Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 100 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco CORRA'
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Angela FLORIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
“Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate condizioni:
1) darsi atto che non sussistono i presupposti per disporre il versamento di contributi di mantenimento in favore dei figli, essendo entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2) darsi atto che non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale od il versamento di contributi di mantenimento in favore di uno dei coniugi,
disponendo entrambi di una propria abitazione e di adeguati redditi propri e comunque avendo rinunciato entrambi ad ogni domanda a riguardo;
3) darsi atto che, d'accordo con il marito, la moglie si è allontanata dalla casa familiare portando con sé i suoi beni ed effetti personali mentre il marito resterà ad abitare presso la casa coniugale, bene personale di sua esclusiva proprietà, liberi i figli di stabilire la loro residenza dove meglio riterranno;
4) darsi atto che, al fine di definire l'assetto patrimoniale vigente e di dividere in sede di separazione dei coniugi i beni acquistati in comunione legale:
A) la sig.ra si impegna a trasferire al marito , che si Controparte_1 Parte_1
impegna ad accettare, la piena proprietà indivisa per la sua quota di ½ delle seguenti unità immobiliari:
1. al C.F. in Comune di Vicenza, Fg.73, m.n.278 sub 4, cat.A/4, Cl.6, vani 3, r.c. €
151,84;
2. al C.F. in Comune di Vicenza, Fg.73, m.n.278 sub 5, cat.C/2, Cl.1, 60 mq, r.c. €
117,75;
B) il sig. si impegna a trasferire alla moglie che si Parte_1 Controparte_1
impegna ad accettare, la piena proprietà indivisa per la sua quota di ½ delle seguenti unità immobiliari:
1.al C.F. in Comune di Sandrigo, Fg.12, m.n.
1.010 sub 42, cat. A/2, Cl.3, vani 3, r.c. €
286,63;
2.al C.F. in Comune di Sandrigo, Fg.12, m.n.
1.010 sub 49, cat. C/6, Cl.2, sup. 17 mq,
r.c. € 36,88;
Il tutto mediante atto notarile da stipularsi a ministero del notaio concordemente prescelto entro 30 giorni dall'udienza presidenziale con partecipazione alle spese da parte di ciascun condividente in proporzione del valore del bene rispettivamente ceduto.
5) darsi atto che, sempre al fine di definire l'assetto patrimoniale vigente e di dividere in sede di separazione dei coniugi i beni acquistati in comunione legale secondo gli accordi assunti al deposito del presente ricorso, i coniugi, entro 30 giorni dall'udienza presidenziale:
a) estingueranno i rapporti bancari e finanziari cointestati e scioglieranno la comunione su arredi e corredi della casa coniugale acquistati durante il matrimonio con assegnazione alla sig.ra di euro 90.000,00 ed al sig. Controparte_1 Parte_1
del resto;
per l'effetto la sig.ra diventerà unica proprietaria della somma di € CP_1
90.000 mentre il sig. diventerà unico proprietario del rimanente saldo dei Pt_1
rapporti bancari e finanziari cointestati e degli arredi e corredi della casa coniugale.
b) scioglieranno la comunione sui beni mobili registrati acquistati durante il matrimonio assegnando in piena ed esclusiva proprietà di ciascuno quelli in uso, ovverosia alla sig.ra l'autovettura targata FN354YK, ed al sig. le Controparte_1 Parte_1
autovetture targate FA500AA e FV340MC, fermo restando che la prima rimarrà in uso al figlio . Per_1
Il tutto con impegno reciproco a prestarsi a semplice richiesta alle sottoscrizioni necessarie ad effettuare volture e pratiche amministrative;
d) ciascun coniuge si è già dotato di un proprio conto corrente le cui giacenze, per comune volontà delle parti, rimarranno in sua esclusiva proprietà;
e) fino alla chiusura del conto corrente comune le parti si obbligano a non effettuare prelievi dallo stesso, se non legati alla gestione delle comuni proprietà, e a farvi confluire i canoni di locazione e le spese dell'appartamento di Vicenza e di quello di
Sandrigo di comune proprietà;
f) alla chiusura del conto, se anteriore alla formalizzazione dei trasferimenti immobiliari,
ciascuna parte farà confluire nel proprio conto canoni e spese relative all'appartamento a ciascuno assegnato.
g) spese legali compensate.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le predette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile,
pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n.47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n.154”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 12/06/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 12/06/1993 con atto trascritto al n.
[...]
186, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo