Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 255
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Sentenza 22 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Terni, Sezione Civile – Giudice del Lavoro, dalla dottoressa Michela Francorsi, riguarda un ricorso presentato da un'insegnante di sostegno sospesa dal servizio per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale contro il Covid-19. La ricorrente ha contestato la legittimità della sospensione, sostenendo di essere in possesso di un certificato di esenzione e denunciando una discriminazione sul luogo di lavoro, nonché l'illegittimità della normativa che imponeva l'obbligo vaccinale. Ha richiesto la dichiarazione di illegittimità della sospensione, il pagamento delle retribuzioni non percepite e il risarcimento per i costi sostenuti per i tamponi.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che la sospensione era legittima in quanto la ricorrente non aveva presentato un certificato di esenzione valido secondo le normative vigenti. Ha sottolineato che l'obbligo vaccinale per il personale scolastico era stato introdotto per garantire la sicurezza e la salute pubblica, e che la scelta di non vaccinarsi comportava la sospensione dal servizio senza retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari. Inoltre, il giudice ha evidenziato che le questioni di legittimità sollevate dalla ricorrente erano infondate, richiamando precedenti giurisprudenziali che confermavano la legittimità delle misure adottate in contesti emergenziali. Infine, ha disposto la compensazione delle spese legali, considerando la complessità della normativa emergenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 255
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 255
    Data del deposito : 22 maggio 2025

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