Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7546 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA7546 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 2927/99 Cron.17342 Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.26/03/01 - ConsigliereDott. Gabriella COLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE studioRichiesta C ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000, sul ricorso proposto da: 4 GUL 2001. LI ER, elettivamente domiciliato in RO MA VIA IL CANCELLIEN ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIOINALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell' rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO2001 1393 MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - - avverso la sentenza n. 57/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 10/02/98 R.G.N. 20572/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto introduttivo del giudizio davanti al Pretore del lavoro di Bologna, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva, tra l'altro, che fosse accertato il suo diritto a ricevere, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, l'importo cristallizzato, alla data del 30 settembre 1983, della pensione di reversibilità integrata al trattamento minimo, della quale era ad altra pensione diretta . L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) contestava la fondatezza della domanda, che il Pretore adito peraltro accoglieva. L'ente soccombente interponeva gravame, che il Tribunale di Bologna accoglieva, con sentenza impugnata dalla controparte con ricorso per cassazione, accolto da questa Corte, che rinviava la causa al Tribunale di Modena. Il giudice del rinvio, con riguardo alla domanda di cristallizzazione, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 legge 23 dicembre 1996 n. 662. Avverso la sentenza di quest'ultimo Tribunale il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura speciale. Motivi della decisione Il ricorrente, deducendo “illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione - violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni – vizio- della motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)", assume che le norme applicate dal Tribunale di Modena contrastino con le indicate norme della Costituzione, in quanto comprimerebbero i diritti vantati, escludono gli eredi dal farli valere, rinviano la 3 M soddisfazione dei crediti, escludono il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sui medesimi, impongono la compensazione delle spese nei giudizi in materia, determinerebbero disparità di trattamento tra coloro che hanno soddisfatto il loro credito con sentenza passata in giudicato e gli altri, ed infine comporterebbero conflitto tra potere legislativo e potere giudiziario con il dichiarare prive di effetto le sentenze già rese, non ancora passate in giudicato. Il ricorso è manifestamente infondato, alla stregua della copiosa giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte sent. 2 gennaio 2001 n. 29 e 19 giugno 1999 n. 6171). Poiché l'art. 36, comma quinto, legge 23 dicembre 1998 n. 448 sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella fattispecie in esame, avente ad oggetto la cd. cristallizzazione, si configura una di tali questioni, con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio. E' quindi corretta la relativa declaratoria pronunciata dal tribunale nella sentenza impugnata. D'altra parte, la disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della Corte Costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura finanziaria. E la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone l'estinzione dei giudizi pendenti in tema di cristallizzazione impedisce l'esame di costituzionalità delle altre norme denunciate con il ricorso sotto i richiamati profili. Il ricorso deve dunque essere rigettato. 佩 In protratta applicazione anche in questa sede del citato art. 36, le spese giudiziali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2001. Il consigliere estensore b . Ravaguan Il Presidente Phill IL CANCELLIERE oggi,-4610, 2001 Depositato in Cancelleria I D A 0 , S 1 3 S O 3 . IL CANCELLIERE A L 5 T L T , R O . A A B ' N S I L E D L P 3 E S 7 A I D - T 8 N I S - S G 1 O O N P 1 E S A M I E D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I A R E I G L S D E L E R E O D 5