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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Adempimento contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 15.7.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3344 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rizzi, Parte_1
con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ranieri,
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA CONTUMACE
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. introduttivo del giudizio, depositato il 6.9.2023 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, lo ha quivi convenuto la , deducendo quanto Pt_1 Controparte_1
segue.
Era proprietario dell'autovettura GE AN targata
FZ933XK, acquistata nuova da rivenditore concessionario il
19.10.2020. Il 21.10.2020 ha aderito a polizza collettiva DEALER
MULTIMARCA BASIC SLIM n. 40032433003550 offerta dalla
[...]
a garanzia dei rischi di incendio, furto e CP_1
inconvenienti da furto, mediante convenzione con essa stipulata dalla Il giorno 5.10.2022 detta auto è stata Controparte_2
oggetto di furto. Il 2.3.2023 la compagnia convenuta ha ritenuto di indennizzare il sinistro mediante pagamento in favore del ricorrente della somma di € 24.400,00, inferiore rispetto a quella di € 43.000,00 dallo ritenuta invece dovutagli a Pt_1
norma di polizza, in misura pari al prezzo di acquisto della vettura. Appreso poi che la liquidazione del pieno indennizzo da parte della Compagnia era subordinata alla condizione che l'assicurato avesse acquistato altro veicolo di valore pari a quello andato rubato dallo stesso rivenditore convenzionato, il ricorrente ha provveduto a tanto, trasmettendo alla Compagnia la
2 relativa fattura. E però, ad integrazione dell'indennizzo già
riconosciutogli, ha di seguito ricevuto, anziché la somma di €
18.600,00 che si aspettava, la minore somma di € 6.100,00. In
risposta alle sue rimostranze, l'Assicurazione ha quindi giustificato tale minore entità del pagamento eseguito,
evidenziando: <
indennizzato il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, esposto sul listino "quattroruote Infocar". I 24 mesi di deroga al degrado ci risultano infatti trascorsi: data prima immatricolazione 07/2020, data furto 10/2022>>. Senonché il richiamo della data di immatricolazione quale dies a quo del tempo di esclusione del degrado non trova riscontro nelle condizioni generali di assicurazione in essere fra le parti, in forza delle quali, e in particolare dell'art. 4.6.1, lett. a),
< senza Pt_2
ritrovamento del mezzo, avvenuto entro 24 mesi dalla data di decorrenza del Certificato di Assicurazione per i veicoli definiti Nuovi e per i veicoli definiti Usati purché acquistati dall'Assicurato entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la è tenuta ad indennizzare CP_3
l'ammontare del danno totale senza alcuno scoperto qualora l'assicurato riacquisti un altro veicolo presso il medesimo Ente
di Vendita fornitore di quello oggetto del sinistro>>. Poiché
tutte tali condizioni sono nella specie soddisfatte, lo Pt_1
ha pertanto ragione di pretendere il pagamento, ad ulteriore integrazione dell'indennizzo già erogatogli, della residua somma
3 di € 12.500,00. Nessun esito ha dato il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010 che lo ha Pt_1
previamente esperito e al quale la Compagnia non ha inteso partecipare.
Al pagamento in suo favore della predetta somma di € 12.500,00
il ricorrente chiede dunque condannarsi la Controparte_1
<
rivalutata dalla maturazione al soddisfo ... oltre al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale parziale della convenuta compagnia, da quantificare in via equitativa.
La resiste con comparsa di risposta Controparte_1
tempestivamente depositata il 2.11.2023.
All'udienza del 15.12.2023, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, lo ha ritualmente Pt_1
richiesto, e ottenuto, concedersi i termini di cui all'art. 281
duodecies, co. 4, c.p.c.; e, con la memoria tempestivamente depositata in ossequio al primo di tali termini, ha quindi precisato di avere fatto erroneo riferimento nell'atto introduttivo ad una versione delle c.g.a., prodotta a corredo del ricorso, diversa da quella effettivamente richiamata nella polizza a cui ha aderito e in realtà operanti nella specie, che ha versato in atti in allegato alla stessa memoria istruttoria,
dalla quale differisce anche la versione, diversa anche dalla prima depositata dal ricorrente, a cui è fatto riferimento dalla
Compagnia nella comparsa con cui si è costituita in giudizio e con questa offerta in comunicazione.
4 L'Assicurazione si è del tutto astenuta dal depositare le memorie di cui al quarto comma dell'art. 281 sexies c.p.c., salvo a così
testualmente dedurre con le note di trattazione scritta successivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 10.7.2024:
<
sottoscritto e dunque privo di efficacia probatoria, che non modifica comunque i termini della controversia>>.
Ora, il predetto <>, bensì privo di sottoscrizione del ricorrente, ma essendo questo l'unico a dover sottoscrivere, è stato depositato dal ricorrente medesimo fin dalla iscrizione della causa a ruolo, sicché tale, peraltro del tutto generica, contestazione è tardiva e priva di ogni valore,
dacché: da un lato, si erano ormai prodotti gli effetti del mancato disconoscimento della conformità all'originale del documento prodotto in copia informatica ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., che la Compagnia avrebbe dovuto specificamente formulare con la prima difesa utile e quindi con la comparsa di risposta (v. Cass.
6.2.2019 n. 3540 ex multis), con la quale non ha invece disconosciuto la conformità
all'originale né sotto alcun profilo contestato alcuno dei documenti allegati al ricorso introduttivo;
dall'altro lato, è
inveterata massima della Suprema Corte che <
giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione>> (v.
Cass. 29.11.2018 n. 30948).
D'altro canto, le difese svolte dalla danno Controparte_1
5 per presupposto che lo ha con il modulo in questione, Pt_1
datato 21.10.2020, in tale data aderito alla polizza collettiva ivi indicata;
e le c.g.a. ivi espressamente ed esclusivamente richiamate, operanti dunque nel rapporto fra le parti, sono quelle riportate nel <>.
Questa è esattamente la versione delle c.g.a. ritualmente prodotta in giudizio dal ricorrente in allegato alla memoria istruttoria depositata il 13.3.2024, in ossequio al primo dei termini assegnati ex art. 281 duodecies c.p.c., in copia informatica, la cui conformità all'originale la Compagnia non ha contestato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719
c.c.: ciò avrebbe dovuto fare a pena di decadenza con la memoria istruttoria di cui al secondo termine ex art. 281 duodecies c.p.c., che essa si è invece astenuta dal depositare.
È dunque a tenore delle previsioni di detta versione delle c.g.a.
che va esaminata e risolta la questione di interpretazione del contratto inter partes, della cui validità ed efficacia al momento del sinistro non è questione, che come sopra esaurisce la materia del contendere.
Ebbene, nella formulazione delle c.g.a. di cui a tale versione,
stabiliscono gli art.
4.5.1 e 4.6.1, lett. a), che, nella ipotesi della liquidazione di danno totale di veicolo nuovo, di cui nella specie è incontroverso che si tratti, l'assicurato ha diritto ad essere indennizzato in forma specifica, rapportandosi l'indennizzo al <> - nel Glossario che precede le c.g.a. costituendone parte integrante definito quale <
6 di acquisto del veicolo riportato sulla fattura di acquisto e sul Certificato Identificativo>>, che nella specie è documentato e incontroverso essere pari ad € 43.000,00 – senza applicazione di scoperto ove lo stesso <
il medesimo Ente di Vendita fornitore di quello oggetto del sinistro>>, allorché il sinistro avvenga <
data di decorrenza del Certificato di Assicurazione>>.
Nel caso del presente giudizio: è documentato e incontroverso che la copertura assicurativa decorreva dal 21.10.2020; è
incontroverso che il sinistro, cioè il furto di cui l'automezzo dello è stato oggetto, è avvenuto il 5.10.2022 e quindi Pt_1
<
Assicurazione>>; è parimenti documentato e non contestato che,
a seguito del furto, lo ha acquistato, il 14.3.2023, dallo Pt_1
stesso rivenditore dal quale aveva acquistato il veicolo andato poi rubato, altro veicolo nuovo, allo stesso prezzo di €
43.000,00.
Consegue che il ricorrente ha in effetti diritto, in forza della polizza inter partes, ad essere indennizzato, per la perdita del primo automezzo, nella misura della complessiva somma di €
43.000,00, in conto alla quale ha ricevuto la minore somma di €
30.500,00; cosicché la Compagnia va condannata a pagare in suo favore la residua somma di € 12.500,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova
7 contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n.
19499), maturati e a maturare dalla data del 19.4.2023, alla quale la stessa Assicurazione ha documentato di avere solo parzialmente integrato il primo pagamento, fino all'effettivo soddisfo, tanto valendo a soddisfare la domanda dell'attore di risarcimento di danni.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sulla convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi anticipatario, con una maggiorazione di € 2.000,00, quale somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità della resistenza opposta dalla convenuta medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede,
rigettata o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 12.500,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare le spese di causa in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Nicola Rizzi, che si liquidano nella
8 complessiva somma di € 5.782,00, di cui € 264,00 per gli esborsi documentati ed € 5.518,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 2.000,00 a norma dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 12.11.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 15.7.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3344 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rizzi, Parte_1
con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ranieri,
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA CONTUMACE
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. introduttivo del giudizio, depositato il 6.9.2023 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, lo ha quivi convenuto la , deducendo quanto Pt_1 Controparte_1
segue.
Era proprietario dell'autovettura GE AN targata
FZ933XK, acquistata nuova da rivenditore concessionario il
19.10.2020. Il 21.10.2020 ha aderito a polizza collettiva DEALER
MULTIMARCA BASIC SLIM n. 40032433003550 offerta dalla
[...]
a garanzia dei rischi di incendio, furto e CP_1
inconvenienti da furto, mediante convenzione con essa stipulata dalla Il giorno 5.10.2022 detta auto è stata Controparte_2
oggetto di furto. Il 2.3.2023 la compagnia convenuta ha ritenuto di indennizzare il sinistro mediante pagamento in favore del ricorrente della somma di € 24.400,00, inferiore rispetto a quella di € 43.000,00 dallo ritenuta invece dovutagli a Pt_1
norma di polizza, in misura pari al prezzo di acquisto della vettura. Appreso poi che la liquidazione del pieno indennizzo da parte della Compagnia era subordinata alla condizione che l'assicurato avesse acquistato altro veicolo di valore pari a quello andato rubato dallo stesso rivenditore convenzionato, il ricorrente ha provveduto a tanto, trasmettendo alla Compagnia la
2 relativa fattura. E però, ad integrazione dell'indennizzo già
riconosciutogli, ha di seguito ricevuto, anziché la somma di €
18.600,00 che si aspettava, la minore somma di € 6.100,00. In
risposta alle sue rimostranze, l'Assicurazione ha quindi giustificato tale minore entità del pagamento eseguito,
evidenziando: <
indennizzato il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, esposto sul listino "quattroruote Infocar". I 24 mesi di deroga al degrado ci risultano infatti trascorsi: data prima immatricolazione 07/2020, data furto 10/2022>>. Senonché il richiamo della data di immatricolazione quale dies a quo del tempo di esclusione del degrado non trova riscontro nelle condizioni generali di assicurazione in essere fra le parti, in forza delle quali, e in particolare dell'art. 4.6.1, lett. a),
< senza Pt_2
ritrovamento del mezzo, avvenuto entro 24 mesi dalla data di decorrenza del Certificato di Assicurazione per i veicoli definiti Nuovi e per i veicoli definiti Usati purché acquistati dall'Assicurato entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la è tenuta ad indennizzare CP_3
l'ammontare del danno totale senza alcuno scoperto qualora l'assicurato riacquisti un altro veicolo presso il medesimo Ente
di Vendita fornitore di quello oggetto del sinistro>>. Poiché
tutte tali condizioni sono nella specie soddisfatte, lo Pt_1
ha pertanto ragione di pretendere il pagamento, ad ulteriore integrazione dell'indennizzo già erogatogli, della residua somma
3 di € 12.500,00. Nessun esito ha dato il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010 che lo ha Pt_1
previamente esperito e al quale la Compagnia non ha inteso partecipare.
Al pagamento in suo favore della predetta somma di € 12.500,00
il ricorrente chiede dunque condannarsi la Controparte_1
<
rivalutata dalla maturazione al soddisfo ... oltre al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale parziale della convenuta compagnia, da quantificare in via equitativa.
La resiste con comparsa di risposta Controparte_1
tempestivamente depositata il 2.11.2023.
All'udienza del 15.12.2023, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, lo ha ritualmente Pt_1
richiesto, e ottenuto, concedersi i termini di cui all'art. 281
duodecies, co. 4, c.p.c.; e, con la memoria tempestivamente depositata in ossequio al primo di tali termini, ha quindi precisato di avere fatto erroneo riferimento nell'atto introduttivo ad una versione delle c.g.a., prodotta a corredo del ricorso, diversa da quella effettivamente richiamata nella polizza a cui ha aderito e in realtà operanti nella specie, che ha versato in atti in allegato alla stessa memoria istruttoria,
dalla quale differisce anche la versione, diversa anche dalla prima depositata dal ricorrente, a cui è fatto riferimento dalla
Compagnia nella comparsa con cui si è costituita in giudizio e con questa offerta in comunicazione.
4 L'Assicurazione si è del tutto astenuta dal depositare le memorie di cui al quarto comma dell'art. 281 sexies c.p.c., salvo a così
testualmente dedurre con le note di trattazione scritta successivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 10.7.2024:
<
sottoscritto e dunque privo di efficacia probatoria, che non modifica comunque i termini della controversia>>.
Ora, il predetto <>, bensì privo di sottoscrizione del ricorrente, ma essendo questo l'unico a dover sottoscrivere, è stato depositato dal ricorrente medesimo fin dalla iscrizione della causa a ruolo, sicché tale, peraltro del tutto generica, contestazione è tardiva e priva di ogni valore,
dacché: da un lato, si erano ormai prodotti gli effetti del mancato disconoscimento della conformità all'originale del documento prodotto in copia informatica ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., che la Compagnia avrebbe dovuto specificamente formulare con la prima difesa utile e quindi con la comparsa di risposta (v. Cass.
6.2.2019 n. 3540 ex multis), con la quale non ha invece disconosciuto la conformità
all'originale né sotto alcun profilo contestato alcuno dei documenti allegati al ricorso introduttivo;
dall'altro lato, è
inveterata massima della Suprema Corte che <
giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione>> (v.
Cass. 29.11.2018 n. 30948).
D'altro canto, le difese svolte dalla danno Controparte_1
5 per presupposto che lo ha con il modulo in questione, Pt_1
datato 21.10.2020, in tale data aderito alla polizza collettiva ivi indicata;
e le c.g.a. ivi espressamente ed esclusivamente richiamate, operanti dunque nel rapporto fra le parti, sono quelle riportate nel <>.
Questa è esattamente la versione delle c.g.a. ritualmente prodotta in giudizio dal ricorrente in allegato alla memoria istruttoria depositata il 13.3.2024, in ossequio al primo dei termini assegnati ex art. 281 duodecies c.p.c., in copia informatica, la cui conformità all'originale la Compagnia non ha contestato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719
c.c.: ciò avrebbe dovuto fare a pena di decadenza con la memoria istruttoria di cui al secondo termine ex art. 281 duodecies c.p.c., che essa si è invece astenuta dal depositare.
È dunque a tenore delle previsioni di detta versione delle c.g.a.
che va esaminata e risolta la questione di interpretazione del contratto inter partes, della cui validità ed efficacia al momento del sinistro non è questione, che come sopra esaurisce la materia del contendere.
Ebbene, nella formulazione delle c.g.a. di cui a tale versione,
stabiliscono gli art.
4.5.1 e 4.6.1, lett. a), che, nella ipotesi della liquidazione di danno totale di veicolo nuovo, di cui nella specie è incontroverso che si tratti, l'assicurato ha diritto ad essere indennizzato in forma specifica, rapportandosi l'indennizzo al <> - nel Glossario che precede le c.g.a. costituendone parte integrante definito quale <
6 di acquisto del veicolo riportato sulla fattura di acquisto e sul Certificato Identificativo>>, che nella specie è documentato e incontroverso essere pari ad € 43.000,00 – senza applicazione di scoperto ove lo stesso <
il medesimo Ente di Vendita fornitore di quello oggetto del sinistro>>, allorché il sinistro avvenga <
data di decorrenza del Certificato di Assicurazione>>.
Nel caso del presente giudizio: è documentato e incontroverso che la copertura assicurativa decorreva dal 21.10.2020; è
incontroverso che il sinistro, cioè il furto di cui l'automezzo dello è stato oggetto, è avvenuto il 5.10.2022 e quindi Pt_1
<
Assicurazione>>; è parimenti documentato e non contestato che,
a seguito del furto, lo ha acquistato, il 14.3.2023, dallo Pt_1
stesso rivenditore dal quale aveva acquistato il veicolo andato poi rubato, altro veicolo nuovo, allo stesso prezzo di €
43.000,00.
Consegue che il ricorrente ha in effetti diritto, in forza della polizza inter partes, ad essere indennizzato, per la perdita del primo automezzo, nella misura della complessiva somma di €
43.000,00, in conto alla quale ha ricevuto la minore somma di €
30.500,00; cosicché la Compagnia va condannata a pagare in suo favore la residua somma di € 12.500,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova
7 contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n.
19499), maturati e a maturare dalla data del 19.4.2023, alla quale la stessa Assicurazione ha documentato di avere solo parzialmente integrato il primo pagamento, fino all'effettivo soddisfo, tanto valendo a soddisfare la domanda dell'attore di risarcimento di danni.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sulla convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi anticipatario, con una maggiorazione di € 2.000,00, quale somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità della resistenza opposta dalla convenuta medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede,
rigettata o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 12.500,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare le spese di causa in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Nicola Rizzi, che si liquidano nella
8 complessiva somma di € 5.782,00, di cui € 264,00 per gli esborsi documentati ed € 5.518,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 2.000,00 a norma dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 12.11.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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