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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2438/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 da
, nato a [...], il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura agli atti, dall'avv. Piero Bertorino nello C.F._1
studio in Sassari, via E. Lussu, 9 ove è domiciliato,
e
, nata a [...], il [...], residente in [...] (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa, per procura agli atti, dall'avv. Gabriella Cimatti, nello C.F._2
studio in Forlì, viale G. Matteotti, 115, ove è domiciliata;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Sorso il 06.04.2013, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al nr. 1 parte
II s. A, anno 2013, dalla cui unione nascevano (Sassari il 29.10.2014) e (Sassari il Per_1 Per_2
02.12.2017), hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata omologata nell'ambito del procedimento n° 1725/2022 R.G., con decreto del
05.12.2022 alle condizioni concordate ivi contenute. Hanno rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza né, allo stato, si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, alle condizioni di seguito riassunte e contenute nel ricorso introduttivo che si richiama integralmente:
“ 1) relativamente alla casa coniugale, sita in Sorso viale Cottoni 73, [di proprietà della madre del
sig. ma assegnata in sede di separazione alla sig.ra fino a reperimento di altra soluzione Pt_1 Pt_2
abitativa], si osserva come la medesima si sia trasferita in altro immobile in Sorso alla via Azuni 26 in
cui abita unitamente alle figlie;
2) le figlie minori rimarranno affidate ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità
genitoriale da parte di entrambi e collocazione presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per
le figlie continueranno a essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni;
3) il sig. terrà presso di sé le figlie due weekend al mese alternati dal venerdì sera alla domenica Pt_1
sera, inoltre nelle settimane in cui non trascorrerà con le figlie il weekend, potrà tenerle presso di sé
tre pomeriggi a settimana, mentre quando le terrà i weekend i pomeriggi saranno due. I genitori si
impegnano a rispettare gli impegni scoltastici ed extrascolastici delle minori durante i periodi di
pagina 2 di 4 permanenza presso di loro. Il sig. invierà alla sig. , entro la prima settimana di ogni Pt_1 Pt_2
mese, il calendario dei turni di lavoro della intera mensilità al fine di concordare le visite;
4) eventuali ponti scolastici verranno ripartiti i modo che ciascun genitore trascorra un ugual numero
di giorni con le figlie. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie sette giorni consecutivi
nelle festività natalizie ad anni alterni in coincidenza con Natale o col Capodanno oltre a Pasqua e
Pasquetta a giorni alterni;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con entrambi i genitori un
periodo di 20 giorni di cui almeno 10 giorni anche non consecutivi durante le ferie del genitore da
comunicarsi entro il 30 giugno;
5) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre entro il 5 del mese la Pt_1
somma di €. 750,00 oltre a rivalutazione. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre mentre
la detrazione fiscale Irpef sarà ripartita al 50%; con partecipazione al 50% delle spese straordinarie
secondo Protocollo CNF;
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a ogni
richiesta di assegno divorzile;
7) i coniugi prestano l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli delle figlie
minori;
8) spese del giudizio compensate tra le parti”.
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 22.11.2022 ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 3 di 4 contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole, nel suo esclusivo interesse, e i rapporti economici, con condizioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Sorso il 06.04.2013, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al nr. 1 parte
II s. A, anno 2013, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorso alle trascrizioni di legge;
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 27.03.2025;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 26.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 da
, nato a [...], il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura agli atti, dall'avv. Piero Bertorino nello C.F._1
studio in Sassari, via E. Lussu, 9 ove è domiciliato,
e
, nata a [...], il [...], residente in [...] (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa, per procura agli atti, dall'avv. Gabriella Cimatti, nello C.F._2
studio in Forlì, viale G. Matteotti, 115, ove è domiciliata;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Sorso il 06.04.2013, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al nr. 1 parte
II s. A, anno 2013, dalla cui unione nascevano (Sassari il 29.10.2014) e (Sassari il Per_1 Per_2
02.12.2017), hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata omologata nell'ambito del procedimento n° 1725/2022 R.G., con decreto del
05.12.2022 alle condizioni concordate ivi contenute. Hanno rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza né, allo stato, si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, alle condizioni di seguito riassunte e contenute nel ricorso introduttivo che si richiama integralmente:
“ 1) relativamente alla casa coniugale, sita in Sorso viale Cottoni 73, [di proprietà della madre del
sig. ma assegnata in sede di separazione alla sig.ra fino a reperimento di altra soluzione Pt_1 Pt_2
abitativa], si osserva come la medesima si sia trasferita in altro immobile in Sorso alla via Azuni 26 in
cui abita unitamente alle figlie;
2) le figlie minori rimarranno affidate ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità
genitoriale da parte di entrambi e collocazione presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per
le figlie continueranno a essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni;
3) il sig. terrà presso di sé le figlie due weekend al mese alternati dal venerdì sera alla domenica Pt_1
sera, inoltre nelle settimane in cui non trascorrerà con le figlie il weekend, potrà tenerle presso di sé
tre pomeriggi a settimana, mentre quando le terrà i weekend i pomeriggi saranno due. I genitori si
impegnano a rispettare gli impegni scoltastici ed extrascolastici delle minori durante i periodi di
pagina 2 di 4 permanenza presso di loro. Il sig. invierà alla sig. , entro la prima settimana di ogni Pt_1 Pt_2
mese, il calendario dei turni di lavoro della intera mensilità al fine di concordare le visite;
4) eventuali ponti scolastici verranno ripartiti i modo che ciascun genitore trascorra un ugual numero
di giorni con le figlie. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie sette giorni consecutivi
nelle festività natalizie ad anni alterni in coincidenza con Natale o col Capodanno oltre a Pasqua e
Pasquetta a giorni alterni;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con entrambi i genitori un
periodo di 20 giorni di cui almeno 10 giorni anche non consecutivi durante le ferie del genitore da
comunicarsi entro il 30 giugno;
5) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre entro il 5 del mese la Pt_1
somma di €. 750,00 oltre a rivalutazione. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre mentre
la detrazione fiscale Irpef sarà ripartita al 50%; con partecipazione al 50% delle spese straordinarie
secondo Protocollo CNF;
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a ogni
richiesta di assegno divorzile;
7) i coniugi prestano l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli delle figlie
minori;
8) spese del giudizio compensate tra le parti”.
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 22.11.2022 ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 3 di 4 contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole, nel suo esclusivo interesse, e i rapporti economici, con condizioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Sorso il 06.04.2013, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al nr. 1 parte
II s. A, anno 2013, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorso alle trascrizioni di legge;
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 27.03.2025;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 26.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4