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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 21864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21864 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LAMBERTI ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via Pio XII n.114
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. presso il quale Controparte_1
elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via Pio XII n.114
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 , Parte_3
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 29.10.1973; che dalla loro unione erano nate due
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 3 figlie: e , entrambe maggiorenni con propri nuclei familiari;
che tra loro era intervenuta Per_1 Per_2 separazione in forza di sentenza n. 4906/2018 resa dall'intestato Tribunale in data 11.05.2018 e pubblicata il 17.05.2018 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separati, la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi. Quanto al regime delle spese di lite, ne chiedevano la compensazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 2.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare riportandosi al ricorso introduttivo e il
Giudice riservava la decisione al Collegio. Successivamente, in data 14/01/2025, veniva acquisito il parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-nulla disporre in ordine al mantenimento dei ricorrenti in quanto economicamente autosufficienti, come già avvenuto in sede di separazione personale;
2-dichiarare compensate le spese legali.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a NAPOLI il 29.10.1973 (atto n. 1127, parte II , S. A, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 1973);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21864 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LAMBERTI ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via Pio XII n.114
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. presso il quale Controparte_1
elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via Pio XII n.114
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 , Parte_3
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 29.10.1973; che dalla loro unione erano nate due
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 3 figlie: e , entrambe maggiorenni con propri nuclei familiari;
che tra loro era intervenuta Per_1 Per_2 separazione in forza di sentenza n. 4906/2018 resa dall'intestato Tribunale in data 11.05.2018 e pubblicata il 17.05.2018 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separati, la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi. Quanto al regime delle spese di lite, ne chiedevano la compensazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 2.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare riportandosi al ricorso introduttivo e il
Giudice riservava la decisione al Collegio. Successivamente, in data 14/01/2025, veniva acquisito il parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-nulla disporre in ordine al mantenimento dei ricorrenti in quanto economicamente autosufficienti, come già avvenuto in sede di separazione personale;
2-dichiarare compensate le spese legali.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a NAPOLI il 29.10.1973 (atto n. 1127, parte II , S. A, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 1973);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3