Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2023
Decreto decisorio 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 16/12/2021, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2021
N. 00192/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Dall'Aglio, Marcello Spaggiari, con domicilio eletto presso lo studio Simone Dall'Aglio in PA, Piazzale della Macina 3;
contro
Comune di Neviano degli Arduini, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ordinanza sindacale n. -OMISSIS-del 25/06/2020 per rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 12/5/2021:
annullamento dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, in parte qua, per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, essendovi stata un mera istanza di rinvio delle operazioni da parte dei comodatari, il prospettato periculum non appare porsi in termini di imminente irreparabilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di PA (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Buonauro | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.