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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 405 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
elett. dom. in San Severo (FG) presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Mastrangelo e dal Parte_1 medesimo rapp. e dif. per procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Sirolo (AN), in Controparte_1 CodiceFiscale_1 via Betellico n. 2, rappresentato e difeso in forza di procura speciale dall' avv. Maurizio Discepolo (C. F.
[...]
– fax: 071/54914 – pec: e dall' avv. C.F._2 Email_1
Daniele Discepolo (C. F. – fax: 071/54914 – pec: CodiceFiscale_3 Email_2 [...]
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Ancona, in via Email_3
Matteotti n. 99.
APPELLATO
c.f.: , P.I. del Gruppo IVA Ass.ni , con sede in Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, titolare del rapporto giuridico controverso, quale successore della già , a partire dal 1 Luglio 2023, a seguito dell'operazione di riorganizzazione Controparte_3 societaria del autorizzato con provvedimento IVASS n. 0073646 del 28.03.2023, come da Controparte_4 atto unico di fusione e scissione del 21.06.2023 a rogito Notaio dott. i Milano, n. 59.037, Persona_1 raccolta n. 27.767, in persona dei suoi rappresentanti legali dott. Amministratore Controparte_5
Delegato e dott. Direttore Generale, rappresentata e difesa in questo frangente, dall'avv. Controparte_6
Daniele Baldoni (C.F.: ), in forza di procura generale, elettivamente domiciliata in C.F._4
Macerata Via Trento 33 presso lo studio del medesimo avv. Daniele Baldoni il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la parte elegge domicilio digitale. Email_4
CONTRO
(P.I. e C.F. ) – , con sede in Ancona, Via Maggini n. 200, in CP_7 P.IVA_3 Controparte_8 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
(Cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Strano del Foro di Ancona (Cf CP_9 C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, Via Giannelli n. 36; con C.F._6 domicilio telematico presso l'indirizzo pec: fax: Email_5
071/201554; giusta procura speciale.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 28.03.2023 e in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da nei confronti della e del Dott. a seguito di un Parte_1 CP_7 Controparte_1 intervento chirurgico consistito nella estrazione di una cataratta eseguito in data 01.11.2011 che aveva provocato la perdita del visus (già di 1/10) dell'occhio sinistro;
a seguito del distacco della retina in data
1988 la predetta aveva in precedenza perduto la vista all'occhio destro.
La aveva chiesto il rigetto della domanda e in subordine la manleva nei confronti del Dott. CP_7 CP_1 che a propria volta aveva resistito e in subordine chiamato la propria assicurazione . Controparte_2
Il giudie a quo motivava il proprio rigetto sulla scorta della CTU dove si leggeva che “[…] a seguito dell'intervento per cataratta effettuato il 01.07.2021 si è verificato un evento avverso, non prevedibile né prevenibile, verosimilmente un NAION (Non – Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy). […] Alla luce di quanto sopra riportato si è trattato di un evento avverso, non prevenibile né prevedibile, non legato a condotta omissiva o commissiva, tra l' altro molto raro (o,55% - 0,86%) nella chirurgia della cataratta” e che, in caso di mancato intervento, la maculopatia dapprima miopica con CNV e quindi fibrotica nonché il peggioramento della patologia glaucomatosa avrebbero portato comunque allo stesso esito.
Quanto al difetto di consenso informato, il Tribunale lo escludeva a fronte di un di un documento sottoscritto dal marito della paziente che con dovizia di particolari evidenziava le tecniche di esecuzione, gli esiti prevedibili, i rischi dell'intervento e la sua maggiore difficoltà in caso di miopia elevata e glaucoma. In ogni caso il giudice riscontrava l'assenza della allegazione e della sua prova che, qualora vi fosse stato, la si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'intervento, anzi si rappresentava una presunzione in senso Pt_1 contrario.
impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Parte_1
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione mel mentre la casa di cura allegava anche l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in appello privo di firma digitale, la mancanza di specificità delle doglianze e la loro manifesta infondatezza.
Le eccezioni pregiudiziali risultano infondate.
Con riferimento al difetto della firma digitale, si deve osservare che il vizio comporta la nullità che si sana allorquando sulla scorta di elementi qualificanti sia certa paternità dell'atto processuale (Cassazione civile sez. un. - 12/03/2024, n. 6477) Nel caso di specie si deve osservare che vi è questa certezza in quanto nell'atto di appello, il difensore rimanda alla procura rilasciata in primo grado, l'impugnazione proviene dall'indirizzo telematico di questo legale cui è stata notificata la sentenza, le ricevute di accettazione delle notificazioni sono state rispedite tale indirizzo.
Parimenti infondata è l'eccezione della aspecificità dell'impugnazione in quanto l'atto, con l'esclusione della parte che attiene al consenso informato di cui si dirà, consente agevolmente l'individuazione degli asseriti errori del giudice a quo, delle ragioni dell'appellante e della richiesta ricostruzione alternativa della fattispecie.
Al contempo l'evidente infondatezza dell'impugnazione è smentita dalla complessità delle argomentazioni che seguono.
Con l'unica articolata censura l'appellante in ordine espositivo allega:
a) la mancata, inidonea, insufficiente informazione circa le conseguenze e le complicanze dell'intervento anche con riguardo alla sua tempistica;
b) la circostanza che di tutto l'aspetto burocratico si fosse occupato il marito della nel mentre questa Pt_1 era preparata per affrontare l'intervento;
c) l'opportunità di eseguire immediatamente l'intervento di difficile esecuzione a fronte delle gravi patologie preesistenti tanto che i consulenti di parte avevano sottolineato che i minimi vantaggi sarebbero stati nettamente inferiori ai rischi operatori;
d) l'inesattezza dell'affermazione che la rimozione della cataratta sarebbe sempre utile nonostante le condizioni di salute della , soggetto che non aveva subito la riduzione del visus per tale ultima Pt_1 patologia;
e) la circostanza che le pregresse patologie non erano state riportate nel consenso informato;
f) l'erroneità della previsione della sicura perdita del visus anche nel caso di mancato intervento quando invece la avrebbe goduto di quello residuo per altri anni;
Pt_1
g) l'errore nel ritenere la complicazione quale evento raro, non prevedibile e non evitabile in quanto le percentuali indicate dai consulenti d'ufficio erano tratte da statistiche che riguardavano anche occhi “sani”, sicchè l'evento doveva essere considerato come prevedibile in considerazione di tutte le patologie pregresse;
per altro verso, in un soggetto affetto da glaucoma la perdita del residuo campimetrico non era di rara evenienza;
h) l'infondatezza della affermazione del giudicante che la non avrebbe fornito la prova che, nel caso Pt_1 di una completa informazione, non si sarebbe sottoposta all'intervento;
i) i consulenti di ufficio non avevano considerato che nel consenso informato non erano stati riempiti i campi specifici previsti per i casi particolari come quello della Carafa.
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa dell'appellante chiedeva inoltre: “In via gradata, alla luce delle affatto pacifiche risultanze peritali che, comunque, hanno evidenziato che nessun beneficio sarebbe stato ottenuto dall'esecuzione dell'intervento che comportava, come in effetti ha comportato, un rischio inutile, si chiede che la Ecc/ma Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, voglia ritenere ha forma concorsuale di responsabilità e, per l'effetto, stabilire un risarcimento in favore di
, anche in via equitativa” Parte_1
E' bene premettere che, come riportato dalla CTU, la , già affetta da una miopia elevata in ambo gli Pt_1 occhi dall'età infantile, all'epoca degli eventi per cui è causa (01.07.2011) presentava “in occhio destro afachia chirurgica, miopia elevata, distacco di retina inveterato, atrofia ottica glaucomatosa, con cecità assoluta, ed in occhio sinistro subatrofia ottica glaucomatosa e degenerazione maculare con CNV (come risulta dal verbale della Commissione ASUR 7 Ancona del 19.10.2007), nonché cataratta con un residuo di
1/10 con sf. -24,00, come risulta dalla cartella clinica”.
A questo deve essere aggiunto che nell'atto di citazione introduttivo si legge che nel 2011 il Dott CP_1 riscontrò una iniziale opacità catarattosa all'occhio sinistro e consigliò l'intervento di estrazione della cataratta.
Tutto ciò premesso si rileva quanto segue.
Le doglianze possono essere distinte tra: 1) quelle che attengono alla decisione di intervenire e alla tempistica dell'operazione; 2) quelle che riguardano il consenso informato.
1) In primo luogo occorre prendere le mosse dalla natura dell'avvento avverso che la CTU identifica in una
NAION (Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy) che l'elaborato considera non prevenibile né prevedibile e non legato a condotta omissiva o commissiva, tra l'altro molto raro (0.55%-0.86%) nella CP_ chirurgia della cataratta così richiamando il lavoro di lavoro di e colleghi (Yang HK and all. Risk of Non-
Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy after Cataract surgery. Am J Ophthalmol. 207: 343-350, 2019) dove si legge: “La neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION) è la neuropatia ottica più comune negli adulti di età superiore ai 40-50 anni. La patogenesi della rimane incerta, mentre Pt_2
l'ipoperfusione arteriosa dell'arteria ciliare posteriore che irrora la testa del nervo ottico è stata suggerita come possibile meccanismo. Tra i fattori di rischio correlati alla , l'associazione tra chirurgia della Pt_2 cataratta e è stata menzionata in diversi casi clinici e serie cliniche. e colleghi hanno Pt_2 Per_2 riportato che 3 pazienti su 5787 casi hanno sviluppato entro 1 anno dall'estrazione della cataratta. Pt_2
Hanno suggerito che l'incidenza di è aumentata dopo l'intervento di cataratta. L'estrazione e un
Pt_2 potenziale fattore di rischio potrebbero essere una storia di nell'occhio controlaterale. Tuttavia, la
Pt_2 relazione causale della dopo l'intervento di cataratta rimane controversa. Sono stati proposti due
Pt_2 diversi tipi di , a seconda del momento di insorgenza, associati all'estrazione di cataratta: (1) il tipo
Pt_2 immediato, entro ore o giorni dall'intervento, e (2) il tipo ritardato, che si verifica settimane o mesi dopo l'intervento. L'aumento della pressione intraoculare è stato suggerito come fattore di rischio per la di Pt_2 tipo immediato dopo l'intervento di cataratta. Tuttavia, rimane controverso se la di tipo ritardato sia Pt_2 causata o meno dall'estrazione di cataratta.”.
E' bene ricordare che il perito di parte dell'appellante aveva ritenuto, affermazione ribadita oggi dall'appellante, che non si trattasse di bensì di Wipe-out e come tale prevedibile e prevenibile ma, Pt_2 come già evidenziato nella risposta alle osservazioni, dalla fluorangiografia del 07.09.2017 “risulta chiaramente trattarsi di una neuropatia ottica ischemica anteriore”.
Il predetto perito (e oggi l'appellante) aveva contestato comunque il gradiente di pericolosità, ritenendolo maggiore di quello riportato dalla CTU, in quanto la percentuale indicata sarebbe indifferenziata senza distinguere tra occhi “sani” e occhi affetti da patologie ulteriori rispetto alla cataratta. Fatto è che nella doglianza oggi avanzata non si prospettano le ragioni che depongono nel senso che l'ipoperfusione arteriosa dell'arteria ciliare posteriore, che irrora la testa del nervo ottico e che è stata suggerita come possibile meccanismo, sia stata una complicanza maggiormente possibile o addirittura probabile dell'intervento effettuato a causa delle patologia che già affliggevano la (subatrofia ottica Pt_1 glaucomatosa e degenerazione maculare con CNV), né si contrasta adeguatamente che la patogenesi della rimanga incerta: in breve si ipotizza una correlazione tra i due eventi (ipoperfusione arteriosa e Pt_2 operazione su paziente affetto dalle patologie di cui sopra) in difetto di un meccanismo logico-causale plausibile che li metta in relazione.
Quando all'opportunità di eseguire l'intervento e di effettuarlo immediatamente nonostante le pregresse patologie si deve ricordare che la paziente era monocola, gravemente miope con un visus residuo di 1/0 e affetta da cataratta incipiente.
Come peraltro indicato anche nel consenso informato (di cui si parlerà in seguito), il mancato intervento avrebbe comportato, in tempi variabili da soggetto a soggetto, la perdita pressoché totale della capacità visiva, a sua volta il ritardato intervento avrebbe potuto rendere ancora più difficile l'esecuzione della chirurgia (vedi pagina 1 del documento): è evidente che l'ingravescenza della cataratta avrebbe ridotto sensibilmente le già minime capacità di visione della , nel mentre il ritardo avrebbe reso ancor più Pt_1 difficile l'intervento.
Per altro verso come ricordato dalla CTU “In caso di non intervento chirurgico di cataratta l'evoluzione della maculopatia miopica con CNV e successivamente fibrotica, nonché peggioramento della patologia glaucomatosa, avrebbero portato allo stesso esito attuale.”
E' sulla scorta di queste considerazioni che si deve affermare che: 1) i rischi molto remoti (per l'entità indicata in CTU) di una neuropatia ottica ischemica anteriore erano sicuramente superati dall'impatto dei miglioramenti che seguono di norma l'esito positivo dell'operazione della cataratta e che consistono nel
“migliorare la funzione visiva, quando ridotta;
a rendere possibile la visualizzazione del fondo oculare, quando difficoltosa o impossibilitata dalla presenza della cataratta;
ad aumentare il campo visivo periferico quando ristretto o impedito dalla presenza di una cataratta;
nonché a ridurre infine una importante miopizzazione difficilmente correggibile, mediante l'introduzione di un cristallino artificiale”, 2) che al difetto di intervento sarebbero conseguiti esiti particolarmente negativi non solo a causa dell'omissione ma anche per il cooperare delle patologie gravi patologie preesistenti nel protrarsi dell'attesa, 3) era altresì opportuno intervenire immediatamente non solo per evitare questo aggravamento ma anche per evitare di rendere ancora più difficile l'operazione. D'altronde come ricordato dalla CTU: “L'intervento in relazione alla specifica patologia in atto al momento dell'intervento, come indicato dalle Linee Guida in vigore all'epoca dell'intervento (ESCRS 2007) era indicato”.
Da ultimo si deve sottolineare che la particolare difficoltà dell'intervento a causa delle patologie pregresse
(segnalato in cartella con difficoltà ++++; ++++) non è in relazione con l'evento occorso per i motivi già sopra addotti nel disattendere la maggiore quantificazione del rischio prospettata dall'appellante in difetto di un meccanismo logico-causale plausibile che metta in relazione la subatrofia ottica glaucomatosa e degenerazione maculare con CNV nonché la grave miopia con la neuropatia ottica ischemica anteriore.
2) In ordine al consenso informato e in applicazione della ragione più liquida, si deve osservare che il giudice a quo ha motivato la propria decisione con due distinte argomentazioni avvalorate dalla giurisprudenza di legittimità: a) la paziente sarebbe stata compiutamente informata;
b) qualora non fosse stata informata, avrebbe comunque dovuto allegare e provare che, nella diversa ipotesi di adempimento degli obblighi informativi, si sarebbe decisa per il rifiuto che l'intervento; 3) “Nel caso specifico della Sig.ra
peraltro una simile decisione appare di ardua prospettazione in termini di presunzione alla luce della Pt_1 natura del trattamento e del complesso stato patologico sotteso come ben evidenziato dalla CTU”
In ordine alla seconda linea motivazionale che è sufficiente di per sé a sorreggere la motivazione finale,
l'appellante si limita a ribadire di aver sempre allegato sin dall'atto introduttivo la negligenza del dottore nel non aver fornito una adeguata informazione alla paziente circa i rischi e le conseguenze dell'intervento.
A ben vedere non si è allegato né si è provato che in caso di adempimento dell'obbligo vi sarebbe stato un rifiuto e, soprattutto, non si è censurato che vi sarebbe la presunzione opposta, vale a dire che - pure nell'ipotesi di una precisa ed esauriente esposizione dei rischi e delle conseguenze dell'intervento - la si sarebbe comunque sottoposta all'operazione. Pt_1
Il che assorbe le ulteriori censure che attengono al difetto di informazione.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della e del Dott. nonché delle e avverso la sentenza CP_7 Controparte_1 Controparte_2 in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che liquida in
€ 22.457 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva di decisione ed esborsi, oltre spese generali al
15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Ancona li 10.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 405 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
elett. dom. in San Severo (FG) presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Mastrangelo e dal Parte_1 medesimo rapp. e dif. per procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Sirolo (AN), in Controparte_1 CodiceFiscale_1 via Betellico n. 2, rappresentato e difeso in forza di procura speciale dall' avv. Maurizio Discepolo (C. F.
[...]
– fax: 071/54914 – pec: e dall' avv. C.F._2 Email_1
Daniele Discepolo (C. F. – fax: 071/54914 – pec: CodiceFiscale_3 Email_2 [...]
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Ancona, in via Email_3
Matteotti n. 99.
APPELLATO
c.f.: , P.I. del Gruppo IVA Ass.ni , con sede in Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, titolare del rapporto giuridico controverso, quale successore della già , a partire dal 1 Luglio 2023, a seguito dell'operazione di riorganizzazione Controparte_3 societaria del autorizzato con provvedimento IVASS n. 0073646 del 28.03.2023, come da Controparte_4 atto unico di fusione e scissione del 21.06.2023 a rogito Notaio dott. i Milano, n. 59.037, Persona_1 raccolta n. 27.767, in persona dei suoi rappresentanti legali dott. Amministratore Controparte_5
Delegato e dott. Direttore Generale, rappresentata e difesa in questo frangente, dall'avv. Controparte_6
Daniele Baldoni (C.F.: ), in forza di procura generale, elettivamente domiciliata in C.F._4
Macerata Via Trento 33 presso lo studio del medesimo avv. Daniele Baldoni il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la parte elegge domicilio digitale. Email_4
CONTRO
(P.I. e C.F. ) – , con sede in Ancona, Via Maggini n. 200, in CP_7 P.IVA_3 Controparte_8 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
(Cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Strano del Foro di Ancona (Cf CP_9 C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, Via Giannelli n. 36; con C.F._6 domicilio telematico presso l'indirizzo pec: fax: Email_5
071/201554; giusta procura speciale.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 28.03.2023 e in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da nei confronti della e del Dott. a seguito di un Parte_1 CP_7 Controparte_1 intervento chirurgico consistito nella estrazione di una cataratta eseguito in data 01.11.2011 che aveva provocato la perdita del visus (già di 1/10) dell'occhio sinistro;
a seguito del distacco della retina in data
1988 la predetta aveva in precedenza perduto la vista all'occhio destro.
La aveva chiesto il rigetto della domanda e in subordine la manleva nei confronti del Dott. CP_7 CP_1 che a propria volta aveva resistito e in subordine chiamato la propria assicurazione . Controparte_2
Il giudie a quo motivava il proprio rigetto sulla scorta della CTU dove si leggeva che “[…] a seguito dell'intervento per cataratta effettuato il 01.07.2021 si è verificato un evento avverso, non prevedibile né prevenibile, verosimilmente un NAION (Non – Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy). […] Alla luce di quanto sopra riportato si è trattato di un evento avverso, non prevenibile né prevedibile, non legato a condotta omissiva o commissiva, tra l' altro molto raro (o,55% - 0,86%) nella chirurgia della cataratta” e che, in caso di mancato intervento, la maculopatia dapprima miopica con CNV e quindi fibrotica nonché il peggioramento della patologia glaucomatosa avrebbero portato comunque allo stesso esito.
Quanto al difetto di consenso informato, il Tribunale lo escludeva a fronte di un di un documento sottoscritto dal marito della paziente che con dovizia di particolari evidenziava le tecniche di esecuzione, gli esiti prevedibili, i rischi dell'intervento e la sua maggiore difficoltà in caso di miopia elevata e glaucoma. In ogni caso il giudice riscontrava l'assenza della allegazione e della sua prova che, qualora vi fosse stato, la si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'intervento, anzi si rappresentava una presunzione in senso Pt_1 contrario.
impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Parte_1
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione mel mentre la casa di cura allegava anche l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in appello privo di firma digitale, la mancanza di specificità delle doglianze e la loro manifesta infondatezza.
Le eccezioni pregiudiziali risultano infondate.
Con riferimento al difetto della firma digitale, si deve osservare che il vizio comporta la nullità che si sana allorquando sulla scorta di elementi qualificanti sia certa paternità dell'atto processuale (Cassazione civile sez. un. - 12/03/2024, n. 6477) Nel caso di specie si deve osservare che vi è questa certezza in quanto nell'atto di appello, il difensore rimanda alla procura rilasciata in primo grado, l'impugnazione proviene dall'indirizzo telematico di questo legale cui è stata notificata la sentenza, le ricevute di accettazione delle notificazioni sono state rispedite tale indirizzo.
Parimenti infondata è l'eccezione della aspecificità dell'impugnazione in quanto l'atto, con l'esclusione della parte che attiene al consenso informato di cui si dirà, consente agevolmente l'individuazione degli asseriti errori del giudice a quo, delle ragioni dell'appellante e della richiesta ricostruzione alternativa della fattispecie.
Al contempo l'evidente infondatezza dell'impugnazione è smentita dalla complessità delle argomentazioni che seguono.
Con l'unica articolata censura l'appellante in ordine espositivo allega:
a) la mancata, inidonea, insufficiente informazione circa le conseguenze e le complicanze dell'intervento anche con riguardo alla sua tempistica;
b) la circostanza che di tutto l'aspetto burocratico si fosse occupato il marito della nel mentre questa Pt_1 era preparata per affrontare l'intervento;
c) l'opportunità di eseguire immediatamente l'intervento di difficile esecuzione a fronte delle gravi patologie preesistenti tanto che i consulenti di parte avevano sottolineato che i minimi vantaggi sarebbero stati nettamente inferiori ai rischi operatori;
d) l'inesattezza dell'affermazione che la rimozione della cataratta sarebbe sempre utile nonostante le condizioni di salute della , soggetto che non aveva subito la riduzione del visus per tale ultima Pt_1 patologia;
e) la circostanza che le pregresse patologie non erano state riportate nel consenso informato;
f) l'erroneità della previsione della sicura perdita del visus anche nel caso di mancato intervento quando invece la avrebbe goduto di quello residuo per altri anni;
Pt_1
g) l'errore nel ritenere la complicazione quale evento raro, non prevedibile e non evitabile in quanto le percentuali indicate dai consulenti d'ufficio erano tratte da statistiche che riguardavano anche occhi “sani”, sicchè l'evento doveva essere considerato come prevedibile in considerazione di tutte le patologie pregresse;
per altro verso, in un soggetto affetto da glaucoma la perdita del residuo campimetrico non era di rara evenienza;
h) l'infondatezza della affermazione del giudicante che la non avrebbe fornito la prova che, nel caso Pt_1 di una completa informazione, non si sarebbe sottoposta all'intervento;
i) i consulenti di ufficio non avevano considerato che nel consenso informato non erano stati riempiti i campi specifici previsti per i casi particolari come quello della Carafa.
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa dell'appellante chiedeva inoltre: “In via gradata, alla luce delle affatto pacifiche risultanze peritali che, comunque, hanno evidenziato che nessun beneficio sarebbe stato ottenuto dall'esecuzione dell'intervento che comportava, come in effetti ha comportato, un rischio inutile, si chiede che la Ecc/ma Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, voglia ritenere ha forma concorsuale di responsabilità e, per l'effetto, stabilire un risarcimento in favore di
, anche in via equitativa” Parte_1
E' bene premettere che, come riportato dalla CTU, la , già affetta da una miopia elevata in ambo gli Pt_1 occhi dall'età infantile, all'epoca degli eventi per cui è causa (01.07.2011) presentava “in occhio destro afachia chirurgica, miopia elevata, distacco di retina inveterato, atrofia ottica glaucomatosa, con cecità assoluta, ed in occhio sinistro subatrofia ottica glaucomatosa e degenerazione maculare con CNV (come risulta dal verbale della Commissione ASUR 7 Ancona del 19.10.2007), nonché cataratta con un residuo di
1/10 con sf. -24,00, come risulta dalla cartella clinica”.
A questo deve essere aggiunto che nell'atto di citazione introduttivo si legge che nel 2011 il Dott CP_1 riscontrò una iniziale opacità catarattosa all'occhio sinistro e consigliò l'intervento di estrazione della cataratta.
Tutto ciò premesso si rileva quanto segue.
Le doglianze possono essere distinte tra: 1) quelle che attengono alla decisione di intervenire e alla tempistica dell'operazione; 2) quelle che riguardano il consenso informato.
1) In primo luogo occorre prendere le mosse dalla natura dell'avvento avverso che la CTU identifica in una
NAION (Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy) che l'elaborato considera non prevenibile né prevedibile e non legato a condotta omissiva o commissiva, tra l'altro molto raro (0.55%-0.86%) nella CP_ chirurgia della cataratta così richiamando il lavoro di lavoro di e colleghi (Yang HK and all. Risk of Non-
Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy after Cataract surgery. Am J Ophthalmol. 207: 343-350, 2019) dove si legge: “La neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION) è la neuropatia ottica più comune negli adulti di età superiore ai 40-50 anni. La patogenesi della rimane incerta, mentre Pt_2
l'ipoperfusione arteriosa dell'arteria ciliare posteriore che irrora la testa del nervo ottico è stata suggerita come possibile meccanismo. Tra i fattori di rischio correlati alla , l'associazione tra chirurgia della Pt_2 cataratta e è stata menzionata in diversi casi clinici e serie cliniche. e colleghi hanno Pt_2 Per_2 riportato che 3 pazienti su 5787 casi hanno sviluppato entro 1 anno dall'estrazione della cataratta. Pt_2
Hanno suggerito che l'incidenza di è aumentata dopo l'intervento di cataratta. L'estrazione e un
Pt_2 potenziale fattore di rischio potrebbero essere una storia di nell'occhio controlaterale. Tuttavia, la
Pt_2 relazione causale della dopo l'intervento di cataratta rimane controversa. Sono stati proposti due
Pt_2 diversi tipi di , a seconda del momento di insorgenza, associati all'estrazione di cataratta: (1) il tipo
Pt_2 immediato, entro ore o giorni dall'intervento, e (2) il tipo ritardato, che si verifica settimane o mesi dopo l'intervento. L'aumento della pressione intraoculare è stato suggerito come fattore di rischio per la di Pt_2 tipo immediato dopo l'intervento di cataratta. Tuttavia, rimane controverso se la di tipo ritardato sia Pt_2 causata o meno dall'estrazione di cataratta.”.
E' bene ricordare che il perito di parte dell'appellante aveva ritenuto, affermazione ribadita oggi dall'appellante, che non si trattasse di bensì di Wipe-out e come tale prevedibile e prevenibile ma, Pt_2 come già evidenziato nella risposta alle osservazioni, dalla fluorangiografia del 07.09.2017 “risulta chiaramente trattarsi di una neuropatia ottica ischemica anteriore”.
Il predetto perito (e oggi l'appellante) aveva contestato comunque il gradiente di pericolosità, ritenendolo maggiore di quello riportato dalla CTU, in quanto la percentuale indicata sarebbe indifferenziata senza distinguere tra occhi “sani” e occhi affetti da patologie ulteriori rispetto alla cataratta. Fatto è che nella doglianza oggi avanzata non si prospettano le ragioni che depongono nel senso che l'ipoperfusione arteriosa dell'arteria ciliare posteriore, che irrora la testa del nervo ottico e che è stata suggerita come possibile meccanismo, sia stata una complicanza maggiormente possibile o addirittura probabile dell'intervento effettuato a causa delle patologia che già affliggevano la (subatrofia ottica Pt_1 glaucomatosa e degenerazione maculare con CNV), né si contrasta adeguatamente che la patogenesi della rimanga incerta: in breve si ipotizza una correlazione tra i due eventi (ipoperfusione arteriosa e Pt_2 operazione su paziente affetto dalle patologie di cui sopra) in difetto di un meccanismo logico-causale plausibile che li metta in relazione.
Quando all'opportunità di eseguire l'intervento e di effettuarlo immediatamente nonostante le pregresse patologie si deve ricordare che la paziente era monocola, gravemente miope con un visus residuo di 1/0 e affetta da cataratta incipiente.
Come peraltro indicato anche nel consenso informato (di cui si parlerà in seguito), il mancato intervento avrebbe comportato, in tempi variabili da soggetto a soggetto, la perdita pressoché totale della capacità visiva, a sua volta il ritardato intervento avrebbe potuto rendere ancora più difficile l'esecuzione della chirurgia (vedi pagina 1 del documento): è evidente che l'ingravescenza della cataratta avrebbe ridotto sensibilmente le già minime capacità di visione della , nel mentre il ritardo avrebbe reso ancor più Pt_1 difficile l'intervento.
Per altro verso come ricordato dalla CTU “In caso di non intervento chirurgico di cataratta l'evoluzione della maculopatia miopica con CNV e successivamente fibrotica, nonché peggioramento della patologia glaucomatosa, avrebbero portato allo stesso esito attuale.”
E' sulla scorta di queste considerazioni che si deve affermare che: 1) i rischi molto remoti (per l'entità indicata in CTU) di una neuropatia ottica ischemica anteriore erano sicuramente superati dall'impatto dei miglioramenti che seguono di norma l'esito positivo dell'operazione della cataratta e che consistono nel
“migliorare la funzione visiva, quando ridotta;
a rendere possibile la visualizzazione del fondo oculare, quando difficoltosa o impossibilitata dalla presenza della cataratta;
ad aumentare il campo visivo periferico quando ristretto o impedito dalla presenza di una cataratta;
nonché a ridurre infine una importante miopizzazione difficilmente correggibile, mediante l'introduzione di un cristallino artificiale”, 2) che al difetto di intervento sarebbero conseguiti esiti particolarmente negativi non solo a causa dell'omissione ma anche per il cooperare delle patologie gravi patologie preesistenti nel protrarsi dell'attesa, 3) era altresì opportuno intervenire immediatamente non solo per evitare questo aggravamento ma anche per evitare di rendere ancora più difficile l'operazione. D'altronde come ricordato dalla CTU: “L'intervento in relazione alla specifica patologia in atto al momento dell'intervento, come indicato dalle Linee Guida in vigore all'epoca dell'intervento (ESCRS 2007) era indicato”.
Da ultimo si deve sottolineare che la particolare difficoltà dell'intervento a causa delle patologie pregresse
(segnalato in cartella con difficoltà ++++; ++++) non è in relazione con l'evento occorso per i motivi già sopra addotti nel disattendere la maggiore quantificazione del rischio prospettata dall'appellante in difetto di un meccanismo logico-causale plausibile che metta in relazione la subatrofia ottica glaucomatosa e degenerazione maculare con CNV nonché la grave miopia con la neuropatia ottica ischemica anteriore.
2) In ordine al consenso informato e in applicazione della ragione più liquida, si deve osservare che il giudice a quo ha motivato la propria decisione con due distinte argomentazioni avvalorate dalla giurisprudenza di legittimità: a) la paziente sarebbe stata compiutamente informata;
b) qualora non fosse stata informata, avrebbe comunque dovuto allegare e provare che, nella diversa ipotesi di adempimento degli obblighi informativi, si sarebbe decisa per il rifiuto che l'intervento; 3) “Nel caso specifico della Sig.ra
peraltro una simile decisione appare di ardua prospettazione in termini di presunzione alla luce della Pt_1 natura del trattamento e del complesso stato patologico sotteso come ben evidenziato dalla CTU”
In ordine alla seconda linea motivazionale che è sufficiente di per sé a sorreggere la motivazione finale,
l'appellante si limita a ribadire di aver sempre allegato sin dall'atto introduttivo la negligenza del dottore nel non aver fornito una adeguata informazione alla paziente circa i rischi e le conseguenze dell'intervento.
A ben vedere non si è allegato né si è provato che in caso di adempimento dell'obbligo vi sarebbe stato un rifiuto e, soprattutto, non si è censurato che vi sarebbe la presunzione opposta, vale a dire che - pure nell'ipotesi di una precisa ed esauriente esposizione dei rischi e delle conseguenze dell'intervento - la si sarebbe comunque sottoposta all'operazione. Pt_1
Il che assorbe le ulteriori censure che attengono al difetto di informazione.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della e del Dott. nonché delle e avverso la sentenza CP_7 Controparte_1 Controparte_2 in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che liquida in
€ 22.457 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva di decisione ed esborsi, oltre spese generali al
15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Ancona li 10.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli