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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3402/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 7356/2019, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
nata a [...] il [...] residente in [...]alla Parte_1
Via Gaeta n. 12, elett.te dom.ta nello studio dell'Avv. Cesare Soriano, sito in Caserta, alla Via Renella n. 32, E
in persona del suo legale rappresentante p.t.; rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti dall' avv. Luca Cuzzupoli, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Itala de Benedictis, Davide Catalano e Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.5.2023, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 14.2.2019, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 7356/19), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, integrate le operazioni peritali, depositata la ctu, all'esito dell'udienza del 25.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.4.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 10.5.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il
1 termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 31.5.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui è affetta la ricorrente, omettendo inoltre di somministrare i test funzionali necessari a comprendere il grado di indipendenza della perizianda. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un diverso ctu. Il consulente all'esisto della visita peritale e valutata la documentazione versata in atti (cfr. relazione peritale), ha ritenuto che la perizianda sia affetta da: “1) Esiti di emicolectomia destra per adenocarcinoma del colon e successiva chemioterapia, in attuale follow-up negativo (pT2pN1bG2). 2) Ipertensione arteriosa. 3) Bronchite cronica. 4) Obesità moderata con complicanze artrosiche;
5) Polineuropatia sensitivo-motoria. 6) Remota isteroanessiectomia totale per patologia benigna”. Invero, il CTU dopo la compiuta analisi della documentazione agli atti e la descrizione delle condizioni della paziente, pur riconoscendo il 100% di invalidità non ha riscontrato la presenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento affermando: “Per quanto attiene la richiesta del ricorrente del riconoscimento del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento, è necessario rappresentare come esso segue al soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti previsti dalla norma vigente, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi quali atti primari quotidiani (cura del sé, alimentazione, terapie farmacologiche, ecc.). Nel caso di specie l'Istante presenta un insieme patologico, in parte remoto e stabilizzato, che sul piano funzionale non rende necessaria un'assistenza continua ai fini di compiere gli atti quotidiani della vita, né si concretizza l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
pertanto, i requisiti sanitari ai fini del suddetto riconoscimento non risultano soddisfatti”.
2 Il consulente ha, dunque, chiarito come le patologie da cui è affetta la ricorrente, seppur gravi, non siano idonee ad incidere sulla capacità di deambulare e di svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana. Ha pertanto concluso ritendendo che “è possibile inquadrare la stessa quale Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100%, in assenza dei requisiti sanitari ai fini dell'Indennità di Accompagnamento”. Giova rimarcare, a questo punto, che il riconoscimento del 100% di invalidità non implica il diritto automatico alla concessione dell'indennità di accompagnamento, poiché tale indennità spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del 27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa. L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. L'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute). Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la
3 qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato. Allo stato dell'obiettività clinica riscontrata in fase di ATPO e alla luce della documentazione successiva prodotta nella presente sede non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le contestazioni proposte appaiono, dunque, inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale. In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. L'opposizione va, dunque, rigettata. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. att. Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) pone le spese di Ctu a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 25.2.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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