Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4930/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...], il [...] – C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via Cimaglia n. C.F._1
60, presso lo studio dell'Avv. Ciro Falanga, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n.
2022/2310/GP del 08.09.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
RICORRENTE
E nato a [...], il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Cavalli C.F._2 di Bronzo n. 69, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Boccia, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
1
CONCLUSIONI All'udienza del 25.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
In particolare, parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi con addebito al marito ed ha chiesto di condannare il resistente al pagamento dell'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 400,00; inoltre, in considerazione dell'inadempimento da parte del resistente del pagamento dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale in sede di udienza presidenziale (nella misura di euro
150,00), ha chiesto ordinarsi il pagamento dell'assegno di mantenimento alla società “Velia
Ambiente S.r.l.,” corrente in Scafati alla via Tora n. 14 (datore di lavoro del resistente) direttamente alla ha chiesto, infine, di rigettare la domanda di addebito promossa dal Pt_1
resistente, nonché la domanda di pagamento della parte di mutuo in quanto inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto.
Parte resistente ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda di addebito e di mantenimento a carico della resistente, dichiararsi, invece, l'addebito di responsabilità a carico esclusivo della ricorrente, per tutti i motivi dedotti in corso di causa e, infine, di condannare la a Pt_1
corrispondere la metà di tutte le spese (mutuo, bollette, lavori di ristrutturazione della casa coniugale…) relative all'immobile di Torre del Greco alla via XX Settembre n. 114, attualmente abitato da entrambi i coniugi.
Il P.M., con parere del 18.12.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2022 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione giudiziale.
Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in Torre del Greco in Controparte_1
data 08.05.1982 e che dal rapporto con la resistente erano nati due figli: , in data Per_1
21.11.1983, e Raffaele, in data 21.06.1988, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
deduceva che il rapporto coniugale non era stato felice e che ormai da qualche anno i due coniugi vivevano di fatto separati in casa;
che il sig. lavorava da circa 20 anni come Controparte_1
operatore ecologico con una retribuzione annua di euro 30.000,00, mentre la non aveva Pt_1
mai intrapreso, in costanza di matrimonio, alcuna attività lavorativa, onde consentire il
2 soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
che la casa coniugale sita nel comune di Torre del
Greco, alla Via XX settembre, n. 114, era stata acquistata da entrambi i coniugi.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in Torre del Geco, alla via XX Settembre n.
114 con attribuzione di tutti i beni mobili che arredano e corredano l'abitazione medesima;
ponendo l'obbligo in capo ad di corrisponderle la somma mensile di euro 400,00 quale Controparte_1
contributo al suo mantenimento.
Nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione giudiziale ma Controparte_1 chiedeva di disporre l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi in attesa della divisione dell'immobile secondo la disciplina della comunione, nonché di rigettare la domanda di corresponsione, a suo carico ed a favore della ricorrente, di un assegno di mantenimento mensile.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 22.02.2023, comparse personalmente le parti, il
Presidente dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e adottava i seguenti provvedimenti provvisori: - autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
- nulla disponeva, in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
- poneva a carico dell'Avvoltoio l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di euro 150,00 (tenuto conto della circostanza che la Pt_1 Pt_1 per quanto riferito dal coniuge ma negato dall'interessata, durante il matrimonio aveva sempre lavorato come badante/collaboratrice domestica oltre a svolgere lavori di confezionamento tende, ed era gravata al 50% dalla rata del mutuo di complessivi euro 300,00 mensili fino ad oggi pagata per intero dal coniuge;
che l'Avvoltoio lavorava come operatore ecologico con un reddito complessivo annuo lordo nel 2021 di euro 34.384,00, ma oltre a pagare la rata del mutuo era gravato da una significativa esposizione debitoria per cessione del quinto dello stipendio, pignoramento presso terzi, cartelle esattoriali, fermo amministrativo ecc. - esposizione che riduceva le sue disponibilità a poche centinaia di euro al mese).
In sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata in data 31.03.2023, la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della dipendenza dal gioco d'azzardo dell' , le cui ripercussioni sul piano finanziario avevano finito con l'alterare l'equilibrio CP_1 familiare;
deduceva, altresì, il mancato pagamento, ad opera del resistente, dell'assegno di mantenimento stabilito all'udienza presidenziale del 22.02.2023.
Chiedeva, pertanto, di addebitare la responsabilità della separazione al marito, nonché di ordinare al datore di lavoro del resistente di pagare direttamente alla il predetto assegno di Pt_1
mantenimento.
3 Di contro, in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata in data 17.04.2023, il resistente chiedeva di addebitare la responsabilità della separazione alla ricorrente, deducendo che la aveva provato a screditarlo attribuendogli una dipendenza da vizio del gioco da Pt_1
attribuire piuttosto alla stessa - come da lui già argomentato in sede di udienza di comparizione dei coniugi - e riconducendo l'origine della crisi familiare ai comportamenti della ricorrente la quale, secondo la sua prospettazione, si era da sempre disinteressata alle esigenze familiari e domestiche di quotidiana amministrazione, pensando solo al proprio benessere personale, tanto che pur svolgendo attività lavorativa “a nero” di colf e/o lavori di cucito, non aveva mai provveduto a collaborare, nel rispetto del suo reddito economico, alle spese quotidiane e mensili familiari;
al contrario, pretendeva dal marito ulteriori somme per i propri bisogni, conducendolo ad una gravissima situazione di indebitamento.
All'udienza cartolare del 02.10.2023, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 VI co.
c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 07.02.2024.
All'udienza su menzionata, considerato che il comportamento complessivo dell'Avvoltoio, che non aveva versato alcuna somma a titolo di mantenimento alla moglie a far data dall'ordinanza presidenziale che aveva statuito sul punto, faceva sorgere fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti da parte del predetto, considerato che lo stesso si era reso moroso rispetto all'adempimento dei propri obblighi, il G.I., in accoglimento della domanda di versamento diretto formulata nell'interesse della ricorrente ordinava al terzo datore di lavoro di Parte_1
società “Velia Ambiente S.r.l. in p.l.r.p.t , corrente in Via Tora, 14, Scafati, di Controparte_1
versare direttamente in favore di la somma di euro 150,00 mensili (a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento di quest'ultima), da detrarsi sullo stipendio da corrispondere ad CP_1
rigettava le altre richieste formulate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del
[...]
25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
Alla suddetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I riservava la causa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al PM affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 18.12.2024, concludeva per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di
4 quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione (vedasi il verbale di udienza dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale) e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le domande di addebito della separazione, formulate da ciascuna parte nei confronti dell'altra, sono entrambe infondate e vanno, dunque, rigettate.
Al riguardo va rilevato che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
5 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Nel caso specifico, le parti non hanno fornito questa prova e, invero, le allegazioni formulate a sostegno della domanda di addebito sono del tutto generiche ed avulse dal riferimento ad una specifica condotta.
Nel dettaglio, la deduce che il ricorrente avrebbe privato la famiglia di un apporto Pt_1 affettivo ed economico a causa della sua dipendenza dal gioco d'azzardo. Di contro, l'Avvoltoio deduce che, era la ricorrente ad avere problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo e che la propria posizione debitoria era frutto delle richieste continue della che, pur lavorando “a nero” Pt_1
(per quanto dedotto dall'Avvoltoio), non provvedeva mai a collaborare alle spese quotidiane e mensili familiari.
Stando così le cose, in mancanza di prove - non ritenendosi che le testimonianze articolate sul punto dalle parti avrebbero potuto mutare la prospettiva, in ragione della genericità dei capi formulati e delle numerose valutazioni in essi contenute – le domande di addebito così formulate dalle parti devono essere respinte.
Invero solo in occasione della prima udienza di trattazione, e poi in sede di memoria ex art. 183 primo comma c.p.c. la ricorrente allegava di essere stata vittima di condotta di maltrattamenti in famiglia da parte del marito, il quale per tale reato era stato anche rinviato a giudizio, deducendo che il resistente conservando la residenza presso la casa coniugale, pur essendo sottoposto ad un ordine di allontanamento della Procura di Torre Annunziata, le impediva di accedere a qualsiasi aiuto di natura assistenziale da parte degli Enti preposti ( Inps, Comune Torre del Greco ecc.ecc.), aggravando la sua situazione economica (cfr decreto di giudizio immediato a carico dell' CP_1 per il reato di cui all'art. 61 n. 1,5,11 572 comma 2 c.p., depositato in data 29.09.2023 e prima memoria depositata in data 06.11.2023).
Attesa la tardività e la genericità delle allegazioni della ricorrente sui maltrattamenti patiti dal marito non appare dunque ammissibile la prova testimoniale articolata sul punto, nè è stata depositata in atti ulteriore documentazione attestante l'esito del giudizio penale a carico del resistente per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.
In relazione alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulata da parte ricorrente, giova premettere come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio
2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n.
8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione
6 del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta,
l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6
(come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”
(Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n. 18440, rv. 627494).
Nel caso di specie, in assenza di figli minori o figli maggiorenni non ancora autonomi conviventi con i genitori nulla deve, dunque, disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, parte ricorrente ha chiesto disporsi un assegno a carico dell' per il suo mantenimento. CP_1
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici
7 a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013).
Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa
(l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione.
Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione - Sezione Prima
Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché
8 la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass.,
22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592;
Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame va evidenziato che la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di essere inoccupata e priva di reddito, negando di lavorare saltuariamente “a nero” (come dedotto da parte resistente) e producendo a sostegno di tale assunto certificazione reddituale dell'Agenzia delle
Entrate ove non risultano redditi percepiti per gli anni di imposta dal 2021 al 2023. Quest'ultima è gravata, inoltre, dal pagamento del 50 % della rata del mutuo di complessivi euro 300,00.
D'altra parte, l'Avvoltoio ha dichiarato di lavorare come operatore ecologico con un reddito complessivo lordo di euro 34.384,00 nell'anno 2021, di euro 34.962,64 nell'anno 2022 e di euro
36.728,43 nell'anno 2023 (cfr. Certificazioni Uniche in atti) e di essere onerato dalla rata di mutuo della casa coniugale pari a circa euro 300,00 mensili, oltreché da una cessione del quinto dello stipendio pari ad euro 238,00, da un pignoramento presso terzi sulla propria busta paga di euro
395,00 (Tribunale di Torre Annunziata – RG 3043/2020), da due procedure di pignoramento
(Tribunale di Torre Annunziata – RG 4047/2022 - RG 4052/2022), nonché da ulteriori cartelle esattoriali e da una procedura di fermo amministrativo (cfr. documentazione in atti).
Tutto ciò dedotto, si ritiene congruo determinare in euro 150,00 l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dall' in favore della confermando quanto disposto con CP_1 Pt_1
provvedimenti provvisori presidenziali.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di ordinare al terzo datore di lavoro di (società Controparte_1
Velia Ambiente SRL in p.l.r.p.t , corrente in Via Tora, 14, Scafati) di versare direttamente in favore di la somma di euro 150,00 mensile (a titolo di assegno di mantenimento di Parte_1 quest'ultima), da detrarsi sullo stipendio da corrispondere ad stante il suo Controparte_1
inadempimento.
9 Ebbene, giova evidenziare che ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c., in caso di inadempienza, o di inesatto o tardivo adempimento, da parte del coniuge tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento, l'avente diritto può richiedere al giudice di “ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
Va considerato che, come ampiamente documentato, presta attività lavorativa Controparte_1 alle dipendenze della suddetta società “Velia Ambiente S.r.l”.
In applicazione del principio “negativa non sunt probanda”, a fronte di un inadempimento, o inesatto adempimento, dell'obbligazione, il creditore può limitarsi a comprovare l'esistenza del proprio diritto di credito e a dedurre il suddetto inadempimento, mentre è il debitore a dover dimostrare il proprio adempimento (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001; Cass. n.
15659 del 15/07/2011; Cass. n. 826 del 20/01/2015). In tema di separazione personale dei coniugi,
l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 11062 del 19/05/2011).
Nel caso di specie, la ha comprovato l'esistenza dell'obbligazione nascente in capo al Pt_1 resistente in conseguenza del provvedimento provvisorio emesso dall'intestato Tribunale e ne ha dedotto l'inadempimento. Di contro, l' non ha fornito alcuna prova del proprio CP_1 adempimento. Ritenuto, pertanto, che la richiesta dell'emanazione dell'ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo datore di lavoro del coniuge inadempiente debba essere accolta, in quanto risulta provato il presupposto dell'inadempimento, ricorrono le condizioni affinché sia ordinato al datore di lavoro di di versare la somma, dovuta a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della moglie, direttamente in favore di confermando quanto Parte_1
già disposto in corso di causa con ordinanza depositata in data 15.02.2024.
Va, invece dichiara inammissibile, come peraltro già ritenuto dal G.I. con ordinanza a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 07.02.2024, la richiesta della ricorrente di ordine di pagamento al terzo per quanto attiene alla condanna al pagamento degli arretrati non versati, esulando tale possibilità da quanto previsto dall'art. 156 c.c. nella formulazione vigente ratione temporis che costituisce una disciplina speciale, orientata dall'esigenza di assicurare la realizzazione delle finalità proprie dell'assegno di mantenimento.
10 Va altresì dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dell'Avvoltoio avente ad oggetto la condanna Sig.ra a corrispondere la metà di tutte le spese (mutuo, bollette, lavori di Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale…), relative all'immobile di Torre del Greco alla Via XX
Settembre n. 114, attualmente abitato da parte di entrambi i coniugi, trattandosi di domanda di formulazione del tutto generica ed estranea al thema decidendum della lite inerente alla domanda di separazione personale coniugi.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
12.01.1964), e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 42, parte I, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1982);
- rigetta le richieste di addebito formulate da e Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, richiesta dalla ricorrente, in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a per il suo Controparte_1 Parte_1 mantenimento, l'assegno mensile di euro 150,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- conferma l'ordine di pagamento alla società “Ambiente Velia S.r.l” in p.l.r.p.t., corrente in Scafati alla via Tora n. 14, quale ente datore di lavoro del resistente, di versare mensilmente a
[...]
nata a [...] il [...], nelle modalità che quest'ultima comunicherà, la Parte_1
somma mensile di euro 150,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, prelevandola dalla retribuzione di nato a [...] il [...], già disposto con Controparte_1
ordinanza in corso di causa;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di ordine di pagamento al terzo per quanto attiene alla condanna al pagamento degli arretrati non versati dall'Avvoltoio;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte resistente di cui al punto d) delle conclusioni della memoria integrativa.
11 - compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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