Articolo 432 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 431Articolo 433
Versione
6 maggio 1952
Art. 432.
(Imbarco di allievo ufficiale)


Quando nella composizione dell'equipaggio e' previsto l'imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualita', deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui a gli articoli 251 e 268.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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