Decreto cautelare 25 giugno 2020
Ordinanza cautelare 10 luglio 2020
Decreto cautelare 17 luglio 2020
Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Ordinanza collegiale 6 settembre 2021
Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00078/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mantour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora 9;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto prot. n. 24265 del 17 giugno 2020, con cui la Regione Puglia - Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale - Lecce” ha rigettato la domanda di “rinnovo” del nulla osta idrogeologico-forestale a suo tempo rilasciato AOO_036/16198 del 3 luglio 2015, per l’installazione di strutture amovibili destinate a stabilimento balneare;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti, ivi incluso il detto parere AOO_036/16198 del 3 luglio 2015, qualora contenente un termine di circa quattro anni di validità dello stesso (31 ottobre 2019) e, ove occorra, della nota prot. AOO_180/PROT 08/06/2020-0022855, nonché il P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (sempre nei limiti dell’interesse);
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 luglio 2020:
- della nota prot. n. 16197 del 2 luglio 2020, conosciuta il 10 luglio 2020, con cui il Comune di Porto Cesareo ha diffidato la Società ricorrente “ad installare lo stabilimento balneare” in forza della “nota prot. n. 24265 del 17 giugno 2020, con la quale Regione Puglia - Servizio Foreste, per i motivi nella stessa contenuti, ha confermato il parere idrogeologico negativo preavvisato con nota prot. n. 22855 del 8/6/2020”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Mantour S.r.l. è titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 44/2008, in forza di subingresso n. 02 del 21/05/2010, rilasciata dalla Regione Puglia per la realizzazione di una struttura
balneare in località “Torre Castiglione” di Porto Cesareo.
Lo stabilimento balneare denominato “ la spiaggetta ” è stato a suo tempo realizzato e per oltre un decennio regolarmente smontato al termine di ogni stagione estiva per poi essere riposizionato all’inizio di quella successiva.
Con istanza del 21/04/2020 prot. n. 9310 del Comune di Porto Cesareo e prot. AOO_0180_17242 del 24/04/2020 dell’Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce, la ricorrente ha inoltrato al detto Ufficio Provinciale di Lecce domanda di “rinnovo” del nulla osta forestale AOO_036 0016198 del 03/07/2015.
La domanda di “rinnovo” del nulla osta veniva avanzata dalla ricorrente poiché il citato nulla osta del 2015 conteneva la seguente precisazione: “ il parere in questione ha validità fino al 31/10/2019 decorso tale periodo non sarà possibile un rinnovo tacito o automatico, e quindi sarà necessaria una nuova richiesta da parte dell’interessato e/o degli interessati corredata di adeguata documentazione ”.
Con nota prot. n. AOO_180/PROT 07/05/2020-0018665, la Regione Puglia-Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce ha chiesto all’odierna ricorrente integrazioni documentali tra le quali la produzione di una “relazione idro-geo-morfologica”.
Con P.E.C. del 27/05/2020, i tecnici incaricati dalla ricorrente hanno trasmesso quanto richiesto.
Tuttavia, con nota prot. AOO_180/PROT 08/06/2020-0022855, la Regione Puglia-Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo facendo riferimento alla presenza di un cordone dunale graficamente rappresentato nella carta idrogeomorfologica dell’AdB dell’Appennino Meridionale.
In data 11/06/2020, la ricorrente ha proposto osservazioni al preavviso di diniego, evidenziando non solo che il detto cordone dunale era graficamente riportato già all’atto del rilascio del precedente parere del 2015 (rilasciato previo sopralluogo), ma che, comunque, di fronte ad un bene paesaggistico (nel caso il bene cordone dunale è definito e individuato dal P.P.T.R.) inesistente, l’Ufficio avrebbe dovuto dare prevalenza al dato reale rispetto a quello formale, come precisato dalla stessa Regione Puglia con Circolare n. 1/2013.
La ricorrente evidenziava, altresì, che l’inesistenza del cordone dunale risultava dichiarata dai tecnici incaricati dalla Società per la redazione della Relazione idro-geo-morfologica, ed immediatamente riscontrabile dalla documentazione fotografica riportata nella medesima Relazione.
Tuttavia, l’Ufficio regionale ha ritenuto “ affidabile la cartografia del PPTR ed in particolare le perimetrazioni dei cordoni dunari derivanti dalla Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità ”.
In particolare, l’Ufficio ha espresso parere negativo ritenendo: 1) erroneo il proprio precedente parere del 2015 in quanto in contrasto con la cartografia dell’Autorità di Bacino (Carta Idrogeomorfologica della Puglia) in relazione alla definizione di “ cordoni dunari ” “estrapolata” dalla Relazione illustrativa alla Carta Idrogeomorfologica citata; 2) non applicabile la Circolare n. 1/2013 del 01/10/2013, contenente “ Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo PPTR della Puglia adottato il 02/08/2013 ”, in quanto “ promulgata per venire incontro alle eventuali discordanze tra cartografia e effettiva presenza dei beni tutelati relative ad una prima fase applicativa del PPTR ”.
La Società proponeva, quindi, ricorso avverso il provvedimento prot. n. 24265 del 17/06/2020, con il quale la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali Ufficio Provinciale Agricoltura Lecce – ha rigettato la domanda di “rinnovo” del nulla osta idrogeologico-forestale a suo tempo rilasciato AOO_036/16198 del 03/07/2015 per l’installazione di strutture amovibili destinate a stabilimento balneare, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del regolamento regionale n. 9/2015 – nullità della clausola di scadenza del nulla osta forestale – eccesso di potere per travisamento, illogicità, perplessità dell’azione amministrativa – violazione dell’art. 21- nonies della L. 241/1990 – violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del R.R. Puglia n. 9/2015 – eccesso di potere sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà. Falsa applicazione dell’art. 104 delle NTA al P.P.T.R. – violazione della circolare regionale n. 1/2013.
Considerato che l’atto impugnato ha natura consultiva e che, anche a prescindere dalla sua natura vincolante o meno, presuppone comunque il formale suo recepimento nell’atto conclusivo dell’ iter procedimentale (la cui necessaria adozione determina l’effetto pregiudizievole paventato) avviato dal Comune di Porto Cesareo sull’istanza proposta dalla parte ricorrente, il T.A.R. Puglia, Lecce, con decreto presidenziale n. 432 del 25/06/2020 respingeva l’istanza di tutela cautelare monocratica e, successivamente, con ordinanza n. 468 del 10/07/2020 disponeva incombenti istruttori.
Con motivi aggiunti notificati il 14 luglio 2020 e depositati in pari data, la Società ricorrente gravava, altresì, la nota prot. n. 16197 del 2 luglio 2020, recante “ progetto di posizionamento di struttura precaria amovibile a servizio dello stabilimento balneare denominato “La Spiaggetta”, su area demaniale in concessione sita in località Punta Grossa (F. 12 ptc. 2017). Diffida ”, con cui il Comune di Porto Cesareo la ha diffidata “ ad installare lo stabilimento balneare di cui in oggetto ”, argomentando “Con riferimento alla nota prot. n. 24265 del 17/6/2020, con la quale la Regione Puglia Servizio Foreste, per i motivi nella stessa contenuti, ha confermato il parere idrogeologico negativo preavvisato con nota prot. n. 22855 del 8/6/2020 ”, e precisando, “ infine, che in caso di accertata esistenza della carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, questo Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari alla rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti dall’attività svolta ”.
Il citato ricorso per motivi aggiunti si fonda sui seguenti motivi: 1) Illegittimità derivata; 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 15 del TUE. Violazione dei principi di economicità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria e contraddittorietà.
Con decreto presidenziale 17 luglio 2020 n. 483, era accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla Società ricorrente con i motivi aggiunti.
Con provvedimento prot. n. 5652 del 27 luglio 2020, depositato da parte ricorrente agli atti di causa il 3 agosto 2020 (e, successivamente, anche dalla Regione Puglia in data 8 ottobre 2020, in adempimento ai disposti incombenti istruttori), la Regione Puglia – Dipartimento “ Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ” riteneva di “ accogliere l’istanza di rettifica dell’UCP Cordoni dunari sui suoli catastalmente individuati con la p.lla n. 2017 del foglio di mappa 12 del comune di Porto Cesareo ”, evidenziando in particolare che “ la parte della p.lla n. 2107 del foglio di mappa 12 del comune di Porto Cesareo non appare essere interessata dal processo di accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico e non appare aver subito trasformazioni ad opera dello stabilimento balneare presente ” e che “ Per dimensioni e situazione orografica e vegetazionale l’area di ridottissime dimensioni circa mq. 989,00... per un fronte mare (battigia) rettilineo lungo circa 50,00 metri ed una profondità di poco superiore a 20,00 metri non può ritenersi parte di un areale incluso in un cordone dunare ma una puntuale e limitata spiaggia inclusa tra due tratti di costa rocciosa ”.
Con ordinanza 11 settembre 2020, n. 581, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare formulata con i predetti motivi aggiunti e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia della “ gravata diffida inibitoria del Comune di Porto Cesareo prot. n. 16197 del 2 luglio 2020 ”, considerato, tra l’altro, che “ la Regione Puglia ha adottato il summenzionato provvedimento del 27 luglio 2020 di rettifica del P.P.T.R. ”.
Infine, l’Amministrazione convenuta, con provvedimento n. 107/2020, prot. n. 22185 del 03/05/2021, accogliendo le censure proposte con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, ha rilasciato nuovo parere favorevole alla installazione a intermittenza (stagione balneare) del “ Lido la spiaggetta ”, statuendo che “ valutati gli aspetti relativi alle questioni tutelate con il vincolo idrogeologico non si rilevano motivi ostativi ”.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Le spese devono essere compensate, in considerazione delle particolarità della vicenda contenziosa, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO