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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2627 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 03.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.07.1990) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto
MA presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Vico Posta 1/A, ha eletto domicilio e
(cod. fisc.: nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
il 05.02.1992), rappresentata e difesa dall'avv. Maricetta Pintacuda, giusta procura in atti, presso il cui studio in AF (AG), alla via Pezzalonga n. 43/A ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in AF (AG) il
07.09.2019 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 03.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 03.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in AF (AG) il 07.09.2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 39/2025 pubbl. il
12.02.2025, regolarmente comunicata al P.M. in data 12.02.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà
a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
24.09.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AF (AG) il 07.09.2019 tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AF (AG), parte II, serie A, n.31, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2. Entrambi i coniugi, nel caso in cui la casa coniugale non sia stata ancora venduta, concordano di vendere la casa coniugale sita in Reggio Calabria via
Feudo n. 9 bis per il prezzo minimo di €. 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) e che con il prezzo riscosso provvederanno all'estinzione del mutuo pagando l'importo residuo in misura del 50% ciascuno e con ripartizione dell'eventuale resto tra entrambi i coniugi in parti uguali;
3. Entrambi i coniugi concordano che fino alla vendita della casa coniugale, la stessa continuerà ad essere abitata dal sig. al quale Parte_1 spetteranno, pertanto, l'esclusivo pagamento delle spese ordinarie dell'immobile, fermo restando il diritto della sig.ra di Controparte_1 accesso all'immobile, ed entrambi i coniugi continueranno al pagamento del mutuo in misura dl 50% ciascuno;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AF (AG) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7.11.25
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Valeria Marchese
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2627 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 03.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.07.1990) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto
MA presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Vico Posta 1/A, ha eletto domicilio e
(cod. fisc.: nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
il 05.02.1992), rappresentata e difesa dall'avv. Maricetta Pintacuda, giusta procura in atti, presso il cui studio in AF (AG), alla via Pezzalonga n. 43/A ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in AF (AG) il
07.09.2019 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 03.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 03.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in AF (AG) il 07.09.2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 39/2025 pubbl. il
12.02.2025, regolarmente comunicata al P.M. in data 12.02.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà
a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
24.09.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AF (AG) il 07.09.2019 tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AF (AG), parte II, serie A, n.31, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2. Entrambi i coniugi, nel caso in cui la casa coniugale non sia stata ancora venduta, concordano di vendere la casa coniugale sita in Reggio Calabria via
Feudo n. 9 bis per il prezzo minimo di €. 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) e che con il prezzo riscosso provvederanno all'estinzione del mutuo pagando l'importo residuo in misura del 50% ciascuno e con ripartizione dell'eventuale resto tra entrambi i coniugi in parti uguali;
3. Entrambi i coniugi concordano che fino alla vendita della casa coniugale, la stessa continuerà ad essere abitata dal sig. al quale Parte_1 spetteranno, pertanto, l'esclusivo pagamento delle spese ordinarie dell'immobile, fermo restando il diritto della sig.ra di Controparte_1 accesso all'immobile, ed entrambi i coniugi continueranno al pagamento del mutuo in misura dl 50% ciascuno;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AF (AG) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7.11.25
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Valeria Marchese
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna