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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1510/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI Parte_1 C.F._1 RINALDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIFORA Controparte_1 C.F._2 FABIO FRANCO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto del 15.12.2022 con il quale ha intimato a Controparte_1 Parte_1 il pagamento dell'importo complessivo di €.10.090,93, per il mancato pagamento del contributo dell'assegno di mantenimento in favore della stessa
CONCLUSIONI
Parte opponente:
1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsiasi altra ragione e/o causale e conseguentemente dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto opposto.
Parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il precetto opposto si basa sulla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1966/2020, che, decidendo nella causa civile n° 427/2019 R.G., rigettato l'appello proposto da Parte_1 pagina 1 di 2 avverso la sentenza n° 165/2018 del Tribunale di Ragusa – in accoglimento dell'appello (incidentale) dell ha disposto che versi alla moglie un assegno di CP_1 Parte_1 Controparte_1 mantenimento pari ad € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT.
Con la sentenza n. 165/2018 il Tribunale di Ragusa aveva invece disposto il mantenimento a carico del marito nella misura di € 1.000,00.
Il è vero, ha ottemperato alla sentenza di primo grado (e prima ancora al provvedimento Pt_1 presidenziale provvisorio che fissava il contributo al mantenimento sempre nella misura di € 100,00 mensili) e poi a quella di secondo grado, ma in quest'ultimo caso solo per i pagamenti successivi alla sua notifica.
Sostiene che la sentenza di secondo grado non può avere efficacia retroattiva in quanto i provvedimenti stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti.
Tale principio vale per il giudicato rebus sic stantibus, suscettibile di modifica per mutamento delle circostanze di fatto, non vale per il caso di specie, qui trattandosi invece di effetti della riforma in appello, che decorrono dalla data della domanda, in costanza dello stato di fatto considerato in primo grado, non venendo in rilievo mutamenti sopravvenuti delle circostanze;
né, dalla sentenza che costituisce il titolo esecutivo, risulta una decorrenza diversa o l'ancoraggio dell'aumento stabilito a mutamenti di fatto sopravvenuti;
l'aumento stabilito dal giudice di secondo grado è piuttosto il frutto di una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti rispetto a quella operata dal giudice di primo grado.
Sono dunque dovuti gli importi differenziali da febbraio 2013 (mese successivo al deposito del ricorso davanti al Tribunale) al marzo 2021.
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 2960/2017).
La prescrizione, pure eccepita dall'opponente, non è maturata in ragione dei due giudizi celebrati, in quanto interrotta dall'atto con cui si inizia un giudizio (art. 2943 c.c.); la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, comma 2 , c.c.)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 20/09/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1510/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI Parte_1 C.F._1 RINALDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIFORA Controparte_1 C.F._2 FABIO FRANCO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto del 15.12.2022 con il quale ha intimato a Controparte_1 Parte_1 il pagamento dell'importo complessivo di €.10.090,93, per il mancato pagamento del contributo dell'assegno di mantenimento in favore della stessa
CONCLUSIONI
Parte opponente:
1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsiasi altra ragione e/o causale e conseguentemente dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto opposto.
Parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il precetto opposto si basa sulla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1966/2020, che, decidendo nella causa civile n° 427/2019 R.G., rigettato l'appello proposto da Parte_1 pagina 1 di 2 avverso la sentenza n° 165/2018 del Tribunale di Ragusa – in accoglimento dell'appello (incidentale) dell ha disposto che versi alla moglie un assegno di CP_1 Parte_1 Controparte_1 mantenimento pari ad € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT.
Con la sentenza n. 165/2018 il Tribunale di Ragusa aveva invece disposto il mantenimento a carico del marito nella misura di € 1.000,00.
Il è vero, ha ottemperato alla sentenza di primo grado (e prima ancora al provvedimento Pt_1 presidenziale provvisorio che fissava il contributo al mantenimento sempre nella misura di € 100,00 mensili) e poi a quella di secondo grado, ma in quest'ultimo caso solo per i pagamenti successivi alla sua notifica.
Sostiene che la sentenza di secondo grado non può avere efficacia retroattiva in quanto i provvedimenti stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti.
Tale principio vale per il giudicato rebus sic stantibus, suscettibile di modifica per mutamento delle circostanze di fatto, non vale per il caso di specie, qui trattandosi invece di effetti della riforma in appello, che decorrono dalla data della domanda, in costanza dello stato di fatto considerato in primo grado, non venendo in rilievo mutamenti sopravvenuti delle circostanze;
né, dalla sentenza che costituisce il titolo esecutivo, risulta una decorrenza diversa o l'ancoraggio dell'aumento stabilito a mutamenti di fatto sopravvenuti;
l'aumento stabilito dal giudice di secondo grado è piuttosto il frutto di una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti rispetto a quella operata dal giudice di primo grado.
Sono dunque dovuti gli importi differenziali da febbraio 2013 (mese successivo al deposito del ricorso davanti al Tribunale) al marzo 2021.
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 2960/2017).
La prescrizione, pure eccepita dall'opponente, non è maturata in ragione dei due giudizi celebrati, in quanto interrotta dall'atto con cui si inizia un giudizio (art. 2943 c.c.); la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, comma 2 , c.c.)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 20/09/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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