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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 13.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4486/2022 (cui è riunito il giudizio n. R.G. 3162/2024) del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avvocati MARIA COPPOLA e CARMINE Parte_1
MAISTO
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
Società di cartolarizzazione dei crediti , in persona del rapp.te leg. p.t., CP_2 CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso depositato il 05.09.2022, la ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data
29.07.2022, dall' l'avviso di addebito n. 371 2022 0005795548000, avente ad oggetto un CP_1
presunto debito di euro 11.938,72, a titolo di contributi spettanti alla Gestione artigiana, afferenti il periodo dal 03/2018 a 12/2020. Con un secondo ricorso deposito il 10.05.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 20240002432550000, notificatogli dall' in data 23.04.2023, avente ad oggetto un presunto debito di euro 6.777,66, per contributi CP_1
dovuti alla Gestione artigiana, in relazione al periodo da 01/2021 al 05/2022.
Parte opponente eccepiva in entrambi i ricorsi la nullità degli avvisi di addebito per vizi formali, lamentando l'assoluta genericità e lacunosità della motivazione, nonché la carenza di indicazione puntuale delle somme richieste, deduceva, altresì, l'illegittimità degli stessi per la mancata notifica preventiva di un avviso bonario, nonché per l'erroneità del calcolo delle somme pretese, trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne, titolare di pensione sociale a carico dell' aveva diritto alla CP_1
riduzione del 35% dei contributi pretesi, (riduzione poi rettificata in corso di causa nella misura del
50%),concludeva chiedendone l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' in entrambi i giudizi, il quale eccepiva la tardività del ricorso con riferimento ai CP_1 dedotti vizi formali, assumeva altresì che la ricorrente fosse stata iscritta d'ufficio alla gestione artigiana perché risultava essere socia della società GI. in base alla visura camerale allegata, CP_3
dal 29.03.2018 sino al 3.05.2022 allorquando cessava dalla carica di socio, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
All' odierna udienza, svolta con modalità cartolare, il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento di quello recante n. RG. 3162/2024, per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Venivano, pertanto, depositate le note di trattazione scritta dalle parti costituite, nelle quali le medesime si riportavano ai rispettivi atti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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Il ricorso va interamente rigettato.
1.-Occorre, in via preliminare, procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15036 del 27 novembre
2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615
C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo (Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione (art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
2.- Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito CP_1 CP_4
e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli. 3.- Tra i motivi di doglianza il ricorrente ha eccepito la nullità ed illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per vizi formali, lamentando l'asserita genericità e lacunosità della motivazione, ovvero delle causali sottese alle pretese creditorie dell' CP_1
Tali eccezioni in relazione all'opposizione all'avviso di addebito n. 371 2022 0005795548 000 non possono, tuttavia, trovare accoglimento, in quanto risultano proposte oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 29 del D.lgs. n. 46/1999, il quale stabilisce che “le opposizioni all'iscrizione a ruolo
[...] devono essere proposte, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito”.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. Lav., n.
16229/2020; n. 27584/2018) l'eccezione avente ad oggetto vizi formali dell'avviso di addebito (quali la mancanza di motivazione, l'erroneità dell'intestazione, la carenza di elementi identificativi del debito) integra un'opposizione ex art. 29 cit., soggetta pertanto al termine decadenziale di 20 giorni.
Tale termine, per la sua natura perentoria, non può essere derogato e decorre dalla notificazione dell'atto impugnato, prescindendo da ogni ulteriore attività istruttoria. La ratio della norma è quella di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e la stabilità dell'azione esecutiva da parte dell'ente impositore.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'avviso di addebito n. 371 20220005795548000 sia stato notificato in data 29.07.2022, come si evince dall'avviso di ricevimento in atti della produzione dell' , mentre l'eccezione relativa ai vizi formali è stata sollevata solo con il ricorso depositato CP_1 in data 5.09.2022, ben oltre il termine di legge, ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione per intervenuta decadenza.
Per quanto attiene, invece, all'avviso di addebito n. 371 20240002432550 000 esso risulta notificato in data 23.04.2024, come si evince dall'esito spedizione di Poste Italiane in atti del fascicolo di parte ricorrente, mentre il ricorso veniva depositato il 10.05.2024, nel rispetto del termine di 20 gg. prescritto dalla legge vigente.
Tuttavia occorre osservare che, sebbene l'eccezione inerente i vizi formali del citato avviso di addebito, quale la genericità e lacunosità delle causali sottese alle pretese, sia stata proposta tempestivamente, essa si appalesa del tutto infondata in quanto le motivazioni delle pretese creditorie risultano analiticamente riportate nella sezione “ dettagli degli addebiti e degli importi dovuti”, ove vengono indicate nel dettaglio le somme dovute, il titolo ( contributi IVS fissi/ percentuale entro il minimale, sanzioni, morosità) ed il periodo di riferimento.
4.- In merito all'eccezione di illegittimità degli avvisi di addebito impugnati perché non preceduti dalla notifica dell'avviso bonario prescritto dall'art. 6 co. 5 L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché dall'art 36 bis DPR 600/1973 mette conto evidenziare che la citata disciplina legislativa attiene esclusivamente ai crediti di natura tributaria, non risultando applicabile ai crediti previdenziali.
5.- Passando all'esame del motivo di doglianza inerente la presunta erroneità del calcolo delle somme pretese dall' resistente, trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne, titolare di pensione CP_5 sociale a carico dell' , va rilevato che da tale ultima circostanza il ricorrente farebbe scaturire, in CP_1 via automatica, il diritto alla riduzione del 50% dei contributi pretesi dall' . CP_1
Ebbene a tal fine giova osservare che l'art. 59 comma 15 della L. 27/12/1997 prevede quanto segue:
“ Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell e con più di 65 anni di età il CP_1
contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
Dunque è necessario osservare che oltre al rispetto di particolari requisiti, tale agevolazione contributiva non è certamente automatica, ma occorre presentare apposita domanda all' . CP_1
Pertanto, nel caso di specie, non risultando pervenuta alcuna domanda da parte della ricorrente presso l'istituto previdenziale, non vi è prova agli atti di tal domanda, deve ritenersi inapplicabile alla medesima il regime di agevolazione contributivo previsto dalla citata normativa.
Ciò posto la presente opposizione va rigettata e in considerazione anche dei contrasti sorti in alcune delle materie trattate, che hanno dato luogo a plurimi interventi giurisprudenziali, si ritengono sussistenti, nel caso di specie, i presupposti che legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, dott.ssa Maria
Bertha Romano, così' definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, 13 MAGGIO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano