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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1008/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Iveta Marinangeli, Parte_1 elettivamente domiciliato in Gubbio – via Savelli Della Porta n. 42 ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023, ha Parte_1 dedotto che nel periodo dal 7.09.2021 al 30.6.2022 era insegnante di sostegno psicofisico presso l'istituto comprensivo di Attigliano – Guardea di Attigliano (cfr. all. 1 al ricorso); che nel mese di dicembre 2021 la Dirigente dell'Istituto scolastico chiedeva ad alcune insegnanti, di inviare i certificati medici di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 al medico competente così che lo stesso potesse accertare la validità dei predetti;
che ella forniva certificato di esenzione cartaceo scritto a mano che veniva, nell'occasione, rifiutato;
che la dirigente le chiedeva di continuare a sottoporsi a tampone e di mandare il certificato al medico competente (cfr. all. 2 al ricorso); che ella si era sottoposta anche nel periodo da settembre 2021 al 28.2.2022 a n. 32 tamponi in questione che ammontanto a circa 376,00 euro per ottenere il c.d. green pass base (cfr. all. 3 al ricorso); che il certificato di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 veniva caricato dal proprio Parte medico nella piattaforma L. 105, ma che, tuttavia, la dirigente continuava a rispondere che tale documentazione doveva essere inoltrata al medico competente;
che ella richiedeva di protocollare il predetto certificato con protocollo riservato, ma non era stata accolta;
che in data 28.02.2022 la Dirigente le comunicava telefonicamente che non doveva presentarsi nel luogo di lavoro, poichè sospesa, atteso che il certificato di esenzione dalla vaccinazione non era stato ritenuto idoneo dal medico competente;
che in pari data veniva notificato un provvedimento di sospensione in cui si disponeva la sua sospensione dal lavoro dal giorno 28.02.2022 fino al 15.06.2022: “DISPONE la sospensione dal rapporto di lavoro della a decorrere dal giorno 28 CP_2 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022. La sospensione sarà revocata in caso di comunicazione da parte della S.V. a questa istituzione scolastica dell'avvio del ciclo vaccinale (o del successive completamento primario o della somministrazione della dose di richiamo ) o della produzione della certificazione di esenzione second le modalità del DPCM del 4 febbraio 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti all S.V. la retribuzione, nè altro compenso o emolumento, comunque denominati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (cfr. all. 7 al ricorso); che in tale data, essendo già in viaggio al momento della ricezione delle predette e-mail, si presentava a scuola ma, visto il provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, alla stessa veniva impedito di accedere al proprio luogo di lavoro e, pertanto, provvedeva a depositare anche denuncia penale nei confronti della dirigente e delle bidelle che le avevano opposto il divieto per poter svolgere il proprio lavoro;
in data 30.03.2022 la dirigente dell'istituto scolastico – Attigliano – Guardea comunicava il provvedimento di cessazione effetti del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto legge 44/2021 (conv. dalla L. 76/2021), novellato dal decreto – legge 24/2022 (cfr. all. 13 al ricorso).
Ciò premesso in fatto assumeva in diritto l'illeggitimità della discriminazione subita per la sussistenza del certificato di esenzione – impossibilità della digitalizzazione del certificato in essere per l'inessistenza della casistica prevista per la patologia che affliggeva la ricorrente;
l'inidoneità e/ o inefficacia dei “ c.d. vaccini anti covid “ a prevenire il contagio;
la grave discriminazione subita dalla ricorrente sul luogo di lavoro – violazione del DL 216/2003; l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020; l'impossibilità per il lavoratore di svolgere il proprio lavoro - mancato assolvimento dell'obbligo datoriale di ricollocazione del lavoratore;
la violazione delle norme relative all'obbligo di ricollocamento di soggetto inidoneo alla mansione;
l'illegittimità dell'operato del datore del lavoro per modifica unilaterale del contratto – violazione del principio che il contratto ha la funzione di legge tra le parti e la propria obiezione di coscienza. Concludeva, pertanto, affinchè ““Previa declaratoria dell'illegittimità dell'operato del datore di lavoro dichiarare illegittima la sospensione dal lavoro della ricorrente a decorrere dal 01.03.2022 al01.04.2022 con ogni conseguenza normativa ed economica;
- Condannare la parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive della somma relativa alla mensilità in qui la ricorrente ha subito la illegittima sospensione oltre interessi e rivalutazione;
- Condannare la parte resistente al pagamento a titolo dei danni patrimoniali per la somma di
€ 376,00 per i costi dei tamponi subiti in modo illegittimo, in quanto sempre riguardante un trattamento sanitario imposto contro la propria volontà, oltre al danno derivato dal pagamento di euro 2.500 sostenuti per le competenze professionali del legale per il processo penale che la stessa ha dovuto affrontare per il processo penale avviato presso il Tribunale penale di Terni, per il divieto posto per poter svolgere la propria attività lavorativa ed il danno biologico temporaneo anche per il periodo da 01.09.2021 al 01.03.2022 e cioè per il periodo in cui la ricorrente a dovuto eseguire i tamponi (Invero, tale sospensione, senza alcun fondamento per quanto detto, per il suo grave connotato sia in termini di eliminazione della fonte di sostentamento sia in termini discriminatori rispetto ai colleghi che hanno continuato a lavorare, giustifica il forte stress psicologico), oltre gli interessi oltre ad euro 200 per ogni giorno di sospensione subita secondo i criteri espressi nella parte espositiva del ricorso;
- Condannare, altresì, la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle competenze professionali della lite secondo il tariffario in vigore oltre spese, rimborso forfettario cpa da liquidarsi in favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria”.
Si costituiva in giudizio con articolata memoria il CP_1 convenuto contestando diffusamente i diversi assunto e insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa di natura documentale, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito evidenziati. Come noto, aisensi dell'art. 4 ter del Dl 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, introdotto dall'art. 2 DL 172/2021, convertito con modificazioni dalla l. 3/2022: “1.Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS1CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (…) 2.La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I dirigentiscolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. 3… Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”. La vaccinazione dunque era requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. Trattasi di misura che è stata introdotta dal legislatore per garantire lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 1 dl 111 del 6.8.2021, in base al quale “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunita' e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita' scolastica edidattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”. Ove non fosse stata effettuata la vaccinazione anti-Covid e purché non sussistesse un'ipotesi di esonero dalla vaccinazione, l'art 4 ter del dl. 44/2021 stabiliva l'immediata sospensione dal servizio, con perdita della retribuzione e senza che ciò comportasse alcuna conseguenza disciplinare. Nel caso di specie, non ricorrendo un'ipotesi di esonero (circostanza che non è emersa nel caso di specie attesa la non regolarità rispetto alla certificazione vaccinale della docente), è pacifico che la ricorrente non si sia sottoposto a vaccinazione, sicché il provvedimento del D.S. risulta adottato nel rispetto delle disposizioni normative innanzi richiamate. Perltro, come correttamente osservato sul punto dalla difesa del convenuto la stessa ricorrente, nel contestare le previsioni in CP_1 tema di esenzione vaccinale, sostanzialmente ammette che la propria patologia, di cui peraltro nemmeno specifica la natura, non risultava rientrare tra le casistiche previste ai fini dell'esenzione vaccinale. Né risultano fondate le prospettate questioni di illegittimità della normativa appena richiamata.
Parte ricorrente lamenta che non sarebbe stata confermata né l'efficacia né la sicurezza della vaccinazione, sul punto il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021 che, con motivazione che si condivide, ha evidenziato che “si deve confutare e respingere l'affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano 'sperimentali' in approvati senza un rigoroso processo di Pt_3 valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l'ammissione, perché la CMA è una procedura in cui la maggiore rapidità e la parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione - cd. fast track/partial overlap - consentono di acquisire dati sufficientemente attendibili, secondo i parametri proprî della medicina dell'evidenza, in ordine all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci, che nulla toglie al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione; - l'efficacia dei vaccini contro il Sars-Cov-2 è confermata dall'evidenza dell'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia emesso dall'ISS, mentre la sicurezza è documentata dall'ultimo rapporto ad oggi disponibile, pubblicato il 12 ottobre 2021 sul sito dell' , da cui risulta che gli eventi avversi conseguenti alla somministrazione del vaccino devono ritenersi rispondenti ad un criterio di normalità statistica;
- mentre il margine di incertezza dovuto al c.d. ignoto irriducibile, che la legge deve fronteggiare in un'emergenza pandemica tanto grave, non può giustificare, né sul piano scientifico né sul piano giuridico, il fenomeno della esitazione vaccinale, proprio nei medici e nel personale sanitario, la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 risponde ad una chiara finalità di tutela non solo del personale sanitario sui luoghi di lavoro, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà, che anima la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza”. Quanto al personale docente il Consiglio di Stato sez. III con la sentenza n. 6097 dell'11.11.2021 ha evidenziato che : "L'obbligo di certificazione verde imposto al personale docente e non docente della scuola non viola i principi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione e la natura meramente economica del pregiudizio lamentato – afferente alla sospensione retributiva in caso detto obbligo non venga rispettato – à tale da escluderne la irreparabilità e irreversibilità". Altresì la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 14/2023, ha dichiarato manifestatamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 2 d.l. 1° aprile 2021 n. 44, nella parte in cui prevedeva, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro, per effetto dell'inadempimento stesso, la sospensione dell'esercizio delle professioni sanitarie. La Corte ha chiarito che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili (in termini, Corte Costituzionale, sentenza n. 15/2023, in atti). Il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo. Come sottolineato dal tribunale di Brindisi con motivazione che si codivde anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc “L'orientamento già più volte espresso dalla Corte Costituzionale si impernia sulla ricostruzione della natura bidimensionale del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, che riconosce il diritto del singolo e lo pone in relazione al coesistente diritto degli altri e della collettività. In particolare la Corte Costituzionale ha sempre affermato l'esigenza di ricercare un punto di bilanciamento e di contemperamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari e l'esigenza di salvaguardia della salute della collettività: esigenza che, come ribadito nella sentenza n. 15/2023, è stata adeguatamente tutelata con l'adozione della normativa in esame”. Quanto all'incidenza della sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, il tribunale di Brindisi con la sentenza de 23 giugno 2023 sopra richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att cpc, evidenzia, con condivisibile motivazione che “essa si giustifica per il contemperamento nell'interesse della collettività alla tutela della salute e nella temporaneità della sospensione. Neppure può ritenersi che con la sospensione il datore di lavoro abbia modificato unilateralmente il rapporto di lavoro, in quanto è stato dato corso ad un obbligo di legge, per il periodo successivo all'introduzione dell'art. 4 ter d.l. 44/2021: trattasi del doveroso ottenimento di un requisito essenziale per la prestazione dell'attività lavorativa, in relazione al quale rimane rispettata l'eventuale volontà del lavoratore di non ottenere il requisito.
In altri termini, i prestatori di lavoro appartenenti a determinate categorie sensibili sono liberi di decidere se vaccinarsi o meno, ferma restando tuttavia la necessità della vaccinazione per poter prestare l'attività lavorativa. La sospensione in caso di mancato accesso alla vaccinazione non costituisce, allora, sanzione per inottemperanza all'obbligo, ma soltanto un motivo legittimo di rifiuto dellaprestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, tipizzato normativamente;
al rifiuto legittimo della prestazione del lavoratore consegue la sospensione del sinallagma contrattuale, rimanendo così sospesa anche la corresponsione della retribuzione, che pertanto non assume alcun carattere sanzionatorio (cfr. Corte Costituzionale n. 14/2023). Proprio dalla natura intrinsecamente autonoma della scelta di non vaccinarsi, e quindi, di non svolgere la prestazione lavorativa (e dalla conseguente reversibilità immediata di tale situazione) discende la ragionevolezza della scelta del legislatore che ha escluso il diritto alla corresponsione di qualsiasi forma di "retribuzione", anche sub specie di assegno alimentare, per coloro che "volontariamente" si sottraggono all'obbligo vaccinale, prevedendo, viceversa, che la sospensione della retribuzione (e di qualsiasi altro emolumento) non si applichi a coloro che – per "accertato pericolo per la salute, inrelazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2" – sono esentati da tale obbligo. Il legislatore ha optato dunque per una soluzione che non determinava conseguenze irreparabili per il dipendente che non vuole vaccinarsi (non viene avviato alcun procedimento disciplinare e resta impregiudicata la conservazione del posto di lavoro), ma solo l'applicazione di una misura di carattere cautelare e temporaneo (sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, nonché della retribuzione, di compensi ed emolumenti), direttamente correlata alla persistenza della scelta volontaria del dipendente di non adempiere l'obbligo vaccinale. D'altronde, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 15/023, ha evidenziato che “poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”. Parte ha poi lamentato l'illegittimità della normativa in forza della quale è stata disposta la sospensione dal servizio in quanto sarebbe illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020. Trattasi di censura priva di fondamento e comunque irrilevante ai fini che occupano atteso che l'obbligo selettivo vaccinale non è stato previsto con DPCM ma con decretazione d'urgenza, la cui legittimità appare innegabile in un contesto in cui la copertura vaccinale era ancora modesta, rientrando 'nella discrezionalità - e nella responsabilità politica - degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione' (così Corte Costituzionale sentenza n. 5 del 2018 par. 6.4). Il riferimento temporale contenuto nella normativa in esame non deriva quindi dalla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020, bensì dalla scelta discrezionale del legislatore tesa ad individuare un termine che, sulla scorta anche delle evidenze statistiche disponibili al momento della decretazione, potesse essere ragionevolmente ritenuto congruo nel bilanciamento degli interessi da contemperare. Va, poi, evidenziato il comma 4 dell'art.
4-ter dl 44/2021 prevedeva che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale. Non era contemplato dunque in capo al datore di lavoro alcun obbligatorio tentativo di ricollocazione in diverse mansioni (che anzi era vietato, a norma del comma 5). L'art. 8, comma 4, del D.L. n. 24 del 2022, come convertito, ha introdotto, in una fase di regressione della pandemia (vedi relazione al disegno di legge di conversione di tale decreto legge), l'art.
4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2 che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica ("L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"). La disciplina dettata dal d.l. 24/2022 (entrato in vigore il 25.3.2022) risulti adottata, come pure testualmente indicato “Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica” e “Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria” e, dunque, sulla base di una situazione epidemiologica evidentemente diversa ed evoluta rispetto a quella relativa al periodo di entrata in vigore del d.l. 172/2021, essendo unicamente 9 previsto, fino al 25.3.2022, che la vaccinazione costituisse un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con l'eccezione dei soli lavoratori non vaccinati in quanto dotati di un certificato medico di esenzione o differimento per motivi di salute ufficialmente attestati. Se ne deduce che in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 24/2022 alcun obbligo vi fosse, a carico dell'amministrazione resistente, di tentare di adibire i lavoratori volontariamente sottrattisi all'obbligo vaccinale ad altra collocazione lavorativa. In conclusione, accertata la legittimità del provvedimento di sospensione adottato nei confronti della ricorrente, stante l'infondatezza delle prospettate questioni di legittimità per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento. Dalla legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta discende, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria, non sussistendo un inadempimento, addebitabile alla parte datoriale, astrattamente suscettibile di determinare un danno risarcibile. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'aver agito in giudizio allorquando la normativa emergenziale era in divenire e la questione circa la compatibilità della stessa ai canoni costituzionali era dibattuta (tanto da essere giunta all'esame della Corte costituzionale) ne giustifichi l'integrale compensazione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n.1008/2023 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite Lì 21 maggio 2025 Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1008/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Iveta Marinangeli, Parte_1 elettivamente domiciliato in Gubbio – via Savelli Della Porta n. 42 ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023, ha Parte_1 dedotto che nel periodo dal 7.09.2021 al 30.6.2022 era insegnante di sostegno psicofisico presso l'istituto comprensivo di Attigliano – Guardea di Attigliano (cfr. all. 1 al ricorso); che nel mese di dicembre 2021 la Dirigente dell'Istituto scolastico chiedeva ad alcune insegnanti, di inviare i certificati medici di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 al medico competente così che lo stesso potesse accertare la validità dei predetti;
che ella forniva certificato di esenzione cartaceo scritto a mano che veniva, nell'occasione, rifiutato;
che la dirigente le chiedeva di continuare a sottoporsi a tampone e di mandare il certificato al medico competente (cfr. all. 2 al ricorso); che ella si era sottoposta anche nel periodo da settembre 2021 al 28.2.2022 a n. 32 tamponi in questione che ammontanto a circa 376,00 euro per ottenere il c.d. green pass base (cfr. all. 3 al ricorso); che il certificato di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 veniva caricato dal proprio Parte medico nella piattaforma L. 105, ma che, tuttavia, la dirigente continuava a rispondere che tale documentazione doveva essere inoltrata al medico competente;
che ella richiedeva di protocollare il predetto certificato con protocollo riservato, ma non era stata accolta;
che in data 28.02.2022 la Dirigente le comunicava telefonicamente che non doveva presentarsi nel luogo di lavoro, poichè sospesa, atteso che il certificato di esenzione dalla vaccinazione non era stato ritenuto idoneo dal medico competente;
che in pari data veniva notificato un provvedimento di sospensione in cui si disponeva la sua sospensione dal lavoro dal giorno 28.02.2022 fino al 15.06.2022: “DISPONE la sospensione dal rapporto di lavoro della a decorrere dal giorno 28 CP_2 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022. La sospensione sarà revocata in caso di comunicazione da parte della S.V. a questa istituzione scolastica dell'avvio del ciclo vaccinale (o del successive completamento primario o della somministrazione della dose di richiamo ) o della produzione della certificazione di esenzione second le modalità del DPCM del 4 febbraio 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti all S.V. la retribuzione, nè altro compenso o emolumento, comunque denominati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (cfr. all. 7 al ricorso); che in tale data, essendo già in viaggio al momento della ricezione delle predette e-mail, si presentava a scuola ma, visto il provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, alla stessa veniva impedito di accedere al proprio luogo di lavoro e, pertanto, provvedeva a depositare anche denuncia penale nei confronti della dirigente e delle bidelle che le avevano opposto il divieto per poter svolgere il proprio lavoro;
in data 30.03.2022 la dirigente dell'istituto scolastico – Attigliano – Guardea comunicava il provvedimento di cessazione effetti del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto legge 44/2021 (conv. dalla L. 76/2021), novellato dal decreto – legge 24/2022 (cfr. all. 13 al ricorso).
Ciò premesso in fatto assumeva in diritto l'illeggitimità della discriminazione subita per la sussistenza del certificato di esenzione – impossibilità della digitalizzazione del certificato in essere per l'inessistenza della casistica prevista per la patologia che affliggeva la ricorrente;
l'inidoneità e/ o inefficacia dei “ c.d. vaccini anti covid “ a prevenire il contagio;
la grave discriminazione subita dalla ricorrente sul luogo di lavoro – violazione del DL 216/2003; l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020; l'impossibilità per il lavoratore di svolgere il proprio lavoro - mancato assolvimento dell'obbligo datoriale di ricollocazione del lavoratore;
la violazione delle norme relative all'obbligo di ricollocamento di soggetto inidoneo alla mansione;
l'illegittimità dell'operato del datore del lavoro per modifica unilaterale del contratto – violazione del principio che il contratto ha la funzione di legge tra le parti e la propria obiezione di coscienza. Concludeva, pertanto, affinchè ““Previa declaratoria dell'illegittimità dell'operato del datore di lavoro dichiarare illegittima la sospensione dal lavoro della ricorrente a decorrere dal 01.03.2022 al01.04.2022 con ogni conseguenza normativa ed economica;
- Condannare la parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive della somma relativa alla mensilità in qui la ricorrente ha subito la illegittima sospensione oltre interessi e rivalutazione;
- Condannare la parte resistente al pagamento a titolo dei danni patrimoniali per la somma di
€ 376,00 per i costi dei tamponi subiti in modo illegittimo, in quanto sempre riguardante un trattamento sanitario imposto contro la propria volontà, oltre al danno derivato dal pagamento di euro 2.500 sostenuti per le competenze professionali del legale per il processo penale che la stessa ha dovuto affrontare per il processo penale avviato presso il Tribunale penale di Terni, per il divieto posto per poter svolgere la propria attività lavorativa ed il danno biologico temporaneo anche per il periodo da 01.09.2021 al 01.03.2022 e cioè per il periodo in cui la ricorrente a dovuto eseguire i tamponi (Invero, tale sospensione, senza alcun fondamento per quanto detto, per il suo grave connotato sia in termini di eliminazione della fonte di sostentamento sia in termini discriminatori rispetto ai colleghi che hanno continuato a lavorare, giustifica il forte stress psicologico), oltre gli interessi oltre ad euro 200 per ogni giorno di sospensione subita secondo i criteri espressi nella parte espositiva del ricorso;
- Condannare, altresì, la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle competenze professionali della lite secondo il tariffario in vigore oltre spese, rimborso forfettario cpa da liquidarsi in favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria”.
Si costituiva in giudizio con articolata memoria il CP_1 convenuto contestando diffusamente i diversi assunto e insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa di natura documentale, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito evidenziati. Come noto, aisensi dell'art. 4 ter del Dl 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, introdotto dall'art. 2 DL 172/2021, convertito con modificazioni dalla l. 3/2022: “1.Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS1CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (…) 2.La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I dirigentiscolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. 3… Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”. La vaccinazione dunque era requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. Trattasi di misura che è stata introdotta dal legislatore per garantire lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 1 dl 111 del 6.8.2021, in base al quale “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunita' e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita' scolastica edidattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”. Ove non fosse stata effettuata la vaccinazione anti-Covid e purché non sussistesse un'ipotesi di esonero dalla vaccinazione, l'art 4 ter del dl. 44/2021 stabiliva l'immediata sospensione dal servizio, con perdita della retribuzione e senza che ciò comportasse alcuna conseguenza disciplinare. Nel caso di specie, non ricorrendo un'ipotesi di esonero (circostanza che non è emersa nel caso di specie attesa la non regolarità rispetto alla certificazione vaccinale della docente), è pacifico che la ricorrente non si sia sottoposto a vaccinazione, sicché il provvedimento del D.S. risulta adottato nel rispetto delle disposizioni normative innanzi richiamate. Perltro, come correttamente osservato sul punto dalla difesa del convenuto la stessa ricorrente, nel contestare le previsioni in CP_1 tema di esenzione vaccinale, sostanzialmente ammette che la propria patologia, di cui peraltro nemmeno specifica la natura, non risultava rientrare tra le casistiche previste ai fini dell'esenzione vaccinale. Né risultano fondate le prospettate questioni di illegittimità della normativa appena richiamata.
Parte ricorrente lamenta che non sarebbe stata confermata né l'efficacia né la sicurezza della vaccinazione, sul punto il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021 che, con motivazione che si condivide, ha evidenziato che “si deve confutare e respingere l'affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano 'sperimentali' in approvati senza un rigoroso processo di Pt_3 valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l'ammissione, perché la CMA è una procedura in cui la maggiore rapidità e la parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione - cd. fast track/partial overlap - consentono di acquisire dati sufficientemente attendibili, secondo i parametri proprî della medicina dell'evidenza, in ordine all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci, che nulla toglie al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione; - l'efficacia dei vaccini contro il Sars-Cov-2 è confermata dall'evidenza dell'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia emesso dall'ISS, mentre la sicurezza è documentata dall'ultimo rapporto ad oggi disponibile, pubblicato il 12 ottobre 2021 sul sito dell' , da cui risulta che gli eventi avversi conseguenti alla somministrazione del vaccino devono ritenersi rispondenti ad un criterio di normalità statistica;
- mentre il margine di incertezza dovuto al c.d. ignoto irriducibile, che la legge deve fronteggiare in un'emergenza pandemica tanto grave, non può giustificare, né sul piano scientifico né sul piano giuridico, il fenomeno della esitazione vaccinale, proprio nei medici e nel personale sanitario, la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 risponde ad una chiara finalità di tutela non solo del personale sanitario sui luoghi di lavoro, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà, che anima la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza”. Quanto al personale docente il Consiglio di Stato sez. III con la sentenza n. 6097 dell'11.11.2021 ha evidenziato che : "L'obbligo di certificazione verde imposto al personale docente e non docente della scuola non viola i principi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione e la natura meramente economica del pregiudizio lamentato – afferente alla sospensione retributiva in caso detto obbligo non venga rispettato – à tale da escluderne la irreparabilità e irreversibilità". Altresì la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 14/2023, ha dichiarato manifestatamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 2 d.l. 1° aprile 2021 n. 44, nella parte in cui prevedeva, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro, per effetto dell'inadempimento stesso, la sospensione dell'esercizio delle professioni sanitarie. La Corte ha chiarito che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili (in termini, Corte Costituzionale, sentenza n. 15/2023, in atti). Il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo. Come sottolineato dal tribunale di Brindisi con motivazione che si codivde anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc “L'orientamento già più volte espresso dalla Corte Costituzionale si impernia sulla ricostruzione della natura bidimensionale del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, che riconosce il diritto del singolo e lo pone in relazione al coesistente diritto degli altri e della collettività. In particolare la Corte Costituzionale ha sempre affermato l'esigenza di ricercare un punto di bilanciamento e di contemperamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari e l'esigenza di salvaguardia della salute della collettività: esigenza che, come ribadito nella sentenza n. 15/2023, è stata adeguatamente tutelata con l'adozione della normativa in esame”. Quanto all'incidenza della sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, il tribunale di Brindisi con la sentenza de 23 giugno 2023 sopra richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att cpc, evidenzia, con condivisibile motivazione che “essa si giustifica per il contemperamento nell'interesse della collettività alla tutela della salute e nella temporaneità della sospensione. Neppure può ritenersi che con la sospensione il datore di lavoro abbia modificato unilateralmente il rapporto di lavoro, in quanto è stato dato corso ad un obbligo di legge, per il periodo successivo all'introduzione dell'art. 4 ter d.l. 44/2021: trattasi del doveroso ottenimento di un requisito essenziale per la prestazione dell'attività lavorativa, in relazione al quale rimane rispettata l'eventuale volontà del lavoratore di non ottenere il requisito.
In altri termini, i prestatori di lavoro appartenenti a determinate categorie sensibili sono liberi di decidere se vaccinarsi o meno, ferma restando tuttavia la necessità della vaccinazione per poter prestare l'attività lavorativa. La sospensione in caso di mancato accesso alla vaccinazione non costituisce, allora, sanzione per inottemperanza all'obbligo, ma soltanto un motivo legittimo di rifiuto dellaprestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, tipizzato normativamente;
al rifiuto legittimo della prestazione del lavoratore consegue la sospensione del sinallagma contrattuale, rimanendo così sospesa anche la corresponsione della retribuzione, che pertanto non assume alcun carattere sanzionatorio (cfr. Corte Costituzionale n. 14/2023). Proprio dalla natura intrinsecamente autonoma della scelta di non vaccinarsi, e quindi, di non svolgere la prestazione lavorativa (e dalla conseguente reversibilità immediata di tale situazione) discende la ragionevolezza della scelta del legislatore che ha escluso il diritto alla corresponsione di qualsiasi forma di "retribuzione", anche sub specie di assegno alimentare, per coloro che "volontariamente" si sottraggono all'obbligo vaccinale, prevedendo, viceversa, che la sospensione della retribuzione (e di qualsiasi altro emolumento) non si applichi a coloro che – per "accertato pericolo per la salute, inrelazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2" – sono esentati da tale obbligo. Il legislatore ha optato dunque per una soluzione che non determinava conseguenze irreparabili per il dipendente che non vuole vaccinarsi (non viene avviato alcun procedimento disciplinare e resta impregiudicata la conservazione del posto di lavoro), ma solo l'applicazione di una misura di carattere cautelare e temporaneo (sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, nonché della retribuzione, di compensi ed emolumenti), direttamente correlata alla persistenza della scelta volontaria del dipendente di non adempiere l'obbligo vaccinale. D'altronde, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 15/023, ha evidenziato che “poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”. Parte ha poi lamentato l'illegittimità della normativa in forza della quale è stata disposta la sospensione dal servizio in quanto sarebbe illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020. Trattasi di censura priva di fondamento e comunque irrilevante ai fini che occupano atteso che l'obbligo selettivo vaccinale non è stato previsto con DPCM ma con decretazione d'urgenza, la cui legittimità appare innegabile in un contesto in cui la copertura vaccinale era ancora modesta, rientrando 'nella discrezionalità - e nella responsabilità politica - degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione' (così Corte Costituzionale sentenza n. 5 del 2018 par. 6.4). Il riferimento temporale contenuto nella normativa in esame non deriva quindi dalla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020, bensì dalla scelta discrezionale del legislatore tesa ad individuare un termine che, sulla scorta anche delle evidenze statistiche disponibili al momento della decretazione, potesse essere ragionevolmente ritenuto congruo nel bilanciamento degli interessi da contemperare. Va, poi, evidenziato il comma 4 dell'art.
4-ter dl 44/2021 prevedeva che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale. Non era contemplato dunque in capo al datore di lavoro alcun obbligatorio tentativo di ricollocazione in diverse mansioni (che anzi era vietato, a norma del comma 5). L'art. 8, comma 4, del D.L. n. 24 del 2022, come convertito, ha introdotto, in una fase di regressione della pandemia (vedi relazione al disegno di legge di conversione di tale decreto legge), l'art.
4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2 che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica ("L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"). La disciplina dettata dal d.l. 24/2022 (entrato in vigore il 25.3.2022) risulti adottata, come pure testualmente indicato “Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica” e “Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria” e, dunque, sulla base di una situazione epidemiologica evidentemente diversa ed evoluta rispetto a quella relativa al periodo di entrata in vigore del d.l. 172/2021, essendo unicamente 9 previsto, fino al 25.3.2022, che la vaccinazione costituisse un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con l'eccezione dei soli lavoratori non vaccinati in quanto dotati di un certificato medico di esenzione o differimento per motivi di salute ufficialmente attestati. Se ne deduce che in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 24/2022 alcun obbligo vi fosse, a carico dell'amministrazione resistente, di tentare di adibire i lavoratori volontariamente sottrattisi all'obbligo vaccinale ad altra collocazione lavorativa. In conclusione, accertata la legittimità del provvedimento di sospensione adottato nei confronti della ricorrente, stante l'infondatezza delle prospettate questioni di legittimità per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento. Dalla legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta discende, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria, non sussistendo un inadempimento, addebitabile alla parte datoriale, astrattamente suscettibile di determinare un danno risarcibile. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'aver agito in giudizio allorquando la normativa emergenziale era in divenire e la questione circa la compatibilità della stessa ai canoni costituzionali era dibattuta (tanto da essere giunta all'esame della Corte costituzionale) ne giustifichi l'integrale compensazione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n.1008/2023 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite Lì 21 maggio 2025 Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi