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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE OV, Presidente
SISTO OV, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 819/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1-Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 C/o Studio - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28900 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06UC00157 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017 - sull'appello n. 740/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_1
Difensore_5 - CF_2
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_1
Difensore_5 - CF_2
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153/g 28924 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00059 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00061 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00062 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00063 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento degli appelli riuniti con vittoria di spese
Resistente/Appellato: chiede il rigetto degli appelli riuniti con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appelli N. 819/2024 e N. 740/2025 Ricorrente_1 soc. coop. r.l., rappresentata e difesa dal dottor Difensore_2
e dalle avvocate Nominativo_2 e Nominativo_3, impugnava le sentenze N. 18/02/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verbania in data 08.03.2024, depositata in data 09.04.2024 e n. 3/01/25 depositata il 14/01/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Verbania, con la quale venivano respinti, con condanna alle spese di lite, liquidate, rispettivamente in
€3.000,00 e in € 4.000,00, i rispettivi ricorsi avverso gli avvisi di accertamento IVA N. T7X06UC00157-2023, notificato in data 29.05.2023 per il periodo d'imposta 2017, N. T7X06CI00059-2024, notificato in data
17/06/2024, per il periodo d'imposta 2018, N. T7X06CI00061-2024, notificato in data 17/06/2024, per il periodo 2019, N. T7X06CI00062-2024, notificato in data 17/06/2024 per il periodo d'imposta: 2020, N.
T7X06CI00063-2024, notificato in data 17/06/2024 per il periodo d'imposta: 2021.
Con i predetti avvisi di accertamento, l'Ufficio recuperava in capo a Ricorrente_1 una maggiore IVA, sulla base delle risultanze della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Domodossola, giusto p.v.c.. del 30 novembre 2021.
Ricorrente_1 veniva costituita in data 5 novembre 2015 ed iscritta sia al Registro delle Imprese sia all'Albo Società Cooperative al n. _iscrizione, quale Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c., nella categoria delle Cooperative di Produzione e Lavoro, con numero 229 soci e la sua attività consisteva nello svolgimento di “Servizi di consulenza e di organizzazione delle prestazioni di assistenza medico- pediatrica presso strutture sanitarie pubbliche e/o private convenzionate, servizi amministrativi e di segreteria”, alla quale si aggiungeva, a far data dal 1° aprile 2017, quella di “servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio nonché la gestione di uffici temporanei”
Nel corso del controllo fiscale, veniva acquisita anche documentazione contrattuale, nella specie la convenzione tra l'ASL di Biella e Ricorrente_1 per l'esecuzione di prestazioni professionali di assistenza medica pediatrica”, nonché le dichiarazioni rese dai medici di Ricorrente_1 ai milit5ari verbalizzanti
L'indagine rilevava che, sulla base della convenzione stipulata con l'ASL di Biella, rinnovata nel tempo Ricorrente_1 selezionava e forniva il personale medico per la copertura dei turni di guardia medica (notturni o festivi, di 12 orre ciascuno), dietro richiesta della Struttura Complessa di Pediatria dell'Ospedale di Biella. Sulla base di tale Convenzione, nella specie la clausola 1.1.:“i medici di Ricorrente_1 si impegnano nei confronti dell'ASL a svolgere turni di guardia medica pediatrica presso il Presidio Ospedaliero dell'ASL BI di Biella”. Al punto 1.4. della Convenzione era previsto che “la turnazione sarà compilata da Ricorrente_1 previa verifica con il Responsabile della SC Pediatria dell'ASL” Inoltre, il paragrafo 1.5. disponeva che
“Ricorrente_1 s'impegna a trasmettere mensilmente al suddetto Responsabile la previsione della turnazione per il periodo di riferimento”, per cui, dopo il controllo dell'ASL delle ore rese dai medici pediatri in convenzione,
l'Azienza Sanitaria notificava mensilmente i dati rilevati alla Ricorrente_1 e corrispondeva per le attività prestate dal personale medico, un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 720,00 euro per ogni turno di assistenza medica, oltre ad un rimborso spese per il trasferimento dalla propria sede lavorativa all'Ospedale di riferimento, pari ad 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per Km.
Negli anni oggetto di controllo, Ricorrente_1 aveva svolto tale attività nei confronti, complessivamente, di n. 25 A.S.L. selezionando sulla base dei curricula, medici di base o medici pediatri convenzionati con il
Servizio Sanitario Nazionale, i quali, non si occupavano delle scelte gestionali e amministrative della cooperativa, e dichiaravano di limitarsi a fornire la loro disponibilità a coprire dei turni e a ricevere gli emolumenti sulla base di note precompilate predisposte da Ricorrente_1 stessa, decurtati di una trattenuta in favore di Ricorrente_1 stessa, nella misura dell'8% del compenso a loro spettante. I medici, al fine di ottenere la liquidazione del proprio compenso, emettevano una fattura riepilogativa mensile nei confronti di Ricorrente_1, al netto della ritenuta d'acconto IRPEF (dovuta da Ricorrente_1 quale sostituto d'imposta) e della trattenuta dell'8% sopra richiamata. A sua volta, la cooperativa, al fine di ottenere la liquidazione del corrispettivo a lei spettante per la propria attività di servizi di consulenza e organizzazione delle prestazioni di assistenza medico-pediatrica (copertura dei turni) emetteva fattura nei confronti dell'ASL di Biella in regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18) D.P.R. n. 633/1972, per l'intero corrispettivo a copertura sia degli oneri retributivi e contributivi da Ricorrente_1, sostenuti per l'impiego dei medici turnisti sia del margine volto a remunerare la propria attività di consulenza e organizzazione resa all'ASL,
La Guardia di Finanza riteneva che l'attività svolta da Ricorrente_1 a favore dell'ASL di Biella fosse di fatto consistita in una illecita somministrazione di personale e conseguentemente si riteneva di assoggettare ad
IVA la sola differenza tra il corrispettivo ricevuto dall'ASL di Biella e gli oneri retributivi e contributivi sostenuti da Ricorrente_1 per il personale medico selezionato per i turni di guardia.
Dette conclusione erano condivise dall'Ufficio, che emetteva i predetti avvisi di accertamento , impugnati da Ricorrente_1, lamentando, quale unico motivo di ricorso l'applicabilità del regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1973, previsto per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza”, in considerazione della natura oggettiva della fattispecie di esenzione e della irrilevanza del rapporto giuridico che intercorre fra chi esegue la prestazione e chi la riceve, nonché della forma organizzativa del soggetto che la rende.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale del Verbano- Cusio-Ossola, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva, per quanto qui rileva, che Ricorrente_1 non contestava la qualificazione della propria attività in termini di somministrazione di personale medico e chiedeva confermarsi la valodità e la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
All'esito del giudizio di primo grado, la C.G.T. Verbania, con la sentenza predetta rigettava il ricorso della cooperativa, la quale con il presente appello espone i seguenti motivi di impugnazione. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, n. 18), del DPR 633/1972. Ad avviso della cooperativa sarebbe stato commesso un errore di fonmdo dall'Ufficio e poi dai giudici, consistito nell'errata individuazione dell'oggetto del contendere. La controversia, infatti, non riguarderebbe, secondo l'appellante la natura giuridica del rapporto tra Ricorrente_1 e le ASL – aspetto che, peraltro, esula dalla competenza del giudice tributario e dell'Agenzia delle Entrate, spettando invece all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Biella-Vercelli, che non si è ancora espresso in via definitiva – bensì la corretta applicazione del regime IVA alle prestazioni sanitarie rese dalla Cooperativa.
Pertanto, tutte le attività fatturate da Ricorrente_1 sarebbero , totalmente e integralmente esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18), del DPR 633/72 e ad avviso della.
Si eccepisce, inoltre, la nullità della sentenza per violazione del principio di pregiudizialità necessario ex art. 295 c.p.c., con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nella sentenza oggetto del presente appello, i giudici di primo grado di Verbania avrebbero, illegittimamente escluso la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo inesistente un rapporto di pregiudizialità tra il processo tributario e il procedimento amministrativo attualmente ancora in corso dinanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale del Verbano- Cusio-Ossola, che chiedeva preliminarmente la riunione del procedimento N. 740/2025, relativo agli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta dal 2018 al 2021, al giudizio R.G.A. n. 819/2024, relativo all'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2017, per identità di soggetti, oggetto e perché si basano sulla medesima attività istruttoria.
Nel merito, l'Ufficio, rileva l'esatta interpretazione ed applicazione data dai giudici di prime cure all'art. 10,
n. 18), D.P.R. n. 633/1972, considerato che, anche alla luce dell'inquadramento dell'attività svolta dalla cooperativa in termini di somministrazione di personale medico, piuttosto che di appalto di servizi, l'esenzione dall'IVA spetterebbe solo per le prestazioni professionali rese dao medici di natura esclusivamente sanitaria.
Quanto al secondo motivo di appello circa la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per rapporto di pregiudizialità tra il processo tributario e il procedimento amministrativo, attualmente ancora pendente dinanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'Ufficio osserva che un rapporto di pregiudizialità esterna può ritenersi sussistente tra cause pendenti tra diverse giurisdizioni e, nel caso di specie pende il procedimento amministrativo presso l'Ispettorato del Lavoro sarebbe ancora in corso e non il procedimento presso il Giudice del lavoro, oltre al gatto che non rivorrebbe l'ipotesi di sospensione necessaria della controversia fiscale disciplinate dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre disporre la riunione del procedimento N. 740/2025 R.G.A, al N. 819/2024, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e poiché tutti gli avvisi di accertamento con essi impugnati si basano sulla medesima attività istruttoria.
Va respinta la richiesta avanzata dalla cooperativa in via pregiudiziale di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento amministrativo ed eventualmente giurisdizionale in relazione all'esatta qualificazione dell'attività svolta, atteso che la qualificazione dell'attività di Ricorrente_1 nei confronti dell'ASL di Biella, quale “illecita somministrazione di personale”, o “appalto genuino” è irrilevante ai nostri fini, essendo piuttosto un problema del giudice del lavoro. Infatti, sia per Ricorrente_1, sia per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella, e a maggior ragione per questa Corte, la materia del contendere consiste esclusivamente nello stabilire se le prestazioni svolte dall'appellante siano soggette o meno ad IVA.
La cooperativa svolge, di fatto, un ruolo di intermediazione senza rappresentanza tra ASL e professionisti sanitari, per cui la prestazione sanitaria resta esente da Iva anche se la fattura all'ASL viene emessa direttamente dalla cooperativa e ciò solo esclude la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c., per assenza di un rapporto di pregiudizialità tra il processo tributario e il procedimento amministrativo attualmente ancora pendente dinanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, atteso che non vi sono due procedimenti pendenti presso diverse giurisdizioni, non essendo stato adito il Giudice del Lavoro, né si verte in una delle ipotesi di sospensione necessaria della controversia fiscale disciplinate dall'art. 39, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, posto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, “il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipenda la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
La cooperativa, oltre ad occuparsi della parte amministrativa, mette a disposizione dei professionisti sanitari la segreteria e altri servizi di supporto alla loro attività sia interna alla struttura, sia esterna
Lo schema prevede che il singolo professionista diventi socio/cooperatore dell'ente mutualistico, che, in nome proprio ma per conto dei sanitari, intrattiene i rapporti con i l'ASL e fattura la prestazione sanitaria resa dal professionista. Il professionista addebita alla cooperativa la propria fattura per la prestazione resa.
La cooperativa a propria volta emette fattura all'ASL, applicando al compenso del sanitario una maggiorazione che costituisce la remunerazione dei propri servizi e riscuote l'intero importo, riversando poi al sanitario la parte di sua spettanza. Posto che la prestazione sanitaria del professionista è certamente esente Iva (articolo 10, Dpr 633/1972), si ricorda che in base alle norme Iva (articolo 3, comma 3, Dpr 633/72) la natura delle prestazioni rese dall'intermediario al professionista non è la stessa di quelle rese dal professionista all'appaltante (ASL), per cui la cooperativa deve emettere fattura all'ASL in esenzione da Iva, per quanto riguarda la prestazione sanitaria resa dal socio/cooperatore e ricevere fattura dal professionista sempre in regime di esenzione, ma nella fattura emessa dal professionista, il corrispettivo esente da Iva è pari alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla cooperativa all'ASL e la provvigione spettante a quest'ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto
Iva.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale e della prassi amministrativa interna,
l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni mediche deve essere valutata in relazione alla natura dei servizi forniti, riconducibili nell'ambito della cura e riabilitazione della persona, nonché in relazione ai soggetti che li rendono, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione medica, a prescindere dalla forma giuridica adottata (cfr. ex multis sentenza della CGE causa C141/00 del 10 settembre 2002). La cooperativa ritiene, pertanto, che i servizi di supporto all'attività medica, reperimento del personale, organizzazione dei turni di servizio etc. resi alla Committente debbano scontare il regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di prestazioni rese a diretto supporto della professione sanitaria. Secondo questo Collegio il regime di esenzione non può trovare applicazione anche per i predetti sevizi di supporto erogati dalla Cooperativa, innanzitutto non potendosi configurare tra quest'ultima e la ASL un rapporto tecnico-strumentale all'interno di un'unica prestazione principale, che è quella rivolta al cliente finale (rectius paziente). I principi che presiedono l'interpretazione e l'applicazione della specifica norma di esenzione invocata (articolo 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972) sono desumibili dalla giurisprudenza unionale secondo il presente dettato normativo e riguardano
" le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze". Il regime di esenzione è, dunque, riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano: - dirette alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali. Relativamente alla definizione di "prestazione medica", la Corte di giustizia europea ha evidenziato che "(...) tale nozione non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute". Anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso "debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa". Ma ciò solo nel senso di includere prestazioni strettamente connesse all'attività medica, non essendo causa ostativa al riconoscimento del regime di esenzione, la circostanza che gli esami o gli altri trattamenti medici a carattere preventivo siano effettuati su persone non affette da alcuna patologia o anomalia di salute , stante la finalità generale di rendere maggiormente accessibili le cure mediche, riducendone gli oneri di spesa. Pertanto, non possono beneficiare del regime agevolativo "(...) le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone. Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre, dunque, avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, bensì alla finalità cui la stessa è sottesa (cfr. ex multis sentenza 20 novembre 2003, causa C-307/01).
Considerando che, in relazione alle predette prestazioni accessorie, l'appellante invoca l'estensione del regime di agevolazione sulla base del carattere accessorio che le stesse operazioni avrebbero rispetto alla prestazione medica, occorre, altresì, rinviare ai chiarimenti resi dalla Corte di giustizia europea in ordine alla nozione di operazioni strettamente connesse alle prestazioni mediche esenti. In particolare, nella sentenza dell'11 gennaio 2001 causa C-76/99, si allargano le maglie dell'inclusione di prestazioni accessorie, ma solo relativamente a operazioni di tipo sanitario, giammai a prestazioni di tipo amministrativo o burocratico, per quanto strettamente correlate alla prestazione medica e viene affermato che "ai fini di un'eventuale esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasmissione di prelievi medici, occorre considerare lo scopo in vista del quale tali prelievi vengono effettuati. Pertanto, allorché un professionista medico a ciò abilitato prescrive, per l'elaborazione della propria diagnosi ed a scopo terapeutico, che il paziente si sottoponga ad analisi, la trasmissione del prelievo deve essere considerata come strettamente connessa alle analisi stesse e deve di conseguenza fruire di un'esenzione dall'IVA". In altri termini, secondo il giudice comunitario, "la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate all'IVA". Ciò nella considerazione che le suddette prestazioni, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico, hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie e, pertanto, vanno considerate alla stregua di qualunque altra prestazione svolta nell'esercizio delle arti e professioni, di cui all'articolo 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Tanto premesso, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, si ritiene che i servizi resi dalla Cooperativa e non dai medici soci/cooperatori non possano essere ricondotti nell'ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto non diretti alla tutela dello stato di salute della persona.
In particolare, il regime di esenzione può trovare riconoscimento tenuto conto solo della stretta connessione tra le attività svolte dalle parti contraenti.
Del resto è la stessa norma che fa riferimento, in maniera esclusiva alle prestazioni sanitarie, laddove dispone che sono esenti dall'imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con ciò escludendo che i servizi resi dalla cooperativa possano i essere ricondotti nell'ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona.
In particolare, il regime di esenzione può trovare riconoscimento tenuto conto della stretta connessione tra le attività svolte dalle parti, quando la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura e per le attività relative alle analisi di laboratorio perché Il rapporto che viene ad instaurarsi tra di diverse parti della prestazione resa risulta, funzionale alla realizzazione di un'unica prestazione diretta alla diagnosi e cura della persona, così come richiesto dalla disciplina in esame. Ma per quanto riguarda l'organizzazione amministrativo-gestionale della cooperativa e la strumentazione, i materiali e il know how forniti dalla cooperativa, agevolano la prestazione sanitaria, ma non sono funzionalmente connessi sotto il profilo tecnico-organizzativo alla prestazione medico-sanitaria resa dai professionisti abilitati, come tale, non assoggettabile al medesimo regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. n. 633 del
1972. Inoltre con riferimento alle forniture della cooperativa esse sono rese dalla cooperativa e non dal medico (rectius professionista sanitario). Quindi, anche dal punto di vista soggettivo le prestazioni rese dalla cooperativa non possono rientrare nel regime di esenzione, così come disciplinato dall'art. 10 comm1
n. 18 del D.P.R. 633/1972, il quale parla solo di “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”, l'insieme della strumentazione e dei materiali necessari all'effettuazione dei servizi previsti nell'appalto, non sono rese dai sanitari, ma dalla cooperativa, la quale ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non possiede l'obbligatorio titolo di studio abilitante per l'esercizio delle professioni sanitarie e non é iscritto nel relativo albo o, in mancanza di questo, nel registro dell'autorità sanitaria locale.
Per le stesse argomentazioni sopra evidenziate, relative all'assenza della legittimazione soggettiva alla prestazione , non vanno mandate esenti dall'IVA neanche le attività di formazione, le quali, inoltre, non possono considerarsi nemmeno accessorie da un punto di vista oggettivo, tali potendo, in astratto considerarsi solo quelle strettamente funzionali all'esecuzione ontologicamente sanitaria, della prestazione, restando, invece, assolutamente esclusa dal regime di esenzione l'attività di formazione che assume valenza prettamente organizzativo-gestionale, quale quelle erogata nel caso di specie, atteso che la cooperativa non poteva certo formare medici laureati e iscritti all'albo, dal punto di vista sanitario.
Gli appelli riuniti vanno, di conseguenza, respinti e le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge gli appelli riuniti. Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite, liquidandole in favore dell'Agenzia in euro 5.200,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE OV, Presidente
SISTO OV, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 819/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1-Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 C/o Studio - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28900 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06UC00157 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017 - sull'appello n. 740/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_1
Difensore_5 - CF_2
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_1
Difensore_5 - CF_2
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153/g 28924 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00059 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00061 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00062 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X06CI00063 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento degli appelli riuniti con vittoria di spese
Resistente/Appellato: chiede il rigetto degli appelli riuniti con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appelli N. 819/2024 e N. 740/2025 Ricorrente_1 soc. coop. r.l., rappresentata e difesa dal dottor Difensore_2
e dalle avvocate Nominativo_2 e Nominativo_3, impugnava le sentenze N. 18/02/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verbania in data 08.03.2024, depositata in data 09.04.2024 e n. 3/01/25 depositata il 14/01/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Verbania, con la quale venivano respinti, con condanna alle spese di lite, liquidate, rispettivamente in
€3.000,00 e in € 4.000,00, i rispettivi ricorsi avverso gli avvisi di accertamento IVA N. T7X06UC00157-2023, notificato in data 29.05.2023 per il periodo d'imposta 2017, N. T7X06CI00059-2024, notificato in data
17/06/2024, per il periodo d'imposta 2018, N. T7X06CI00061-2024, notificato in data 17/06/2024, per il periodo 2019, N. T7X06CI00062-2024, notificato in data 17/06/2024 per il periodo d'imposta: 2020, N.
T7X06CI00063-2024, notificato in data 17/06/2024 per il periodo d'imposta: 2021.
Con i predetti avvisi di accertamento, l'Ufficio recuperava in capo a Ricorrente_1 una maggiore IVA, sulla base delle risultanze della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Domodossola, giusto p.v.c.. del 30 novembre 2021.
Ricorrente_1 veniva costituita in data 5 novembre 2015 ed iscritta sia al Registro delle Imprese sia all'Albo Società Cooperative al n. _iscrizione, quale Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c., nella categoria delle Cooperative di Produzione e Lavoro, con numero 229 soci e la sua attività consisteva nello svolgimento di “Servizi di consulenza e di organizzazione delle prestazioni di assistenza medico- pediatrica presso strutture sanitarie pubbliche e/o private convenzionate, servizi amministrativi e di segreteria”, alla quale si aggiungeva, a far data dal 1° aprile 2017, quella di “servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio nonché la gestione di uffici temporanei”
Nel corso del controllo fiscale, veniva acquisita anche documentazione contrattuale, nella specie la convenzione tra l'ASL di Biella e Ricorrente_1 per l'esecuzione di prestazioni professionali di assistenza medica pediatrica”, nonché le dichiarazioni rese dai medici di Ricorrente_1 ai milit5ari verbalizzanti
L'indagine rilevava che, sulla base della convenzione stipulata con l'ASL di Biella, rinnovata nel tempo Ricorrente_1 selezionava e forniva il personale medico per la copertura dei turni di guardia medica (notturni o festivi, di 12 orre ciascuno), dietro richiesta della Struttura Complessa di Pediatria dell'Ospedale di Biella. Sulla base di tale Convenzione, nella specie la clausola 1.1.:“i medici di Ricorrente_1 si impegnano nei confronti dell'ASL a svolgere turni di guardia medica pediatrica presso il Presidio Ospedaliero dell'ASL BI di Biella”. Al punto 1.4. della Convenzione era previsto che “la turnazione sarà compilata da Ricorrente_1 previa verifica con il Responsabile della SC Pediatria dell'ASL” Inoltre, il paragrafo 1.5. disponeva che
“Ricorrente_1 s'impegna a trasmettere mensilmente al suddetto Responsabile la previsione della turnazione per il periodo di riferimento”, per cui, dopo il controllo dell'ASL delle ore rese dai medici pediatri in convenzione,
l'Azienza Sanitaria notificava mensilmente i dati rilevati alla Ricorrente_1 e corrispondeva per le attività prestate dal personale medico, un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 720,00 euro per ogni turno di assistenza medica, oltre ad un rimborso spese per il trasferimento dalla propria sede lavorativa all'Ospedale di riferimento, pari ad 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per Km.
Negli anni oggetto di controllo, Ricorrente_1 aveva svolto tale attività nei confronti, complessivamente, di n. 25 A.S.L. selezionando sulla base dei curricula, medici di base o medici pediatri convenzionati con il
Servizio Sanitario Nazionale, i quali, non si occupavano delle scelte gestionali e amministrative della cooperativa, e dichiaravano di limitarsi a fornire la loro disponibilità a coprire dei turni e a ricevere gli emolumenti sulla base di note precompilate predisposte da Ricorrente_1 stessa, decurtati di una trattenuta in favore di Ricorrente_1 stessa, nella misura dell'8% del compenso a loro spettante. I medici, al fine di ottenere la liquidazione del proprio compenso, emettevano una fattura riepilogativa mensile nei confronti di Ricorrente_1, al netto della ritenuta d'acconto IRPEF (dovuta da Ricorrente_1 quale sostituto d'imposta) e della trattenuta dell'8% sopra richiamata. A sua volta, la cooperativa, al fine di ottenere la liquidazione del corrispettivo a lei spettante per la propria attività di servizi di consulenza e organizzazione delle prestazioni di assistenza medico-pediatrica (copertura dei turni) emetteva fattura nei confronti dell'ASL di Biella in regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18) D.P.R. n. 633/1972, per l'intero corrispettivo a copertura sia degli oneri retributivi e contributivi da Ricorrente_1, sostenuti per l'impiego dei medici turnisti sia del margine volto a remunerare la propria attività di consulenza e organizzazione resa all'ASL,
La Guardia di Finanza riteneva che l'attività svolta da Ricorrente_1 a favore dell'ASL di Biella fosse di fatto consistita in una illecita somministrazione di personale e conseguentemente si riteneva di assoggettare ad
IVA la sola differenza tra il corrispettivo ricevuto dall'ASL di Biella e gli oneri retributivi e contributivi sostenuti da Ricorrente_1 per il personale medico selezionato per i turni di guardia.
Dette conclusione erano condivise dall'Ufficio, che emetteva i predetti avvisi di accertamento , impugnati da Ricorrente_1, lamentando, quale unico motivo di ricorso l'applicabilità del regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1973, previsto per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza”, in considerazione della natura oggettiva della fattispecie di esenzione e della irrilevanza del rapporto giuridico che intercorre fra chi esegue la prestazione e chi la riceve, nonché della forma organizzativa del soggetto che la rende.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale del Verbano- Cusio-Ossola, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva, per quanto qui rileva, che Ricorrente_1 non contestava la qualificazione della propria attività in termini di somministrazione di personale medico e chiedeva confermarsi la valodità e la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
All'esito del giudizio di primo grado, la C.G.T. Verbania, con la sentenza predetta rigettava il ricorso della cooperativa, la quale con il presente appello espone i seguenti motivi di impugnazione. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, n. 18), del DPR 633/1972. Ad avviso della cooperativa sarebbe stato commesso un errore di fonmdo dall'Ufficio e poi dai giudici, consistito nell'errata individuazione dell'oggetto del contendere. La controversia, infatti, non riguarderebbe, secondo l'appellante la natura giuridica del rapporto tra Ricorrente_1 e le ASL – aspetto che, peraltro, esula dalla competenza del giudice tributario e dell'Agenzia delle Entrate, spettando invece all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Biella-Vercelli, che non si è ancora espresso in via definitiva – bensì la corretta applicazione del regime IVA alle prestazioni sanitarie rese dalla Cooperativa.
Pertanto, tutte le attività fatturate da Ricorrente_1 sarebbero , totalmente e integralmente esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18), del DPR 633/72 e ad avviso della.
Si eccepisce, inoltre, la nullità della sentenza per violazione del principio di pregiudizialità necessario ex art. 295 c.p.c., con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nella sentenza oggetto del presente appello, i giudici di primo grado di Verbania avrebbero, illegittimamente escluso la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo inesistente un rapporto di pregiudizialità tra il processo tributario e il procedimento amministrativo attualmente ancora in corso dinanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale del Verbano- Cusio-Ossola, che chiedeva preliminarmente la riunione del procedimento N. 740/2025, relativo agli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta dal 2018 al 2021, al giudizio R.G.A. n. 819/2024, relativo all'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2017, per identità di soggetti, oggetto e perché si basano sulla medesima attività istruttoria.
Nel merito, l'Ufficio, rileva l'esatta interpretazione ed applicazione data dai giudici di prime cure all'art. 10,
n. 18), D.P.R. n. 633/1972, considerato che, anche alla luce dell'inquadramento dell'attività svolta dalla cooperativa in termini di somministrazione di personale medico, piuttosto che di appalto di servizi, l'esenzione dall'IVA spetterebbe solo per le prestazioni professionali rese dao medici di natura esclusivamente sanitaria.
Quanto al secondo motivo di appello circa la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per rapporto di pregiudizialità tra il processo tributario e il procedimento amministrativo, attualmente ancora pendente dinanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'Ufficio osserva che un rapporto di pregiudizialità esterna può ritenersi sussistente tra cause pendenti tra diverse giurisdizioni e, nel caso di specie pende il procedimento amministrativo presso l'Ispettorato del Lavoro sarebbe ancora in corso e non il procedimento presso il Giudice del lavoro, oltre al gatto che non rivorrebbe l'ipotesi di sospensione necessaria della controversia fiscale disciplinate dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre disporre la riunione del procedimento N. 740/2025 R.G.A, al N. 819/2024, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e poiché tutti gli avvisi di accertamento con essi impugnati si basano sulla medesima attività istruttoria.
Va respinta la richiesta avanzata dalla cooperativa in via pregiudiziale di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento amministrativo ed eventualmente giurisdizionale in relazione all'esatta qualificazione dell'attività svolta, atteso che la qualificazione dell'attività di Ricorrente_1 nei confronti dell'ASL di Biella, quale “illecita somministrazione di personale”, o “appalto genuino” è irrilevante ai nostri fini, essendo piuttosto un problema del giudice del lavoro. Infatti, sia per Ricorrente_1, sia per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella, e a maggior ragione per questa Corte, la materia del contendere consiste esclusivamente nello stabilire se le prestazioni svolte dall'appellante siano soggette o meno ad IVA.
La cooperativa svolge, di fatto, un ruolo di intermediazione senza rappresentanza tra ASL e professionisti sanitari, per cui la prestazione sanitaria resta esente da Iva anche se la fattura all'ASL viene emessa direttamente dalla cooperativa e ciò solo esclude la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c., per assenza di un rapporto di pregiudizialità tra il processo tributario e il procedimento amministrativo attualmente ancora pendente dinanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, atteso che non vi sono due procedimenti pendenti presso diverse giurisdizioni, non essendo stato adito il Giudice del Lavoro, né si verte in una delle ipotesi di sospensione necessaria della controversia fiscale disciplinate dall'art. 39, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, posto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, “il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipenda la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
La cooperativa, oltre ad occuparsi della parte amministrativa, mette a disposizione dei professionisti sanitari la segreteria e altri servizi di supporto alla loro attività sia interna alla struttura, sia esterna
Lo schema prevede che il singolo professionista diventi socio/cooperatore dell'ente mutualistico, che, in nome proprio ma per conto dei sanitari, intrattiene i rapporti con i l'ASL e fattura la prestazione sanitaria resa dal professionista. Il professionista addebita alla cooperativa la propria fattura per la prestazione resa.
La cooperativa a propria volta emette fattura all'ASL, applicando al compenso del sanitario una maggiorazione che costituisce la remunerazione dei propri servizi e riscuote l'intero importo, riversando poi al sanitario la parte di sua spettanza. Posto che la prestazione sanitaria del professionista è certamente esente Iva (articolo 10, Dpr 633/1972), si ricorda che in base alle norme Iva (articolo 3, comma 3, Dpr 633/72) la natura delle prestazioni rese dall'intermediario al professionista non è la stessa di quelle rese dal professionista all'appaltante (ASL), per cui la cooperativa deve emettere fattura all'ASL in esenzione da Iva, per quanto riguarda la prestazione sanitaria resa dal socio/cooperatore e ricevere fattura dal professionista sempre in regime di esenzione, ma nella fattura emessa dal professionista, il corrispettivo esente da Iva è pari alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla cooperativa all'ASL e la provvigione spettante a quest'ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto
Iva.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale e della prassi amministrativa interna,
l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni mediche deve essere valutata in relazione alla natura dei servizi forniti, riconducibili nell'ambito della cura e riabilitazione della persona, nonché in relazione ai soggetti che li rendono, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione medica, a prescindere dalla forma giuridica adottata (cfr. ex multis sentenza della CGE causa C141/00 del 10 settembre 2002). La cooperativa ritiene, pertanto, che i servizi di supporto all'attività medica, reperimento del personale, organizzazione dei turni di servizio etc. resi alla Committente debbano scontare il regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di prestazioni rese a diretto supporto della professione sanitaria. Secondo questo Collegio il regime di esenzione non può trovare applicazione anche per i predetti sevizi di supporto erogati dalla Cooperativa, innanzitutto non potendosi configurare tra quest'ultima e la ASL un rapporto tecnico-strumentale all'interno di un'unica prestazione principale, che è quella rivolta al cliente finale (rectius paziente). I principi che presiedono l'interpretazione e l'applicazione della specifica norma di esenzione invocata (articolo 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972) sono desumibili dalla giurisprudenza unionale secondo il presente dettato normativo e riguardano
" le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze". Il regime di esenzione è, dunque, riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano: - dirette alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali. Relativamente alla definizione di "prestazione medica", la Corte di giustizia europea ha evidenziato che "(...) tale nozione non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute". Anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso "debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa". Ma ciò solo nel senso di includere prestazioni strettamente connesse all'attività medica, non essendo causa ostativa al riconoscimento del regime di esenzione, la circostanza che gli esami o gli altri trattamenti medici a carattere preventivo siano effettuati su persone non affette da alcuna patologia o anomalia di salute , stante la finalità generale di rendere maggiormente accessibili le cure mediche, riducendone gli oneri di spesa. Pertanto, non possono beneficiare del regime agevolativo "(...) le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone. Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre, dunque, avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, bensì alla finalità cui la stessa è sottesa (cfr. ex multis sentenza 20 novembre 2003, causa C-307/01).
Considerando che, in relazione alle predette prestazioni accessorie, l'appellante invoca l'estensione del regime di agevolazione sulla base del carattere accessorio che le stesse operazioni avrebbero rispetto alla prestazione medica, occorre, altresì, rinviare ai chiarimenti resi dalla Corte di giustizia europea in ordine alla nozione di operazioni strettamente connesse alle prestazioni mediche esenti. In particolare, nella sentenza dell'11 gennaio 2001 causa C-76/99, si allargano le maglie dell'inclusione di prestazioni accessorie, ma solo relativamente a operazioni di tipo sanitario, giammai a prestazioni di tipo amministrativo o burocratico, per quanto strettamente correlate alla prestazione medica e viene affermato che "ai fini di un'eventuale esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasmissione di prelievi medici, occorre considerare lo scopo in vista del quale tali prelievi vengono effettuati. Pertanto, allorché un professionista medico a ciò abilitato prescrive, per l'elaborazione della propria diagnosi ed a scopo terapeutico, che il paziente si sottoponga ad analisi, la trasmissione del prelievo deve essere considerata come strettamente connessa alle analisi stesse e deve di conseguenza fruire di un'esenzione dall'IVA". In altri termini, secondo il giudice comunitario, "la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate all'IVA". Ciò nella considerazione che le suddette prestazioni, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico, hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie e, pertanto, vanno considerate alla stregua di qualunque altra prestazione svolta nell'esercizio delle arti e professioni, di cui all'articolo 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Tanto premesso, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, si ritiene che i servizi resi dalla Cooperativa e non dai medici soci/cooperatori non possano essere ricondotti nell'ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto non diretti alla tutela dello stato di salute della persona.
In particolare, il regime di esenzione può trovare riconoscimento tenuto conto solo della stretta connessione tra le attività svolte dalle parti contraenti.
Del resto è la stessa norma che fa riferimento, in maniera esclusiva alle prestazioni sanitarie, laddove dispone che sono esenti dall'imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con ciò escludendo che i servizi resi dalla cooperativa possano i essere ricondotti nell'ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona.
In particolare, il regime di esenzione può trovare riconoscimento tenuto conto della stretta connessione tra le attività svolte dalle parti, quando la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura e per le attività relative alle analisi di laboratorio perché Il rapporto che viene ad instaurarsi tra di diverse parti della prestazione resa risulta, funzionale alla realizzazione di un'unica prestazione diretta alla diagnosi e cura della persona, così come richiesto dalla disciplina in esame. Ma per quanto riguarda l'organizzazione amministrativo-gestionale della cooperativa e la strumentazione, i materiali e il know how forniti dalla cooperativa, agevolano la prestazione sanitaria, ma non sono funzionalmente connessi sotto il profilo tecnico-organizzativo alla prestazione medico-sanitaria resa dai professionisti abilitati, come tale, non assoggettabile al medesimo regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. n. 633 del
1972. Inoltre con riferimento alle forniture della cooperativa esse sono rese dalla cooperativa e non dal medico (rectius professionista sanitario). Quindi, anche dal punto di vista soggettivo le prestazioni rese dalla cooperativa non possono rientrare nel regime di esenzione, così come disciplinato dall'art. 10 comm1
n. 18 del D.P.R. 633/1972, il quale parla solo di “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”, l'insieme della strumentazione e dei materiali necessari all'effettuazione dei servizi previsti nell'appalto, non sono rese dai sanitari, ma dalla cooperativa, la quale ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non possiede l'obbligatorio titolo di studio abilitante per l'esercizio delle professioni sanitarie e non é iscritto nel relativo albo o, in mancanza di questo, nel registro dell'autorità sanitaria locale.
Per le stesse argomentazioni sopra evidenziate, relative all'assenza della legittimazione soggettiva alla prestazione , non vanno mandate esenti dall'IVA neanche le attività di formazione, le quali, inoltre, non possono considerarsi nemmeno accessorie da un punto di vista oggettivo, tali potendo, in astratto considerarsi solo quelle strettamente funzionali all'esecuzione ontologicamente sanitaria, della prestazione, restando, invece, assolutamente esclusa dal regime di esenzione l'attività di formazione che assume valenza prettamente organizzativo-gestionale, quale quelle erogata nel caso di specie, atteso che la cooperativa non poteva certo formare medici laureati e iscritti all'albo, dal punto di vista sanitario.
Gli appelli riuniti vanno, di conseguenza, respinti e le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge gli appelli riuniti. Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite, liquidandole in favore dell'Agenzia in euro 5.200,00.