Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 12.2.2025, lette le note di trattazione scritta depositate, visti gli atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6486/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Laudando Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2018, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 18.12.2017 domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, nonché dell'assegno di invalidità civile e che, a seguito di visita, veniva riconosciuto invalido nella misura del 50%, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di
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Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo Persona_1
la parte invalida con una riduzione della capacità lavorativa permanente pari al 50%
a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 27.11.2020, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari, e concludendo per la condanna dell' al pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da CP_1
altra accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni CP_2
giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
12.2.25, il solo difensore di parte resistente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
2 perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono invero stati evidenziati, anche a mezzo del richiamo ad una ctp a firma del dott. i motivi della contestazione, Persona_2
pertanto il ricorso appare ammissibile. In particolare, le doglianze della ricorrente sul mancato accertamento del requisito sanitario sono state incentrate essenzialmente sull' assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per
ATPO avrebbe sottostimato alcune patologie sofferte dalla stessa, in particolare la poliartrosi, ascrivibile, a parere dell'istante, al codice tabellare 7003 e da valutare nella misura del 31%, e la sindrome ansioso-depressiva, valutabile nella misura del
25% con riferimento al codice tabellare 2205. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che il CTU avrebbe omesso di valutare le patologie dell'ipertensione arteriosa e dell'insufficienza venosa degli arti inferiori. Parte ricorrente inoltre depositava i corso di giudizio documentazione medica successiva alla fase di atp.
Pertanto, si è reputato necessario un approfondimento medico e, acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione successiva al deposito del ricorso ed alla data della visita peritale espletata in sede di atp, si disponeva che il Ctu già nominato in ATP, dott. procedesse ad una Persona_1
integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare la sussistenza di un eventuale aggravamento.
Ebbene, integrata la CTU alla luce della nuova documentazione, il consulente, sottoposta peraltro nuovamente a visita medica la ricorrente, ha affermato che la ricorrente è affetta da: riduzione visus, spondiloartrosi LS e pregressa frattura spalla sinistra, disturbo ansioso depressivo ed ipertensione arteriosa.
Tali patologie , afferma il ctu, determinano un grado invalidante del 54%
(cinquantaquattro %); precisa, ancora, il sanitario che “Le affezioni de quo, in accordo e di conforto con quanto emerso all'esame obiettivo ultimo nonché anamnestico-documentale, non si ritengono foriere di incidenza significativa e permanente sull'assolvimento autonomo delle basilari mansioni quotidiane, atte alla cura e mantenimento della propria persona, non giustificando
3 dunque la necessità di assistenza continua, né la totale inabilità, né la riduzione della capacità lavorativa generica in misura > ai 2/3” (cfr. elaborato peritale integrativo in atti).
Ebbene, la complessiva valutazione del c.t.u., come emergente dall'elaborato di atp e dall'elaborato integrativo svolto in tale fase di giudizio, appare corretta sotto il profilo metodologico, con esame analitico ed esaustivo di tutta la documentazione medica prodotta dall'istante, con esaustiva risposta al quesito integrativo posto da questo giudice, oltre che con sottoposizione dell'istante a nuova visita peritale in sede di integrazione del precedente elaborato.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia e nell'elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Il Ctu nominato ha congruamente ed esaustivamente motivato in ordine alla scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione sia della patologia artrosica, psichica e della ipertensione arteriosa.
In particolare, quanto alla spondiloartrosi, il consulente ha precisato che trattasi di
“spondiloartrosi LS con discopatie multiple, in soggetto si ribadisce con impegno funzionale per sola reazione antalgica ai gradi massimi, ed exursus articolare locoregionale conservato in accordo al dato clinico emerso, e pregressa frattura spalla sinistra anch'essa non inducente limitazioni funzionali significative all'esame obiettivo, valutabili solo per analogia ed operando necessariamente un doveroso abbattimento, rispettivamente nella misura del 15% (codice per analogia 7010), e
10% (codice 7208) dunque di alcuna valenza ai fini medico legali”,.(v.si elaborato integrativo).
Quanto poi al disturbo ansioso depressivo il sanitario ha evidenziato che trattasi di disturbo “endoreattivo ed allo stato al più considerabile di lieve-media entità in accordo al dato clinico-documentale emerso seppur in soggetto che non assume terapia farmacologica costantemente come da dato anamnestico, nel qual caso riscontrandosi adeguata risposta clinico-farmacologica, e dunque valutabile per eccesso nella misura del 15%”, e, quanto alla patologia dell'ipertensione arteriosa, precisa che la stessa presenta “buon compenso emodinamico in accordo al dato clinico e documentale in atti di cui sopra, al più con avallabile sfumato danno
4 d'organo ascrivibile in I classe NYHA, e valutabile oltremodo equamente nella misura del
21%”(cfr. elaborato peritale in atti).
Infine, quanto alla dedotta condizione di IVC agli arti inferiori, il ctu rileva che la stessa non è documentata ed in ogni caso evidenzia che nel caso di specie manca altresì il riscontro obiettivo (varici, edemi, ulcere ….) all'esame clinico.
Ed allora appare del tutto corretta e motivata, sulle base delle evidenze documentali e su quelle emerse dall'esame obiettivo, la decisione di valutare la patologia artrosica e la pregressa frattura spalla sinistra per analogia, ed operando un abbattimento, con i codici 7010 e 7208 della tabella dell'invalidità civile, il disturbo ansioso- depressivo con i codici 2204- 2205, e l'ipertensione arteriosa con il codice 6441.
Di contro, le osservazioni mosse dalla parte ricorrente sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Pertanto, le conclusioni del Ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto
Giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, nè della pensione di inabilità, né dell'assegno di invalidità civile.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dal ricorrente, sono irripetibili.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, né perl pensione di inabilità, né per dell'assegno di invalidità civile.;
5 b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto. CP_1
Si comunichi
Nola, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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