Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1965, n. 297
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Sentenza 23 febbraio 1965

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In applicazione dell'art. 1051 cod.civ. - il quale dispone che il passaggio necessario deve essere determinato in modo che non solo non arrechi al richiedente eccessivo dispendio o disagio, ma che possibilmente risulti anche il piu breve e il meno dannoso per il fondo servente, il giudice del merito deve prendere in considerazione e contemperare gli opposti diritti del proprietario del fondo che si pretende asservire e quelli del proprietario del fondo che ha bisogno del passaggio e decidere in conseguenza, tenuto conto della situazione dei luoghi e di tutte le circostanze che possano indurre a scegliere un percorso piuttosto che un altro. ( Cfr. 1602/61, 120/51).*

Non e censurabile in Sede di legittimita la sentenza che non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione dell'ispezione giudiziale chiesta dalla partè infatti,trattandosi di un mezzo di prova ammissibile anche senza istanza di parte, quando il giudice non si sia valso del potere di disporlo,ne risulta per implicito che non ne abbia ritenuto la necessita. ( Conf. 2591/63, 2791/62, ecc.).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1965, n. 297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 297
    Data del deposito : 23 febbraio 1965

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