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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3454/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'', promossa da (C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristian Porcu presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 25/06/2025, di seguito riportate:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso Per_1 presso la madre;
3. Assegnare la casa coniugale ad entrambi i coniugi, secondo la divisione convenzionale dell'immobile da loro fatta, perché vi abitino con i figli fino alla loro autosufficienza economica o al loro allontanamento volontario;
4. Quanto al diritto di visita, disporre che il figlio minore potrà incontrare e trascorrere la notte Per_1 liberamente presso ciascun genitore, senza limitazione alcuna, trascorrendo i fine settimana, i periodi di festività e di vacanza secondo il criterio dell'alternanza;
5. Porre a carico del signor , a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio Parte_1 minore, un assegno mensile dell'importo di € 700,00 (settecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
pagina 1 di 2
6. Stabilire che il signor verserà alla coniuge l'importo mensile di euro 200,00 Parte_1
(duecento/00), anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici I. s. t. a. t.;”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
25/06/2025 e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORSO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SORSO Atto N. 8, p.s. I, Anno 1996); conferma le condizioni della separazione come contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 25/06/2025 e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi .
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3454/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'', promossa da (C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristian Porcu presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 25/06/2025, di seguito riportate:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso Per_1 presso la madre;
3. Assegnare la casa coniugale ad entrambi i coniugi, secondo la divisione convenzionale dell'immobile da loro fatta, perché vi abitino con i figli fino alla loro autosufficienza economica o al loro allontanamento volontario;
4. Quanto al diritto di visita, disporre che il figlio minore potrà incontrare e trascorrere la notte Per_1 liberamente presso ciascun genitore, senza limitazione alcuna, trascorrendo i fine settimana, i periodi di festività e di vacanza secondo il criterio dell'alternanza;
5. Porre a carico del signor , a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio Parte_1 minore, un assegno mensile dell'importo di € 700,00 (settecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
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6. Stabilire che il signor verserà alla coniuge l'importo mensile di euro 200,00 Parte_1
(duecento/00), anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici I. s. t. a. t.;”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
25/06/2025 e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORSO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SORSO Atto N. 8, p.s. I, Anno 1996); conferma le condizioni della separazione come contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 25/06/2025 e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi .
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