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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1401/2025 R.G.
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Il Giudice dott. Paola Elefante,
Letto il ricorso depositato da con sede in Borgo Parte_1
San Dalmazzo (CN), alla Via Don Minzoni nr. 50, e rilevato che la Società, dedotto di aver proposto accesso alla CNC, ha formulato istanza di conferma dell'applicazione erga omnes delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, consistenti nella inibitoria a tutti i creditori della instaurazione e/o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti e nel divieto di acquisire diritti di prelazione, per la durata di 120 giorni, ovvero, in via di subordine, per quella ritemuta dal Tribunale;
verificata la regolarità delle notifiche;
sentiti la ricorrente e l'esperto nominato all'udienza fissata ex art. art. 19, 4° comma, CCII;
OSSERVA
Rilevato che l'art. 2 CCII definisce le misure protettive come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e le misure cautelari come “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”; ritenuto che entrambe le misure sono volte a preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma, mentre con le misure protettive il Giudice può inibire determinate azioni dei creditori, al fine di garantire la conservazione del patrimonio contro le aggressioni individuali dei creditori, con le misure cautelari si tende a tutelare i creditori contro le azioni dispersive che potrebbero essere compiute dal debitore, ma anche ad anticipare quegli effetti che, in caso di successo dello strumento di regolazione, potrebbero prodursi in favore del patrimonio dell'impresa;
ritenuto che
a norma dell'art. 18, comma 1, CCII, “l'imprenditore può chiedere con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. … L'istanza di
1 applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto” e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, automaticamente si producono le misure protettive volute dall'imprenditore; che inoltre, a mente dell'art. 19, comma 1, CCII, “ Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'art. 18 comma 1, con ricorso presentato al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”; il successivo comma 3, prevede una sanzione per il mancato deposito nel termine stabilito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive, stabilendo che “il
Tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive, senza neppure fissare l'udienza”; ritenuto altresì che a mente dell'art. 19 comma 2 CCII, unitamente al ricorso, l'imprenditore deve depositare, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi (o, se non è tenuto al deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta), alla descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, a un piano finanziario per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare, a un'autocertificazione, basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata e al nome dell'esperto nominato dalla Camera di commercio e al suo indirizzo
P.E.C., l'elenco dei creditori, individuando i primi 10 per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi P.E.C., se disponibili, o degli indirizzi di posta elettronica non certificata;
verificato, nella specie, il rispetto delle disposizioni di cui alle predette norme;
* considerato l'attuale stato di crisi in cui versa la Società ricorrente, dichiarato dalla stessa e comunque palesato dalla documentazione in atti, che evidenzia un patrimonio netto negativo per euro 136.728,84 e soprattutto una difficoltà oggettiva dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a causa del non trascurabile debito fiscale accumulato nel corso degli anni e della scarsa disponibilità di riserve di liquidità; letta la documentazione e segnatamente il piano di risanamento attraverso il quale la società ricorrente si prefigge di attuare e completare la sua ristrutturazione, prevedendo:
- la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle proprie attività, già avviato dalla Società e culminato, a gennaio 2025, con la cessione del punto vendita di carni lavorate facente parte dell'azienda, che generava un impatto negativo sulla marginalità complessiva e assorbiva risorse economiche e gestionali rilevanti, sottraendole al core business aziendale costituito dall'attività di macellazione;
- l'implementazione di un congruo sistema di controllo di gestione volto al monitoraggio continuo dell'andamento economico-finanziario della società, con l'obiettivo di anticipare eventuali criticità e intervenire tempestivamente ed in modo da garantire il rispetto del piano di risanamento;
- l'utilizzo degli strumenti di definizione e risanamento del debito erariale in modo da garantire la solvibilità dell'impresa rispetto alle obbligazioni già assunte, nonché la
2 prosecuzione dell'attività; rilevato che la società ha evidenziato le iniziative industriali e commerciali, già intraprese al fine di ridurre i costi e consentire un incremento del valore della produzione, quali la cessione del ramo di azienda costituito dal punto vendita di carni lavorate e la riduzione del personale con contrazione dei relativi costi;
considerato che
il piano di risanamento prospettato si fonda in sostanza sul rientro dalla esposizione debitoria erariale e previdenziale accumulata, in particolare per debiti IVA,
IRPEF, IRAP, e per debiti contributivi INPS e INAIL, attraverso l'attivazione degli strumenti previsti dalla attuale normativa del CCII per la rateizzazione e la gestione controllata del debito;
visto il parere dell'Esperto, il quale ha rilevato che la situazione debitoria della Società è data per la gran parte dalla esposizione verso l'Erario e verso gli Enti Previdenziali ed assistenziali
(per circa 281.000,00 euro), posto che già solo dal dettaglio dei debiti fiscali e previdenziali gestiti da si rilevano posizioni debitorie per oltre 272.000,00 Controparte_1 euro, mentre il debito verso gli istituti di credito, derivante da quattro finanziamenti a medio termine, ammontante a febbraio 2025 ad euro 223.746,00 interamente garantito dai soci e e da e da ipoteca sull'immobile aziendale, Parte_2 Pt_3 Pt_1 Persona_1 risulta allo stato rateizzato e regolarmente pagato alle scadenze, e non ci sono altri creditori che avanzano crediti pregressi per importi significativi;
considerato che
dalla relazione dell'Esperto si evince che data la situazione patrimoniale della Società, difficilmente, una liquidazione forzata del patrimonio della società potrebbe essere interessante per l'Erario e gli Enti Previdenziali in quanto, l'immobile della società è gravato da ipoteca iscritta dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo per un debito che ad oggi ammonta ancora ad oltre 222.000,00 euro e pertanto il valore di realizzo forzato dell'immobile è prevedibile quindi che possa essere poco significativo per il creditore non ipotecario;
anche il valore di realizzo forzato delle attrezzature, vista la loro specificità ed il loro inserimento nel processo produttivo come appendici all'immobile, appare anch'esso poco significativo;
che inoltre - siccome evidenziato dall'Esperto – allo stato attuale, la prosecuzione dell'attività sociale, con una particolare attenzione alla gestione, appare l'opzione migliore in attesa della presentazione della proposta di ACCORDO DI TRANSAZIONE FISCALE E
CONTRIBUTIVA.; e che Pertanto nel caso in esame, atteso che gli altri creditori, in particolare la banca per il pagamento dei mutui garantiti da ipoteca sugli immobili, sono stati sino ad ora regolarmente pagati, la richiesta della conferma delle misure di protezione, in attesa che si perfezioni un accordo con il creditore che vanta il debito pregresso più rilevante appare strumentale al percorso di risanamento prospettato dalla società; ritenuto che in tale prospettiva le misure protettive richieste, consistenti nella inibizione nei confronti di tutti i creditori, di azioni esecutive e cautelari, e di apertura di liquidazione giudiziale, appaiono effettivamente strumentali alla realizzazione del progetto di risanamento nell'angolo visuale della concorsualità e parità di trattamento dei creditori, considerato che la proposta di definizione della esposizione debitoria prospettata dalla Società debitrice
3 nell'ambito della CNC si fonda essenzialmente su una manovra finanziaria di natura prevalentemente dilatoria e di riscadenziamento del debito erariale, accompagnata da un attento monitoraggio periodico dei risultati economici conseguiti dalla società onde evitare un aggravio della situazione debitoria, di tal che appare essenziale e funzionale alla proficua continuità aziendale e dunque all'utile conclusione delle trattative preservare la debitrice dall'aggressione pregiudizievole di uno o più creditori;
che la strumentalità delle misure protettive rispetto al buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza appare nella specie sussistere anche in assenza, allo stato, di azioni esecutive pendenti nei confronti della Società, posto che l'eventuale avvio di tali azioni individuali verrebbe inevitabilmente a sottrarre risorse aziendali non solo alla garanzia di tutti i creditori ma anche alla attuazione del piano di risanamento;
rilevato che i creditori, pur convocati, non sono comparsi con ciò lasciando ragionevolmente ritenere di non avere ragioni di opposizione alla conferma delle misure richieste;
che, in ogni caso, la concessione delle misure protettive richieste non appare sproporzionata rispetto al pregiudizio che potrebbe essere arrecato ai creditori, essendo presumibile che gli stessi troveranno miglior soddisfazione delle proprie ragioni nella proposta e nel piano di risanamento prospettato dalla Società ricorrente piuttosto che nell'alternativa liquidatoria;
ritenuto che
alla luce delle considerazioni esposte, allo stato, nulla osta alla concessione in favore dell'impresa dell' “ombrello protettivo” tipico, erga omnes, rispetto alle possibili aggressioni cautelari, esecutive o liquidatorie da parte dei singoli creditori, ed alla acquisizione di diritti di prelazione se non concordati, ex art. 18 co. 3 CCII, siccome richiesto;
che, quanto alla durata delle misure protettive, appare congrua la richiesta della Società del periodo di 120 giorni, anche tenuto conto della tempistica della transazione fiscale prospettata quale strumento di risanamento;
ritenuto quindi che le misure protettive richieste possono essere confermate per la durata di
120 giorni decorrenti dal 21/5/2025, data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive e pertanto sino al 18/9/2025; visti gli artt. 18 e 19 CCII,
P.Q.M.
Conferma le misure protettive ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, CCII, richieste da Pt_1
con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), alla Via Don Parte_1
Minzoni nr. 50, per il termine di 120 giorni, decorrenti dal 21/5/2025, data di iscrizione nel
Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive, e pertanto sino al
18/9/2025;
Manda la Cancelleria a provvedere alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 19, 7° comma, CCII.
Cuneo 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Elefante
4
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Il Giudice dott. Paola Elefante,
Letto il ricorso depositato da con sede in Borgo Parte_1
San Dalmazzo (CN), alla Via Don Minzoni nr. 50, e rilevato che la Società, dedotto di aver proposto accesso alla CNC, ha formulato istanza di conferma dell'applicazione erga omnes delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, consistenti nella inibitoria a tutti i creditori della instaurazione e/o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti e nel divieto di acquisire diritti di prelazione, per la durata di 120 giorni, ovvero, in via di subordine, per quella ritemuta dal Tribunale;
verificata la regolarità delle notifiche;
sentiti la ricorrente e l'esperto nominato all'udienza fissata ex art. art. 19, 4° comma, CCII;
OSSERVA
Rilevato che l'art. 2 CCII definisce le misure protettive come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e le misure cautelari come “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”; ritenuto che entrambe le misure sono volte a preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma, mentre con le misure protettive il Giudice può inibire determinate azioni dei creditori, al fine di garantire la conservazione del patrimonio contro le aggressioni individuali dei creditori, con le misure cautelari si tende a tutelare i creditori contro le azioni dispersive che potrebbero essere compiute dal debitore, ma anche ad anticipare quegli effetti che, in caso di successo dello strumento di regolazione, potrebbero prodursi in favore del patrimonio dell'impresa;
ritenuto che
a norma dell'art. 18, comma 1, CCII, “l'imprenditore può chiedere con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. … L'istanza di
1 applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto” e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, automaticamente si producono le misure protettive volute dall'imprenditore; che inoltre, a mente dell'art. 19, comma 1, CCII, “ Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'art. 18 comma 1, con ricorso presentato al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”; il successivo comma 3, prevede una sanzione per il mancato deposito nel termine stabilito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive, stabilendo che “il
Tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive, senza neppure fissare l'udienza”; ritenuto altresì che a mente dell'art. 19 comma 2 CCII, unitamente al ricorso, l'imprenditore deve depositare, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi (o, se non è tenuto al deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta), alla descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, a un piano finanziario per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare, a un'autocertificazione, basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata e al nome dell'esperto nominato dalla Camera di commercio e al suo indirizzo
P.E.C., l'elenco dei creditori, individuando i primi 10 per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi P.E.C., se disponibili, o degli indirizzi di posta elettronica non certificata;
verificato, nella specie, il rispetto delle disposizioni di cui alle predette norme;
* considerato l'attuale stato di crisi in cui versa la Società ricorrente, dichiarato dalla stessa e comunque palesato dalla documentazione in atti, che evidenzia un patrimonio netto negativo per euro 136.728,84 e soprattutto una difficoltà oggettiva dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a causa del non trascurabile debito fiscale accumulato nel corso degli anni e della scarsa disponibilità di riserve di liquidità; letta la documentazione e segnatamente il piano di risanamento attraverso il quale la società ricorrente si prefigge di attuare e completare la sua ristrutturazione, prevedendo:
- la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle proprie attività, già avviato dalla Società e culminato, a gennaio 2025, con la cessione del punto vendita di carni lavorate facente parte dell'azienda, che generava un impatto negativo sulla marginalità complessiva e assorbiva risorse economiche e gestionali rilevanti, sottraendole al core business aziendale costituito dall'attività di macellazione;
- l'implementazione di un congruo sistema di controllo di gestione volto al monitoraggio continuo dell'andamento economico-finanziario della società, con l'obiettivo di anticipare eventuali criticità e intervenire tempestivamente ed in modo da garantire il rispetto del piano di risanamento;
- l'utilizzo degli strumenti di definizione e risanamento del debito erariale in modo da garantire la solvibilità dell'impresa rispetto alle obbligazioni già assunte, nonché la
2 prosecuzione dell'attività; rilevato che la società ha evidenziato le iniziative industriali e commerciali, già intraprese al fine di ridurre i costi e consentire un incremento del valore della produzione, quali la cessione del ramo di azienda costituito dal punto vendita di carni lavorate e la riduzione del personale con contrazione dei relativi costi;
considerato che
il piano di risanamento prospettato si fonda in sostanza sul rientro dalla esposizione debitoria erariale e previdenziale accumulata, in particolare per debiti IVA,
IRPEF, IRAP, e per debiti contributivi INPS e INAIL, attraverso l'attivazione degli strumenti previsti dalla attuale normativa del CCII per la rateizzazione e la gestione controllata del debito;
visto il parere dell'Esperto, il quale ha rilevato che la situazione debitoria della Società è data per la gran parte dalla esposizione verso l'Erario e verso gli Enti Previdenziali ed assistenziali
(per circa 281.000,00 euro), posto che già solo dal dettaglio dei debiti fiscali e previdenziali gestiti da si rilevano posizioni debitorie per oltre 272.000,00 Controparte_1 euro, mentre il debito verso gli istituti di credito, derivante da quattro finanziamenti a medio termine, ammontante a febbraio 2025 ad euro 223.746,00 interamente garantito dai soci e e da e da ipoteca sull'immobile aziendale, Parte_2 Pt_3 Pt_1 Persona_1 risulta allo stato rateizzato e regolarmente pagato alle scadenze, e non ci sono altri creditori che avanzano crediti pregressi per importi significativi;
considerato che
dalla relazione dell'Esperto si evince che data la situazione patrimoniale della Società, difficilmente, una liquidazione forzata del patrimonio della società potrebbe essere interessante per l'Erario e gli Enti Previdenziali in quanto, l'immobile della società è gravato da ipoteca iscritta dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo per un debito che ad oggi ammonta ancora ad oltre 222.000,00 euro e pertanto il valore di realizzo forzato dell'immobile è prevedibile quindi che possa essere poco significativo per il creditore non ipotecario;
anche il valore di realizzo forzato delle attrezzature, vista la loro specificità ed il loro inserimento nel processo produttivo come appendici all'immobile, appare anch'esso poco significativo;
che inoltre - siccome evidenziato dall'Esperto – allo stato attuale, la prosecuzione dell'attività sociale, con una particolare attenzione alla gestione, appare l'opzione migliore in attesa della presentazione della proposta di ACCORDO DI TRANSAZIONE FISCALE E
CONTRIBUTIVA.; e che Pertanto nel caso in esame, atteso che gli altri creditori, in particolare la banca per il pagamento dei mutui garantiti da ipoteca sugli immobili, sono stati sino ad ora regolarmente pagati, la richiesta della conferma delle misure di protezione, in attesa che si perfezioni un accordo con il creditore che vanta il debito pregresso più rilevante appare strumentale al percorso di risanamento prospettato dalla società; ritenuto che in tale prospettiva le misure protettive richieste, consistenti nella inibizione nei confronti di tutti i creditori, di azioni esecutive e cautelari, e di apertura di liquidazione giudiziale, appaiono effettivamente strumentali alla realizzazione del progetto di risanamento nell'angolo visuale della concorsualità e parità di trattamento dei creditori, considerato che la proposta di definizione della esposizione debitoria prospettata dalla Società debitrice
3 nell'ambito della CNC si fonda essenzialmente su una manovra finanziaria di natura prevalentemente dilatoria e di riscadenziamento del debito erariale, accompagnata da un attento monitoraggio periodico dei risultati economici conseguiti dalla società onde evitare un aggravio della situazione debitoria, di tal che appare essenziale e funzionale alla proficua continuità aziendale e dunque all'utile conclusione delle trattative preservare la debitrice dall'aggressione pregiudizievole di uno o più creditori;
che la strumentalità delle misure protettive rispetto al buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza appare nella specie sussistere anche in assenza, allo stato, di azioni esecutive pendenti nei confronti della Società, posto che l'eventuale avvio di tali azioni individuali verrebbe inevitabilmente a sottrarre risorse aziendali non solo alla garanzia di tutti i creditori ma anche alla attuazione del piano di risanamento;
rilevato che i creditori, pur convocati, non sono comparsi con ciò lasciando ragionevolmente ritenere di non avere ragioni di opposizione alla conferma delle misure richieste;
che, in ogni caso, la concessione delle misure protettive richieste non appare sproporzionata rispetto al pregiudizio che potrebbe essere arrecato ai creditori, essendo presumibile che gli stessi troveranno miglior soddisfazione delle proprie ragioni nella proposta e nel piano di risanamento prospettato dalla Società ricorrente piuttosto che nell'alternativa liquidatoria;
ritenuto che
alla luce delle considerazioni esposte, allo stato, nulla osta alla concessione in favore dell'impresa dell' “ombrello protettivo” tipico, erga omnes, rispetto alle possibili aggressioni cautelari, esecutive o liquidatorie da parte dei singoli creditori, ed alla acquisizione di diritti di prelazione se non concordati, ex art. 18 co. 3 CCII, siccome richiesto;
che, quanto alla durata delle misure protettive, appare congrua la richiesta della Società del periodo di 120 giorni, anche tenuto conto della tempistica della transazione fiscale prospettata quale strumento di risanamento;
ritenuto quindi che le misure protettive richieste possono essere confermate per la durata di
120 giorni decorrenti dal 21/5/2025, data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive e pertanto sino al 18/9/2025; visti gli artt. 18 e 19 CCII,
P.Q.M.
Conferma le misure protettive ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, CCII, richieste da Pt_1
con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), alla Via Don Parte_1
Minzoni nr. 50, per il termine di 120 giorni, decorrenti dal 21/5/2025, data di iscrizione nel
Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive, e pertanto sino al
18/9/2025;
Manda la Cancelleria a provvedere alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 19, 7° comma, CCII.
Cuneo 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Elefante
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