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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere –
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1790 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata alla Via Gavinana 2 presso Parte_1 l'avv. Paolo Zurolo e l'avv. Maria Paola Monti che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli per procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1 37875 - Raccolta 7313 del 22/03/2024, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma.
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4426/2024 del
15.04.2024
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in totale CP_ accoglimento del ricorso presentato da condannava l' al Parte_1 pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi a titolo di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.03.20222, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e liquidava le spese del procedimento in € 1.300,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lamenta l'appellante che il primo giudice abbia liquidato i compensi di primo grado in misura inferiore ai parametri minimi di cui al DM. n. 55/2014, siccome modificato dal DM n. 147/2022, non motivando sul punto e omettendo altresì di pronunciarsi sulla domanda di maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del
D.M. n. 55/2014.
Ha così concluso: << “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, riformare parzialmente l'impugnata sentenza, CP_ ferma nel resto: − Condannando l' a rifondere le spese processuali - da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari – del primo grado di giudizio, da liquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n.
55/2014, siccome modificati dal DM n. 147/2022, e “Voglia la Ecc.ma Corte di
Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, riformare CP_ parzialmente l'impugnata sentenza, ferma nel resto: − Condannando l' a rifondere le spese processuali - da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari – del primo grado di giudizio, da liquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n. 55/2014, siccome modificati dal DM n. 147/2022, e pertanto nella misura non inferiore a complessivi € 1.863,50 oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia comunque superiore a quella liquidata nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatarpertanto nella misura non inferiore a complessivi € 1.863,50 oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA,
o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia comunque superiore a quella liquidata nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari>>.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n.
55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate,
i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di CP_1 spese di primo grado, l'importo di € 1.865,00, anziché quello di € 1.300,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al pagamento CP_2 in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 16.10. 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere –
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1790 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata alla Via Gavinana 2 presso Parte_1 l'avv. Paolo Zurolo e l'avv. Maria Paola Monti che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli per procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1 37875 - Raccolta 7313 del 22/03/2024, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma.
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4426/2024 del
15.04.2024
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in totale CP_ accoglimento del ricorso presentato da condannava l' al Parte_1 pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi a titolo di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.03.20222, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e liquidava le spese del procedimento in € 1.300,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lamenta l'appellante che il primo giudice abbia liquidato i compensi di primo grado in misura inferiore ai parametri minimi di cui al DM. n. 55/2014, siccome modificato dal DM n. 147/2022, non motivando sul punto e omettendo altresì di pronunciarsi sulla domanda di maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del
D.M. n. 55/2014.
Ha così concluso: << “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, riformare parzialmente l'impugnata sentenza, CP_ ferma nel resto: − Condannando l' a rifondere le spese processuali - da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari – del primo grado di giudizio, da liquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n.
55/2014, siccome modificati dal DM n. 147/2022, e “Voglia la Ecc.ma Corte di
Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, riformare CP_ parzialmente l'impugnata sentenza, ferma nel resto: − Condannando l' a rifondere le spese processuali - da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari – del primo grado di giudizio, da liquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n. 55/2014, siccome modificati dal DM n. 147/2022, e pertanto nella misura non inferiore a complessivi € 1.863,50 oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia comunque superiore a quella liquidata nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatarpertanto nella misura non inferiore a complessivi € 1.863,50 oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA,
o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia comunque superiore a quella liquidata nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari>>.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n.
55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate,
i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di CP_1 spese di primo grado, l'importo di € 1.865,00, anziché quello di € 1.300,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al pagamento CP_2 in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 16.10. 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa