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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai IGg.ri Magistrati
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4082 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell' 8 luglio 2025 e vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa - per procura in atti – Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Caruso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Ugo Bartolomei n. 23;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente/legale rapp.te p.t., Dott. rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe CP_2
Mosa e Mauro Venturino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Terracina (LT) alla Via Manzoni n. 4, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
APPELLATO Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 – Il ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi Controparte_1 al Tribunale di Latina avverso al fine di ottenere l'ingiunzione di quest'ultima al Parte_1 pagamento della somma di 40.059,75 euro a titolo di oneri consortili insoluti relativi agli esercizi dal 2000 al 2009.
All'esito della procedura monitoria, il giudice monocratico di Latina ha emesso, inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo n. 527/2009 con il quale ha ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di €40.059,75, oltre interessi come da domanda, spese e compensi professionali.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la debitrice ingiunta, eccependo:
- la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento relativa alle annualità 2002-2009, deducendo di essere divenuta proprietaria, a partire da gennaio 2002, di alcuni beni compresi nel (quattro locali ad uso commerciale, di cui uno CP_1 con area di pertinenza esclusiva, e un locale adibito a deposito, anch'esso con pertinenza esclusiva), a seguito della divisione ereditaria del patrimonio del padre defunto. Ha precisato, tuttavia, di non essere mai diventata socia del e di escludere che tale qualifica le CP_1 sia stata trasmessa per successione ereditaria dal padre, che invece era associato. Ha quindi escluso che le delibere del potessero avere effetti nei suoi confronti;
CP_1
- il difetto di legittimazione attiva del in ragione della dedotta “inesistenza giuridica” CP_1 dell'ente. Secondo quanto ha prospettato la sig.ra il Consorzio opposto, costituito in Pt_1 data 28.11.1976, era giunto alla sua naturale scadenza dopo dieci anni dalla costituzione, come previsto dallo Statuto, ritenendo irrilevante la delibera di proroga fino al 21.12.2050 adottata il 25.05.1992. L'attrice ha dedotto che la delibera di proroga della durata dell'ente era stata impugnata da suo padre, sig. e che, avverso la sentenza di rigetto Persona_1 dell'impugnazione emessa dal Tribunale di Latina, era pendente, all'epoca del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, un giudizio di appello dinanzi alla Corte d'appello di Roma, instaurato dalla stessa opponente insieme alle sue sorelle. In considerazione della pendenza di tale giudizio, l'opponente ha chiesto la sospensione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
- l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal , rilevando che è decorso il termine CP_1 quinquennale previsto dall'art. 2948 del codice civile. In via subordinata, ha contestato la sussistenza del credito e ha ritenuto infondata la pretesa di pagamento, sostenendo che il non ha mai erogato alcun servizio in favore degli immobili di sua proprietà. Ha CP_1 evidenziato, a tal proposito, che tali beni dispongono di accessi indipendenti, approvvigionamenti autonomi di energia elettrica, gas, acqua e luce, nonché di un proprio sistema di smaltimento delle acque reflue, provvedendo personalmente agli oneri economici legati alla gestione e manutenzione di tali servizi. Ha inoltre contestato la correttezza e la congruità delle somme richieste, osservando una discrepanza tra gli importi indicati nell'ingiunzione e quanto risultante dai bilanci del . CP_1
Costituitosi l'opposto, ha contestando integralmente le deduzioni avverse e chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata sotto il profilo sia fattuale che giuridico. In via preliminare, il ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata CP_1 dalla sig.ra evidenziando come quest'ultima fosse subentrata nel in qualità di Pt_1 CP_1 erede del defunto padre, assumendo pertanto anche i debiti contratti da quest'ultimo nei confronti dell'ente consortile.
Il ha contestato altresì l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dalla CP_1 controparte e si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., sottolineando l'assenza di qualsiasi provvedimento che abbia disposto la sospensione della delibera consortile oggetto del giudizio pendente presso la Corte d'appello, nonché l'assenza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. In tale contesto, ha precisato che non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità tra l'oggetto dell'accertamento previsto nel giudizio d'appello e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il ha respinto tale CP_1 doglianza, non ritenendo maturato il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., considerato che numerose richieste di pagamento sono state inoltrate alla famiglia e che gli oneri Pt_1 consortili sono stati regolarmente inseriti nei piani di riparto di tutti i bilanci preventivi e consuntivi, debitamente comunicati e pervenuti all'opponente.
In relazione alla contestazione riguardante l'inutilizzo dei servizi resi dal , l'ente ha negato CP_1 la fondatezza delle affermazioni della controparte, evidenziando come tale questione fosse estranea al giudizio di opposizione, poiché la parte opponente non ha mai impugnato alcuna delibera consortile, fatto idoneo a configurarlo quale tacita accettazione delle somme indicate nei bilanci e nei piani di riparto, somme le cui riscossioni sono oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Le medesime considerazioni sono state riproposte anche in relazione all'eccezione di erroneità ed eccessività delle somme richieste.
§ 1.1 — Il tribunale di Latina, espletata l'istruttoria necessaria e a seguito di CTU, si è così espresso:
“Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona del dott. Gaetano Tanzi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 527/2009 emesso dal Tribunale di Latina sez. dist. di Terracina.
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta Parte_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in Parte_2
€ 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre a IVA, spese generali e c.p.a., - pone definitivamente a carico della parte opponente le spese relative alle Consulenze tecniche d'ufficio espletate”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato, quanto all'eccezione spiegata dalla parte opponente di carenza di legittimazione passiva della sig.ra che la stessa Pt_1 ha partecipato al perché ha acquisito la proprietà del complesso di beni del Controparte_1 comprensorio tramite la successione mortis causa del padre, sig. e la successiva Persona_1 divisione ereditaria. Essendo il una realtà urbanistica, le vicende ereditarie legate ai beni CP_1 coinvolti hanno influenzato la composizione dei partecipanti, creando una sorta di ambulatorietà della partecipazione. Chi ha posseduto o acquistato un immobile nell'area del è entrato CP_1 automaticamente nel sodalizio, assumendo obblighi direttamente collegati alla proprietà, definiti come obligationes propter rem.
Perciò, anche senza una formale investitura, la sig.ra ha acquisito la qualità di partecipante e Pt_1 ha assunto gli obblighi connessi, in particolare il pagamento degli oneri consortili. La sua successione come partecipante ha trovato conferma anche nello Statuto del Consorzio, che stabilisce che chi acquisisce un'unità immobiliare tramite acquisto, successione, donazione o altro titolo, entra a far parte del Consorzio ipso iure, senza necessità di formalità.
Di conseguenza, la sig.ra è entrata automaticamente nel , come previsto dallo Pt_1 CP_1
Statuto, che rappresenta la principale fonte normativa per i rapporti tra il e i singoli CP_1 partecipanti. In tale contesto, non è stata ritenuta rilevante la mancata trascrizione dell'atto costitutivo e dello statuto, come invece aveva sostenuto la parte opponente.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del , basata sull'asserita inesistenza CP_1 giuridica dell'ente, è risultata priva di fondamento. Le contestazioni della parte opponente sulla nullità della delibera di proroga del , che avrebbe causato l'inesistenza dell'ente e l'impossibilità CP_1 di avanzare pretese creditorie, sono state smentite dalla sentenza n. 4994/2012 della Corte d'appello di Roma, che ha rigettato l'impugnazione contro tale delibera. Tale rigetto ha consolidato definitivamente la validità della proroga fino al 2050. Di conseguenza, il è stato Controparte_1 riconosciuto come ente giuridico operante e legittimato a richiedere il pagamento nella fase monitoria, e l'eccezione è stata rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione degli oneri consortili, il giudice di primo grado ha rilevato che
“i crediti vantati dalla parte opposta non possono dirsi prescritti, potendo il relativo termine dirsi interrotto da diversi atti di messa in mora che l'odierno opposto ha indirizzato alla sig.ra Pt_1
Nello specifico, va osservato che i crediti vantati dal si riferiscono ad oneri consortili CP_1 relativi al periodo dal 2000 al 2009 e che i crediti di maggiore anzianità (relativi ai bilanci consuntivi degli anni 2000 e 2001) risultano essere stati approvati con delibera del 27.05.2002 (cfr. documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo). In applicazione dei principi anzidetti, quindi, il relativo termine di prescrizione deve dirsi decorrente da tale data. Ebbene, neppure i crediti di maggiore anzianità menzionati possono ritenersi prescritti in ragione dell'atto di messa in mora del 15.01.2007 che l'odierno opposto ha trasmesso, a mezzo racc.ta a.r., alla sig.ra , Parte_1 da questa ricevuto in data 17.01.2007 (cfr. all.to 22 fasc.lo parte opposta). L'invio di tale nota può dirsi interruttivo del termine quinquennale decorrente dalla data della delibera di approvazione dei relativi bilanci. Peraltro, quantomeno in relazione agli oneri consortili relativi alle annualità successive al 2002 (precisando che il bilancio consuntivo del 2002 risulta approvato in data 11.12.2003), segue a tale nota, una formale diffida ad adempiere pervenuta alla odierna opponente in data 24.10.2008, corredata altresì di prospetto riepilogativo del debito dalla stessa maturato (cfr. doc. n. 22)”.
Infine, il giudice ha rigettato le ulteriori eccezioni relative all'assenza di servizi resi dal in CP_1 favore dell'opponente e all'inesattezza delle somme pretese dall'ente opposto, affermando che
“l'esistenza di un collegamento reale tra l'appartenenza al e la proprietà Controparte_3 di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività del stesso, rende di chiara CP_1 evidenza l'analogia che sussiste fra il ed il Condominio negli edifici, al Controparte_3 punto che, in dottrina, se ne evidenzia la somiglianza di struttura rispetto a quella forma di Condominio detto "orizzontale" o "Supercondominio", nel quale la comproprietà delle parti comuni condominiali è al servizio di costruzioni autonome oppure di più condomini. L'analogia di funzioni e struttura rispetto al è, peraltro, comprovata, nel caso in esame, dalla ripartizione per CP_4 millesimi, tra tutti i Consorziati, degli oneri economici derivanti dalla partecipazione all'organizzazione. L'art. 2 dello Statuto, difatti, così recita: “La ripartizione sarà effettuata (…) secondo le quote millesimali di proprietà, anche per i nuovi eventuali servizi che dovessero in seguito essere instaurati (…)”. Analogamente all'ente condominiale, del resto, anche il
[...]
è preposto alla realizzazione e al governo di beni di utilità comune, la cui gestione CP_3 richiede l'approntamento di un adeguato apparato operativo. A tal fine, l'ente consortile è legittimato ad acquisire dai Consorziati morosi, le risorse economiche necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata sul suo territorio, a mezzo della procedura monitoria e sulla scorta delle risultanze dei deliberati emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi piani di riparto individuali, sulla scorta dell'art. 63 disp. att. c.c., ad esso analogicamente applicabile. Ai fini della riscossione dei contributi in relazione allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è sufficiente l'allegazione delle delibere con cui sono stati approvati i bilanci e i relativi riparti da cui emerge il credito verso il (ovvero il CP_4 CP_1 nel caso di specie). È quindi nelle delibere in commento che può ravvisarsi il fondamento giuridico del credito per cui l'odierno opposto ha attivato la precedente fase monitoria. Ciò detto, va osservato che l'applicazione della normativa in materia di condominio comporta altresì la possibilità di ravvisare, in capo ai singoli Consorziati, l'onere di impugnazione delle delibere dell'organo di governo dell'ente entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., diversamente risultando preclusa la possibilità di contestare in seguito l'oggetto dell'approvazione”. Nel caso sottoposto alla sua attenzione, dunque, il giudice ha stabilito che, poiché nessuna delle delibere assembleari su cui si fonda il decreto ingiuntivo contestato è stata annullata, sospesa da un provvedimento cautelare, né ritirata dall'organo che le ha emesse, tali delibere hanno conservato piena validità e hanno legittimamente sostenuto il decreto ingiuntivo impugnato.
La parte opposta ha allegato regolarmente al ricorso le copie delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e dei relativi piani di riparto. Non è emersa alcuna prova che la parte opponente abbia impugnato tali delibere nei termini previsti dall'art. 1137 c.c., né ha dichiarato di aver richiesto la sospensione della loro efficacia. In assenza di impugnazione o sospensione, le delibere sono rimaste valide e vincolanti. Di conseguenza, le contestazioni sollevate dall'opponente — riguardanti la mancata fruizione dei servizi o l'erroneità delle somme richieste — non hanno potuto essere prese in esame. Tali eccezioni sono quindi state ritenute inammissibili e prive di effetto nel giudizio di opposizione.
§ 2 — Ha proposto appello la sig.ra contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della stessa, la riforma della medesima, concludendo “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1201/2022, nella causa iscritta al R.G. n. 300094/2022, decisa il giorno 08/06/2022 dal Tribunale ordinario di Latina accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora non essendo la signora Pt_1 Parte_1 associata rectius consorziata, al 2) revocare il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 527/2009, emesso dal Tribunale di Latina sezione distaccata di Terracina per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo e grado e nel presente giudizio, rigettando ogni altra domanda di pagamento da controparte formulata. 3) accertare e dichiarare che le unità immobiliari di proprietà di proprietà della signora godono di strutture, di servizi, forniture ed impianti Pt_1 autonomi e che nessun servizio, fornitura o altro viene eseguito dal Controparte_1 in favore degli immobili della signora 4) in subordine accertare e dichiarare
[...] Pt_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati nei termini dedotti;
5) accertare e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto dalla signora al a titolo di oneri consortili. Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito il , respingendo tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 19.09.2023, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data nelle modalità della trattazione scritta, la causa, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, all'udienza del 8.7.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 46 pagine, è articolato in tre motivi. § 3.1 — Col primo motivo, titolato “Sulla parte della sentenza che riconosce la legittimazione passiva della signora ritenendo nella situazione di specie che la signora debba Parte_1 Pt_1 considerarsi associata al ”, parte appellante ha censurato la Controparte_1 sentenza di primo grado per le ragioni che seguono.
La ha dedotto di non aver mai aderito al , né di aver presentato Pt_1 Controparte_1 alcuna istanza di adesione. Ha inoltre precisato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non ha mai dichiarato di essere proprietaria di beni “compresi nel ”, trattandosi di una CP_1 ricostruzione infondata.
Il Tribunale ha tuttavia rigettato l'opposizione ritenendo che la qualità di consorziata sia conseguita automaticamente in virtù dell'acquisto degli immobili, richiamando il carattere “propter rem” degli oneri consortili ed affermando che la partecipazione al si sia trasmessa per successione CP_1 ereditaria, senza tuttavia considerare la mancanza di una volontaria adesione dell'appellante, né la presenza di clausole contrattuali o trascrizioni che le rendano l'obbligo opponibile.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato che i beni da cui traggono origine gli oneri consortili oggetto del decreto ingiuntivo sono separati e autonomi rispetto alle proprietà dei consorziati e non hanno mai beneficiato dei servizi consortili, circostanza che sarebbe stata confermata da cinque testimoni e dalle consulenze tecniche espletate in primo grado. Nonostante ciò, il Tribunale avrebbe trascurato l'istruttoria compiuta e si sarebbe limitato a richiamare principi giuridici astratti, omettendo ogni concreta valutazione dei fatti.
La sentenza impugnata avrebbe infatti focalizzato esclusivamente l'attenzione sugli aspetti soggettivi, affermando che la signora è divenuta consorziata per effetto dell'acquisto degli immobili, Pt_1 senza verificare se questi beni rientrassero effettivamente nel perimetro del e se CP_1 usufruissero dei servizi prestati.
L'appellante ha inoltre evidenziato che né nei propri atti di acquisto, né nei titoli di provenienza è stata mai inserita una clausola di adesione al , e che lo Statuto del stesso prevede CP_1 CP_1 che il subentrante debba espressamente aderire mediante clausola contrattuale. Lo stesso statuto, all'art.5, stabilisce che il Presidente debba invitare i proprietari non aderenti ad associarsi, confermando l'esigenza di una adesione consapevole e volontaria.
Ha quindi osservato che nessuna clausola nei propri titoli di acquisto richiama l'esistenza del o l'obbligo di parteciparvi, né vi è stata alcuna trascrizione nei registri immobiliari da cui CP_1 potesse desumersi un obbligo opponibile “propter rem”.
Infine, essa ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1468/2021, n. 14440/2019, n. 16071/2007), secondo cui l'obbligo di pagamento degli oneri consortili non deriva automaticamente dalla titolarità del bene, ma richiede un'adesione contrattuale espressa, ovvero l'esistenza di specifici meccanismi di adesione formalizzati nei titoli di acquisto o nello statuto validamente trascritto.
Il giudice di primo grado avrebbe invece trascurato del tutto questi principi, attribuendo alla sola titolarità dei beni l'effetto costitutivo dell'obbligo consortile, in violazione dell'art. 18 della Costituzione (libertà negativa di non associarsi) e degli artt. 24, 2643 e 2644 c.c. (in tema di effetti della pubblicità immobiliare). Pertanto, l'appellante ritiene che la sentenza impugnata abbia errato in fatto e in diritto, per avere attribuito alla signora una qualità consortile mai acquisita, Pt_1 omettendo di accertare la rilevanza oggettiva dei beni rispetto al perimetro e ai servizi del , CP_1 ignorando la prova contraria fornita, disattendendo la giurisprudenza di legittimità e violando i principi in materia di associazioni e pubblicità immobiliare.
§ 3.2 – Con il secondo motivo, titolato “Inesistenza del credito – Infondatezza della domanda di pagamento”, parte appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado nella misura in cui quest'ultimo ha affermato, in relazione alle eccezioni concernenti l'assenza di servizi resi dal in favore dell'opponente e l'inesattezza delle somme pretese dall'ente opposto, che “Sul CP_1 punto, invero, va richiamata la normativa applicabile al . Si è già detto Controparte_3 che la natura atipica dell'ente comporta che questo sia principalmente disciplinato dallo Statuto e dall'atto costitutivo e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalla normativa di istituti ad esso affini. Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, difatti, fonte primaria della disciplina di tali Consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo (v. Cass. n. 28492 del 22/12/2005, cit.; Cass. Sez. 1, n. 2877 del 09/02/2007), fermo restando che, in mancanza di disposizioni statutarie, la normativa applicabile debba individuarsi in quella "più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia" (così Cass. 22.12.2005 n. 28492; Cass. 21.03.2003 n. 4125). Ebbene, va osservato che l'esistenza di un collegamento reale tra l'appartenenza al e la proprietà Controparte_3 di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività del stesso, rende di chiara CP_1 evidenza l'analogia che sussiste fra il ed il Condominio negli edifici, al Controparte_3 punto che, in dottrina, se ne evidenzia la somiglianza di struttura rispetto a quella forma di Condominio detto "orizzontale" o "Supercondominio", nel quale la comproprietà delle parti comuni condominiali è al servizio di costruzioni autonome oppure di più condomini. L'analogia di funzioni e struttura rispetto al è, peraltro, comprovata, nel caso in esame, dalla ripartizione per CP_4 millesimi, tra tutti i Consorziati, degli oneri economici derivanti dalla partecipazione all'organizzazione. L'art. 2 dello Statuto, difatti, così recita: “La ripartizione sarà effettuata (…) secondo le quote millesimali di proprietà, anche per i nuovi eventuali servizi che dovessero in seguito essere instaurati (…)”. Analogamente all'ente condominiale, del resto, anche il
[...]
è preposto alla realizzazione e al governo di beni di utilità comune, la cui gestione CP_3 richiede l'approntamento di un adeguato apparato operativo. A tal fine, l'ente consortile è legittimato ad acquisire dai Consorziati morosi, le risorse economiche necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata sul suo territorio, a mezzo della procedura monitoria e sulla scorta delle risultanze dei deliberati emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi piani di riparto individuali, sulla scorta dell'art. 63 disp. att. c.c., ad esso analogicamente applicabile. Ai fini della riscossione dei contributi in relazione allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è sufficiente l'allegazione delle delibere con cui sono stati approvati i bilanci e i relativi riparti da cui emerge il credito verso il (ovvero il CP_4 CP_1 nel caso di specie). È quindi nelle delibere in commento che può ravvisarsi il fondamento giuridico del credito per cui l'odierno opposto ha attivato la precedente fase monitoria. Ciò detto, va osservato che l'applicazione della normativa in materia di condominio comporta altresì la possibilità di ravvisare, in capo ai singoli Consorziati, l'onere di impugnazione delle delibere dell'organo di governo dell'ente entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., diversamente risultando preclusa la possibilità di contestare in seguito l'oggetto dell'approvazione. Ed invero, nel presente giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciò che assume rilievo è l'efficacia della decisione dell'assise condominiale (in tal caso, consortile), che, se non venuta meno (a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell'ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell'atto da parte del medesimo organo che l'aveva adottata, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione (sul punto, si vd. Tribunale Roma sez. V, 28/09/2020, n.12957). Ebbene, va in primo luogo osservato che parte opposta ha regolarmente allegato al ricorso monitorio copia delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e dei relativi piani di riparto. Deve poi osservarsi che non risulta provato che tali delibere siano state fatte oggetto di gravame entro il termine di cui all'art. 1137 c.c. Parte opponente, invero, non ha neppure dedotto, nei propri scritti, di aver impugnato tali delibere ovvero di aver adito l'Autorità giudiziaria al fine di sospenderne l'efficacia. In mancanza di prova contraria, le delibere de quibus devono quindi intendersi come pienamente valide ed efficaci. Da ciò deriva che, in assenza di impugnazione o sospensione dell'efficacia delle delibere consortili fondanti il decreto ingiuntivo, non possono assumere rilievo, nel giudizio di opposizione in esame, le contestazioni di parte opponente circa la non debenza di tali somme in ragione della non fruizione dei servizi resi dal
e dell'inesattezza degli importi approvati in bilancio. Tali eccezioni non sono quindi CP_1 esaminabili da questo Giudice. Di talché, ai fini della definizione della causa in oggetto, devono ritenersi irrilevanti entrambe le CTU espletate nella fase istruttoria”.
Ebbene, secondo parte appellante il giudice avrebbe errato nel ritenere di non poter scendere all'analisi del merito di tali eccezioni perché, nel caso di specie, non risulterebbero estensibili al le norme che regolano il per il motivo che non esistono parti comuni e/o diritti CP_1 CP_4 di proprietà dei consorziati (e del ) sulla strada e sugli impianti di servizio e più in generale CP_1 sui beni di proprietà della signora Sicchè il giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere Pt_1 la fattispecie applicando il criterio richiamato ed attingendo dalle risultanze probatorie, per pervenire alla decisione che in ogni caso nulla era dovuto al da parte della signora in quanto CP_1 Pt_1 nessun servizio è mai stato reso agli immobili oggetto del decreto ingiuntivo e che gli stessi si caratterizzano per essere esterni, autonomi e distinti catastalmente rispetto all'area di pertinenza del
. CP_1
§ 3.3 – Con il terzo motivo d'appello, titolato “Sul rigetto della eccezione di prescrizione”, parte appellante ha dedotto che il G.o.p., nel rigettare l'eccezione di prescrizione degli oneri consortili, non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze della CTU espletata nel giudizio di opposizione dal Dott. particolarmente nella parte in cui quest'ultimo ha affermato che “per l'anno 2003 Per_2 risulta essere stato presentato un consuntivo anno 2003 composto da conto economico e stato patrimoniale dal quale si evincono crediti nei confronti dei consorziati e nello specifico della signora analiticamente indicati: Pt_1
- antecedenti al 1993 per la somma di Euro 14.632,22
- dal 1994 al 2001 per la somma di Euro 30.591,60;
- dal 2002 al 2003 per la somma di Euro 6.334.64”. Di conseguenza, secondo parte appellante, “Sembrerebbe che la richiesta delle somme non attiene solo ai debiti che sarebbero maturati dal 2000 in poi ma anzi parte delle some richieste risalgono
a prima del 1991. Invero neanche il CTU riesce a spiegare tale anomalia e se a ciò si aggiunge che nel consuntivo 2004 non risultano crediti nei confronti della signora le perplessità del CTU Pt_1 ed anche le nostre aumentano”. Pertanto, la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata perché, basandosi su errati presupposti di fatto e di diritto – nello, specifico, crediti anteriori al 1991
-, ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dalla IG. nel giudizio di Pt_1 primo grado.
§ 4.1 — I primi due motivi d'appello – da esaminarsi congiuntamente in ragione della continuità logico-argomentativa delle questioni trattate - sono infondati.
In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile la deduzione con cui parte appellante sostiene che gli immobili da cui originano gli oneri consortili controversi non farebbero parte del CP_1
. Tale circostanza, invero, non è mai stata contestata dalla IG.ra Controparte_1 nei precedenti gradi di giudizio, ed è stata prospettata per la prima volta con l'atto di citazione Pt_1 in appello da cui discende il presente procedimento. L'art. 345 c.p.c. sancisce espressamente il c.d. divieto di nova in appello, stabilendo che “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”. Nel caso di specie, appare ictu oculi come l'eccezione di cui si sta discorrendo non rientri in alcun modo tra quelle rilevabili d'ufficio dal giudice, sicchè la sua proposizione per la prima volta in sede di giudizio d'appello non può che comportarne l'inammissibilità.
Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento relativa alle annualità 2002-2009, rappresentando di essere divenuta proprietaria, a partire da gennaio 2002, di alcuni beni compresi nel
(quattro locali ad uso commerciale, di cui uno con area di pertinenza esclusiva, e un locale CP_1 adibito a deposito, anch'esso con pertinenza esclusiva), a seguito della divisione ereditaria del patrimonio del padre defunto. Ha precisato, tuttavia, di non essere mai diventata socia del CP_1
e di escludere che tale qualifica le sia stata trasmessa per successione ereditaria dal padre, che invece era associato. Secondo la sua prospettazione, invero, l'adesione o meno del consorziato al CP_1 non va ricercata - come ha fatto il Tribunale di Latina - nel titolo di proprietà e/o nella qualificazione atipica propter rem delle conseguenti obbligazioni, ma piuttosto nei meccanismi di adesione predisposti dal o dal costruttore sia nello statuto, sia in un regolamento condominiale (in CP_1 questo caso, consortile) e sia con il richiamo espresso nei successivi atti di trasferimento delle proprietà immobiliari. La sig.ra non avrebbe, tuttavia, mai prestato la propria accettazione ad Pt_1 entrare nel Consorzio, sicchè la stessa non avrebbe dovuto essere tenuta al pagamento degli oneri consortili.
Il rilievo non coglie nel segno. Come è noto, i consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche che trovano la loro disciplina in parte in quella delle associazioni non riconosciute, in parte in quella della comunione e del condominio, ferma rimanendo la preminenza della autonomia delle parti nella autoregolamentazione statutaria. La Cassazione, infatti, ha preso atto della mancanza di una disciplina specifica dei consorzi di urbanizzazione e della necessità di fare riferimento alla disciplina degli istituti affini, nei limiti della compatibilità con le caratteristiche dei consorzi, ed ha valorizzato al massimo l'autonomia privata dettata dallo statuto e dall'atto costitutivo che risulta preminente rispetto alle regole generali. Più esattamente, in tale genus consortile confluiscono sia caratteristiche delle associazioni non riconosciute (artt. 14 ss. c.c.) sia forti profili di realità (dal momento che vi è l'assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni) che rendono applicabili alla fattispecie in esame le norme relative all'istituto civilistico della comunione (artt. 1101 ss. c.c.) e del condominio (art. 1136 c.c. - Cass. Civ. 4125/2003; Cass. Civ. 7427/2012).
Parte appellante ha richiamato, a sostegno della propria tesi, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1468 del 25.01.2021, secondo la quale “la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà – e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il
è stato costituito”, deducendo di non aver mai manifestato la propria accettazione di aderire CP_1 al , né di aver mai fatto richiesta per entrarvi. CP_1
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è proprio facendo applicazione dei principi espressi in tale pronuncia che si giunge alla conclusione che non è ravvisabile, in capo alla sig.ra una carenza di legittimazione passiva. Pt_1
La predetta ordinanza fa discendere l'acquisto della qualità di consorziato dalla “[…] imposizione del vincolo nel regolamento condominiale (in questo caso consortile) e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito”, con ciò CP_1 chiarendo che nell'ipotesi di “compresenza” dell'espressa previsione dell'ingresso nel consorzio in caso di acquisto dell'immobile, contenuta nello statuto (c.d. “vincolo nel regolamento condominiale”), e l'accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, contenuta nell'atto di acquisto, si ha assunzione della qualità di consorziato, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri consortili.
Nel caso di specie, rileva questo Collegio che lo Statuto Consortile, all'art. 2) (“Dei Consorziati”) lettera a), prevede che “In virtù dell'impegno assunto contrattualmente nell'atto di compravendita dei proprietari delle unità immobiliari a partecipare alle spese di conduzione di esercizio di vari servizi interesse comune, essi hanno ottenuto di costituire un Consorzio che sia reso obbligatorio per il sol fatto della stipulazione del Rogito Notarile di acquisto o della acquisizione a causa della successione, donazione o assegnazione a qualsiasi titolo, entrano a farne parte ipso iure, e senza bisogno di alcuna formalità”. Risulta pertanto soddisfatto il requisito del “vincolo nel regolamento consortile”. Quanto invece al requisito del “vincolo nel contratto di acquisto”, esso – atteso che il trasferimento di proprietà non si è verificato a mezzo di una compravendita, bensì per successione mortis causa - può dirsi pienamente integrato dalla manifestazione di volontà contenuta nell'atto di accettazione dell'eredità. Com'è noto, infatti, con l'accettazione dell'eredità l'erede subentra in tutti i rapporti giuridici che facevano capo al defunto, tra cui sono ricompresi i beni, i crediti, i debiti e i diritti di cui questi era titolare al momento della morte (asse ereditario). Tra i crediti si ricomprende anche lo stesso patrimonio sussistente al momento del decesso.
Inoltre, l'accettazione espressa di eredità costituisce un actus legitimus, cioè non può essere sottoposta a condizioni né a termini (art. 475, comma 2, c.c.). Eventuali condizioni o termini si considerano come non apposti, e l'accettazione rimane valida e pura. Non può essere nemmeno parziale (non si può accettare solo una parte dell'eredità e rinunciare al resto, se si è chiamati come eredi universali o in quota). Ne discende che, in nessun caso, l'odierna appellante avrebbe potuto accettare di diventare proprietaria degli immobili facenti parte del in virtù di successione mortis causa, senza CP_1 accettare di succedere anche nella qualità di consorziato.
Tale ragionamento trova ulteriore conforto nell'Ordinanza n. 14407 del 23/05/2024 della Corte di Cassazione, la quale, nel prevedere che “In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al
”, implicitamente afferma che l'accettazione della qualifica di consorziato non debba CP_1 necessariamente avvenire in forma espressa, ma può essere desunta per facta concludentia dalla volontà dell'acquirente (in questo caso, del successore) di divenire proprietario di un bene facente parte di un consorzio.
In virtù di tutti questi rilievi, quindi, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla signora contenuta nel primo motivo d'appello. Pt_1
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo d'appello, con cui parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto di non poter analizzare il merito delle eccezioni relative all'assenza di servizi resi dal in favore dell'opponente e all'inesattezza delle CP_1 somme pretese dall'ente opposto.
Questo Collegio condivide il ragionamento operato dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
A questo proposito, è opportuno richiamare la normativa che si applica al
[...]
. Come già sottolineato, la natura atipica di questo ente implica che esso sia regolato CP_3 principalmente dallo Statuto e dall'atto costitutivo, mentre per gli aspetti non espressamente previsti si applicano, in via analogica, le norme riferite ad istituti simili. La giurisprudenza consolidata stabilisce infatti che la fonte principale della regolamentazione di tali Consorzi, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione interna e l'amministrazione, è costituita dall'accordo tra le parti sancito nell'atto costitutivo (cfr. Cass. n. 28492/2005; Cass. Sez. 1, n. 2877/2007), fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, si dovrà fare riferimento alla normativa più idonea a tutelare gli interessi coinvolti nella controversia (Cass. n. 28492/2005; Cass. n. 4125/2003).
Va poi osservato che il collegamento reale tra l'appartenenza al e la Controparte_3 proprietà di un immobile, alla cui valorizzazione è finalizzata l'attività del stesso, rende CP_1 evidente l'analogia tra il e il negli edifici: come per il condominio, anche il CP_1 CP_4 ha il compito di realizzare e gestire beni di utilità comune, che Controparte_3 richiedono un'organizzazione adeguata. A tal fine, l'ente è legittimato a richiedere ai Consorziati morosi le somme necessarie per il perseguimento degli scopi statutari attraverso la procedura monitoria, supportata dalle deliberazioni degli organi gestori che approvano i rendiconti e i relativi piani di riparto, conformemente all'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, applicabile per analogia.
Per la riscossione degli oneri consortili, in relazione allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è quindi sufficiente allegare le delibere di approvazione dei bilanci e dei relativi riparti che attestano il credito verso il Consorziato. Queste delibere costituiscono quindi la base giuridica del credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo impugnato.
È inoltre importante sottolineare che, secondo la normativa applicabile al condominio, i singoli Consorziati sono tenuti a impugnare le delibere dell'organo consortile entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., pena la decadenza dall'azione di contestazione successiva.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il ha correttamente allegato copia CP_1 delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani di riparto, rispetto alle quali la IG.ra non ha provato che le stesse siano state impugnate entro il termine di legge, né che siano state Pt_1 altrimenti private della loro efficacia. Le delibere consortili devono quindi ritenersi, in assenza di prova contraria, valide ed efficaci.
Ebbene, secondo giurisprudenza consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (e relativo appello), il consorziato non può contestare l'an debeatur basandosi sulla mancata erogazione dei servizi, se la delibera di approvazione degli oneri non è stata impugnata. Potrà, semmai, agire separatamente per l'eventuale responsabilità del , ma non può sospendere il pagamento CP_1 sulla base di valutazioni soggettive circa l'utilità o la fruizione dei servizi deliberati.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 19938 del 14.11.2012, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che qualora sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accoglierla quando la relativa delibera sia stata privata della sua efficacia, per essere stata l'esecuzione della statuizione dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. o quando questi (come verificatosi nella fattispecie) abbia con sentenza, ancorché costitutiva e quindi non passata in giudicato, dichiarato la nullità ovvero annullato la delibera stessa. Da ciò si evince, a contrario, che il giudice non può entrare nel merito della delibera se questa non è stata impugnata tempestivamente, come avvenuto nel caso di specie.
Ne discende il rigetto dei primi due motivi di appello.
§ 4.2 – Il terzo motivo d'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., a norma del quale “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ai fini della integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., non è sufficiente il generico assunto che la decisione del Giudice di primo grado sia erronea, poiché è necessaria, a pena di inammissibilità del gravame, la indicazione delle ragioni concrete per cui si chiede il riesame, con un supporto motivazionale ed argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia giudiziale sottoposta ad impugnazione, contrapponendo alle argomentazioni svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (C.App. L'Aquila, 12-11-2012).
Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza censurata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.
Infatti, all'atto dell'appello deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, essendo insufficiente, a tal fine, che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate ed essendo necessario che le ragioni sulle quali si fonda l'impugnazione siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di prime cure purché ciò determini una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con chiarezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (vedasi Corte di App. Palermo Sez. III, 25-09-2012).
Nel caso di specie, non vi è traccia alcuna di specifiche censure in ordine all'iter ed al fondamento logico–giuridico che hanno indotto l'organo giudicante a decidere secondo le statuizioni offerte in sentenza, né sembra possa ravvisarsi una effettiva attività di confutazione delle ragioni addotte a sostegno della decisione.
A fronte dell'analitica e completa ricostruzione operata dal giudice di primo grado con riguardo all'eccepita prescrizione degli oneri consortili (il quale ha stabilito che “i crediti vantati dalla parte opposta non possono dirsi prescritti, potendo il relativo termine dirsi interrotto da diversi atti di messa in mora che l'odierno opposto ha indirizzato alla sig.ra Nello specifico, va osservato Pt_1 che i crediti vantati dal si riferiscono ad oneri consortili relativi al periodo dal 2000 al CP_1
2009 e che i crediti di maggiore anzianità (relativi ai bilanci consuntivi degli anni 2000 e 2001) risultano essere stati approvati con delibera del 27.05.2002 (cfr. documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo). In applicazione dei principi anzidetti, quindi, il relativo termine di prescrizione deve dirsi decorrente da tale data. Ebbene, neppure i crediti di maggiore anzianità menzionati possono ritenersi prescritti in ragione dell'atto di messa in mora del 15.01.2007 che l'odierno opposto ha trasmesso, a mezzo racc.ta a.r., alla sig.ra , da questa ricevuto Parte_1 in data 17.01.2007 (cfr. all.to 22 fasc.lo parte opposta). L'invio di tale nota può dirsi interruttivo del termine quinquennale decorrente dalla data della delibera di approvazione dei relativi bilanci. Peraltro, quantomeno in relazione agli oneri consortili relativi alle annualità successive al 2002 (precisando che il bilancio consuntivo del 2002 risulta approvato in data 11.12.2003), segue a tale nota, una formale diffida ad adempiere pervenuta alla odierna opponente in data 24.10.2008, corredata altresì di prospetto riepilogativo del debito dalla stessa maturato”), l'odierna appellante ha contrapposto un motivo d'appello fondato su un generico rinvio alla CTU di primo grado, dalla quale emergerebbe che, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, alla stessa sarebbero state illegittimamente “addebitate” somme “antecedenti al 1993 per la somma di Euro 14.632,22; dal 1994 al 2001 per la somma di Euro 30.591,60; dal 2002 al 2003 per la somma di Euro 6.334.64”. Parte appellante non fornisce, tuttavia, alcuna indicazione idonea a supportare tale assunto, limitandosi ad affermare in maniera del tutto generica che “Sembrerebbe che la richiesta delle somme non attiene solo ai debiti che sarebbero maturati dal 2000 in poi ma anzi parte delle some richieste risalgono
a prima del 1991. Invero neanche il CTU riesce a spiegare tale anomalia e se a ciò si aggiunge che nel consuntivo 2004 non risultano crediti nei confronti della signora le perplessità del CTU Pt_1 ed anche le nostre aumentano”. Appare quindi ictu oculi, anche dal tenore del linguaggio utilizzato - nonché dall'assoluta assenza di indicazioni idonee a supportare le proprie affermazioni - la carenza di specificità del presente motivo d'appello, circostanza ne che comporta l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
§ 5 — Per tutte queste ragioni, dunque, l'appello proposto dalla IG.ra è infondato Parte_1
e merita di essere rigettato. Per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022;
§ 6 - Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022; ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022;
2. Condanna alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado Parte_1 che si liquidano in Euro € 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai IGg.ri Magistrati
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4082 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell' 8 luglio 2025 e vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa - per procura in atti – Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Caruso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Ugo Bartolomei n. 23;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente/legale rapp.te p.t., Dott. rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe CP_2
Mosa e Mauro Venturino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Terracina (LT) alla Via Manzoni n. 4, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
APPELLATO Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 – Il ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi Controparte_1 al Tribunale di Latina avverso al fine di ottenere l'ingiunzione di quest'ultima al Parte_1 pagamento della somma di 40.059,75 euro a titolo di oneri consortili insoluti relativi agli esercizi dal 2000 al 2009.
All'esito della procedura monitoria, il giudice monocratico di Latina ha emesso, inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo n. 527/2009 con il quale ha ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di €40.059,75, oltre interessi come da domanda, spese e compensi professionali.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la debitrice ingiunta, eccependo:
- la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento relativa alle annualità 2002-2009, deducendo di essere divenuta proprietaria, a partire da gennaio 2002, di alcuni beni compresi nel (quattro locali ad uso commerciale, di cui uno CP_1 con area di pertinenza esclusiva, e un locale adibito a deposito, anch'esso con pertinenza esclusiva), a seguito della divisione ereditaria del patrimonio del padre defunto. Ha precisato, tuttavia, di non essere mai diventata socia del e di escludere che tale qualifica le CP_1 sia stata trasmessa per successione ereditaria dal padre, che invece era associato. Ha quindi escluso che le delibere del potessero avere effetti nei suoi confronti;
CP_1
- il difetto di legittimazione attiva del in ragione della dedotta “inesistenza giuridica” CP_1 dell'ente. Secondo quanto ha prospettato la sig.ra il Consorzio opposto, costituito in Pt_1 data 28.11.1976, era giunto alla sua naturale scadenza dopo dieci anni dalla costituzione, come previsto dallo Statuto, ritenendo irrilevante la delibera di proroga fino al 21.12.2050 adottata il 25.05.1992. L'attrice ha dedotto che la delibera di proroga della durata dell'ente era stata impugnata da suo padre, sig. e che, avverso la sentenza di rigetto Persona_1 dell'impugnazione emessa dal Tribunale di Latina, era pendente, all'epoca del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, un giudizio di appello dinanzi alla Corte d'appello di Roma, instaurato dalla stessa opponente insieme alle sue sorelle. In considerazione della pendenza di tale giudizio, l'opponente ha chiesto la sospensione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
- l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal , rilevando che è decorso il termine CP_1 quinquennale previsto dall'art. 2948 del codice civile. In via subordinata, ha contestato la sussistenza del credito e ha ritenuto infondata la pretesa di pagamento, sostenendo che il non ha mai erogato alcun servizio in favore degli immobili di sua proprietà. Ha CP_1 evidenziato, a tal proposito, che tali beni dispongono di accessi indipendenti, approvvigionamenti autonomi di energia elettrica, gas, acqua e luce, nonché di un proprio sistema di smaltimento delle acque reflue, provvedendo personalmente agli oneri economici legati alla gestione e manutenzione di tali servizi. Ha inoltre contestato la correttezza e la congruità delle somme richieste, osservando una discrepanza tra gli importi indicati nell'ingiunzione e quanto risultante dai bilanci del . CP_1
Costituitosi l'opposto, ha contestando integralmente le deduzioni avverse e chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata sotto il profilo sia fattuale che giuridico. In via preliminare, il ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata CP_1 dalla sig.ra evidenziando come quest'ultima fosse subentrata nel in qualità di Pt_1 CP_1 erede del defunto padre, assumendo pertanto anche i debiti contratti da quest'ultimo nei confronti dell'ente consortile.
Il ha contestato altresì l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dalla CP_1 controparte e si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., sottolineando l'assenza di qualsiasi provvedimento che abbia disposto la sospensione della delibera consortile oggetto del giudizio pendente presso la Corte d'appello, nonché l'assenza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. In tale contesto, ha precisato che non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità tra l'oggetto dell'accertamento previsto nel giudizio d'appello e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il ha respinto tale CP_1 doglianza, non ritenendo maturato il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., considerato che numerose richieste di pagamento sono state inoltrate alla famiglia e che gli oneri Pt_1 consortili sono stati regolarmente inseriti nei piani di riparto di tutti i bilanci preventivi e consuntivi, debitamente comunicati e pervenuti all'opponente.
In relazione alla contestazione riguardante l'inutilizzo dei servizi resi dal , l'ente ha negato CP_1 la fondatezza delle affermazioni della controparte, evidenziando come tale questione fosse estranea al giudizio di opposizione, poiché la parte opponente non ha mai impugnato alcuna delibera consortile, fatto idoneo a configurarlo quale tacita accettazione delle somme indicate nei bilanci e nei piani di riparto, somme le cui riscossioni sono oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Le medesime considerazioni sono state riproposte anche in relazione all'eccezione di erroneità ed eccessività delle somme richieste.
§ 1.1 — Il tribunale di Latina, espletata l'istruttoria necessaria e a seguito di CTU, si è così espresso:
“Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona del dott. Gaetano Tanzi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 527/2009 emesso dal Tribunale di Latina sez. dist. di Terracina.
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta Parte_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in Parte_2
€ 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre a IVA, spese generali e c.p.a., - pone definitivamente a carico della parte opponente le spese relative alle Consulenze tecniche d'ufficio espletate”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato, quanto all'eccezione spiegata dalla parte opponente di carenza di legittimazione passiva della sig.ra che la stessa Pt_1 ha partecipato al perché ha acquisito la proprietà del complesso di beni del Controparte_1 comprensorio tramite la successione mortis causa del padre, sig. e la successiva Persona_1 divisione ereditaria. Essendo il una realtà urbanistica, le vicende ereditarie legate ai beni CP_1 coinvolti hanno influenzato la composizione dei partecipanti, creando una sorta di ambulatorietà della partecipazione. Chi ha posseduto o acquistato un immobile nell'area del è entrato CP_1 automaticamente nel sodalizio, assumendo obblighi direttamente collegati alla proprietà, definiti come obligationes propter rem.
Perciò, anche senza una formale investitura, la sig.ra ha acquisito la qualità di partecipante e Pt_1 ha assunto gli obblighi connessi, in particolare il pagamento degli oneri consortili. La sua successione come partecipante ha trovato conferma anche nello Statuto del Consorzio, che stabilisce che chi acquisisce un'unità immobiliare tramite acquisto, successione, donazione o altro titolo, entra a far parte del Consorzio ipso iure, senza necessità di formalità.
Di conseguenza, la sig.ra è entrata automaticamente nel , come previsto dallo Pt_1 CP_1
Statuto, che rappresenta la principale fonte normativa per i rapporti tra il e i singoli CP_1 partecipanti. In tale contesto, non è stata ritenuta rilevante la mancata trascrizione dell'atto costitutivo e dello statuto, come invece aveva sostenuto la parte opponente.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del , basata sull'asserita inesistenza CP_1 giuridica dell'ente, è risultata priva di fondamento. Le contestazioni della parte opponente sulla nullità della delibera di proroga del , che avrebbe causato l'inesistenza dell'ente e l'impossibilità CP_1 di avanzare pretese creditorie, sono state smentite dalla sentenza n. 4994/2012 della Corte d'appello di Roma, che ha rigettato l'impugnazione contro tale delibera. Tale rigetto ha consolidato definitivamente la validità della proroga fino al 2050. Di conseguenza, il è stato Controparte_1 riconosciuto come ente giuridico operante e legittimato a richiedere il pagamento nella fase monitoria, e l'eccezione è stata rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione degli oneri consortili, il giudice di primo grado ha rilevato che
“i crediti vantati dalla parte opposta non possono dirsi prescritti, potendo il relativo termine dirsi interrotto da diversi atti di messa in mora che l'odierno opposto ha indirizzato alla sig.ra Pt_1
Nello specifico, va osservato che i crediti vantati dal si riferiscono ad oneri consortili CP_1 relativi al periodo dal 2000 al 2009 e che i crediti di maggiore anzianità (relativi ai bilanci consuntivi degli anni 2000 e 2001) risultano essere stati approvati con delibera del 27.05.2002 (cfr. documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo). In applicazione dei principi anzidetti, quindi, il relativo termine di prescrizione deve dirsi decorrente da tale data. Ebbene, neppure i crediti di maggiore anzianità menzionati possono ritenersi prescritti in ragione dell'atto di messa in mora del 15.01.2007 che l'odierno opposto ha trasmesso, a mezzo racc.ta a.r., alla sig.ra , Parte_1 da questa ricevuto in data 17.01.2007 (cfr. all.to 22 fasc.lo parte opposta). L'invio di tale nota può dirsi interruttivo del termine quinquennale decorrente dalla data della delibera di approvazione dei relativi bilanci. Peraltro, quantomeno in relazione agli oneri consortili relativi alle annualità successive al 2002 (precisando che il bilancio consuntivo del 2002 risulta approvato in data 11.12.2003), segue a tale nota, una formale diffida ad adempiere pervenuta alla odierna opponente in data 24.10.2008, corredata altresì di prospetto riepilogativo del debito dalla stessa maturato (cfr. doc. n. 22)”.
Infine, il giudice ha rigettato le ulteriori eccezioni relative all'assenza di servizi resi dal in CP_1 favore dell'opponente e all'inesattezza delle somme pretese dall'ente opposto, affermando che
“l'esistenza di un collegamento reale tra l'appartenenza al e la proprietà Controparte_3 di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività del stesso, rende di chiara CP_1 evidenza l'analogia che sussiste fra il ed il Condominio negli edifici, al Controparte_3 punto che, in dottrina, se ne evidenzia la somiglianza di struttura rispetto a quella forma di Condominio detto "orizzontale" o "Supercondominio", nel quale la comproprietà delle parti comuni condominiali è al servizio di costruzioni autonome oppure di più condomini. L'analogia di funzioni e struttura rispetto al è, peraltro, comprovata, nel caso in esame, dalla ripartizione per CP_4 millesimi, tra tutti i Consorziati, degli oneri economici derivanti dalla partecipazione all'organizzazione. L'art. 2 dello Statuto, difatti, così recita: “La ripartizione sarà effettuata (…) secondo le quote millesimali di proprietà, anche per i nuovi eventuali servizi che dovessero in seguito essere instaurati (…)”. Analogamente all'ente condominiale, del resto, anche il
[...]
è preposto alla realizzazione e al governo di beni di utilità comune, la cui gestione CP_3 richiede l'approntamento di un adeguato apparato operativo. A tal fine, l'ente consortile è legittimato ad acquisire dai Consorziati morosi, le risorse economiche necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata sul suo territorio, a mezzo della procedura monitoria e sulla scorta delle risultanze dei deliberati emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi piani di riparto individuali, sulla scorta dell'art. 63 disp. att. c.c., ad esso analogicamente applicabile. Ai fini della riscossione dei contributi in relazione allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è sufficiente l'allegazione delle delibere con cui sono stati approvati i bilanci e i relativi riparti da cui emerge il credito verso il (ovvero il CP_4 CP_1 nel caso di specie). È quindi nelle delibere in commento che può ravvisarsi il fondamento giuridico del credito per cui l'odierno opposto ha attivato la precedente fase monitoria. Ciò detto, va osservato che l'applicazione della normativa in materia di condominio comporta altresì la possibilità di ravvisare, in capo ai singoli Consorziati, l'onere di impugnazione delle delibere dell'organo di governo dell'ente entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., diversamente risultando preclusa la possibilità di contestare in seguito l'oggetto dell'approvazione”. Nel caso sottoposto alla sua attenzione, dunque, il giudice ha stabilito che, poiché nessuna delle delibere assembleari su cui si fonda il decreto ingiuntivo contestato è stata annullata, sospesa da un provvedimento cautelare, né ritirata dall'organo che le ha emesse, tali delibere hanno conservato piena validità e hanno legittimamente sostenuto il decreto ingiuntivo impugnato.
La parte opposta ha allegato regolarmente al ricorso le copie delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e dei relativi piani di riparto. Non è emersa alcuna prova che la parte opponente abbia impugnato tali delibere nei termini previsti dall'art. 1137 c.c., né ha dichiarato di aver richiesto la sospensione della loro efficacia. In assenza di impugnazione o sospensione, le delibere sono rimaste valide e vincolanti. Di conseguenza, le contestazioni sollevate dall'opponente — riguardanti la mancata fruizione dei servizi o l'erroneità delle somme richieste — non hanno potuto essere prese in esame. Tali eccezioni sono quindi state ritenute inammissibili e prive di effetto nel giudizio di opposizione.
§ 2 — Ha proposto appello la sig.ra contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della stessa, la riforma della medesima, concludendo “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1201/2022, nella causa iscritta al R.G. n. 300094/2022, decisa il giorno 08/06/2022 dal Tribunale ordinario di Latina accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora non essendo la signora Pt_1 Parte_1 associata rectius consorziata, al 2) revocare il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 527/2009, emesso dal Tribunale di Latina sezione distaccata di Terracina per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo e grado e nel presente giudizio, rigettando ogni altra domanda di pagamento da controparte formulata. 3) accertare e dichiarare che le unità immobiliari di proprietà di proprietà della signora godono di strutture, di servizi, forniture ed impianti Pt_1 autonomi e che nessun servizio, fornitura o altro viene eseguito dal Controparte_1 in favore degli immobili della signora 4) in subordine accertare e dichiarare
[...] Pt_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati nei termini dedotti;
5) accertare e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto dalla signora al a titolo di oneri consortili. Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito il , respingendo tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 19.09.2023, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data nelle modalità della trattazione scritta, la causa, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, all'udienza del 8.7.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 46 pagine, è articolato in tre motivi. § 3.1 — Col primo motivo, titolato “Sulla parte della sentenza che riconosce la legittimazione passiva della signora ritenendo nella situazione di specie che la signora debba Parte_1 Pt_1 considerarsi associata al ”, parte appellante ha censurato la Controparte_1 sentenza di primo grado per le ragioni che seguono.
La ha dedotto di non aver mai aderito al , né di aver presentato Pt_1 Controparte_1 alcuna istanza di adesione. Ha inoltre precisato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non ha mai dichiarato di essere proprietaria di beni “compresi nel ”, trattandosi di una CP_1 ricostruzione infondata.
Il Tribunale ha tuttavia rigettato l'opposizione ritenendo che la qualità di consorziata sia conseguita automaticamente in virtù dell'acquisto degli immobili, richiamando il carattere “propter rem” degli oneri consortili ed affermando che la partecipazione al si sia trasmessa per successione CP_1 ereditaria, senza tuttavia considerare la mancanza di una volontaria adesione dell'appellante, né la presenza di clausole contrattuali o trascrizioni che le rendano l'obbligo opponibile.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato che i beni da cui traggono origine gli oneri consortili oggetto del decreto ingiuntivo sono separati e autonomi rispetto alle proprietà dei consorziati e non hanno mai beneficiato dei servizi consortili, circostanza che sarebbe stata confermata da cinque testimoni e dalle consulenze tecniche espletate in primo grado. Nonostante ciò, il Tribunale avrebbe trascurato l'istruttoria compiuta e si sarebbe limitato a richiamare principi giuridici astratti, omettendo ogni concreta valutazione dei fatti.
La sentenza impugnata avrebbe infatti focalizzato esclusivamente l'attenzione sugli aspetti soggettivi, affermando che la signora è divenuta consorziata per effetto dell'acquisto degli immobili, Pt_1 senza verificare se questi beni rientrassero effettivamente nel perimetro del e se CP_1 usufruissero dei servizi prestati.
L'appellante ha inoltre evidenziato che né nei propri atti di acquisto, né nei titoli di provenienza è stata mai inserita una clausola di adesione al , e che lo Statuto del stesso prevede CP_1 CP_1 che il subentrante debba espressamente aderire mediante clausola contrattuale. Lo stesso statuto, all'art.5, stabilisce che il Presidente debba invitare i proprietari non aderenti ad associarsi, confermando l'esigenza di una adesione consapevole e volontaria.
Ha quindi osservato che nessuna clausola nei propri titoli di acquisto richiama l'esistenza del o l'obbligo di parteciparvi, né vi è stata alcuna trascrizione nei registri immobiliari da cui CP_1 potesse desumersi un obbligo opponibile “propter rem”.
Infine, essa ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1468/2021, n. 14440/2019, n. 16071/2007), secondo cui l'obbligo di pagamento degli oneri consortili non deriva automaticamente dalla titolarità del bene, ma richiede un'adesione contrattuale espressa, ovvero l'esistenza di specifici meccanismi di adesione formalizzati nei titoli di acquisto o nello statuto validamente trascritto.
Il giudice di primo grado avrebbe invece trascurato del tutto questi principi, attribuendo alla sola titolarità dei beni l'effetto costitutivo dell'obbligo consortile, in violazione dell'art. 18 della Costituzione (libertà negativa di non associarsi) e degli artt. 24, 2643 e 2644 c.c. (in tema di effetti della pubblicità immobiliare). Pertanto, l'appellante ritiene che la sentenza impugnata abbia errato in fatto e in diritto, per avere attribuito alla signora una qualità consortile mai acquisita, Pt_1 omettendo di accertare la rilevanza oggettiva dei beni rispetto al perimetro e ai servizi del , CP_1 ignorando la prova contraria fornita, disattendendo la giurisprudenza di legittimità e violando i principi in materia di associazioni e pubblicità immobiliare.
§ 3.2 – Con il secondo motivo, titolato “Inesistenza del credito – Infondatezza della domanda di pagamento”, parte appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado nella misura in cui quest'ultimo ha affermato, in relazione alle eccezioni concernenti l'assenza di servizi resi dal in favore dell'opponente e l'inesattezza delle somme pretese dall'ente opposto, che “Sul CP_1 punto, invero, va richiamata la normativa applicabile al . Si è già detto Controparte_3 che la natura atipica dell'ente comporta che questo sia principalmente disciplinato dallo Statuto e dall'atto costitutivo e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalla normativa di istituti ad esso affini. Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, difatti, fonte primaria della disciplina di tali Consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo (v. Cass. n. 28492 del 22/12/2005, cit.; Cass. Sez. 1, n. 2877 del 09/02/2007), fermo restando che, in mancanza di disposizioni statutarie, la normativa applicabile debba individuarsi in quella "più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia" (così Cass. 22.12.2005 n. 28492; Cass. 21.03.2003 n. 4125). Ebbene, va osservato che l'esistenza di un collegamento reale tra l'appartenenza al e la proprietà Controparte_3 di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività del stesso, rende di chiara CP_1 evidenza l'analogia che sussiste fra il ed il Condominio negli edifici, al Controparte_3 punto che, in dottrina, se ne evidenzia la somiglianza di struttura rispetto a quella forma di Condominio detto "orizzontale" o "Supercondominio", nel quale la comproprietà delle parti comuni condominiali è al servizio di costruzioni autonome oppure di più condomini. L'analogia di funzioni e struttura rispetto al è, peraltro, comprovata, nel caso in esame, dalla ripartizione per CP_4 millesimi, tra tutti i Consorziati, degli oneri economici derivanti dalla partecipazione all'organizzazione. L'art. 2 dello Statuto, difatti, così recita: “La ripartizione sarà effettuata (…) secondo le quote millesimali di proprietà, anche per i nuovi eventuali servizi che dovessero in seguito essere instaurati (…)”. Analogamente all'ente condominiale, del resto, anche il
[...]
è preposto alla realizzazione e al governo di beni di utilità comune, la cui gestione CP_3 richiede l'approntamento di un adeguato apparato operativo. A tal fine, l'ente consortile è legittimato ad acquisire dai Consorziati morosi, le risorse economiche necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata sul suo territorio, a mezzo della procedura monitoria e sulla scorta delle risultanze dei deliberati emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi piani di riparto individuali, sulla scorta dell'art. 63 disp. att. c.c., ad esso analogicamente applicabile. Ai fini della riscossione dei contributi in relazione allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è sufficiente l'allegazione delle delibere con cui sono stati approvati i bilanci e i relativi riparti da cui emerge il credito verso il (ovvero il CP_4 CP_1 nel caso di specie). È quindi nelle delibere in commento che può ravvisarsi il fondamento giuridico del credito per cui l'odierno opposto ha attivato la precedente fase monitoria. Ciò detto, va osservato che l'applicazione della normativa in materia di condominio comporta altresì la possibilità di ravvisare, in capo ai singoli Consorziati, l'onere di impugnazione delle delibere dell'organo di governo dell'ente entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., diversamente risultando preclusa la possibilità di contestare in seguito l'oggetto dell'approvazione. Ed invero, nel presente giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciò che assume rilievo è l'efficacia della decisione dell'assise condominiale (in tal caso, consortile), che, se non venuta meno (a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell'ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell'atto da parte del medesimo organo che l'aveva adottata, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione (sul punto, si vd. Tribunale Roma sez. V, 28/09/2020, n.12957). Ebbene, va in primo luogo osservato che parte opposta ha regolarmente allegato al ricorso monitorio copia delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e dei relativi piani di riparto. Deve poi osservarsi che non risulta provato che tali delibere siano state fatte oggetto di gravame entro il termine di cui all'art. 1137 c.c. Parte opponente, invero, non ha neppure dedotto, nei propri scritti, di aver impugnato tali delibere ovvero di aver adito l'Autorità giudiziaria al fine di sospenderne l'efficacia. In mancanza di prova contraria, le delibere de quibus devono quindi intendersi come pienamente valide ed efficaci. Da ciò deriva che, in assenza di impugnazione o sospensione dell'efficacia delle delibere consortili fondanti il decreto ingiuntivo, non possono assumere rilievo, nel giudizio di opposizione in esame, le contestazioni di parte opponente circa la non debenza di tali somme in ragione della non fruizione dei servizi resi dal
e dell'inesattezza degli importi approvati in bilancio. Tali eccezioni non sono quindi CP_1 esaminabili da questo Giudice. Di talché, ai fini della definizione della causa in oggetto, devono ritenersi irrilevanti entrambe le CTU espletate nella fase istruttoria”.
Ebbene, secondo parte appellante il giudice avrebbe errato nel ritenere di non poter scendere all'analisi del merito di tali eccezioni perché, nel caso di specie, non risulterebbero estensibili al le norme che regolano il per il motivo che non esistono parti comuni e/o diritti CP_1 CP_4 di proprietà dei consorziati (e del ) sulla strada e sugli impianti di servizio e più in generale CP_1 sui beni di proprietà della signora Sicchè il giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere Pt_1 la fattispecie applicando il criterio richiamato ed attingendo dalle risultanze probatorie, per pervenire alla decisione che in ogni caso nulla era dovuto al da parte della signora in quanto CP_1 Pt_1 nessun servizio è mai stato reso agli immobili oggetto del decreto ingiuntivo e che gli stessi si caratterizzano per essere esterni, autonomi e distinti catastalmente rispetto all'area di pertinenza del
. CP_1
§ 3.3 – Con il terzo motivo d'appello, titolato “Sul rigetto della eccezione di prescrizione”, parte appellante ha dedotto che il G.o.p., nel rigettare l'eccezione di prescrizione degli oneri consortili, non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze della CTU espletata nel giudizio di opposizione dal Dott. particolarmente nella parte in cui quest'ultimo ha affermato che “per l'anno 2003 Per_2 risulta essere stato presentato un consuntivo anno 2003 composto da conto economico e stato patrimoniale dal quale si evincono crediti nei confronti dei consorziati e nello specifico della signora analiticamente indicati: Pt_1
- antecedenti al 1993 per la somma di Euro 14.632,22
- dal 1994 al 2001 per la somma di Euro 30.591,60;
- dal 2002 al 2003 per la somma di Euro 6.334.64”. Di conseguenza, secondo parte appellante, “Sembrerebbe che la richiesta delle somme non attiene solo ai debiti che sarebbero maturati dal 2000 in poi ma anzi parte delle some richieste risalgono
a prima del 1991. Invero neanche il CTU riesce a spiegare tale anomalia e se a ciò si aggiunge che nel consuntivo 2004 non risultano crediti nei confronti della signora le perplessità del CTU Pt_1 ed anche le nostre aumentano”. Pertanto, la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata perché, basandosi su errati presupposti di fatto e di diritto – nello, specifico, crediti anteriori al 1991
-, ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dalla IG. nel giudizio di Pt_1 primo grado.
§ 4.1 — I primi due motivi d'appello – da esaminarsi congiuntamente in ragione della continuità logico-argomentativa delle questioni trattate - sono infondati.
In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile la deduzione con cui parte appellante sostiene che gli immobili da cui originano gli oneri consortili controversi non farebbero parte del CP_1
. Tale circostanza, invero, non è mai stata contestata dalla IG.ra Controparte_1 nei precedenti gradi di giudizio, ed è stata prospettata per la prima volta con l'atto di citazione Pt_1 in appello da cui discende il presente procedimento. L'art. 345 c.p.c. sancisce espressamente il c.d. divieto di nova in appello, stabilendo che “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”. Nel caso di specie, appare ictu oculi come l'eccezione di cui si sta discorrendo non rientri in alcun modo tra quelle rilevabili d'ufficio dal giudice, sicchè la sua proposizione per la prima volta in sede di giudizio d'appello non può che comportarne l'inammissibilità.
Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento relativa alle annualità 2002-2009, rappresentando di essere divenuta proprietaria, a partire da gennaio 2002, di alcuni beni compresi nel
(quattro locali ad uso commerciale, di cui uno con area di pertinenza esclusiva, e un locale CP_1 adibito a deposito, anch'esso con pertinenza esclusiva), a seguito della divisione ereditaria del patrimonio del padre defunto. Ha precisato, tuttavia, di non essere mai diventata socia del CP_1
e di escludere che tale qualifica le sia stata trasmessa per successione ereditaria dal padre, che invece era associato. Secondo la sua prospettazione, invero, l'adesione o meno del consorziato al CP_1 non va ricercata - come ha fatto il Tribunale di Latina - nel titolo di proprietà e/o nella qualificazione atipica propter rem delle conseguenti obbligazioni, ma piuttosto nei meccanismi di adesione predisposti dal o dal costruttore sia nello statuto, sia in un regolamento condominiale (in CP_1 questo caso, consortile) e sia con il richiamo espresso nei successivi atti di trasferimento delle proprietà immobiliari. La sig.ra non avrebbe, tuttavia, mai prestato la propria accettazione ad Pt_1 entrare nel Consorzio, sicchè la stessa non avrebbe dovuto essere tenuta al pagamento degli oneri consortili.
Il rilievo non coglie nel segno. Come è noto, i consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche che trovano la loro disciplina in parte in quella delle associazioni non riconosciute, in parte in quella della comunione e del condominio, ferma rimanendo la preminenza della autonomia delle parti nella autoregolamentazione statutaria. La Cassazione, infatti, ha preso atto della mancanza di una disciplina specifica dei consorzi di urbanizzazione e della necessità di fare riferimento alla disciplina degli istituti affini, nei limiti della compatibilità con le caratteristiche dei consorzi, ed ha valorizzato al massimo l'autonomia privata dettata dallo statuto e dall'atto costitutivo che risulta preminente rispetto alle regole generali. Più esattamente, in tale genus consortile confluiscono sia caratteristiche delle associazioni non riconosciute (artt. 14 ss. c.c.) sia forti profili di realità (dal momento che vi è l'assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni) che rendono applicabili alla fattispecie in esame le norme relative all'istituto civilistico della comunione (artt. 1101 ss. c.c.) e del condominio (art. 1136 c.c. - Cass. Civ. 4125/2003; Cass. Civ. 7427/2012).
Parte appellante ha richiamato, a sostegno della propria tesi, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1468 del 25.01.2021, secondo la quale “la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà – e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il
è stato costituito”, deducendo di non aver mai manifestato la propria accettazione di aderire CP_1 al , né di aver mai fatto richiesta per entrarvi. CP_1
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è proprio facendo applicazione dei principi espressi in tale pronuncia che si giunge alla conclusione che non è ravvisabile, in capo alla sig.ra una carenza di legittimazione passiva. Pt_1
La predetta ordinanza fa discendere l'acquisto della qualità di consorziato dalla “[…] imposizione del vincolo nel regolamento condominiale (in questo caso consortile) e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito”, con ciò CP_1 chiarendo che nell'ipotesi di “compresenza” dell'espressa previsione dell'ingresso nel consorzio in caso di acquisto dell'immobile, contenuta nello statuto (c.d. “vincolo nel regolamento condominiale”), e l'accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, contenuta nell'atto di acquisto, si ha assunzione della qualità di consorziato, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri consortili.
Nel caso di specie, rileva questo Collegio che lo Statuto Consortile, all'art. 2) (“Dei Consorziati”) lettera a), prevede che “In virtù dell'impegno assunto contrattualmente nell'atto di compravendita dei proprietari delle unità immobiliari a partecipare alle spese di conduzione di esercizio di vari servizi interesse comune, essi hanno ottenuto di costituire un Consorzio che sia reso obbligatorio per il sol fatto della stipulazione del Rogito Notarile di acquisto o della acquisizione a causa della successione, donazione o assegnazione a qualsiasi titolo, entrano a farne parte ipso iure, e senza bisogno di alcuna formalità”. Risulta pertanto soddisfatto il requisito del “vincolo nel regolamento consortile”. Quanto invece al requisito del “vincolo nel contratto di acquisto”, esso – atteso che il trasferimento di proprietà non si è verificato a mezzo di una compravendita, bensì per successione mortis causa - può dirsi pienamente integrato dalla manifestazione di volontà contenuta nell'atto di accettazione dell'eredità. Com'è noto, infatti, con l'accettazione dell'eredità l'erede subentra in tutti i rapporti giuridici che facevano capo al defunto, tra cui sono ricompresi i beni, i crediti, i debiti e i diritti di cui questi era titolare al momento della morte (asse ereditario). Tra i crediti si ricomprende anche lo stesso patrimonio sussistente al momento del decesso.
Inoltre, l'accettazione espressa di eredità costituisce un actus legitimus, cioè non può essere sottoposta a condizioni né a termini (art. 475, comma 2, c.c.). Eventuali condizioni o termini si considerano come non apposti, e l'accettazione rimane valida e pura. Non può essere nemmeno parziale (non si può accettare solo una parte dell'eredità e rinunciare al resto, se si è chiamati come eredi universali o in quota). Ne discende che, in nessun caso, l'odierna appellante avrebbe potuto accettare di diventare proprietaria degli immobili facenti parte del in virtù di successione mortis causa, senza CP_1 accettare di succedere anche nella qualità di consorziato.
Tale ragionamento trova ulteriore conforto nell'Ordinanza n. 14407 del 23/05/2024 della Corte di Cassazione, la quale, nel prevedere che “In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al
”, implicitamente afferma che l'accettazione della qualifica di consorziato non debba CP_1 necessariamente avvenire in forma espressa, ma può essere desunta per facta concludentia dalla volontà dell'acquirente (in questo caso, del successore) di divenire proprietario di un bene facente parte di un consorzio.
In virtù di tutti questi rilievi, quindi, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla signora contenuta nel primo motivo d'appello. Pt_1
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo d'appello, con cui parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto di non poter analizzare il merito delle eccezioni relative all'assenza di servizi resi dal in favore dell'opponente e all'inesattezza delle CP_1 somme pretese dall'ente opposto.
Questo Collegio condivide il ragionamento operato dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
A questo proposito, è opportuno richiamare la normativa che si applica al
[...]
. Come già sottolineato, la natura atipica di questo ente implica che esso sia regolato CP_3 principalmente dallo Statuto e dall'atto costitutivo, mentre per gli aspetti non espressamente previsti si applicano, in via analogica, le norme riferite ad istituti simili. La giurisprudenza consolidata stabilisce infatti che la fonte principale della regolamentazione di tali Consorzi, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione interna e l'amministrazione, è costituita dall'accordo tra le parti sancito nell'atto costitutivo (cfr. Cass. n. 28492/2005; Cass. Sez. 1, n. 2877/2007), fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, si dovrà fare riferimento alla normativa più idonea a tutelare gli interessi coinvolti nella controversia (Cass. n. 28492/2005; Cass. n. 4125/2003).
Va poi osservato che il collegamento reale tra l'appartenenza al e la Controparte_3 proprietà di un immobile, alla cui valorizzazione è finalizzata l'attività del stesso, rende CP_1 evidente l'analogia tra il e il negli edifici: come per il condominio, anche il CP_1 CP_4 ha il compito di realizzare e gestire beni di utilità comune, che Controparte_3 richiedono un'organizzazione adeguata. A tal fine, l'ente è legittimato a richiedere ai Consorziati morosi le somme necessarie per il perseguimento degli scopi statutari attraverso la procedura monitoria, supportata dalle deliberazioni degli organi gestori che approvano i rendiconti e i relativi piani di riparto, conformemente all'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, applicabile per analogia.
Per la riscossione degli oneri consortili, in relazione allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è quindi sufficiente allegare le delibere di approvazione dei bilanci e dei relativi riparti che attestano il credito verso il Consorziato. Queste delibere costituiscono quindi la base giuridica del credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo impugnato.
È inoltre importante sottolineare che, secondo la normativa applicabile al condominio, i singoli Consorziati sono tenuti a impugnare le delibere dell'organo consortile entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., pena la decadenza dall'azione di contestazione successiva.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il ha correttamente allegato copia CP_1 delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani di riparto, rispetto alle quali la IG.ra non ha provato che le stesse siano state impugnate entro il termine di legge, né che siano state Pt_1 altrimenti private della loro efficacia. Le delibere consortili devono quindi ritenersi, in assenza di prova contraria, valide ed efficaci.
Ebbene, secondo giurisprudenza consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (e relativo appello), il consorziato non può contestare l'an debeatur basandosi sulla mancata erogazione dei servizi, se la delibera di approvazione degli oneri non è stata impugnata. Potrà, semmai, agire separatamente per l'eventuale responsabilità del , ma non può sospendere il pagamento CP_1 sulla base di valutazioni soggettive circa l'utilità o la fruizione dei servizi deliberati.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 19938 del 14.11.2012, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che qualora sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accoglierla quando la relativa delibera sia stata privata della sua efficacia, per essere stata l'esecuzione della statuizione dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. o quando questi (come verificatosi nella fattispecie) abbia con sentenza, ancorché costitutiva e quindi non passata in giudicato, dichiarato la nullità ovvero annullato la delibera stessa. Da ciò si evince, a contrario, che il giudice non può entrare nel merito della delibera se questa non è stata impugnata tempestivamente, come avvenuto nel caso di specie.
Ne discende il rigetto dei primi due motivi di appello.
§ 4.2 – Il terzo motivo d'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., a norma del quale “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ai fini della integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., non è sufficiente il generico assunto che la decisione del Giudice di primo grado sia erronea, poiché è necessaria, a pena di inammissibilità del gravame, la indicazione delle ragioni concrete per cui si chiede il riesame, con un supporto motivazionale ed argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia giudiziale sottoposta ad impugnazione, contrapponendo alle argomentazioni svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (C.App. L'Aquila, 12-11-2012).
Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza censurata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.
Infatti, all'atto dell'appello deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, essendo insufficiente, a tal fine, che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate ed essendo necessario che le ragioni sulle quali si fonda l'impugnazione siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di prime cure purché ciò determini una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con chiarezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (vedasi Corte di App. Palermo Sez. III, 25-09-2012).
Nel caso di specie, non vi è traccia alcuna di specifiche censure in ordine all'iter ed al fondamento logico–giuridico che hanno indotto l'organo giudicante a decidere secondo le statuizioni offerte in sentenza, né sembra possa ravvisarsi una effettiva attività di confutazione delle ragioni addotte a sostegno della decisione.
A fronte dell'analitica e completa ricostruzione operata dal giudice di primo grado con riguardo all'eccepita prescrizione degli oneri consortili (il quale ha stabilito che “i crediti vantati dalla parte opposta non possono dirsi prescritti, potendo il relativo termine dirsi interrotto da diversi atti di messa in mora che l'odierno opposto ha indirizzato alla sig.ra Nello specifico, va osservato Pt_1 che i crediti vantati dal si riferiscono ad oneri consortili relativi al periodo dal 2000 al CP_1
2009 e che i crediti di maggiore anzianità (relativi ai bilanci consuntivi degli anni 2000 e 2001) risultano essere stati approvati con delibera del 27.05.2002 (cfr. documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo). In applicazione dei principi anzidetti, quindi, il relativo termine di prescrizione deve dirsi decorrente da tale data. Ebbene, neppure i crediti di maggiore anzianità menzionati possono ritenersi prescritti in ragione dell'atto di messa in mora del 15.01.2007 che l'odierno opposto ha trasmesso, a mezzo racc.ta a.r., alla sig.ra , da questa ricevuto Parte_1 in data 17.01.2007 (cfr. all.to 22 fasc.lo parte opposta). L'invio di tale nota può dirsi interruttivo del termine quinquennale decorrente dalla data della delibera di approvazione dei relativi bilanci. Peraltro, quantomeno in relazione agli oneri consortili relativi alle annualità successive al 2002 (precisando che il bilancio consuntivo del 2002 risulta approvato in data 11.12.2003), segue a tale nota, una formale diffida ad adempiere pervenuta alla odierna opponente in data 24.10.2008, corredata altresì di prospetto riepilogativo del debito dalla stessa maturato”), l'odierna appellante ha contrapposto un motivo d'appello fondato su un generico rinvio alla CTU di primo grado, dalla quale emergerebbe che, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, alla stessa sarebbero state illegittimamente “addebitate” somme “antecedenti al 1993 per la somma di Euro 14.632,22; dal 1994 al 2001 per la somma di Euro 30.591,60; dal 2002 al 2003 per la somma di Euro 6.334.64”. Parte appellante non fornisce, tuttavia, alcuna indicazione idonea a supportare tale assunto, limitandosi ad affermare in maniera del tutto generica che “Sembrerebbe che la richiesta delle somme non attiene solo ai debiti che sarebbero maturati dal 2000 in poi ma anzi parte delle some richieste risalgono
a prima del 1991. Invero neanche il CTU riesce a spiegare tale anomalia e se a ciò si aggiunge che nel consuntivo 2004 non risultano crediti nei confronti della signora le perplessità del CTU Pt_1 ed anche le nostre aumentano”. Appare quindi ictu oculi, anche dal tenore del linguaggio utilizzato - nonché dall'assoluta assenza di indicazioni idonee a supportare le proprie affermazioni - la carenza di specificità del presente motivo d'appello, circostanza ne che comporta l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
§ 5 — Per tutte queste ragioni, dunque, l'appello proposto dalla IG.ra è infondato Parte_1
e merita di essere rigettato. Per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022;
§ 6 - Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022; ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 8 giugno 2022;
2. Condanna alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado Parte_1 che si liquidano in Euro € 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente