Sentenza 9 agosto 2002
Massime • 1
L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970, ricostituendo "de iure" il rapporto - da considerare, quindi, come mai risolto - ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente tutte le condizioni preesistenti al licenziamento. Solo se tale adempimento si renda impossibile, per cause non imputabili al datore di lavoro, possono essere adottate quelle modifiche che assicurino comunque il ripristino del rapporto illegittimamente risolto.( Nella specie, il ricorrente, già dipendente di una società con mansioni di addetto alla manutenzione delle batterie, licenziato illegittimamente, era stato riassunto a seguito di sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, e distaccato presso uno stabilimento di una società affiliata alla prima per fornire una consulenza tecnica sulla manutenzione e riparazione di carrelli elevatori; la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo tale distacco senza valutare la esistenza di ragioni che avrebbero impedito la riutilizzazione del lavoratore nel precedente contesto lavorativo, ne' la comparabilità, in termini di condizioni equivalenti ex art. 2103 cod. civ., delle nuove mansioni allo stesso assegnate, ne' l'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificassero il distacco del lavoratore presso altra impresa collegata alla prima.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12126 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCRINO 5, presso lo studio dell'avvocato CARLA EFRATI, rappresentato e difeso dall'avvocato PANFILO DI SILVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CETEAS INDUSTRIALE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 67/99 del Tribunale di PESCARA, depositata il 13/04/99 - R.G.N. 227/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di sentenza di reintegra nel posto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. Ceteas Industriale, AU D'IO veniva invitato dalla medesima società datrice di lavoro ad assumere servizio presso lo stabilimento di Avezzano della società affiliata "Elevar di Dino Di IM".
Tale provvedimento - espressamente qualificato dalla società come "distacco" veniva impugnato dal D'IO con ricorso al Pretore di AR, con il quale veniva invocata la condanna della datrice di lavoro a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate medio termine.
Costituitosi il contraddittorio, resistente la società convenuta, il Pretore adito respingeva la domanda con sentenza del 23 giugno 1998, la quale - ritualmente impugnata dal lavoratore - veniva confermata dal Tribunale di AR con sentenza del 13.4.1999. In ordine alla prima censura mossa dall'appellante alla decisione pretorile nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il suo distacco, stante la sussistenza del persistente interesse della società alla prestazione della propria attività in favore di una diversa società, il Giudice del gravame ne rilevava l'inammissibilità in quanto fondata su una deduzione del tutto nuova, consistente nel fatto che, in base alle sue pregresse mansioni (manutenzione delle batterie) svolte alle dipendenze della Ceteas Industriale, non sarebbe stato in grado di svolgere alcuna qualificata "consulenza tecnica" sulla manutenzione e riparazione dei carrelli elevatori presso la Elevar.
Il Tribunale ritiene inoltre non argomentata la seconda censura mossa alla sentenza pretorile - secondo cui non sussisterebbe il requisito dell'interesse del distaccante, in assenza di collegamento tra le due società. Altrettanto inaccoglibile era poi la censura sotto il profilo della mancanza di consenso del lavoratore al distacco, in quanto non provata la circostanza che il distacco avrebbe realizzato modificazioni apprezzabili delle mansioni cui il D'IO era addetto.
Avverso la sentenza di appello, il D'IO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art 2097 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché insufficiente motivazione - il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha verificato l'esistenza dell'interesse che legittima il ricorso al distacco, ritenendo erroneamente sufficiente il mero collegamento tra le due aziende. Del resto è onere del datore di lavoro provare gli elementi costitutivi del distacco (cita Cass., 11.2.1998, n. 1438). Inoltre nonostante fosse stato dedotto dal ricorrente l'intento del datore di lavoro di sottrarsi alla sentenza del Pretore di Vasto, il Tribunale di AR non aveva affatto trattato l'argomento. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'intento elusivo della società rispetto alla sentenza di reintegra: da una parte ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere presso la società collegata mansioni di "consulenza per l'assistenza tecnica per l'espletamento del servizio di assistenza", dall'altra negando la necessità del consenso del lavoratore al distacco, sul presupposto che nella fattispecie in esame il principio non fosse applicabile trattandosi "di mansioni meramente esecutive di semplice operaio con esperienza lavorativa di un solo armo". In ogni caso, o il D'IO svolgeva mansioni di consulenza - con ciò confermandosi un interesse della società al distacco - ma sarebbe stato necessario il consenso del lavoratore, oppure si trattava di mansioni meramente esecutive e semplici, non richiedenti alcun consenso ma allora difetterebbe prospettato dalla società (necessità di fornire consulenza tecnica).
I due motivi, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La questione portata all'esame di questa Corte riguarda la sentenza del Tribunale di AR affermativa della legittimità e correttezza del provvedimento di distacco del proprio dipendente presso altra impresa, adottato, da parte della società Ceteas, datore di lavoro del ricorrente, in esecuzione dell'ordine di reintegrazione dello stesso dipendente, il cui licenziamento era stato già annullato da una pregressa sentenza del Pretore di Vasto. Si ricava dalla sentenza impugnata che con un primo motivo di censura l'appellante aveva sostenuto - contro la tesi del Primo Giudice - l'insussistenza del requisito indefettibile per la legittimità del distacco, costituito dall'interesse rilevante, concreto e persistente della società Ceteas Industriale alla prestazione della propria attività in favore dell'altra società Elevar di Nino di IM & c.
L'assenza di un tale interesse era stata prospettata dall'appellante sotto due profili: il primo connesso alla circostanza che egli, essendo stato in precedenza addetto alla manutenzione di batterie, non sarebbe stato in grado di fornire alcuna "consulenza tecnica" sulla manutenzione e riparazione di carrelli elevatori presso la società distaccataria.
Questo profilo è stato, peraltro, giudicato inammissibile dal Giudice del gravame in quanto introduceva un tema d'indagine del tutto nuovo, dedotto per la prima volta in secondo grado. Il secondo profilo riguardava l'inesistenza di ogni collegamento tra le due società, ma il Tribunale ha disatteso tale censura osservando come il Pretore aveva accertato che la società Ceteas aveva stipulato con la s.n.c. Elevar un contratto di affiliazione in forza del quale la prima (in qualità di affiliante) aveva ceduto alla seconda (quale affiliata) l'uso del proprio marchio per l'esecuzione di lavori di riparazione e manutenzione di carrelli elevatori da compiersi con i mezzi dell'affiliata, con conseguente ripartizione, tra le due società, dei compensi percepiti, e suo obbligo di fornire all'affiliata la consulenza per l'assistenza tecnica necessaria per l'espletamento del servizio di assistenza. Il secondo motivo di gravarne proposto dal D'IO riguardava l'eccezione - non esaminata dal Pretore - di illegittimità del distacco il quale, in quanto comportante modificazioni rilevanti delle sue originarie mansioni, avrebbe richiesto il suo consenso. Anche questa censura è stata respinta dal Tribunale sia perché il ricorrente non aveva fornito la prova - nemmeno richiesta dallo stesso - circa la rilevanza di dette modificazioni, sia perché, in ogni caso, il consenso del lavoratore non è condizione di validità del distacco nell'ipotesi - come quella presente - di mansioni meramente esecutive.
Ciò premesso in ordine all'iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata rileva questa Corte che essa appare tutto incentrata, esclusivamente, sulla legittimità del provvedimento di distacco adottato dalla società resistente considerato in sè stesso, alla stregua di qualunque altro provvedimento similare intervenuto nel corso di un normale rapporto di lavoro;
provvedimento i cui requisiti di validità sono generalmente quelli presi in considerazione dal Tribunale di AR (sia pure con qualche oscillazione della giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla specifica condizione del consenso del lavoratore distaccato). Quello che difetta nella sentenza impugnata - così come segnalato dal ricorrente nel contesto del primo motivo - è la valutazione del contesto in cui il distacco è stato adottato, quale "risposta" della società datrice di lavoro all'ordine di reintegra pronunziato dal Pretore di Vasto. In sostanza là sentenza non fornisce alcuna soluzione al problema - ineludibile - circa la compatibilità dell'impugnato distacco - pur di per sè valido - a fronte di un ordine giudiziale che imponeva alla società datrice di lavoro di reintegrare il D'IO nel suo originario posto di lavoro, e, dunque, nelle mansioni e luogo di prestazione originario. In altre parole, la sentenza non risponde alla questione, insita nella domanda del ricorrente, se il provvedimento di distacco, pur di per sè valido, non costituisca un mezzo per eludere il comando giudiziale, e, dunque non integri di per sè un inadempimento all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nei termini prescritti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Proprio per una insopprimibile esigenza di effettività dell'ordine giudiziale, non può non sottolinearsi, in via di principio, che, a fronte di un tale obbligo di reintegra, il datore di lavoro è tenuto anzitutto a ripristinare in concreto tutte le condizioni del rapporto di lavoro preesistenti con il dipendente ingiustamente licenziato (per tutte, Cass., 29.5.1995, n. 5993). Solo se questo adempimento non si renda possibile - per cause non imputabili allo stesso datore di lavoro - possono essere adottate quelle modifiche che - pur nel rispetto delle rispettive condizioni di liceità - assicurino comunque il ripristino del rapporto illegittimamente risolto. E che - si badi - non esclude necessariamente che un tale adempimento alternativo possa essere contestuale alla reintegra, come pure affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, solo in parte oscillante sul punto (Cass., 24.11.1993, 11578; Cass. 1.12.1994, 10284; Cass., 2.7.1999, n. 6847:
Cass., 13.3.1997, n. 2229; Cass., 20.2.1999, n. 1461; Cass. 14.10.2000,n. 13727). A tal fine sarà necessario, quindi, un'indagine apposita (nell'evidente rispetto processuale degli oneri e degli adempimenti probatori relativi) sia in ordine: alla esistenza di effettive ragioni che abbiano impedito la riutilizzazione del lavoratore nel medesimo precedente contesto lavorativo, sia la comparabilità - in termini di condizioni equivalenti, nel senso voluto dall'art. 2103 c.c. - delle nuove mansioni assegnate, sia, infine l'esistenza di
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" che giustifichino il trasferimento del lavoratore in una diversa unità produttiva, ovvero il distacco presso altra impresa collegata. Avendo la sentenza impugnata compiuto, solo in parte, una indagine di tale ampiezza, la medesima va annullata, affidandosi, pertanto, ad altro Giudice - indicato nel dispositivo - il compito di provvedere nel rispetto dell'enunciato principio di diritto. Lo stesso Giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2002