Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12126
CASS
Sentenza 9 agosto 2002

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L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970, ricostituendo "de iure" il rapporto - da considerare, quindi, come mai risolto - ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente tutte le condizioni preesistenti al licenziamento. Solo se tale adempimento si renda impossibile, per cause non imputabili al datore di lavoro, possono essere adottate quelle modifiche che assicurino comunque il ripristino del rapporto illegittimamente risolto.( Nella specie, il ricorrente, già dipendente di una società con mansioni di addetto alla manutenzione delle batterie, licenziato illegittimamente, era stato riassunto a seguito di sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, e distaccato presso uno stabilimento di una società affiliata alla prima per fornire una consulenza tecnica sulla manutenzione e riparazione di carrelli elevatori; la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo tale distacco senza valutare la esistenza di ragioni che avrebbero impedito la riutilizzazione del lavoratore nel precedente contesto lavorativo, ne' la comparabilità, in termini di condizioni equivalenti ex art. 2103 cod. civ., delle nuove mansioni allo stesso assegnate, ne' l'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificassero il distacco del lavoratore presso altra impresa collegata alla prima.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12126
    Data del deposito : 9 agosto 2002

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