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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 15168/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, consensualizzata all'udienza del 22.04.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] codice fiscale: CodiceFiscale_1 cittadina italiana formalmente residente in [...] con l'Avv. Valentina Ferri presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] codice fiscale CodiceFiscale_2 cittadino italiano residente a [...] con l'Avv. Luigi Carlo Cardillo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NC (EN), il 16/09/2023
(anno 2023, atto n. 36, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 9125/2024 pubblicata il 22.10.2024
(passata in giudicato il 22.10.2024, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con note congiunte personalmente sottoscritte e depositate entro il termine concesso del 23.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1
ordinando al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine Pt_2 dell'atto di matrimonio.
2) Prendere atto che il signor corrisponderà alla signora l'importo complessivo Pt_2 Parte_1 di euro 18 mila a titolo di risarcimento del danno connesso alla separazione personale, con le seguenti modalità:
- 2.000,00 euro, ogni tre mesi, a decorrere dal 15 ottobre 2024, fino alla data di udienza del divorzio e sino alla concorrenza dei 9.000,00 euro. Il tutto a mezzo bonifico bancario;
- I restanti 9.000,00 euro verranno versati alla data di udienza del divorzio.
Con la ricezione dell'importo complessivo di 18.000,00 euro la signora non avrà più Parte_1 nulla a pretendere a titolo di risarcimento danno connesso alla separazione/divorzio.
3) Prendere atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento senza nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
4) Prendere atto che i coniugi hanno già diviso i beni in comune, compreso il conto in corrente co- intestato. Per il resto, in virtù del regime patrimoniale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio
(separazione dei beni), prendere atto che ogni coniuge rimarrà proprietario dei beni a sé intestato senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo e/o ragione.
5) Spese legali compensate.
6) Prendere atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 09.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NC (EN) il
16.9.2023 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NC (EN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ZA MB (MI)
Così deciso in Milano, il 23.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, consensualizzata all'udienza del 22.04.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] codice fiscale: CodiceFiscale_1 cittadina italiana formalmente residente in [...] con l'Avv. Valentina Ferri presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] codice fiscale CodiceFiscale_2 cittadino italiano residente a [...] con l'Avv. Luigi Carlo Cardillo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NC (EN), il 16/09/2023
(anno 2023, atto n. 36, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 9125/2024 pubblicata il 22.10.2024
(passata in giudicato il 22.10.2024, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con note congiunte personalmente sottoscritte e depositate entro il termine concesso del 23.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1
ordinando al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine Pt_2 dell'atto di matrimonio.
2) Prendere atto che il signor corrisponderà alla signora l'importo complessivo Pt_2 Parte_1 di euro 18 mila a titolo di risarcimento del danno connesso alla separazione personale, con le seguenti modalità:
- 2.000,00 euro, ogni tre mesi, a decorrere dal 15 ottobre 2024, fino alla data di udienza del divorzio e sino alla concorrenza dei 9.000,00 euro. Il tutto a mezzo bonifico bancario;
- I restanti 9.000,00 euro verranno versati alla data di udienza del divorzio.
Con la ricezione dell'importo complessivo di 18.000,00 euro la signora non avrà più Parte_1 nulla a pretendere a titolo di risarcimento danno connesso alla separazione/divorzio.
3) Prendere atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento senza nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
4) Prendere atto che i coniugi hanno già diviso i beni in comune, compreso il conto in corrente co- intestato. Per il resto, in virtù del regime patrimoniale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio
(separazione dei beni), prendere atto che ogni coniuge rimarrà proprietario dei beni a sé intestato senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo e/o ragione.
5) Spese legali compensate.
6) Prendere atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 09.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NC (EN) il
16.9.2023 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NC (EN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ZA MB (MI)
Così deciso in Milano, il 23.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG