TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2024, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.842 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 23.06.1986), rappresentato e difeso dalle avv.te Saveria Cusumano e Maria
Adelaide Latella, giusta procura in atti, eleggendo domicilio presso lo studio della prima in Reggio Calabria, alla via Giuseppe Reale n. 50/B, e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'avv. Pietro Agapito, giusta procura in atti, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via Trento n. 57, ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata il 25.11.2024 con le quali le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei Parte_1 confronti di la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario contratto in Villa San Giovanni (RC) in data 08.09.2014;
-considerato che con decreto del 27.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-consideratoche all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, riservando la causa alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San Giovanni (RC) in data 08.09.2014; b) dal matrimonio è nata una IG: (27.02.2016), minorenne;
b) con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 Per_1 Legge 162/2014 sottoscritta in data 22.05.202, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita per separazione consensuale e che, pertanto, non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data 12.04.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata il 25.11.2024 da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Villa San Giovanni (RC) in data 08.09.2014 tra e , il cui Parte_1 Parte_2 atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San
Giovanni (RC), atto n. 39, parte 2, Serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1. Le parti si porteranno mutuo e reciproco rispetto;
2. La casa, sita in Villa San Giovanni (RC), via Corrado Alvaro n. 162, di proprietà della SI.ra , resterà in uso esclusivo della stessa;
Parte_2
3. La IG minore, , viene affidata congiuntamente alla madre e al Persona_2 padre, con collocazione principale presso l'abitazione della SI.ra ; i Parte_2 genitori eserciteranno chiaramente, sulla minore, la loro responsabilità genitoriale con pari diritti e doveri;
4. Il SI. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 con bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra , Banca Monte dei Parte_2
Paschi di Siena, IBAN, [...], una somma pari ad euro
300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento della IG , importo Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5. Per ciò che concerne le c.d. spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, gite, vacanze, attività ludiche/sportive, ecc.) saranno – previo accordo – a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
6. In ragione di quanto stabilito nel decreto Presidenziale n. cron. 1051/2024 del 30.01.2024 RG n. 842/2023 e dei rispettivi impegni lavorativi il SI. Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la IG due pomeriggi a settimana da individuarsi, Per_1 in caso di mancato accordo, nelle giornate di lunedì e venerdì dall'uscita dalla piscina (attualmente ore 16:30) sino alle ore 21:00 (oppure dall'uscita di scuola, o dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico, sino alle ore 21:00) nonché, a week-end alternati, dal venerdì dall'uscita dalla piscina (attualmente ore 16:30) sino alla domenica alle ore 20:00 (oppure dall'uscita di scuola, o dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico, sino alle ore 20:00).
7. Salvo diverso accordo tra le parti, la minore potrà trascorrere le festività natalizie (vigilia e giorno di Natale, ultimo giorno dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania) e pasquali (giorno di Pasqua e giorno di Pasquetta) ad anni alterni con la madre e con il padre. Per ciò che concerne il periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
8. In ragione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali non risulta necessaria alcuna statuizione in merito ad altro tipo di contributo se non quello fissato al punto 4) delle presenti condizioni;
9. Relativamente ai beni mobili, che costituivano l'arredo della casa coniugale, le parti si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria. Le parti dichiarano, infine, di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.
10. Le parti si rilasciano reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità, valido per l'espatrio, anche per la IG minore”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 5.12.24
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.842 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 23.06.1986), rappresentato e difeso dalle avv.te Saveria Cusumano e Maria
Adelaide Latella, giusta procura in atti, eleggendo domicilio presso lo studio della prima in Reggio Calabria, alla via Giuseppe Reale n. 50/B, e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'avv. Pietro Agapito, giusta procura in atti, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via Trento n. 57, ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata il 25.11.2024 con le quali le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei Parte_1 confronti di la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario contratto in Villa San Giovanni (RC) in data 08.09.2014;
-considerato che con decreto del 27.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-consideratoche all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, riservando la causa alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San Giovanni (RC) in data 08.09.2014; b) dal matrimonio è nata una IG: (27.02.2016), minorenne;
b) con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 Per_1 Legge 162/2014 sottoscritta in data 22.05.202, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita per separazione consensuale e che, pertanto, non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data 12.04.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata il 25.11.2024 da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Villa San Giovanni (RC) in data 08.09.2014 tra e , il cui Parte_1 Parte_2 atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San
Giovanni (RC), atto n. 39, parte 2, Serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1. Le parti si porteranno mutuo e reciproco rispetto;
2. La casa, sita in Villa San Giovanni (RC), via Corrado Alvaro n. 162, di proprietà della SI.ra , resterà in uso esclusivo della stessa;
Parte_2
3. La IG minore, , viene affidata congiuntamente alla madre e al Persona_2 padre, con collocazione principale presso l'abitazione della SI.ra ; i Parte_2 genitori eserciteranno chiaramente, sulla minore, la loro responsabilità genitoriale con pari diritti e doveri;
4. Il SI. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 con bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra , Banca Monte dei Parte_2
Paschi di Siena, IBAN, [...], una somma pari ad euro
300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento della IG , importo Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5. Per ciò che concerne le c.d. spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, gite, vacanze, attività ludiche/sportive, ecc.) saranno – previo accordo – a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
6. In ragione di quanto stabilito nel decreto Presidenziale n. cron. 1051/2024 del 30.01.2024 RG n. 842/2023 e dei rispettivi impegni lavorativi il SI. Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la IG due pomeriggi a settimana da individuarsi, Per_1 in caso di mancato accordo, nelle giornate di lunedì e venerdì dall'uscita dalla piscina (attualmente ore 16:30) sino alle ore 21:00 (oppure dall'uscita di scuola, o dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico, sino alle ore 21:00) nonché, a week-end alternati, dal venerdì dall'uscita dalla piscina (attualmente ore 16:30) sino alla domenica alle ore 20:00 (oppure dall'uscita di scuola, o dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico, sino alle ore 20:00).
7. Salvo diverso accordo tra le parti, la minore potrà trascorrere le festività natalizie (vigilia e giorno di Natale, ultimo giorno dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania) e pasquali (giorno di Pasqua e giorno di Pasquetta) ad anni alterni con la madre e con il padre. Per ciò che concerne il periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
8. In ragione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali non risulta necessaria alcuna statuizione in merito ad altro tipo di contributo se non quello fissato al punto 4) delle presenti condizioni;
9. Relativamente ai beni mobili, che costituivano l'arredo della casa coniugale, le parti si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria. Le parti dichiarano, infine, di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.
10. Le parti si rilasciano reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità, valido per l'espatrio, anche per la IG minore”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 5.12.24
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna