TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Parte_1 nella via Luigi Vaccara n. 54, presso lo studio dell'avv. Maria Signorello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Dei Pescatori n. 7;
convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 29.05.2025, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, dichiarando di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio civile il CP_1
25.07.2022 in Mazara del Vallo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune con atto n. 7, parte I, anno 2022, precisando che dall'unione non era nato nessun figlio e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa del disinteresse e dell'intrapresa relazione extraconiugale del marito.
Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha concluso chiedendo di:
“Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile ai fini dell'annotazione;
Assegnare la casa adibita a casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via Dei Pescatori n. 7 alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda e correda;
Pt_1
Disporre a carico del sig. in favore della sig.ra un assegno di mantenimento parti ad euro CP_1 Parte_1
300,00 (trecento/00) al mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese”. Co
non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
1.2 All'udienza del 29.05.2025, dopo aver rinunciato alla domanda di Parte_1 assegnazione della casa coniugale e aver dichiarato che “io ho lavorato per 15 anni presso più agenzie assicurative. È da un po' di tempo che non lavoro perché sono stata male per via di questa situazione familiare.
Non lavoro da circa 3 anni e, comunque, da prima dell'inizio della re-lazione con Non ho CP_1 cercato un'occupazione nel corso della relazione con Mentre, a seguito dell'interruzione di tale CP_1 relazione, non sono ancora riuscita a trovare lavoro. Non percepisco assegno di inclusione”, ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo del giudizio.
Indi, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, in quanto matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale non può che essere accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di rottura tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Invero, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, da cui può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente.
pag. 2/4 3. Quanto agli aspetti patrimoniali della controversia, incentrati sul riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento al tema del mantenimento del coniuge ed ai recenti approdi giurisprudenziali riguardanti, tra l'altro l'assegno separatizio, è possibile richiamare quanto, su questi aspetti, ricordato, in motivazione, dalla pronuncia resa da Cass. S.U. n. 32914/2022, che, nello svolgere alcune considerazioni generali in ordine agli effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento del coniuge (e dei figli), ha osservato, tra l'altro, che "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non e stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708
c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno".
Il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, va, quindi, declinato tenendo conto della pluralità di parametri prima sinteticamente ricordati.
Va rimarcato, inoltre, che per i matrimoni di breve durata, quale quello in esame, nell'ipotesi di un coniuge idoneo al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell'autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va valutato con rigore;
a differenza di quanto accade, per contro, nella ipotesi di matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, dalla età del richiedente che fatica a rientrare o, ancor più, a collocarsi ex novo nel mondo del lavoro, in cui prevale il principio di solidarietà post coniugale.
Nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 29.05.2025
(secondo cui la predetta ha lavorato per 15 anni presso più agenzie assicurative) quest'ultima, per la sua età (44 anni) ha una generica capacità lavorativa, non smentita da ragioni oggettive (tale non potendosi intendere la mera lamentata difficoltà a trovare una occupazione), malgrado la giovane età (43 anni al momento dell'introduzione del giudizio di separazione) e l'assenza di patologie incidenti negativamente sulla sua capacità lavorativa;
di contro, la ricorrente ha rappresentato che il convento è disoccupato, sicché non può ritenersi sussistente una situazione di sperequazione reddituale tra i coniugi.
In conclusione, la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c. va rigettata.
pag. 3/4 Nulla va disposto in punto di assegnazione della casa coniugale, stante l'intervenuta rinuncia alla domanda.
5. La natura della lite, la contumacia del resistente e il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile il 25.07.2022 in Mazara del Vallo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune con atto n. 7, parte I, anno 2022;
2) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
3.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Parte_1 nella via Luigi Vaccara n. 54, presso lo studio dell'avv. Maria Signorello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Dei Pescatori n. 7;
convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 29.05.2025, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, dichiarando di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio civile il CP_1
25.07.2022 in Mazara del Vallo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune con atto n. 7, parte I, anno 2022, precisando che dall'unione non era nato nessun figlio e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa del disinteresse e dell'intrapresa relazione extraconiugale del marito.
Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha concluso chiedendo di:
“Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile ai fini dell'annotazione;
Assegnare la casa adibita a casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via Dei Pescatori n. 7 alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda e correda;
Pt_1
Disporre a carico del sig. in favore della sig.ra un assegno di mantenimento parti ad euro CP_1 Parte_1
300,00 (trecento/00) al mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese”. Co
non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
1.2 All'udienza del 29.05.2025, dopo aver rinunciato alla domanda di Parte_1 assegnazione della casa coniugale e aver dichiarato che “io ho lavorato per 15 anni presso più agenzie assicurative. È da un po' di tempo che non lavoro perché sono stata male per via di questa situazione familiare.
Non lavoro da circa 3 anni e, comunque, da prima dell'inizio della re-lazione con Non ho CP_1 cercato un'occupazione nel corso della relazione con Mentre, a seguito dell'interruzione di tale CP_1 relazione, non sono ancora riuscita a trovare lavoro. Non percepisco assegno di inclusione”, ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo del giudizio.
Indi, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, in quanto matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale non può che essere accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di rottura tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Invero, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, da cui può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente.
pag. 2/4 3. Quanto agli aspetti patrimoniali della controversia, incentrati sul riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento al tema del mantenimento del coniuge ed ai recenti approdi giurisprudenziali riguardanti, tra l'altro l'assegno separatizio, è possibile richiamare quanto, su questi aspetti, ricordato, in motivazione, dalla pronuncia resa da Cass. S.U. n. 32914/2022, che, nello svolgere alcune considerazioni generali in ordine agli effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento del coniuge (e dei figli), ha osservato, tra l'altro, che "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non e stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708
c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno".
Il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, va, quindi, declinato tenendo conto della pluralità di parametri prima sinteticamente ricordati.
Va rimarcato, inoltre, che per i matrimoni di breve durata, quale quello in esame, nell'ipotesi di un coniuge idoneo al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell'autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va valutato con rigore;
a differenza di quanto accade, per contro, nella ipotesi di matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, dalla età del richiedente che fatica a rientrare o, ancor più, a collocarsi ex novo nel mondo del lavoro, in cui prevale il principio di solidarietà post coniugale.
Nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 29.05.2025
(secondo cui la predetta ha lavorato per 15 anni presso più agenzie assicurative) quest'ultima, per la sua età (44 anni) ha una generica capacità lavorativa, non smentita da ragioni oggettive (tale non potendosi intendere la mera lamentata difficoltà a trovare una occupazione), malgrado la giovane età (43 anni al momento dell'introduzione del giudizio di separazione) e l'assenza di patologie incidenti negativamente sulla sua capacità lavorativa;
di contro, la ricorrente ha rappresentato che il convento è disoccupato, sicché non può ritenersi sussistente una situazione di sperequazione reddituale tra i coniugi.
In conclusione, la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c. va rigettata.
pag. 3/4 Nulla va disposto in punto di assegnazione della casa coniugale, stante l'intervenuta rinuncia alla domanda.
5. La natura della lite, la contumacia del resistente e il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile il 25.07.2022 in Mazara del Vallo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune con atto n. 7, parte I, anno 2022;
2) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
3.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4