Ordinanza cautelare 21 agosto 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/05/2026, n. 8665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8665 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8413 del 2025, proposto da
Siet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Delibera ANAC n. 280 del 09.07.2025, notificata il 16.7.2025 recante irrogazione della sanzione di € 800,00 a carico della ricorrente;
di ogni altro provvedimento propedeutico o connesso alla presente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Siet s.r.l. ha impugnato la Delibera Anac n. 280 del 09 luglio 2025, notificata il 16 luglio 2025, con cui le stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 800,00 e quella interdittiva di sedici giorni, per aver reso una falsa dichiarazione riguardante l’insussistenza di cause di incompatibilità o di incarichi equivalenti del suo Direttore Tecnico.
1.1. Ha premesso che la SOA Laghi ha avviato un procedimento di diniego della richiesta di attestazione SOA con segnalazione all’Anac, avendo riscontrato una irregolarità nella dichiarazione resa dal suo Direttore Tecnico, l’arch. MA. L’Anac, a fronte della segnalazione, ha avviato il procedimento sanzionatorio che, nonostante le difese della ricorrente, si è concluso con l’applicazione di una sanzione pecuniaria e di una sanzione interdittiva pari a sedici giorni.
1.2. Ritenendo ingiusta tale decisione ha, quindi, proposto il ricorso in epigrafe che ha affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
“I . Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost – violazione e falsa applicazione del Codice degli appalti – violazione e falsa applicazione del DPR 445 del 2000 - violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 –eccesso di potere – sviamento ”, con cui ha dedotto che non avrebbe dovuto essere sanzionata per un fatto non imputabile al suo operato, considerato che la dichiarazione per cui è stata sanzionata è stata resa dall’arch. MA, con dichiarazione sostitutiva; la tesi di Anac comporterebbe lo svuotamento della funzione delle autocertificazioni, come delineate dal D.P.R. n. 445/2000, tenuto conto del fatto che lo stesso manuale diramato dall’Anac alle SOA richiede unicamente che venga resa una autocertificazione con riferimento ai requisiti richiesti al Direttore Tecnico. L’Anac, inoltre, non avrebbe valutato la complessiva condotta tenuta dalla ricorrente;
“ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del Codice dei contratti –eccesso di potere – sviamento ”, non essendo stata correttamente valutata l’assenza di elemento soggettivo a sostegno della condotta sanzionata, considerato che la ricorrente sarebbe stata tenuta esclusivamente a acquisire le autocertificazioni e trasmetterle alla SOA, che avrebbe dovuto verificarle.
“ III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dei principi in ordine alle responsabilità personali – eccesso di potere sviamento ”, con cui ha ribadito che la condotta non avrebbe dovuto esserle imputata sotto il profilo soggettivo, non avendo svolto l’Anac alcuna indagine sotto questo profilo e non avendo indicato quali controlli avrebbe dovuto eseguire per evitare di incorrere nella sanzione; in ragione di ciò, la sanzione applicata sarebbe sproporzionata.
“ IV. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Cost. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1334 c.c. - violazione e applicazione della legge 241 del 1990 – eccesso di potere – sviamento ”, con cui ha negato che, al momento della dichiarazione, vi fosse l’incompatibilità riscontrata, in quanto l’arch. MA, indicato quale Direttore Tecnico, prima di stipulare il contratto con la ricorrente si era dimesso dalla società M&J presso cui prestava il medesimo incarico. Secondo la ricorrente “ in caso di recesso unilaterale da un contratto di collaborazione professionale, gli effetti del recesso decorrono dal momento della dichiarazione del recedente, pur divenendo opponibili all’altra parte al momento della ricezione. Tuttavia, la cessazione dell’incarico – in capo al recedente – si perfeziona nel momento stesso in cui questi manifesta inequivocabilmente la volontà di recedere, con effetto immediato (…) ” (cfr. pag. 25 del ricorso). Pertanto, non vi sarebbe mai stata una sovrapposizione e una contemporaneità di incarichi.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa concessione della misura cautelare.
1.3. Parte ricorrente ha poi rettificato la propria richiesta di misura cautelare, specificando che si trattava di una domanda di adozione di misure cautelari collegiali.
1.4. L’Anac si è costituita e ha depositato memoria il 16 agosto 2025, ritenendo corretta la sua decisione ed insistendo perché il ricorso e la domanda cautelare fossero respinti. Ha precisato, con riferimento alla pretesa non verificabilità delle dichiarazioni rese dal Direttore Tecnico, “ che come già rappresentato in delibera e chiarito dal Comunicato del Presidente Anac del 5 maggio 2021 (doc. 7), l’Impresa avrebbe potuto utilizzare la funzionalità di ricerca attestazioni messa a disposizione dall’Autorità attraverso il proprio sito istituzionale ” (cfr. pag. 6 della memoria).
1.5. Con ordinanza cautelare 21 agosto 2026, n. 4488 la domanda cautelare è stata respinta, per assenza del prescritto requisito del periculum in mora .
1.6. La ricorrente ha depositato la prima memoria ex art. 73 c.p.a. e, all’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. Nella memoria ha replicato che la tesi di Anac - secondo cui sarebbe stata tenuta a verificare l’insussistenza di cause di incompatibilità del suo Direttore tecnico sul sistema di ricerca messo a disposizione dell’Anac -avrebbe trasformato uno strumento di mero ausilio in un obbligo, introducendo così, indirettamente, una responsabilità di tipo oggettivo.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Occorre premettere che, con riferimento alla fattispecie che viene in decisione, in passato si era formato un orientamento favorevole alle tesi sostenute dalla parte ricorrente (si veda Tar Lazio, sez. I, 23 gennaio 2020, n. 927, confermata da Cons. St., sez. V, 3 maggio 2021, n. 3460, in cui si afferma che “ il contenuto della dichiarazione di unicità di incarico, attenendo ad una circostanza negativa, non consente, a un soggetto privato, una univoca e certa verifica documentale, in considerazione del numero virtualmente altissimo di ditte in favore delle quali uno stesso professionista poteva aver rilasciato la medesima dichiarazione e della oggettiva difficoltà nel reperire la specifica informazione ” annullando provvedimenti identici a quello oggetto del presente giudizio, in quanto “ sebbene in tema di qualificazione delle imprese valgano comunque i principi generali di responsabilità e di diligenza degli operatori economici interessati, deve comunque ragionevolmente ritenersi che tali principi operino in massimo grado soltanto in relazione ai fatti e alle circostanze che siano nella diretta conoscenza e disponibilità dell'impresa [mentre per] le ipotesi in cui tali fatti e circostanze risultino solo indiretti il concreto grado di diligenza va parametrato al tipo di controlli materialmente eseguibili da parte dell’operatore economico ”, in senso analogo anche Tar Lazio, sez. I, 28 febbraio 2022, n. 2298 e I-quater 7 ottobre 2022, n. 12773).
Gli argomenti posti a sostegno di tali decisioni sono i seguenti:
- la dichiarazione resa da un soggetto terzo, quale il Direttore tecnico, poteva essere verificata unicamente dalla SOA e dall’Anac, con conseguente incolpevolezza delle imprese che avevano prodotto la dichiarazione poi rivelatasi non veritiera;
- in caso di dichiarazione resa da un soggetto esterno alla compagine societaria gli effetti che ne scaturiscono non possono imputarsi alla stessa che ha fatto affidamento su un dato che non era in suo possesso.
4. Il collegio, tuttavia, nel decidere la presente controversia deve tener conto che nel 2021 – in un momento successivo ai fatti in relazione ai quali sono state rese le sentenze sopra richiamate – l’Anac ha attivato una nuova funzione di ricerca nel suo portale, di cui è stata data pubblicità tramite il comunicato del Presidente dell’Anac del 5 maggio 2021 (si veda il doc. 7 allegato alla memoria dell’amministrazione. La nuova modalità di ricerca “ permette di ricercare le imprese qualificate anche attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica, rilevandone l’eventuale presenza nelle attestazioni già pubblicate nel Casellario. Con tale funzionalità, tutti i soggetti interessati, ed in primis gli operatori economici e gli stessi direttori tecnici incaricati, oltre alle SOA, possono verificare se il soggetto designato a tale incarico risulti già presente in un attestato di qualificazione .”). La funzione è stata inserita proprio per “ evitare il rilascio di attestazioni di qualificazione in carenza del requisito dell’unicità dell’incarico ”. Nel Comunicato viene poi precisato che “ A questo scopo, le SOA – nella fase che precede l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente norma – saranno tenute a ricordare alle Imprese la necessità di svolgere, per la loro stessa tutela, tali verifiche, oltre che a dimostrazione di aver operato con la possibile diligenza, rammentando alle stesse che il successivo venire in rilievo di eventuali violazioni del principio di unicità d’incarico, comporterà la sospensione dell’istruttoria di attestazione e l’avvio dei procedimenti finalizzati ad accertare l‘imputabilità soggettiva collegata alla dichiarazione mendace. In quella sede, le ipotizzabili iniziative assunte dalle imprese - che siano state espressive della necessaria diligenza - potranno essere tenute in debita considerazione nella valutazione complessiva del loro comportamento .” (cfr. Comunicato del Presidente dell’Anac del 5 maggio 2021).
Ciò posto, l’implementazione di tale strumento di ricerca rappresenta una sopravvenienza che induce il collegio a rivedere il precedente orientamento della sezione che traeva il suo fondamento proprio dalla circostanza della non verificabilità – se non dall’Anac e dalle SOA – delle dichiarazioni rese dal Direttore Tecnico, in quanto soggetto terzo estraneo alla compagine societaria dell’operatore economico che le allegava alla richiesta di qualificazione.
Non può infatti non tenersi conto del fatto che, attualmente, è consentito agli operatori economici svolgere tale verifica, onde evitare di incorrere in una falsa dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità. Per altro verso la verifica è semplice e liberamente accessibile, non potendosi, quindi, ritenere che si tratti di un onere inesigibile per un operatore economico munito di professionalità e che intende operare e stipulare contratti con la pubblica amministrazione, munendosi di un’attestazione di qualificazione.
Di tale circostanza si dà conto anche nel provvedimento impugnato, dove l’Anac evidenzia che la ricorrente “ avrebbe potuto utilizzare la funzionalità di ricerca delle attestazioni messe a disposizione dall’Anac attraverso il proprio sito istituzionale ” e “avrebbe potuto agevolmente verificare se il soggetto designato all’incarico di Direzione tecnica risultava già presente in un attestato di qualificazione ” (cfr. Delibera n. 80/2025) e che di tali circostanze, se documentate, si sarebbe potuto tener conto.
5. A questo punto occorre passare in rassegna i motivi di ricorso, onde stabilire se offrano argomenti a sostegno dell’illegittimità della delibera gravata.
6. I motivi nn. 1, 2 e 3 – di fatto riproduttivi delle medesime doglianze con cui si deduce l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa grave –, alla luce delle considerazioni che precedono, sono infondati.
Tramite la funzionalità di ricerca implementata dall’Anac, infatti, la ricorrente avrebbe potuto agevolmente verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’Arch. MA, onde evitare di incorrere in potenziali violazioni, nella consapevolezza che il requisito dell’unicità dell’incarico deve essere posseduto al momento in cui la domanda viene presentata alla SOA.
La ricorrente nulla ha argomentato circa l’inesigibilità di tale controllo, limitandosi a sostenere che, in considerazione della valenza che l’ordinamento attribuisce alle autocertificazioni disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000, nessun controllo le sarebbe stato imposto, non potendo il mancato utilizzo di uno strumento di mero ausilio rappresentare un indice della sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave.
Tuttavia, nella specie, oggetto di indagine non è la valenza da attribuire alle autocertificazioni, nè la pretesa di sindacarne il contenuto, ma unicamente lo stabilire se, avuto riguardo allo standard di diligenza ragionevolmente pretendibile da un operatore economico nella presentazione di un’istanza volta ad ottenere un’attestazione di qualificazione, è ragionevole richiedere che vengano o meno eseguiti dei controlli sulla documentazione esibita.
Del resto è proprio su tale elemento che si è formato l’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto nel par. sub. 4, in cui la non riferibilità della dichiarazione resa dal terzo all’operatore economico veniva desunta dall’impossibilità per il soggetto sanzionato di eseguire alcun controllo al riguardo, con ciò implicitamente ammettendo che, in presenza di strumenti atti a consentire la verifica, la responsabilità sarebbe stata reputata sussistente.
Al riguardo è noto che, con riferimento alla fattispecie delle false dichiarazioni, la giurisprudenza non richiede una condotta attiva e di condivisione del dichiarante (che tipicamente riguarda le condotte dolose), potendo configurarsi anche nel caso in cui l’operatore non abbia verificato, sempre nei limiti dell’esigibilità di tale verifica, che la dichiarazione resa non fosse veritiera.
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non era necessario svolgere un’attività di investigazione complessa sui requisiti dichiarati dall’arch. MA, in presenza, proprio a tal fine, di una semplice maschera di ricerca sul portale dell’Anac volta alla verifica del requisito dell’unicità dell’incarico.
Non può, quindi, ritenersi la sanzione applicata sproporzionata, né tantomeno che l’Anac non abbia tenuto conto della complessiva condotta della ricorrente, considerato che la società non allega neppure di aver svolto tali verifiche, ritenendo di non essere tenuta ad eseguirle.
7. Anche le argomentazioni poste a sostegno del secondo motivo non persuadono.
Come correttamente ritenuto dall’Anac, infatti, la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/200 dell’arch. MA risale al 31 ottobre 2024, egli, in particolare, ha dichiarato “ di essere stato nominato Direttore Tecnico della sopra indicata impresa in data 15/01/2024, di non essere cessato dalla carica predetta (…) di non rivestire analogo incarico presso altre Imprese qualificate, o richiedenti la qualificazione ai sensi dell’All. II.12 al d.lgs. n. 36/2023 ”.
Quindi, l’assunzione dell’incarico, secondo la dichiarazione, risale al 15 gennaio 2024, mentre la dichiarazione è del 31 ottobre 2024. Senonchè, l’arch. MA figurava anche quale responsabile tecnico di altra impresa (M&J Edilizia s.r.l. semplificata) nell’attestazione rilasciata dalla Bentley SOA s.r.l.. Solo successivamente all’instaurazione del contraddittorio con la SOA Laghi, la ricorrente ha prodotto una lettera di dimissioni dell’arch. MA dalla società M&J firmata digitalmente e inviata a mezzo pec il 4 novembre 2024. Pertanto, alla data della dichiarazione del 31 ottobre 2024 le dimissioni/recesso non erano ancora state trasmesse, non avendo prodotto i relativi effetti nella sfera giuridica del destinatario.
Di tali circostanze si dà compiutamente conto nel provvedimento impugnato, sia nella ricostruzione in fatto, che nelle successive considerazioni giuridiche in cui, valutata la natura del recesso quale atto unilaterale recettizio, si è ritenuto che, indipendentemente dal momento in cui la lettera recante il recesso è stata redatta, gli effetti, ai sensi dell’art. 1334 c.c., si determinano con la ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Sotto questo profilo si osserva che, pur essendo il recesso un atto unilaterale, è destinato a produrre effetti in un rapporto contrattuale che sino a quel momento, quindi, non è ancora sciolto.
Per altro verso si osserva che la valutazione che viene in rilievo, nella specie, non involge il momento in cui l’atto di recesso ha prodotto i suoi effetti, ma la condotta materiale della falsa dichiarazione quando la dichiarazione è stata resa. Ebbene, alla data della dichiarazione sostitutiva del 31 ottobre 2024, l’arch. MA, figurava quale Direttore tecnico di altro operatore economico.
Non può quindi dubitarsi della sussistenza della condotta materiale della falsa dichiarazione.
8. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese di lite, tenuto conto della sussistenza di precedenti di sezione sino a questo momento di segno favorevole, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO Giuseppe Lanzafame, Presidente FF
AT LA, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AT LA | NO Giuseppe Lanzafame |
IL SEGRETARIO