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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11341 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 28981/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28981 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. E. Sestili Parte_1
- ricorrente opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. – Avv. M. G. Nocco
- resistente opposta –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0147620250001283000 notificatogli in data 22/7/2025 nella parte concernente due avvisi di addebito relativi a contributi IVS, deducendo quali motivi di impugnazione l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché emanata da un soggetto carente di competenza territoriale, la nullità dell'estratto di ruolo per violazione dell'art. 4, D.L. n. 119/2018, del D.L. 22 marzo
2021, n. 41 e della L. n. 197/2022, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva dell' , l'illegittimità della comunicazione preventiva Controparte_3 di iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla notifica di un'intimazione di pagamento e l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca.
Si costituivano in giudizio l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4 CP_1 Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'atto impugnato è stato emesso legittimamente dall' in quanto CP_5 con l'introduzione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, per tutto il territorio nazionale, Regione Siciliana esclusa, direttamente allo Stato, ed in particolare all' , in luogo degli ex concessionari privati Controparte_2 operanti per ambito provinciale, la funzione relativa alla riscossione nazionale (art. 3, comma primo, D. L. 203/2005).
La normativa di cui all'art. 4 D. L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all'art. 4 D. L. 22 marzo 2021,
n. 41 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69), che ha previsto l'annullamento/stralcio automatico dei debiti di importo residuo, rispettivamente, fino a mille euro e fino a cinquemila euro, non è applicabile al caso di specie, in quanto si applica esclusivamente ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre nel caso di specie gli avvisi di addebito presupposti sono stati emessi in data, rispettivamente,
9 giugno 2014 e 23 giugno 2018.
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il ricorrente, dopo la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato qui in esame, notifica che non è in discussione, ha ricevuto la notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione, tra cui due intimazioni di pagamento nel 2018 (all.ti 2-2A alla memoria ) e CP_4 nel 2022 (all.ti 3-3A alla memoria ), atti che non risultano essere stati mai CP_4 impugnati dal ricorrente. A tal fine occorre evidenziare che a seguito dei D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27) e D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto
Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), disposizioni notoriamente adottate a causa della pandemia cagionata dal virus denominato covid-19, sono state disposte una serie di misure fiscali volte a tutelare il contribuente, tra le quali l'interruzione delle notifiche degli atti impositivi dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con la conseguente sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per lo stesso periodo.
Pertanto, tra la notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione opposta nel presente giudizio e la notifica di tale comunicazione nessuna prescrizione quinquennale è decorsa.
L'eccezione concernente l'asserita illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa previa notifica di un'intimazione di pagamento è infondata in quanto l'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, invocato da parte opponente, che dispone, al secondo comma, che se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non sia stata avviata la procedura di espropriazione forzata, quest'ultima debba necessariamente essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione, non si applica all'iscrizione di ipoteca, perché l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 per tale atto richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 e non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari;
l'obbligo ivi previsto di notificazione di un avviso di intimazione deve ritenersi, invero, riferito all'inizio dell'espropriazione e non in relazione a qualsiasi atto, collegato o funzionale che sia, all'espropriazione stessa (in tal senso Cass. SS. UU. n.
19667/2014).
Infine, l'eccezione relativa alla ritenuta illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto carente dell'indicazione dei beni da assoggettare ad ipoteca è infondata poiché contrastante con il monolitico orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato che in tema di riscossione esattoriale, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto l'indicazione del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare (in tal senso, da ultimo, vedasi Cass., ord. n. 25456 del 17 settembre
2025).
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono gli estremi per la lite temeraria, viste le molteplici elaborazioni giurisprudenziali esistenti in materia. DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite sostenute dalle parti resistenti, spese che liquida in complessivi euro 1.864,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA per l' ed oneri CP_4 riflessi per l' da distrarsi in favore del difensore dell' . CP_1 CP_4
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28981 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. E. Sestili Parte_1
- ricorrente opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. – Avv. M. G. Nocco
- resistente opposta –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0147620250001283000 notificatogli in data 22/7/2025 nella parte concernente due avvisi di addebito relativi a contributi IVS, deducendo quali motivi di impugnazione l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché emanata da un soggetto carente di competenza territoriale, la nullità dell'estratto di ruolo per violazione dell'art. 4, D.L. n. 119/2018, del D.L. 22 marzo
2021, n. 41 e della L. n. 197/2022, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva dell' , l'illegittimità della comunicazione preventiva Controparte_3 di iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla notifica di un'intimazione di pagamento e l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione del bene da assoggettare ad ipoteca.
Si costituivano in giudizio l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4 CP_1 Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'atto impugnato è stato emesso legittimamente dall' in quanto CP_5 con l'introduzione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, per tutto il territorio nazionale, Regione Siciliana esclusa, direttamente allo Stato, ed in particolare all' , in luogo degli ex concessionari privati Controparte_2 operanti per ambito provinciale, la funzione relativa alla riscossione nazionale (art. 3, comma primo, D. L. 203/2005).
La normativa di cui all'art. 4 D. L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all'art. 4 D. L. 22 marzo 2021,
n. 41 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69), che ha previsto l'annullamento/stralcio automatico dei debiti di importo residuo, rispettivamente, fino a mille euro e fino a cinquemila euro, non è applicabile al caso di specie, in quanto si applica esclusivamente ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre nel caso di specie gli avvisi di addebito presupposti sono stati emessi in data, rispettivamente,
9 giugno 2014 e 23 giugno 2018.
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il ricorrente, dopo la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato qui in esame, notifica che non è in discussione, ha ricevuto la notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione, tra cui due intimazioni di pagamento nel 2018 (all.ti 2-2A alla memoria ) e CP_4 nel 2022 (all.ti 3-3A alla memoria ), atti che non risultano essere stati mai CP_4 impugnati dal ricorrente. A tal fine occorre evidenziare che a seguito dei D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27) e D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto
Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), disposizioni notoriamente adottate a causa della pandemia cagionata dal virus denominato covid-19, sono state disposte una serie di misure fiscali volte a tutelare il contribuente, tra le quali l'interruzione delle notifiche degli atti impositivi dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con la conseguente sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per lo stesso periodo.
Pertanto, tra la notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione opposta nel presente giudizio e la notifica di tale comunicazione nessuna prescrizione quinquennale è decorsa.
L'eccezione concernente l'asserita illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa previa notifica di un'intimazione di pagamento è infondata in quanto l'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, invocato da parte opponente, che dispone, al secondo comma, che se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non sia stata avviata la procedura di espropriazione forzata, quest'ultima debba necessariamente essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione, non si applica all'iscrizione di ipoteca, perché l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 per tale atto richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 e non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari;
l'obbligo ivi previsto di notificazione di un avviso di intimazione deve ritenersi, invero, riferito all'inizio dell'espropriazione e non in relazione a qualsiasi atto, collegato o funzionale che sia, all'espropriazione stessa (in tal senso Cass. SS. UU. n.
19667/2014).
Infine, l'eccezione relativa alla ritenuta illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto carente dell'indicazione dei beni da assoggettare ad ipoteca è infondata poiché contrastante con il monolitico orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato che in tema di riscossione esattoriale, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto l'indicazione del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare (in tal senso, da ultimo, vedasi Cass., ord. n. 25456 del 17 settembre
2025).
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono gli estremi per la lite temeraria, viste le molteplici elaborazioni giurisprudenziali esistenti in materia. DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite sostenute dalle parti resistenti, spese che liquida in complessivi euro 1.864,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA per l' ed oneri CP_4 riflessi per l' da distrarsi in favore del difensore dell' . CP_1 CP_4
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE