la sua nullità per assoluta indeterminatezza, in quanto non esiste alcuna disposizione codicistica che stabilisca l'annullabilità del testamento per “mancanza di personalità”, ovvero per “condotte perturbative”.
Quanto, poi, alla dedotta nullità della disposizione relativa al lascito in oro, il convenuto ha eccepito la carenza di interesse in capo all'attrice, evidenziando che, qualora tale disposizione venisse caducata, l'attrice non avrebbe più diritto ad alcuno fra gli oggetti preziosi della de cuius, e dall'altro gli stessi confluirebbero nella massa ereditaria da attribuire de residuo al dr. quale erede universale. In ogni caso, il convenuto ha dedotto che la sig.ra CP_1 era incaricata della mera assistenza, senza attribuzione di un ruolo attivo nella Pt_8 divisione di queste sostanze e che, laddove volesse intendersi che la testatrice ha indicato nella sig.ra l'arbitratore della divisione degli oggetti di oro, si tratta non di merum Pt_8 arbitrium bensì di arbitrium boni viri, avendo la testatrice fatto riferimento implicito alle sue volontà desumibili dal complesso della scheda testamentaria e dagli stessi rapporti intercorrenti fra la sig.ra e le legatarie in questione. CP_6
9 Quanto alla pretesa violazione dell'art. 628 c.c. per indeterminatezza del soggetto beneficiario, il convenuto ha dedotto che sede di redazione dell'inventario tali beneficiari
( nonché quelli a favore dell'“Ordine di Suor Teresa di Calcutta” e della “Ricerca dei Per_4
Tumori”) sono stati individuati dall'esecutore rispettivamente nella già più volte menzionata dr. ssa nella Procura generalizia della Persona_8 Controparte_13
di Calcutta (vulgo: Suore di Madre Teresa di Calcutta), con sede in Roma, e nella
[...]
Società italiana medico-chirurgica di patologia dell'apparato digerente, con sede (all'epoca) in Napoli.
Quanto alla disposizione che onera l'esecutore testamentario di quantificare il legato a favore degli enti morali indicati occorre osservare che la questione è superata dal fatto che la testatrice ha successivamente quantificato tali lasciti fino alla consistenza finale di 1/18 della componente in danaro del patrimonio.
Il convenuto, infine, ha dedotto che la signora non è mai stata interdetta e che, CP_6 pertanto, egli non è mai stato il suo tutore.
In via riconvenzionale, il convenuto ha domandato l'esatta attribuzione dei beni ereditari per effetto delle disposizioni complessivamente contenute nei quattro testamenti retrolasciati dalla sig.ra in maniera tale che venga confermata l'esattezza di quanto indicato CP_6 nel verbale di inventario dd. 14.12.2018 e che la concreta attribuzione dei beni che verrà da lui effettuata nella qualità di esecutore non possa formare oggetto di contestazione.
Con ordinanza di data 2 febbraio 2022 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti.
Con ordinanza di data 13 settembre 2022 è stata disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del convenuto . Parte_4
Con ordinanza resa a verbale di udienza di data 26 aprile 2023 è stata dichiarata la contumacia di . Parte_4
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posa in decisione sulle conclusioni come da ordinanza di data 5 giugno 2024.
Con ordinanza collegiale di data 14 gennaio 2025 è stata revocata la dichiarazione di contumacia di e e la causa è stata rimessa in istruttoria al fine Persona_1 CP_4 della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e Persona_1
10 , legalmente rappresentati dai genitori e CP_4 CP_3 Controparte_5
[...]
La causa è stata nuovamente posta in decisione come da ordinanza di data 2 agosto 2025.
Va, innanzitutto, dichiarata in questa sede la contumacia dei convenuti e Persona_1 [...]
. CP_4
Passando alla disamina delle domande versate in atti, ritiene il Collegio che la domanda svolta dalla parte attrice di annullamento dei testamenti olografi di data 16 marzo 2017, 3 maggio 2017 e 13 agosto 2017, svolta ex art. 591 c.c., non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 591 c.c., sono incapaci di testare “3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.” (cfr.
Cass. 3934/2018; si vedano anche, tra le molte, Cass. 27351/2014, Cass. 9081/2010).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la parte attrice non abbia assolto l'onere di dimostrare che la de cuius al momento della redazione dei tre testamenti di data 16 marzo 2017, CP_6
3 maggio 2017 e 13 agosto 2017, fosse priva in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che dalla documentazione medica depositata in atti non emergano elementi da cui evincere che la de cuius, al momento della redazione dei tre testamenti nell'anno 2017, versasse in una condizione di incapacità di intendere e volere.
11 In particolare, con riguardo al ricovero della de cuius avvenuto in data 9 marzo 2014 per
“lombalgia acuta in grave deformità artrosica della colonna lombare” (doc. 17 parte attrice), osserva il Collegio che dalla relativa documentazione non possono trarsi elementi sintomatici della pretesa incapacità della testatrice, evidenziandosi non solo che quel ricovero è avvenuto in epoca lontana rispetto alla redazione dei testamenti del 2017 ma anche (e soprattutto) che esso si colloca in un lasso temporale addirittura antecedente rispetto alla redazione della scheda testamentaria del 10 marzo 2015, data in cui, per espressa prospettazione di parte attrice, la de cuius era capace di intendere e volere.
Quanto, poi, alla documentazione relativa al ricovero del 7 ottobre 2017 per “stato confusionale” (doc. 17 parte attrice), osserva il Collegio, da un lato, che trattasi di ricovero avvenuto due mesi dopo rispetto alla redazione dell'ultima scheda testamentaria (di data 13 agosto 2017); dall'altro lato, che trattasi di documentazione non pregnante, in mancanza di ulteriori elementi che, valutati nel loro complesso, consentano di ritenere che la de cuius nel
2017, in epoca anteriore rispetto a tale ricovero e corrispondente con la redazione dei tre testamenti, versasse in una condizione di incapacità di autodeterminarsi.
A tal fine, significativo risulta il raffronto tra la valutazione del rischio di caduta di data 3 giugno 2017 (ossia successivo alla redazione del testamento del 3 maggio 2017 e antecedente alla redazione del testamento del 13 agosto 2017) con quella effettuata in data 8 ottobre 2017
(ossia dopo la redazione di tutti e tre i testamenti del caso che occupa): in data 3 giugno 2017, infatti, il rischio di caduta era stato valutato come “rischio minimo”, con attribuzione di 6 quale punteggio, mentre in data 8 ottobre 2017 il rischio di caduta era stato valutato come
“rischio maggiore” con attribuzione di 13 come punteggio.
Non solo, ma anche dall'ulteriore documentazione medica prodotta dalla parte convenuta
(docc. 6 e 7) non emergono significativi elementi che consentano di opinare nel senso dell'incapacità di intendere e volere della de cuius nel momento della redazione delle tre schede testamentarie.
In particolare, va osservato che, in occasione del ricovero di data 8 maggio 2017, avvenuto a distanza di pochi giorni dalla redazione del testamento di data 3 maggio 2017, la sig.ra CP_6 presentava “condizioni generali buone”, con “stato di coscienza vigile” e “collaborante
[...] si orientato lucido” (doc. 6A). Anche dal referto di data 16 maggio 2017 risulta “stato di coscienza orientato” (doc. 6B, pag. 17).
12 Quanto, poi, alla perizia grafologica di parte attrice prodotta in atti (doc. 19) – laddove il perito conclude nel senso che “l'insieme degli indici subentrati successivamente al 2015 e presenti in ciascuno dei testamenti del 2017, contestualizzati e rapportati ai corrispondenti contesti documentali, può quindi essere ricondotto, come indicato dalla dottrina grafologica,
a un quadro di indebolimento e alterazione delle capacità cognitive e volitive” –, osserva il
Collegio, da un lato, che in mancanza di riscontri di natura medica non è possibile ascrivere alle mere risultanze di natura grafologica portata dirimente e probante nel senso dell'incapacità di intendere e volere della de cuius; dall'altro lato, che quand'anche volesse darsi rilievo a tali risultanze, comunque non si potrebbe giungere e ad opinare nel senso dell'incapacità di intendere e volere della de cuius al tempo della redazione di ciascuno dei tre testamenti risalenti al 2017. Ed invero, osserva il Collegio che “indebolimento e alterazione delle capacità cognitive e volitive” (secondo le conclusioni del perito di parte) – quand'anche ritenuti sussistenti – non equivalgono a “privazione assoluta della capacità di autodeterminazione”, come invece richiesta ai fini di cui all'art. 591 c.c., non potendo desumersi da una mera situazione di generale indebolimento dovuto all'età avanzata (come quella della de cuius) la prova che, nel momento stesso in cui i tre testamenti del 2017 furono redatti, la testatrice non fosse capace di intendere e volere, tanto più considerata l'assenza di ulteriori indici di natura medica, come sopra evidenziato.
Quanto poi alle richieste istruttorie articolate dalla parte attrice in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., ritiene il Collegio, da un lato, che le prove orali siano inammissibili, vertendo su circostanza da provarsi documentalmente, dall'altro lato, che le richieste di consulenza tecnica d'ufficio siano superflue e financo esplorative, tenuto conto di quanto sopra evidenziato con riguardo alla documentazione medica prodotta in atti.
Alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la parte attrice non abbia assolto l'onere di provare che la de cuius, nel momento preciso in cui ha redatto i tre testamenti, ossia in data 16 marzo 2017, 3 maggio 2017 e 13 agosto 2017, fosse incapace di intendere e volere.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di nullità dei testamenti redatti nell'anno
2017 per non essere “riconducibili alla volontà del testatore”: non vi è, infatti, prova alcuna che le disposizioni testamentarie siano l'effetto di errore, di violenza o di dolo ex art. 624
c.c., osservandosi che le stesse deduzioni di parte attrice risultano del tutto generiche oltre
13 che ipotetiche, evidenziandosi che l'attrice, muovendo dall'assunto dell'utilizzo di “termini estranei alla de cuius”, ha solo ipoteticamente dedotto che la scheda testamentaria “pare esser stata redatta – per l'utilizzo di termini estranei alla de cuius – sotto la guida di un terzo che ha verosimilmente posto in essere una condotta perturbativa della volontà del testatore”, senza ulteriori specificazioni.
Anche la domanda di nullità ex art. 596 c.c. non può trovare accoglimento, non essendovi in atti la prova che la de cuius fosse stata interdetta (manca la relativa sentenza) né che il sig.
fosse stato nominato suo tutore (manca il relativo decreto di nomina), Controparte_1 non potendo ascriversi alcun valore all'indicazione di “tutore” accanto al nome di CP_1
, contenuta nella cartella infermieristica della de cuius (doc. 17 parte attrice, pag.
[...]
32).
In ragione di ciò, dovendo ritenersi valida la disposizione testamentaria con cui il convenuto
è stato nominato erede “per quanto non disposto e per tutto il resto Controparte_1 universale”, non possono trovare accoglimento neppure le domande di nullità svolte dall'attrice ex artt. 628 c.c. e 632 c.c. per carenza di interesse. Ed invero, quand'anche le disposizioni relative ai lasciti in oro e quelle che indicano come beneficiari l' “Ordine Suor
Teresa di Calcutta”, “Ricerca tumori” e “Terzo Mondo” fossero dichiarate nulle, comunque l'attrice non potrebbe vantare alcuna pretesa, essendo il convenuto, come detto, stato nominato erede “per quanto non disposto e per tutto il resto universale”.
Passando, infine, alla domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, ritiene il
Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento per carenza di interesse.
La domanda di parte convenuta, infatti, per espressa prospettazione (pag. 30 comparsa di costituzione e risposta) è volta alla “esatta attribuzione dei beni ereditari per effetto delle disposizioni complessivamente contenute nei quattro testamenti retrolasciati dalla sig.ra
e ciò “in maniera tale che venga confermata l'esattezza di quanto indicato nel CP_6 verbale di inventario dd. 14.12.2018 (doc. 14 fascicolo attoreo), e che la concreta attribuzione dei beni che verrà da lui effettuata nella qualità di esecutore non possa formare oggetto di contestazione.”.
Orbene, osserva il Collegio, da un lato, che il verbale di inventario prodotto in atti risulta redatto dal Cancelliere su incarico del Giudice (doc. 14 parte attrice); dall'altro lato, che, a fronte della domanda riconvenzionale di accertamento svolta in questa sede dal convenuto
14 (con comparsa di costituzione e risposta notificata ai convenuti rimasti contumaci), non sono sorte contestazioni.
Non sussiste, quindi, alcun interesse concreto ed attuale in capo al convenuto ad ottenere l'accertamento richiesto, fondandosi la domanda su future, e financo ipotetiche, contestazioni, allo stato non attuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile, valori medi per le quattro fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. rigetta tutte le domande di parte attrice;
2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto;
3. condanna la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese Controparte_1 di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 7.161,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in data 26 novembre dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Giuliana Segna
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Segna Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3410/2020
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Luca Fontana attrice contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 Con l'avv. Gabriele a Beccara
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) in qualità di genitore esercente la CP_3 C.F._4 responsabilità genitoriale sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._5 [...] (C.F. ) CP_4 C.F._6
(C.F. ) in qualità di genitore Controparte_5 C.F._7 esercente la responsabilità genitoriale sui minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ) C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. Parte_2 C.F._8
(C.F. ) Parte_3 C.F._9
(C.F. ) Parte_4 C.F._10
(C.F. ) Parte_5 C.F._11
(C.F. ) Parte_6 C.F._12
(C.F. ) Parte_7 C.F._13
1 (C.F. ) Parte_8 C.F._14
(C.F. ) Parte_9 C.F._15
(C.F. ) Parte_10 C.F._16 (C.F. ) Parte_11 C.F._17 convenuti posta in decisione con ordinanza di data 2 agosto 2025 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Previa ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate in atti, laddove non ammesse, si insiste per l'accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, affinché ai sensi dell'art. 670 c.p.c., contrariis reiectis, così provvedere: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa, e per quelli che mergeranno nel corso del processo, che i testamenti olografi di data 16.03.2017, 3.05.2017 e 13.08.2017
(asseritamente riconducibili a sono stati redatti dalla testatrice in stato di CP_6 incapacità d'intendere e di volere e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle predette schede testamentarie della defunta;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta CP_6
è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015 redatta con capacità d'intendere e
[...] di volere della testatrice, dichiarando comunque la nullità (ex art. 628 c.c.) della disposizioni che indicano come beneficiari l'"Ordine Suor Teresa di Calcutta", "Ricerca tumori", "Terzo
Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto, e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti per dare esecuzione alla scheda testamentaria del
10.03.2015; IN VIA SUBORDINATA – IN PRIMO GRADO - accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015, in CP_6 quanto sono radicalmente nulli i testamenti dell'anno 2017 non essendo riconducibili alla volontà del testatore. IN VIA SUBORDINATA – IN SECONDO GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di di data 16.03.2017 e/o 3.05.2017 e/o 13.08.2017, espungere CP_6 dalle predette schede tutte le disposizioni di ultima volontà che risultano nulle in particolare con riferimento all'istituzione dell'erede universale dott. n Controparte_1
2 quanto tutore della testatrice ex art.596 c.c., ai lasciti per l'" Calcutta", Parte_12
"Ricerca tumori", "Terzo Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto (art. 628 c.c.) ed in ogni caso ordinare all'esecutore testamento di adempiere a quanto indicato nel testamento senza omissioni;
IN VIA SUBORDINATA – IN TERZO
GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione CP_6 legittima di IN VIA SUBORDINATA – IN QUARTO GRADO - nella non voluta CP_6
e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione legittima di IN CP_6 CP_6
OGNI CASO: - rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quanto infondata in punto di fatto e di diritto;
- con vittoria di spese processuali: anticipazioni, compenso professionale, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con vittoria di compensi e spese della fase giudiziale e stragiudiziale ex art. 93 c.p.c..”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO : “NEL MERITO Controparte_1
1. in via principale: respingersi le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto
e in diritto;
2. in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che per effetto dei testamenti retrolasciati dalla signora CP_6
- i signori , nato a [...], l'[...] e , Controparte_1 Parte_8 nata a [...], il [...] sono divenuti comproprietari con la quota di un mezzo indiviso ciascuno in CC LO I della p. ed. 105 e delle pp. ff. 689/1 e 689/5;
- la signora è divenuta proprietaria del denaro depositato presso l'ufficio Parte_8 postale di FO;
- i signori nato a [...], l'[...] e , nato Parte_6 Controparte_1
a Romeno, l'08.10.1948 sono divenuti comproprietari con la quota di 1/2 indiviso ciascuno in CC Gries della p. ed. 2768 p. m. 3;
- il signor nato a [...], lì 17.10.1952 è divenuto proprietario in Parte_7
CC LO I della p. ed. 163 p. m. 6 e della p. ed. 158 p. m. 39 con 450/36.000;
- la signora , nata a [...], il [...], è divenuta proprietaria Parte_11 in CC LO I della p. ed. 163 p. m. 24 e della p. ed. 158 p. m. 39 con 450/36.000;
3 - l'esecutore testamentario dottor è tenuto a vendere gli immobili Controparte_1 costituiti da CC FO, pp. ff. 612/4, 612/5 per la quota (1/2) di proprietà della defunta, e da p. ed. 368/2 p. m. 15 (diritto di proprietà congiunta della p. ed. 368/2 per 1/2 Pt_13 con la p. ed. 2392), e di suddividere il ricavato netto, dopo aver pagato tutte le spese e passività, a: con 1/9; con 1/9; con 1/9; CP_2 Persona_1 CP_4 Parte_2
con 1/9; con 1/9; con 1/9; con
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
1/9; con 1/9; Parte_9 Controparte_7
di Calcutta, con sede legale in Roma, con 1/18;
[...] [...]
, con sede (all'epoca) in Napoli, con 1/18; Controparte_8
- che il dott. è proprietario di tutto quanto non previsto ovvero non Controparte_1 disposto nei testamenti;
3. compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio i Parte_1 convenuti indicati in epigrafe chiedendo: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare
e dichiarare per i motivi esposti in narrativa, e per quelli che mergeranno nel corso del processo, che i testamenti olografi di data 16.03.2017, 3.05.2017 e 13.08.2017
(asseritamente riconducibili a sono stati redatti dalla testatrice in stato di CP_6 incapacità d'intendere e di volere e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle predette schede testamentarie della defunta;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta CP_6
è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015 redatta con capacità d'intendere e
[...] di volere della testatrice, dichiarando comunque la nullità (ex art. 628 c.c.) della disposizioni che indicano come beneficiari l'"Ordine Suor Teresa di Calcutta", "Ricerca tumori", "Terzo
Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto, e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti per dare esecuzione alla scheda testamentaria del
10.03.2015; IN VIA SUBORDINATA – IN PRIMO GRADO - accertare e dichiarare per i
4 motivi esposti in narrativa che l'unico testamento valido e regolativo della successione mortis causa della defunta è contenuto nella sola scheda di data 10.03.2015, in CP_6 quanto sono radicalmente nulli i testamenti dell'anno 2017 non essendo riconducibili alla volontà del testatore. IN VIA SUBORDINATA – IN SECONDO GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di di data 16.03.2017 e/o 3.05.2017 e/o 13.08.2017, espungere CP_6 dalle predette schede tutte le disposizioni di ultima volontà che risultano nulle in particolare con riferimento all'istituzione dell'erede universale dott. n Controparte_1 quanto tutore della testatrice ex art.596 c.c., ai lasciti per l'" Calcutta", Parte_12
"Ricerca tumori", "Terzo Mondo" in quanto soggetti indeterminati e non individuabili in concreto (art. 628 c.c.) ed in ogni caso ordinare all'esecutore testamento di adempiere a quanto indicato nel testamento senza omissioni;
IN VIA SUBORDINATA – IN TERZO
GRADO - nella non voluta e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione CP_6 legittima di IN VIA SUBORDINATA – IN QUARTO GRADO - nella non voluta CP_6
e non ritenuta ipotesi che la successione NON debba ritenersi regolata da una o più schede testamentarie di dichiarare aperta la successione legittima di IN CP_6 CP_6
OGNI CASO: - con vittoria di spese processuali: anticipazioni, compenso professionale, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con vittoria di compensi e spese della fase giudiziale e stragiudiziale ex art. 93 c.p.c..”.
L'attrice ha esposto di essere la sorella di deceduta il 10 ottobre 2017. CP_6
La stessa ha dato atto che, al momento del decesso, la de cuius era vedova del sig. Parte_3
, rappresentando che in tale data era già deceduto anche l'altro fratello della de cuius,
[...] sig. , i cui figli sono i convenuti e . CP_9 CP_3 CP_2
L'attrice ha rappresentato che in data 18 ottobre 2017 sono state pubblicate quattro schede testamentarie olografe, rispettivamente di data 10 marzo 2015, 16 marzo 2017, 3 maggio
2017 e 13 agosto 2017, con cui la de cuius ha disposto delle proprie sostanze come segue:
- testamento di data 10 marzo 2015: “Malosc - Marzo 10-2015 LO. Testamento !! Io sotto scritta ved. in caso di mia non presenza, esprimo le mie ultime CP_6 Parte_3 volontà: nomino mio Esecutore Testamentario: Dott. _ (ordino che Controparte_1 abbia pieno diritto di eseguire i conti e denaro nella Banca dove sono cliente ). Parte_14
5 Prima di tutto desidero vengano celebrate due Sante - Una per l'anima Parte_15 mia e una per l'anima del mio caro - giugno 28-! Mi sento in dovere di lasciare la Per_2 casa ed il terreno adiacente in LO, Via Bella Vista 15, al mio esecutore testamentario
e moglie , per tante premure avute per me!--- Lascio il denaro che ci sarà all'Ufficio Pt_8
Postale di FO a ! Lascio al nipote il negozio di Bolzano come Pt_8 Parte_6 riconoscenza per essermi stato vicino. Lascio l'appartamento di LO (il più grande) con garage al nipote --Il secondo appartamento di LO, con garage, e Parte_7 il terreno di FO (se non già venduto da me) vengono venduti_ Pure l'appartamento di
Bolzano. La somma di tutto venga unita al denaro in banca. Prima di tutto vengano pagate tutte le spese e tutto quello che c'è da pagare--Il denaro che Parte_16 rimane, venga a metà diviso: metà a mia sorella - a (nipote) a e , figli CP_2 CP_10 CP_4 di La seconda metà divisa ai nipoti - - e CP_3 Parte_3 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Desidero s'è possibile fare un'offerta all'Ordine di Calcutta e una alla Ricerca Parte_12 dei Tumori -_Pure alla Silla penso m ha salvata !! Mi sento in dovere di ricordarla Io non posso dire di quanto, veda il dottor che fa le divisioni! La mia roba personale venga Per_3 data a chi desidera qualche cosa Prima domandare a Silla - il restoal terzo mondo - Per quello che ho d'oro: un ricordo a mia sorella_a a mia cognata_ a Per_4 [...]
da scegliere ogni una IA darà la mia presenza, sono certa tutti andrà Parte_17 bene!!_Desidero essere cremata vicino al mio caro compagno!!! Dal cielo vi riccorderò tutti
!! NE RI ved. LO Marzo - 10- 2015”; Parte_3
- testamento di data 16 marzo 2017: e revoco ogni altro preccedente testamento Per_5 confermando quello del Marzo 10/ 2015- In caso di mancanza di una o più delle persone nominate sub- entrieno in rappresentazione i rispettivi figli o in mancanza di essi si accresce il legato Agli atlri beneficiari collegatari. Nomino erede per quanto non disposto e per tutto il resto universale il Dott. o in mancanza i due figli LO 16 Controparte_1
Marzo 2017- ; Persona_6
- testamento di data 3 maggio 2017: “A modifica del testamento del Marzo 2015_ Non lascio
a il negozio di Bolzano e non lascio a Persona_7 Parte_7
l'appartamento di LO. Questi beni verranno venduti unitamente al terreno edificabile di FO all'appartamento di Bolzano e all'altro appartamento di LO. Il ricavato servirà per pagare tutte le spese (funerale, successione e tutto quello che c'è da Pt_16
6 pagare. Il denaro che rimane verrà diviso in 12 parti. due parti a mia sorella Parte_1
Una parte a ciascuno dei miei nipoti e - Una parte ciascuna ai CP_11 CP_4 miei nipoti e una parte ciascuno a , e Pt_2 Parte_3 Pt_6 Pt_4 [...]
. Una parte a Silla Gorinelli L'ultima parte divia a metà tra Suor Teresa di Clcutta Pt_5
e la ricerca sui tumori - LO 3 maggio 2017 / ”; CP_6 Pt_5
- testamento di data 13 agosto 2017: “A modifica del testamento di marzo 2015. Voglio che il negozio di Bolzano vada per il 50% al nipote e il 50% al dott. Parte_6 CP_1
Voglio che il secondo appartamento di LO vada alla Signora
[...] Pt_11 moglie di I proventi dei beni rimanenti (l'appartamento di Bolzano, il terreno CP_12 edificabile di fondo) una volta pagate tutte le spese ( , successione) verrà Pt_16 Pt_16 diviso in 9 parti uguali_ Una parte ai miei nipoti e . Una parte CP_11 CP_4 ciascuna ai nipoti e una parte ciascuna a e Pt_2 Parte_3 Pt_4 [...]
una parte a Silla di Castel Lucchio (Mantova.). Ultima parte divisa a metà tra Parte_5
Suor Teresa di Calcuta e ricerca tumori_ LO 13 Agosto 2017 NE ved. . CP_6 Parte_3
L'attrice ha, innanzitutto, lamentato che le schede testamentarie di data 16 marzo 2017, 3 maggio 2017 e 13 agosto 2017 sono da annullarsi ex art. 591 c.c. in quanto redatte la de cuius, nel momento in cui le ha redatte, versava in stato di incapacità di intendere e volere. In particolare, la sig.ra ha rappresentato che la de cuius, soggetto ultranovantenne al CP_6 momento della morte, era soggetta da alcuni anni ad una grave forma di tumore maligno che consisteva in un carcinoma nel palato orale, deducendo che nel marzo 2017 la stessa era ormai già giunta nella fase terminale e più dolorosa della malattia, con sottoposizione per prescrizione medica a cure palliative presso il suo domicilio. L'attrice ha, inoltre, dedotto che la de cuius, nell'ultimo anno di vita, appariva in stato confusionale, con grave disorientamento spazio-temporale, acuito da avanzati e manifesti segnali di perdita di lucidità.
L'attrice ha, poi, lamentato la nullità del testamento olografo di data 16 marzo 2017, non essendo riconducibile alla volontà della testatrice. A fondamento di tale pretesa, l'attrice ha dedotto che la scheda testamentaria si caratterizza per l'utilizzo di termini giuridici estranei al patrimonio conoscitivo della de cuius, di talché il testamento pare essere stato redatto sotto la guida di un terzo.
7 Infine, con riguardo all'unico testamento asseritamente valido, ossia quello del 10 marzo
2015, l'attrice ha in ogni caso lamentato: a) che la disposizione con cui la de cuius ha previsto che, per gli oggetti in oro, sia lasciato “un ricordo” secondo la determinazione rimessa all'arbitrio della sig.ra in e la disposizione di “fare un'offerta” Parte_8 CP_1 all'ordine di Suor Teresa di Calcutta e alla ricerca dei tumori sono nulle per violazione dell'art. 632 c.c. e dell'art. 628 c.c.; b) che la disposizione con la quale viene lasciato in favore del dott. e di sua moglie, in la Controparte_1 Parte_8 CP_1 casa ed il terreno adiacente in LO (TN) alla Via Bella Vista 15 è nulla per violazione dell'art. 596 c.c., essendo il dott. tutore della de cuius nonché considerato che CP_1 egli era il medico che aveva in cura la Sig.ra nella struttura APSS Struttura CP_6
Ospedaliera di Cles.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo convenuto CP_1
chiedendo: “
1. in via principale: respingersi le domande proposte dall'attrice in
[...] quanto infondate in fatto e in diritto;
2. in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che per effetto dei testamenti retrolasciati dalla signora - i signori CP_6 CP_1
, nato a [...], l'[...] e , nata a [...], il
[...] Parte_8
04.01.1954 sono divenuti comproprietari con la quota di un mezzo indiviso ciascuno in CC
LO I della p. ed. 105 e delle pp. ff. 689/1 e 689/5; - la signora è Parte_8 divenuta proprietaria del denaro depositato presso l'ufficio postale di FO;
- i signori
nato a [...], l'[...] e , nato a [...], Parte_6 Controparte_1
l'08.10.1948 sono divenuti comproprietari con la quota di 1/2 indiviso ciascuno in CC Gries della p. ed. 2768 p. m. 3; - il signor nato a [...], lì 17.10.1952 è Parte_7 divenuto proprietario in CC LO I della p. ed. 163 p. m. 6 e della p. ed. 158 p. m. 39 con
450/36.000; - la signora , nata a [...], il [...], è divenuta Parte_11 proprietaria in CC LO I della p. ed. 163 p. m. 24 e della p. ed. 158 p. m. 39 con
450/36.000; - l'esecutore testamentario dottor è tenuto a vendere gli Controparte_1 immobili costituiti da CC FO, pp. ff. 612/4, 612/5 per la quota (1/2) di proprietà della defunta, e da p. ed. 368/2 p. m. 15 (diritto di proprietà congiunta della p. ed. 368/2 Pt_13 per 1/2 con la p. ed. 2392), e di suddividere il ricavato netto, dopo aver pagato tutte le spese
e passività, a: con 1/9; con 1/9; con 1/9; CP_2 Persona_1 CP_4 Parte_2
con 1/9; con 1/9; con 1/9; con
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
8 1/9; con 1/9; Parte_9 Controparte_7
di Calcutta, con sede legale in Roma, con 1/18;
[...] [...]
, con sede (all'epoca) in Napoli, con 1/18; - che il dott. Controparte_8
è proprietario di tutto quanto non previsto ovvero non disposto nei Controparte_1 testamenti;
3. compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.”.
Il convenuto ha, innanzitutto, contestato che la de cuius fosse incapace di intendere e volere nel momento in cui ha redatto i tre testamenti olografi nel 2017, deducendo che dalla documentazione medica prodotta in atti (peraltro, in modo incompleto) non vi è traccia di patologie che incidano sulle capacità mentali della de cuius.
Quanto alla dedotta nullità della scheda testamentaria del 16 marzo 2017 per non essere la stessa riconducibile alla volontà della de cuius, il convenuto ha rappresentato, da un lato, che la testatrice si era più volte rivolta a legali, avendo avuto modo di acquisire conoscenze in ambito giuridico in occasione della successione del marito;
dall'altro lato, egli ha dedotto che
è ragionevole assumere che la de cuius si sia fatta consigliare da un legale o da un notaio di fiducia prima della redazione della scheda testamentaria in questione. Il convenuto ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda ovvero la sua nullità per assoluta indeterminatezza, in quanto non esiste alcuna disposizione codicistica che stabilisca l'annullabilità del testamento per “mancanza di personalità”, ovvero per “condotte perturbative”.
Quanto, poi, alla dedotta nullità della disposizione relativa al lascito in oro, il convenuto ha eccepito la carenza di interesse in capo all'attrice, evidenziando che, qualora tale disposizione venisse caducata, l'attrice non avrebbe più diritto ad alcuno fra gli oggetti preziosi della de cuius, e dall'altro gli stessi confluirebbero nella massa ereditaria da attribuire de residuo al dr. quale erede universale. In ogni caso, il convenuto ha dedotto che la sig.ra CP_1 era incaricata della mera assistenza, senza attribuzione di un ruolo attivo nella Pt_8 divisione di queste sostanze e che, laddove volesse intendersi che la testatrice ha indicato nella sig.ra l'arbitratore della divisione degli oggetti di oro, si tratta non di merum Pt_8 arbitrium bensì di arbitrium boni viri, avendo la testatrice fatto riferimento implicito alle sue volontà desumibili dal complesso della scheda testamentaria e dagli stessi rapporti intercorrenti fra la sig.ra e le legatarie in questione. CP_6
9 Quanto alla pretesa violazione dell'art. 628 c.c. per indeterminatezza del soggetto beneficiario, il convenuto ha dedotto che sede di redazione dell'inventario tali beneficiari
( nonché quelli a favore dell'“Ordine di Suor Teresa di Calcutta” e della “Ricerca dei Per_4
Tumori”) sono stati individuati dall'esecutore rispettivamente nella già più volte menzionata dr. ssa nella Procura generalizia della Persona_8 Controparte_13
di Calcutta (vulgo: Suore di Madre Teresa di Calcutta), con sede in Roma, e nella
[...]
Società italiana medico-chirurgica di patologia dell'apparato digerente, con sede (all'epoca) in Napoli.
Quanto alla disposizione che onera l'esecutore testamentario di quantificare il legato a favore degli enti morali indicati occorre osservare che la questione è superata dal fatto che la testatrice ha successivamente quantificato tali lasciti fino alla consistenza finale di 1/18 della componente in danaro del patrimonio.
Il convenuto, infine, ha dedotto che la signora non è mai stata interdetta e che, CP_6 pertanto, egli non è mai stato il suo tutore.
In via riconvenzionale, il convenuto ha domandato l'esatta attribuzione dei beni ereditari per effetto delle disposizioni complessivamente contenute nei quattro testamenti retrolasciati dalla sig.ra in maniera tale che venga confermata l'esattezza di quanto indicato CP_6 nel verbale di inventario dd. 14.12.2018 e che la concreta attribuzione dei beni che verrà da lui effettuata nella qualità di esecutore non possa formare oggetto di contestazione.
Con ordinanza di data 2 febbraio 2022 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti.
Con ordinanza di data 13 settembre 2022 è stata disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del convenuto . Parte_4
Con ordinanza resa a verbale di udienza di data 26 aprile 2023 è stata dichiarata la contumacia di . Parte_4
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posa in decisione sulle conclusioni come da ordinanza di data 5 giugno 2024.
Con ordinanza collegiale di data 14 gennaio 2025 è stata revocata la dichiarazione di contumacia di e e la causa è stata rimessa in istruttoria al fine Persona_1 CP_4 della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e Persona_1
10 , legalmente rappresentati dai genitori e CP_4 CP_3 Controparte_5
[...]
La causa è stata nuovamente posta in decisione come da ordinanza di data 2 agosto 2025.
Va, innanzitutto, dichiarata in questa sede la contumacia dei convenuti e Persona_1 [...]
. CP_4
Passando alla disamina delle domande versate in atti, ritiene il Collegio che la domanda svolta dalla parte attrice di annullamento dei testamenti olografi di data 16 marzo 2017, 3 maggio 2017 e 13 agosto 2017, svolta ex art. 591 c.c., non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 591 c.c., sono incapaci di testare “3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.” (cfr.
Cass. 3934/2018; si vedano anche, tra le molte, Cass. 27351/2014, Cass. 9081/2010).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la parte attrice non abbia assolto l'onere di dimostrare che la de cuius al momento della redazione dei tre testamenti di data 16 marzo 2017, CP_6
3 maggio 2017 e 13 agosto 2017, fosse priva in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che dalla documentazione medica depositata in atti non emergano elementi da cui evincere che la de cuius, al momento della redazione dei tre testamenti nell'anno 2017, versasse in una condizione di incapacità di intendere e volere.
11 In particolare, con riguardo al ricovero della de cuius avvenuto in data 9 marzo 2014 per
“lombalgia acuta in grave deformità artrosica della colonna lombare” (doc. 17 parte attrice), osserva il Collegio che dalla relativa documentazione non possono trarsi elementi sintomatici della pretesa incapacità della testatrice, evidenziandosi non solo che quel ricovero è avvenuto in epoca lontana rispetto alla redazione dei testamenti del 2017 ma anche (e soprattutto) che esso si colloca in un lasso temporale addirittura antecedente rispetto alla redazione della scheda testamentaria del 10 marzo 2015, data in cui, per espressa prospettazione di parte attrice, la de cuius era capace di intendere e volere.
Quanto, poi, alla documentazione relativa al ricovero del 7 ottobre 2017 per “stato confusionale” (doc. 17 parte attrice), osserva il Collegio, da un lato, che trattasi di ricovero avvenuto due mesi dopo rispetto alla redazione dell'ultima scheda testamentaria (di data 13 agosto 2017); dall'altro lato, che trattasi di documentazione non pregnante, in mancanza di ulteriori elementi che, valutati nel loro complesso, consentano di ritenere che la de cuius nel
2017, in epoca anteriore rispetto a tale ricovero e corrispondente con la redazione dei tre testamenti, versasse in una condizione di incapacità di autodeterminarsi.
A tal fine, significativo risulta il raffronto tra la valutazione del rischio di caduta di data 3 giugno 2017 (ossia successivo alla redazione del testamento del 3 maggio 2017 e antecedente alla redazione del testamento del 13 agosto 2017) con quella effettuata in data 8 ottobre 2017
(ossia dopo la redazione di tutti e tre i testamenti del caso che occupa): in data 3 giugno 2017, infatti, il rischio di caduta era stato valutato come “rischio minimo”, con attribuzione di 6 quale punteggio, mentre in data 8 ottobre 2017 il rischio di caduta era stato valutato come
“rischio maggiore” con attribuzione di 13 come punteggio.
Non solo, ma anche dall'ulteriore documentazione medica prodotta dalla parte convenuta
(docc. 6 e 7) non emergono significativi elementi che consentano di opinare nel senso dell'incapacità di intendere e volere della de cuius nel momento della redazione delle tre schede testamentarie.
In particolare, va osservato che, in occasione del ricovero di data 8 maggio 2017, avvenuto a distanza di pochi giorni dalla redazione del testamento di data 3 maggio 2017, la sig.ra CP_6 presentava “condizioni generali buone”, con “stato di coscienza vigile” e “collaborante
[...] si orientato lucido” (doc. 6A). Anche dal referto di data 16 maggio 2017 risulta “stato di coscienza orientato” (doc. 6B, pag. 17).
12 Quanto, poi, alla perizia grafologica di parte attrice prodotta in atti (doc. 19) – laddove il perito conclude nel senso che “l'insieme degli indici subentrati successivamente al 2015 e presenti in ciascuno dei testamenti del 2017, contestualizzati e rapportati ai corrispondenti contesti documentali, può quindi essere ricondotto, come indicato dalla dottrina grafologica,
a un quadro di indebolimento e alterazione delle capacità cognitive e volitive” –, osserva il
Collegio, da un lato, che in mancanza di riscontri di natura medica non è possibile ascrivere alle mere risultanze di natura grafologica portata dirimente e probante nel senso dell'incapacità di intendere e volere della de cuius; dall'altro lato, che quand'anche volesse darsi rilievo a tali risultanze, comunque non si potrebbe giungere e ad opinare nel senso dell'incapacità di intendere e volere della de cuius al tempo della redazione di ciascuno dei tre testamenti risalenti al 2017. Ed invero, osserva il Collegio che “indebolimento e alterazione delle capacità cognitive e volitive” (secondo le conclusioni del perito di parte) – quand'anche ritenuti sussistenti – non equivalgono a “privazione assoluta della capacità di autodeterminazione”, come invece richiesta ai fini di cui all'art. 591 c.c., non potendo desumersi da una mera situazione di generale indebolimento dovuto all'età avanzata (come quella della de cuius) la prova che, nel momento stesso in cui i tre testamenti del 2017 furono redatti, la testatrice non fosse capace di intendere e volere, tanto più considerata l'assenza di ulteriori indici di natura medica, come sopra evidenziato.
Quanto poi alle richieste istruttorie articolate dalla parte attrice in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., ritiene il Collegio, da un lato, che le prove orali siano inammissibili, vertendo su circostanza da provarsi documentalmente, dall'altro lato, che le richieste di consulenza tecnica d'ufficio siano superflue e financo esplorative, tenuto conto di quanto sopra evidenziato con riguardo alla documentazione medica prodotta in atti.
Alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la parte attrice non abbia assolto l'onere di provare che la de cuius, nel momento preciso in cui ha redatto i tre testamenti, ossia in data 16 marzo 2017, 3 maggio 2017 e 13 agosto 2017, fosse incapace di intendere e volere.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di nullità dei testamenti redatti nell'anno
2017 per non essere “riconducibili alla volontà del testatore”: non vi è, infatti, prova alcuna che le disposizioni testamentarie siano l'effetto di errore, di violenza o di dolo ex art. 624
c.c., osservandosi che le stesse deduzioni di parte attrice risultano del tutto generiche oltre
13 che ipotetiche, evidenziandosi che l'attrice, muovendo dall'assunto dell'utilizzo di “termini estranei alla de cuius”, ha solo ipoteticamente dedotto che la scheda testamentaria “pare esser stata redatta – per l'utilizzo di termini estranei alla de cuius – sotto la guida di un terzo che ha verosimilmente posto in essere una condotta perturbativa della volontà del testatore”, senza ulteriori specificazioni.
Anche la domanda di nullità ex art. 596 c.c. non può trovare accoglimento, non essendovi in atti la prova che la de cuius fosse stata interdetta (manca la relativa sentenza) né che il sig.
fosse stato nominato suo tutore (manca il relativo decreto di nomina), Controparte_1 non potendo ascriversi alcun valore all'indicazione di “tutore” accanto al nome di CP_1
, contenuta nella cartella infermieristica della de cuius (doc. 17 parte attrice, pag.
[...]
32).
In ragione di ciò, dovendo ritenersi valida la disposizione testamentaria con cui il convenuto
è stato nominato erede “per quanto non disposto e per tutto il resto Controparte_1 universale”, non possono trovare accoglimento neppure le domande di nullità svolte dall'attrice ex artt. 628 c.c. e 632 c.c. per carenza di interesse. Ed invero, quand'anche le disposizioni relative ai lasciti in oro e quelle che indicano come beneficiari l' “Ordine Suor
Teresa di Calcutta”, “Ricerca tumori” e “Terzo Mondo” fossero dichiarate nulle, comunque l'attrice non potrebbe vantare alcuna pretesa, essendo il convenuto, come detto, stato nominato erede “per quanto non disposto e per tutto il resto universale”.
Passando, infine, alla domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, ritiene il
Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento per carenza di interesse.
La domanda di parte convenuta, infatti, per espressa prospettazione (pag. 30 comparsa di costituzione e risposta) è volta alla “esatta attribuzione dei beni ereditari per effetto delle disposizioni complessivamente contenute nei quattro testamenti retrolasciati dalla sig.ra
e ciò “in maniera tale che venga confermata l'esattezza di quanto indicato nel CP_6 verbale di inventario dd. 14.12.2018 (doc. 14 fascicolo attoreo), e che la concreta attribuzione dei beni che verrà da lui effettuata nella qualità di esecutore non possa formare oggetto di contestazione.”.
Orbene, osserva il Collegio, da un lato, che il verbale di inventario prodotto in atti risulta redatto dal Cancelliere su incarico del Giudice (doc. 14 parte attrice); dall'altro lato, che, a fronte della domanda riconvenzionale di accertamento svolta in questa sede dal convenuto
14 (con comparsa di costituzione e risposta notificata ai convenuti rimasti contumaci), non sono sorte contestazioni.
Non sussiste, quindi, alcun interesse concreto ed attuale in capo al convenuto ad ottenere l'accertamento richiesto, fondandosi la domanda su future, e financo ipotetiche, contestazioni, allo stato non attuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile, valori medi per le quattro fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. rigetta tutte le domande di parte attrice;
2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto;
3. condanna la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese Controparte_1 di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 7.161,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in data 26 novembre dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Giuliana Segna
15