Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...], Cod.Fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1 in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Marcello Cugliandro dal quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...], il [...] (c.f. ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Gen.le Arimondi n.45, presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Pace dal quale è rappresentata e difesa;
APPELLATA
NONCHE'
, nato a [...] il [...] e C.F. ed CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Palmerino n° 6, presso lo studio dell'avv. Francesca
Modica, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
nato a [...] il [...]; nato a [...] il [...]; CP_3 CP_4 [...]
, nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...]; CP_5 Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: diritto di prelazione;
diritto di riscatto del conduttore
Conclusioni: cfr. note scritte depositate il 16 ottobre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1514 del 11 aprile 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò le domande con cui aveva chiesto venisse dichiarata Parte_1
Con la stessa pronuncia il Tribunale rigettò pure la domanda riconvenzionale proposta dalla che aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà anche dell'immobile CP_1 sito al civico 20 di via Duca degli Abruzzi.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato Parte_1 il 27 maggio 2022, sulla scorta di unico ed articolato motivo.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita, con comparsa depositata il 9 novembre 2022 che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del gravame per mancata Controparte_1 formulazione dello stesso nei termini di cui all'art. 342 c.p.c., nel merito ha chiesto il rigetto dello stesso, deducendone l'infondatezza.
3. Si è pure costituito il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
4. e sono, invece, rimasti CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 contumaci anche in questo grado.
5.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, con ordinanza del 11 novembre 2024
– all'esito della trattazione scritta del 18 ottobre 2024 – la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
6. Così brevemente tratteggiato il gravame, è dirimente rilevare che, con note scritte depositate rispettivamente il 4 dicembre 2023 ed il 16 ottobre 2024 l'appellante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando, al proposito, di avere stipulato una ampia transazione il 20 novembre 2023 che ha pure depositato.
Alla stregua di quanto rappresentato e di quanto pure è stato documentato con la menzionata scrittura privata di transazione (sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori) il procedimento può concludersi con una decisione che dia atto del venire meno del contrasto tra le parti (Cassazione sezione lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez.
3, Sentenza n. 23289 del 2007), con compensazione integrale delle spese di lite, stante lo specifico accordo raggiunto dalle parti anche su questo punto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa per intero tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 2 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo