Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2123 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: risarcimento, e vertente T r a nato il [...] a [...] e ivi Parte_1 residente a[...], CF : C.F._1 elett.te domiciliato in Torre del Greco alla v presso lo studio degli Avv.ti Aliani Luca c.f C.F._2 partita iva , P.IVA_1 Parte_2
partita iva e C.F._3 P.IVA_2 [...]
CP_1 C.F._4 P.IVA_3 dai quali è rapp.to e difeso, disgiuntamente e congiuntamente in virtù di mandato a margine di tale atto, i quali difensori dichiarano ai sensi del secondo comma art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/8495806 o indirizzo di posta elettronica
Email_1 Email_2 così indicati ai sensi e per gli Email_3 effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11 febbraio 2005 n.68
-attore- E Reale Mutua di Ass.ni, (C.F. e P. IVA ), in P.IVA_4 persona del procuratore speciale, dr. , munito Parte_3 dei relativi poteri in forza di scrittur cata dal Notaio dr. di Torino in data 22.10.2008, con n. rep. Per_1
57207/248 . (reg. il 21.11.2008 al n.29599/1t) successivamente modificata con scrittura privata autenticata in data 15.07.2009 rep. 59920/25840 (reg. il 30.07.2009 al n.18988/1t), domiciliato, per la carica, presso la sede legale in Torino, alla Via Corte D'Appello, 11, ed elettivamente in Napoli, alla Via Domenico Fontana 27, is.17/18, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Antonini (CF ), che C.F._5 rappresenta e difende la predetta Società, giusta procura generale alle liti n. 82242 rep. 38263 racc. del 5.06.2017 allegata in copia al presente atto, ma esibita in copia conforme
-convenuta- E
1
-convenuto contumace-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per il mattino del 14/11/2024 (udienza rinviata d'ufficio al 12/12/2024) il sig. e la Controparte_2 in persona de l.r.p.t. al fine Controparte_3 di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti alla propria persona, in qualità di terzo trasportato, in occasione del sinistro avvenuto in Torre Del Greco alla Via Aldo Moro altezza incrocio con Via Ignazio Sorrentino, il giorno 23.09.2021. Instaurato il giudizio si costituiva la sola Controparte_3
impugnando l'avverso atto introdutti
[...] eccependo la improponibilità della domanda. La precedente persona fisica del giudicante, all'esito delle note ex art. 171 ter cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata introitata a sentenza ex art. 189 cpc al 19.6.2025. Orbene, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96). In secondo luogo va dichiarata la contumacia di CP_2
che sebbene ritualmente citato in giudizio
[...] costituito. Nel merito deve evidenziarsi che a fronte della costituzione in mora del 4.9.2023 da parte dell'attore, la Compagnia, in data 7.9.23, comunicava, ex art 148 CdA, allo stesso l'incompletezza della sua richiesta, invitandolo ad integrarla con la trasmissione di documentazione medica attestante l'entità delle lesioni e di certificazione comprovante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale, ciò anche ai fini della nomina di eventuale medico-legale. L'attore, tuttavia, non provvedeva alla trasmissione della documentazione richiesta e tale comportamento omissivo non consentiva la regolare istruzione della posizione;
pertanto la
2 odierna convenuta in data 24.11.2023, comunicava l'impossibilità di formulare una qualsivoglia offerta risarcitoria. Sul punto, come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n.111/2012, ha ha affermato che la richiesta di risarcimento, in caso di danni alla persona causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 209/2005, con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, impedendo il decorso del c.d. spatium deliberandi, di cui all'art.145 del CdA, comporta l'improponibilità della domanda. A ciò deve aggiungersi che tale documentazione doveva essere trasmessa nella fase stragiudiziale. L'art. 145 co. 1 Cod.Ass. stabilisce: “Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”. L'art. 148 co. 2 Cod.Ass. prevede che la richiesta di risarcimento inviata dal danneggiato alla compagnia assicurativa debba essere accompagnata da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
e l'art. 148 co. 5 Cod.Ass. stabilisce:
“In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”. La Corte Costituzionale 111/2012 ha dichiarato “ non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)”, nella parte in cui impone alla richiesta di risarcimento che il danneggiato deve inviare all'assicuratore le “prescrizioni formali” indicate dall'art. 148 Cod.Ass., “… sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, …”; peraltro la stessa Corte Costituzionale, lega le prescrizioni formali imposte alla richiesta di risarcimento, all'obbligo della compagnia assicurativa di proporre congrua offerta una volta ricevuta una richiesta di risarcimento completa (Trib. Napoli n. 13033/2016).
3 Ebbene, nel caso di specie assume immediato rilievo l'eccezione di improponibilità della domanda formulata tempestivamente dalla convenuta – e comunque rilevabile d'ufficio – in relazione alle modalità dell'istanza di risarcimento avanzata alla compagnia prima del giudizio. Nel vigore della disciplina previgente all'attuale codice delle assicurazioni, l'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 stabiliva che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi fosse obbligo di assicurazione a norma della stessa legge, potesse essere proposta solo dopo che fossero decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato avesse chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Rispetto al contenuto di tale missiva, peraltro, la disposizione nulla diceva. Intorno alla norma si era formata una uniforme interpretazione che la riteneva una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, il cui difetto era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salva la preclusione derivante dalla formazione dei giudicato per la mancata impugnazione sul punto. La giurisprudenza, poi, aveva a mano a mano riempito di contenuto la predetta condizione finendo con orientamento largamente condiviso (tanto che poi è stato recepito nella successiva normativa) a esigere che l'istanza di risarcimento fosse congegnata in modo tale da consentire alla compagnia di assicurazioni destinataria della richiesta di valutare gli elementi della sua fondatezza;
così l'inoltro alla compagnia della sola richiesta risarcitoria, priva della documentazione necessaria all'assicuratrice per valutare la fondatezza della domanda, era già nella vigenza del citato articolo 22 ritenuta non sufficiente a costituire in mora la destinataria. Si riteneva inoltre che il rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni non dovesse essere solo formale, ma tale da porre la compagnia in grado di effettuare le dovute valutazioni mediante il tempestivo inoltro della documentazione necessaria e di tutti gli elementi utili a valutare l'opportunità di un accordo al fine di evitare il contenzioso in sede giudiziale. Ed invero, la giurisprudenza della S. C. ha ripetutamente ribadito, in tal senso, che la condizione di procedibilità dell'azione sancita dal menzionato art. 22 persegue lo scopo di informare l'assicuratore del sinistro e della pretesa del danneggiato, affinché possa disporre di uno spatium deliberandi tale da consentirgli di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico (in tal senso cfr. Cass. 26 aprile 2000, n. 5344; 28 marzo 1994, n. 2988; 2 aprile 1980, n. 2133). L'interpretazione maggioritaria considerava anche il contenuto dell'articolo 8, comma 2 del D.P.R. n. 45 del 16 gennaio 1981
4 (“per i sinistri di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge
[si tratta della legge n. 39/77 di conversione del decreto legge n. 857/76] il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata dell'inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto;
deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata dell'inabilità, l'intervenuta guarigione e l'entità del reddito”), norma che aveva «il mero scopo di fornire un ulteriore supporto alla precedente interpretazione dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, attraverso il richiamo ad una disposizione regolamentare che, nell'ipotesi di richiesta risarcitoria di lesioni personali, specifica il necessario contenuto documentale della richiesta stessa».[ così Cass. n.7164/04]. L'indicazione e la certificazione dell'avvenuta guarigione erano prescritte dall'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), che si riferisce ai casi di danni a cose o conseguenti a lesioni guarite entro i quaranta giorni: «La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione»; l'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 16.1.1981 n. 45 recitava, sotto la rubrica «Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno» che «Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose, o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 della legge (26 febbraio 1977, n. 39, N.d.R.), deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento». L'interpretazione combinata delle predette norme aveva orientato la giurisprudenza, anche prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 209/05, a ritenere, perciò, che una richiesta di risarcimento priva dei contenuti idonei a consentire la valutazione da parte della compagnia di assicurazioni non potesse ritenersi idonea a soddisfare la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
5 Orbene, l'articolo 145 del D.L.vo n. 209/05 (superando il vecchio articolo 22 della legge n. 990/69) ha tassativamente previsto che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 o, nel caso di indennizzo diretto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150 del medesimo decreto. L'articolo 148 citato – applicabile quando si intenda agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile – prevede che, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento «deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno», mentre per i sinistri con danni alla persone la stessa deve contenere «l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima». Nel caso di specie le prescrizioni poste dalla norma in commento non sono state, tuttavia, integralmente osservate poiché nella raccomandata in atti sono di fatto elusi i requisiti relativi all'indicazione della documentazione medica con la dichiarazione di avvenuta guarigione. Le predette omissioni appaiono giuridicamente rilevanti, costituendo carenze del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall'ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell'articolo 156, commi 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali (Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 152/2019). All'inosservanza dell'articolo 148 del D.L.vo 269/05 consegue l'improponibilità della domanda giudiziale formulata nei confronti della convenuta. Non emergono dagli atti ragioni “gravi ed eccezionali” che possano indurre questo giudicante a dichiarare compensate le spese, le quali, pertanto, devono seguire la soccombenza (anche a prescindere dalla considerazione che l'attore, non ha aderito
6 all'eccezione di improponibilità). Stante la relativa semplicità della “questione più liquida” e tenuto conto della mancata assunzione della prova orale, non si liquidano spese relative alla fase istruttoria e si applica la riduzione del 50%.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-dichiara la improponibilit oposta da Pt_1
;
[...]
a l'attore al pagamento delle competenze processuali, in favore della che liquida Controparte_3 nell'importo compl ese generali ed IVA e CPA, se dovute. Torre Annunziata, 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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